ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953 (Misure in materia tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, e dell'art. 5, commi trentaduesimo, trentaseiesimo (recte: trentasettesimo) e trentanovesimo (recte: quarantesimo), del decreto-legge n. 953 del 1982, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, in combinato disposto con l'art. 1, lettera a), del decreto del Ministro delle finanze 25 novembre 1985 (Nuove forme di pagamento delle tasse automobilistiche), promossi con ordinanze del 25 maggio 2005 dalla Commissione tributaria regionale del Lazio sul ricorso proposto dalla Agenzia delle entrate - Ufficio di Viterbo nei confronti di Lucente Maria e del 13 giugno 2006 dalla Commissione tributaria regionale dell'Emilia-Romagna sul ricorso proposto dalla Regione Emilia-Romagna nei confronti di Casadei Evio, rispettivamente iscritte ai nn. 500 e 504 del registro ordinanze 2006 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46 1ª serie speciale, dell'anno 2006; Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella Camera di consiglio del 7 marzo 2007 il giudice relatore Paolo Maria Napolitano; Ritenuto che, con ordinanza del 25 maggio 2006, la Commissione tributaria regionale del Lazio, sul ricorso in appello proposto dall'Agenzia delle entrate - Ufficio di Viterbo, avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Viterbo n. 164/03/03, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953 (Misure in materia tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, «nella parte in cui stabilisce che la tassa di proprieta' degli autoveicoli debba essere corrisposta in un'unica soluzione, con pagamenti annuali anticipati, anziche' in relazione e in proporzione al periodo temporale di effettiva disponibilita' del veicolo»; che, a parere del giudice a quo, la norma censurata, nel determinare l'imposizione prescindendo dalla effettiva disponibilita' del veicolo (sottoposto a sequestro amministrativo il 25 gennaio 1997) e, quindi, in ragione delle sole risultanze del Pubblico registro automobilistico (PRA) e non gia' dell'effettivo possesso del veicolo stesso, violerebbe il principio della capacita' contributiva, nonche' quello di uguaglianza, trattando nello stesso modo situazioni che, con riferimento al periodo di disponibilita' del veicolo, sono diverse; che e' intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per la declaratoria di inammissibilita' o di infondatezza della questione; che, ad avviso dell'Avvocatura, la questione sarebbe inammissibile, perche' irrilevante ai fini della decisione del giudizio a quo, oltre che per l'imprecisa indicazione della disposizione da sottoporre al giudizio di questa Corte, dovendosi semmai riferire la questione stessa, nei termini in cui e' stata sollevata, al solo comma trentasettesimo della disposizione impugnata; che, con ordinanza del 13 giugno 2006, la Commissione tributaria regionale dell'Emilia-Romagna ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 5, commi trentaduesimo, trentaseiesimo (recte: trentasettesimo) e trentanovesimo (recte: quarantesimo), del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, in combinato disposto con l'art. 1, lettera a), del decreto del Ministro delle finanze 25 novembre 1985 (Nuove forme di pagamento delle tasse automobilistiche), «nella parte in cui prevede il pagamento della tassa automobilistica in un'unica soluzione, per periodi annuali fissi anticipati, senza prevedere che la stessa sia dovuta proporzionalmente ai mesi dell'anno in cui si e' protratto il possesso dei veicoli»; che, secondo la Commissione rimettente, la norma impugnata, prevedendo il pagamento anticipato della tassa per l'intero periodo annuale anche nel caso in cui - come nella fattispecie di cui trattasi, relativa ad una domanda di rimborso della tassa pagata per l'intero anno 2003 - il presupposto impositivo, cioe' il possesso dell'autovettura, sia venuto meno nel corso del periodo medesimo, si porrebbe in contrasto con il principio di capacita' contributiva, obbligando al pagamento anticipato della tassa per l'intero periodo annuale, nonche' con il principio di uguaglianza, in quanto la tassa risulterebbe dovuta in ugual misura sia da chi possiede un'autovettura per l'intero anno, sia da chi la possiede per un periodo di tempo piu' breve, diversamente da quanto stabilito per l'imposta comunale sugli immobili (ICI) che, invece, e' dovuta proporzionalmente ai mesi dell'anno nei quali si e' protratto il possesso dell'immobile; che nel giudizio e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per la declaratoria di manifesta inammissibilita' e di infondatezza della questione; che, in primo luogo, l'Avvocatura eccepisce il difetto di rilevanza della questione, non risultando dall'ordinanza di rimessione ne' la data del pagamento della tassa automobilistica, ne' quella in cui sarebbe scaduto il termine entro il quale si doveva procedere al pagamento della tassa stessa; che, in via gradata, l'Avvocatura eccepisce, altresi', l'esistenza di una consolidata giurisprudenza della Corte di cassazione (della quale la Commissione rimettente non avrebbe tenuto conto, mentre avrebbe dovuto sperimentare la possibilita' di dare un'interpretazione costituzionalmente orientata della norma denunciata), la quale ha affermato che la disciplina di cui trattasi non condiziona l'esistenza dell'obbligazione tributaria al mero dato formale dell'iscrizione del veicolo al PRA, ponendo soltanto una presunzione relativa di appartenenza del veicolo a colui che ne risulti titolare, presunzione, quindi, che puo' essere sempre superata dalla prova della cessazione del possesso; che, sempre ad avviso della difesa erariale, la questione presenterebbe ulteriori motivi di inammissibilita' sia perche' la normativa in tema di ICI non costituirebbe un idoneo tertium comparationis, sia perche' non sarebbe consentito alla Corte costituzionale di