IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

    Ha  pronunciato  la  presente  ordinanza,  sul  ricorso numero di
registro   generale   00607  del  2006,  proposto  da:  Walter  Lupi,
rappresentato  e  difeso  dagli  avv.  D.  Anselmi e P. Sommovigo, ed
elettivamente  domiciliato presso il loro studio del primo in Genova,
via Corsica n. 21/18;
    Contro   Presidenza   del  Consiglio  dei  ministri,  in  persona
Presidente   pro  tempore,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura
distrettuale  dello  Stato  di Genova domiciliataria ex lege in viale
Brigate partigiane n. 2, Consiglio Superiore dei lavori pubblici; per
l'annullamento   in  parte  qua  dell'ordinanza  del  Presidente  del
Consiglio  dei  ministri  del  2  maggio  2006  nonche' di ogni altro
provvedimento preparatorio, conseguente e connesso.
    Visto il ricorso con i relativi allegati;
    Viste le memorie difensive;
    Visti tutti gli atti della causa;
    Visto  l'atto  di  costituzione  in giudizio della Presidenza del
Consiglio dei ministri;
    Relatore  nella  camera di consiglio del giorno 28 settembre 2006
il  dott.  Oreste  Mario Caputo e uditi per le parti i difensori come
specificato nel verbale;
    Il  ricorrente,  direttore dei servizi integrati infrastrutture e
trasporti   Lombardia  -  Liguria  dell'amministrazione  statale,  ha
impugnato  l'art. 9  dell'ordinanza  del Presidente del Consiglio dei
Ministri  del  2  maggio  2006  nella  parte  in  cui  dispone che il
Presidente  generale  del consiglio superiore dei lavori pubblici gli
subentra,  in  qualita' di soggetto attuatore, in tutti gli incarichi
in   materia   di  protezione  civile  gia'  affidati  con  ordinanze
rispettivamente del 23 marzo 2006 e 19 aprile 2006.
    Si  tratterebbe,  secondo  la  prospettazione contenuta nell'atto
introduttivo  di  un atto di revoca dalle funzioni incisivo sulla sua
professionalita',  la  cui tutela giurisdizionale sarebbe compromessa
dall'art. 3,  commi  2-bis, 2-ter e 2-quater del d.l. n. 245 del 2005
convertito con legge n. 21 del 2006 laddove attribuisce la competenza
funzionale al Tar Lazio, sezione di Roma, sul sindacato, esteso anche
alla  tutela  cautelare  ed  ai  processi  in  corso, delle ordinanze
emanate  in  tutte  le  situazioni  di  emergenza dichiarate ai sensi
dell'art. 5, comma 1, legge 24 febbraio 1992 n. 225.
    Fra  di  esse rientra l'ordinanza impugnata: sicche', in presenza
di  seri dubbi di legittimita' costituzionale della norma richiamata,
il  ricorrente  ha  preliminarmente  richiesto  la  rimissione  della
questione alla Corte costituzionale.
    Quanto alla rilevanza nel giudizio a quo mette conto sottolineare
che  la  delibazione  sommaria  del fondamento giuridico del ricorso,
riassunto  nella  formula del fumus boni iuris, integrante unitamente
al  danno  grave  ed  irreparabile,  l'oggetto del giudizio cautelare
evidenzia  l'effettiva  previsione della preclusione, nel giudizio in
corso,  della  tutela  sommaria  dinanzi  al tribunale ordinariamente
competente.
    Rileva  pertanto  il  Collegio  che  fin  nella fase del giudizio
incidentale  avente  ad  oggetto  la  misura cautelare si manifestano
consistenti  dubbi  di legittimita' costituzionale dell'art. 3, comma
2-bis,  comma  2-ter e comma 2-quater, d.l. n. 245/2005 introdotti in
sede di conversione con legge n. 21/2006 e segnatamente:
        rileva  il  contrasto  con  l'art. 125 della Costituzione che
prevede  l'organizzazione  su  base regionale degli organi statali di
giustizia  amministrativa primo grado, poi trasposta negli articoli 2
e  3  legge  n. 1034/1971  laddove,  in  ossequio  all'art. 24 Cost.,
fissano  criteri  (della  sede dell'autorita' emanante e de efficacia
territoriale  dell'atto) generali e derogabili di distribuzione della
competenza  tra  i  tribunali  al  fine  di  agevolare l'accesso alla
giustizia amministrativa;
        contrasto  esteso  all'art. 3  Cost.  sotto  il profilo della
disparita'  di trattamento in situazioni uguali di fronte alla tutela
giurisdizionale  poiche'  l'estrema  latitudine  delle  situazioni di
emergenza,  lato  sensu  nconducibili  alle ordinanze contingibili ed
urgenti   sottratte  al  principio  di  legalita'  sostanziale  (cfr.
giurisprudenza   costituzionale  sul  punto),  fa  si'  che  l'ambito
derogatorio sia di fatto rimesso all'accertamento ed alla valutazione
discrezionale   che  di  volta  in  volta  l'aniministrazione  compia
qualificando  il  provvedimento come ordinanza adottata in situazione
di emergenza;
        reca vulnus altresi' all'art. 25, comma 1, Cost. al principio
del giudice naturale precostituito per legge nonche' all'art. 111 sul
giusto   processo,   la   cui   portata   p   recettiva  salvaguardia
l'effettivita'  e la celerita' apprestata dalla tutela cautelare, che
nel  regime  transitorio di cui al comma 2-quater per il giudizio gia
incardinato  innanzi  al giudice ordinariamente competente, risultano
compromessi  almeno  con  riguardo  ai principi di immediatezza della
tutela.
    Argomenti  tutti  che  sono gia' stati assunti a fondamento delle
ordinanze   di   rimessione   gia'  adottate  dal  C.G.A.  (ordinanza
n. 368/06),  dal  Tribunale amministrativo regionale Sicilia sez. I.,
(ordinanza n. 67/2006) nonche' dal Tribunale amministrativo regionale
Veneto,  sez.  I,  (ordinanza  n. 1006/2006)  le  cui  conclusioni si
condividono.