IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la presente ordinanza, sul ricorso numero di registro generale 00607 del 2006, proposto da: Walter Lupi, rappresentato e difeso dagli avv. D. Anselmi e P. Sommovigo, ed elettivamente domiciliato presso il loro studio del primo in Genova, via Corsica n. 21/18; Contro Presidenza del Consiglio dei ministri, in persona Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Genova domiciliataria ex lege in viale Brigate partigiane n. 2, Consiglio Superiore dei lavori pubblici; per l'annullamento in parte qua dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 maggio 2006 nonche' di ogni altro provvedimento preparatorio, conseguente e connesso. Visto il ricorso con i relativi allegati; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Visto l'atto di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei ministri; Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 settembre 2006 il dott. Oreste Mario Caputo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Il ricorrente, direttore dei servizi integrati infrastrutture e trasporti Lombardia - Liguria dell'amministrazione statale, ha impugnato l'art. 9 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 maggio 2006 nella parte in cui dispone che il Presidente generale del consiglio superiore dei lavori pubblici gli subentra, in qualita' di soggetto attuatore, in tutti gli incarichi in materia di protezione civile gia' affidati con ordinanze rispettivamente del 23 marzo 2006 e 19 aprile 2006. Si tratterebbe, secondo la prospettazione contenuta nell'atto introduttivo di un atto di revoca dalle funzioni incisivo sulla sua professionalita', la cui tutela giurisdizionale sarebbe compromessa dall'art. 3, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater del d.l. n. 245 del 2005 convertito con legge n. 21 del 2006 laddove attribuisce la competenza funzionale al Tar Lazio, sezione di Roma, sul sindacato, esteso anche alla tutela cautelare ed ai processi in corso, delle ordinanze emanate in tutte le situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell'art. 5, comma 1, legge 24 febbraio 1992 n. 225. Fra di esse rientra l'ordinanza impugnata: sicche', in presenza di seri dubbi di legittimita' costituzionale della norma richiamata, il ricorrente ha preliminarmente richiesto la rimissione della questione alla Corte costituzionale. Quanto alla rilevanza nel giudizio a quo mette conto sottolineare che la delibazione sommaria del fondamento giuridico del ricorso, riassunto nella formula del fumus boni iuris, integrante unitamente al danno grave ed irreparabile, l'oggetto del giudizio cautelare evidenzia l'effettiva previsione della preclusione, nel giudizio in corso, della tutela sommaria dinanzi al tribunale ordinariamente competente. Rileva pertanto il Collegio che fin nella fase del giudizio incidentale avente ad oggetto la misura cautelare si manifestano consistenti dubbi di legittimita' costituzionale dell'art. 3, comma 2-bis, comma 2-ter e comma 2-quater, d.l. n. 245/2005 introdotti in sede di conversione con legge n. 21/2006 e segnatamente: rileva il contrasto con l'art. 125 della Costituzione che prevede l'organizzazione su base regionale degli organi statali di giustizia amministrativa primo grado, poi trasposta negli articoli 2 e 3 legge n. 1034/1971 laddove, in ossequio all'art. 24 Cost., fissano criteri (della sede dell'autorita' emanante e de efficacia territoriale dell'atto) generali e derogabili di distribuzione della competenza tra i tribunali al fine di agevolare l'accesso alla giustizia amministrativa; contrasto esteso all'art. 3 Cost. sotto il profilo della disparita' di trattamento in situazioni uguali di fronte alla tutela giurisdizionale poiche' l'estrema latitudine delle situazioni di emergenza, lato sensu nconducibili alle ordinanze contingibili ed urgenti sottratte al principio di legalita' sostanziale (cfr. giurisprudenza costituzionale sul punto), fa si' che l'ambito derogatorio sia di fatto rimesso all'accertamento ed alla valutazione discrezionale che di volta in volta l'aniministrazione compia qualificando il provvedimento come ordinanza adottata in situazione di emergenza; reca vulnus altresi' all'art. 25, comma 1, Cost. al principio del giudice naturale precostituito per legge nonche' all'art. 111 sul giusto processo, la cui portata p recettiva salvaguardia l'effettivita' e la celerita' apprestata dalla tutela cautelare, che nel regime transitorio di cui al comma 2-quater per il giudizio gia incardinato innanzi al giudice ordinariamente competente, risultano compromessi almeno con riguardo ai principi di immediatezza della tutela. Argomenti tutti che sono gia' stati assunti a fondamento delle ordinanze di rimessione gia' adottate dal C.G.A. (ordinanza n. 368/06), dal Tribunale amministrativo regionale Sicilia sez. I., (ordinanza n. 67/2006) nonche' dal Tribunale amministrativo regionale Veneto, sez. I, (ordinanza n. 1006/2006) le cui conclusioni si condividono.