provvedere ad una diversa conformazione dei periodi di imposta, sia, infine, perche' il decreto ministeriale 25 novembre 1985 (Nuove forme di pagamento delle tasse automobilistiche), non essendo fonte di produzione di rango legislativo, non sarebbe suscettibile di sindacato di costituzionalita'; che, da ultimo, la questione stessa risulterebbe, in ogni caso, priva di fondamento, poiche' la durata annuale del periodo di imposta troverebbe giustificazione e razionalita' nelle esigenze di semplificazione e standardizzazione relative ad una «fiscalita' di massa». Considerato che le ordinanze di rimessione sollevano questioni identiche o connesse, onde i relativi giudizi vanno riuniti per essere definiti con unica decisione; che le Commissioni tributarie regionali del Lazio (r.o. n. 500 del 2006) e dell'Emilia-Romagna (r.o. n. 504 del 2006) dubitano, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, della legittimita' costituzionale, rispettivamente, dell'art. 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953 (Misure in materia tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, e dello stesso art. 5, commi trentaduesimo, trentasettesimo e quarantesimo, in quanto le norme censurate, obbligando al pagamento annuale anticipato, in un'unica soluzione, della tassa automobilistica, senza prevedere che la stessa sia dovuta proporzionalmente ai mesi dell'anno in cui si e' protratto il possesso del veicolo, si porrebbero in contrasto con il principio di eguaglianza e con quello di capacita' contributiva; che, dall'ordinanza di rimessione n. 500 del 2006, risulta che il periodo annuale di imposta cui si riferisce l'accertamento impugnato nel giudizio a quo e' quello avente decorrenza dal mese di gennaio 1997; che, dall'ordinanza stessa, risulta altresi' che il sequestro amministrativo del veicolo in oggetto e' intervenuto in data 25 gennaio 1997; che, ai sensi dell'art. 5, comma trentaduesimo, del decreto-legge n. 953 del 1982, i proprietari del veicolo sono tenuti al pagamento della cosiddetta tassa automobilistica alla scadenza del termine utile per il pagamento stabilito con decreto del Ministro delle finanze; che, secondo l'art. 1, ultimo comma, del decreto ministeriale 25 novembre 1985 (Nuove forme di pagamento delle tasse automobilistiche), applicabile nel giudizio principale ratione temporis, il termine utile scadeva l'ultimo giorno del mese iniziale del periodo annuale di imposta; che, dunque, nel caso dedotto nel giudizio principale, il termine utile per il pagamento scadeva, come risulta dalla stessa ordinanza, il 31 gennaio 1997, data in cui il veicolo della ricorrente era gia' sottoposto a sequestro amministrativo; che questa Corte, chiamata a pronunciarsi su queste disposizioni, ha gia' affermato (ordinanza n. 120 del 2003) la mancanza di rilevanza della fattispecie, ai fini della pronuncia sulla questione di costituzionalita', nel caso in cui il proprietario del veicolo ponga in essere atti attestanti la perdita di possesso del veicolo prima della scadenza del termine per il pagamento della tassa automobilistica; che per quanto concerne, come nel caso oggetto del giudizio a quo, la mancata annotazione presso il PRA della perdita di possesso del veicolo, questa Corte, con la sentenza n. 164 del 1993, ha gia' affermato che tale annotazione «e' diretta ad agevolare, per l'amministrazione, l'individuazione dell'obbligato al pagamento della tassa», sicche' «si deve ritenere che sia la trascrizione che l'annotazione non pongono una presunzione assoluta, ma solo una presunzione relativa che puo' essere vinta dalla prova contraria con documenti di data certa»; che, ugualmente, la Corte di cassazione ha affermato che i dati del PRA costituiscono una mera presunzione relativa, suscettibile di prova contraria (sentenza 28 aprile 2006, n. 1011; sentenza 6 marzo 2003, n. 3350); che, sulla base delle considerazioni che precedono, risulta che il rimettente ha omesso di motivare in ordine alle ragioni che osterebbero ad una interpretazione della disposizione censurata secondo i criteri precisati dalla citata giurisprudenza di questa Corte e del giudice di legittimita'; che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente inammissibile, potendosi dare ingresso al sindacato di costituzionalita' solo dopo che sia rimasto infruttuoso il doveroso tentativo del giudice rimettente di risolvere la controversia al suo esame sulla base della disciplina vigente, in conformita' alla interpretazione che di questa da' la giurisprudenza costituzionale e quella della Corte di cassazione; che - a prescindere dalla natura regolamentare dell'art. 1, lettera a), del d.m. 25 novembre 1985, censurato dalla Commissione tributaria regionale dell'Emilia-Romagna in combinato disposto con l'art. 5 del d.l. n. 953 del 1985, e come tale non assoggettabile al giudizio di legittimita' costituzionale (ordinanze n. 37 del 2007, n. 401 e n. 125 del 2006) - nell'ordinanza n. 504 del 2006 non risulta alcuna indicazione in ordine alla data di pagamento della cosiddetta tassa automobilistica (venendo solo riferito che attiene all'anno 2003), ne' alla decorrenza del periodo annuale di imposta, sicche' non e' dato conoscere se l'annotazione al PRA della perdita di possesso del veicolo sia avvenuta prima o dopo la scadenza del termine per il pagamento della tassa medesima; che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, l'insufficiente descrizione della fattispecie, poiche' impedisce di vagliare l'effettiva applicabilita' della norma ai casi dedotti, si risolve in carente motivazione sulla rilevanza della questione, determinandone, conseguentemente, la manifesta inammissibilita' (ordinanze n. 45 e n. 31 del 2007); che, alla stregua di tali rilievi, va dichiarata la manifesta inammissibilita' anche della questione sollevata dalla Commissione tributaria regionale dell'Emilia-Romagna. Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.