IL GIUDICE DI PACE Nel procedimento di opposizione ad ordinanza ingiunzione ex legge 689/1981, n. R.G. 465/A/05, promosso da Bortot Walter, con l'avv. Francesco Trevisan, opponente, contro Prefettura di Belluno in persona del Prefetto pro tempore, opposta ha pronunciato la seguente ordinanza. Premessa Con ricorso in data 1° dicembre 2005 il signor Bortot Walter ha impugnato l'ordinanza del Prefetto di Belluno n. Prot. 818/2005 in data 21 novembre 2005, notificata il 24 novembre 2005, con la quale si e' ordinata la convalida del sequestro disposto dalla Polizia Stradale di Belluno, con verbale di sequestro amministrativo in data 14 settembre 2005, avente ad oggetto il quadriciclo marca Aixam Mega, di proprieta' del ricorrente e targato 3PR50. Il ricorrente, contestando l'ordinanza prefettizia nella parte in cui fa specifico riferimento agli artt. 186 e 213, comma 2-sexies c.d.s., rilevava come tale ultimo articolo, introdotto dalla legge n. 168/2005 di conversione del d.l. n. 115/2005, non richiami affatto la violazione prevista dall'art. 186 c.d.s. e, nell'interpretazione applicativa data dalla Prefettura di Belluno, conduca inevitabilmente ad una censura di illegittimita' costituzionale per violazione dell'art. 3 della Costituzione, «essendo palese la disparita' ingiustificata di trattamento tra chi guida in stato di ebbrezza un'automobile, una corriera, un camion o un altro mezzo, che subirebbe la sola sanzione accessoria della sospensione della patente ma rimarrebbe nella piena proprieta' del proprio veicolo, e chi, invece, guida un ciclomotore o una motocicletta, che invece sarebbe sottoposto alla sanzione accessoria ben piu' grave della confisca del proprio veicolo. Ne' varrebbe l'obiezione che per i motoveicoli non e' prevista la patente di guida con conseguente impossibilita' di sospensione della stessa, perche' la patente e' prevista anche per le moto, mentre per la guida di ciclomotori e' previsto il certificato di idoneita' ex art. 116 c.d.s.. Tale obiezione dovrebbe comunque essere respinta, perche' vi sarebbe disparita' tra conducente di motoveicoli e ciclomotori da un lato e conducente di autoveicoli o di biciclette dall'altro: non vi e' dubbio, infatti, che anche la guida di una bicicletta in stato di ebbrezza e' reato, ma per essa non sono previste sanzioni accessorie di sorta». Tanto premesso, il giudice adito ritiene la questione sollevata non manifestamente infondata, sotto il profilo dell'illegittimita' costituzionale, per i seguenti motivi. L'eccezione di illegittimita' costituzionale svolta dal ricorrente appare a questo giudice non priva di fondamento, posto che, nella situazione descritta ed in assenza da diversa pericolosita', ci si trova di fronte ad una disciplina difforme di fronte ad identici comportamenti, a seconda che la violazione venga commessa da chi guida un ciclomotore, motociclo o, ed e' il caso in esame, quadriciclo, rispetto a chi guida un'automobile o un mezzo piu' pesante. L'art. 213, comma 2-sexies c.d.s. prevede infatti la confisca in tutti i casi un ciclomotore o un motoveicolo sia stato adoperato per commettere una delle violazioni amministrative di cui agli artt. 169, commi 2 e 7, 170 e 171 o per commettere un reato. Dal caso in esame emerge il paradosso secondo cui, ad un camionista alla guida di un autoarticolato cui viene contestata la guida in stato di ebbrezza e che causa un incidente con feriti gravi, il mezzo non viene confiscato, mentre viene confiscato, per semplice guida in stato di ebbrezza o per il reato di lesioni colpose, al conducente di un piccolo e lento quadriciclo come quello condotto dal ricorrente. Se la ratio della norma in esame e' quella di punire severamente chi utilizza un ciclomotore o un motociclo per commettere un reato, risulta difficilmente comprensibile la ragione per cui il legislatore abbia ritenuto meno grave un identico comportamento tenuto, invece, da un automobilista o da un camionista, considerando, peraltro, i ben maggiori danni che potrebbe causare un articolato il cui conducente sia ubriaco o i semplici maggiori danni, con riferimento al reato di lesioni colpose, che puo' causare un mezzo piu' grande rispetto ad uno piu' piccolo. Cio' senza volere, inoltre, considerare che, per integrare il reato di cui all'art. 186 c.d.s,. e' sufficiente raggiungere un tasso alcolemico di soli 0,5 g/l, tasso che, notoriamente, produce un effetto modesto sulla capacita' sensoriale nella guida ma che, codice della strada alla mano, e' sufficiente comunque a produrre la pesante sanzione della confisca dei mezzi, ma solo di quelli, indicati dall'art. 213, comma 2-sexies c.d.s. Cio' che quindi appare incongruo, sotto il profilo costituzionale, e' che un provvedimento grave come la confisca sia previsto solo per alcuni mezzi e non per altri, senza che per cio' vi sia una ragione a prima vista comprensibile. Vieppiu', per riferirci all'ipotesi riguardante specificamente il ricorrente, si ritiene opportuno sottolineare come tali considerazioni valgano a maggior ragione per un quadriciclo, ovverosia per uno di quei piccoli veicoli chiusi, assimilabile di fatto ad una automobile, oggi di sempre maggiore diffusione nelle citta' perche' non sottoposti, in ragione delle dimensioni e delle prestazioni ridotte, a divieti di circolazione. Anche in tema di incidenti stradali, la discrasia normativa di trattamento tra automobilisti e conducenti di camion e autobus da un lato, e conducenti di motocicli, quadricicli e ciclomotori dall'altro, appare frutto di una visione non equilibrata della realta', posto che, il diffusissimo reato di lesioni personali colpose, anche lievi, comporta la confisca del mezzo ai secondi e non ai primi.