ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nei   giudizi   di   legittimita'   costituzionale   dell'art. 5  del
decreto-legge   30 dicembre   1982,   n. 953   (Misure   in   materia
tributaria),  convertito,  con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
1983,  n. 53,  e  dell'art. 5,  commi  trentaduesimo,  trentaseiesimo
(recte:  trentasettesimo) e trentanovesimo (recte: quarantesimo), del
decreto-legge  n. 953  del 1982, convertito, con modificazioni, dalla
legge  28 febbraio  1983,  n. 53, in combinato disposto con l'art. 1,
lettera a),  del  decreto del Ministro delle finanze 25 novembre 1985
(Nuove forme di pagamento delle tasse automobilistiche), promossi con
ordinanze  del  25 maggio 2005 dalla Commissione tributaria regionale
del  Lazio sul ricorso proposto dalla Agenzia delle entrate - Ufficio
di  Viterbo nei confronti di Lucente Maria e del 13 giugno 2006 dalla
Commissione  tributaria  regionale  dell'Emilia-Romagna  sul  ricorso
proposto  dalla Regione Emilia-Romagna nei confronti di Casadei Evio,
rispettivamente iscritte ai nn. 500 e 504 del registro ordinanze 2006
e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46 1ª serie
speciale, dell'anno 2006;
    Visti  gli  atti  di  intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
    Udito  nella  Camera  di  consiglio  del  7 marzo 2007 il giudice
relatore Paolo Maria Napolitano;
    Ritenuto  che,  con  ordinanza del 25 maggio 2006, la Commissione
tributaria  regionale  del  Lazio,  sul  ricorso  in appello proposto
dall'Agenzia  delle entrate - Ufficio di Viterbo, avverso la sentenza
della  Commissione tributaria provinciale di Viterbo n. 164/03/03, ha
sollevato,  in  riferimento  agli  artt. 3  e  53 della Costituzione,
questione    di    legittimita'    costituzionale   dell'art. 5   del
decreto-legge   30 dicembre   1982,   n. 953   (Misure   in   materia
tributaria),  convertito,  con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
1983,  n. 53,  «nella  parte  in  cui  stabilisce  che  la  tassa  di
proprieta'  degli  autoveicoli  debba  essere corrisposta in un'unica
soluzione,  con pagamenti annuali anticipati, anziche' in relazione e
in  proporzione  al periodo temporale di effettiva disponibilita' del
veicolo»;
        che,  a  parere  del  giudice  a quo, la norma censurata, nel
determinare l'imposizione prescindendo dalla effettiva disponibilita'
del  veicolo  (sottoposto  a  sequestro  amministrativo il 25 gennaio
1997)  e,  quindi,  in  ragione  delle  sole  risultanze del Pubblico
registro automobilistico (PRA) e non gia' dell'effettivo possesso del
veicolo stesso, violerebbe il principio della capacita' contributiva,
nonche' quello di uguaglianza, trattando nello stesso modo situazioni
che,  con  riferimento al periodo di disponibilita' del veicolo, sono
diverse;
        che  e'  intervenuto  in giudizio il Presidente del Consiglio
dei  ministri,  rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato,  concludendo  per  la  declaratoria  di  inammissibilita' o di
infondatezza della questione;
        che,   ad   avviso   dell'Avvocatura,  la  questione  sarebbe
inammissibile,  perche'  irrilevante  ai  fini  della  decisione  del
giudizio   a   quo,  oltre  che  per  l'imprecisa  indicazione  della
disposizione  da  sottoporre  al  giudizio di questa Corte, dovendosi
semmai  riferire  la  questione  stessa,  nei termini in cui e' stata
sollevata,   al   solo   comma   trentasettesimo  della  disposizione
impugnata;
        che,   con  ordinanza  del  13  giugno 2006,  la  Commissione
tributaria regionale dell'Emilia-Romagna ha sollevato, in riferimento
agli  artt. 3  e  53  della  Costituzione,  questione di legittimita'
costituzionale   dell'art. 5,   commi  trentaduesimo,  trentaseiesimo
(recte:  trentasettesimo) e trentanovesimo (recte: quarantesimo), del
decreto-legge    30 dicembre    1982,    n. 953,    convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  28 febbraio  1983,  n. 53, in combinato
disposto  con  l'art. 1,  lettera a),  del decreto del Ministro delle
finanze  25 novembre  1985  (Nuove  forme  di  pagamento  delle tasse
automobilistiche),  «nella  parte  in  cui prevede il pagamento della
tassa  automobilistica  in  un'unica  soluzione,  per periodi annuali
fissi   anticipati,   senza   prevedere  che  la  stessa  sia  dovuta
proporzionalmente  ai  mesi  dell'anno  in  cui  si  e'  protratto il
possesso dei veicoli»;
        che,  secondo  la Commissione rimettente, la norma impugnata,
prevedendo  il  pagamento anticipato della tassa per l'intero periodo
annuale  anche  nel  caso  in  cui  -  come  nella fattispecie di cui
trattasi,  relativa ad una domanda di rimborso della tassa pagata per
l'intero  anno 2003  -  il  presupposto impositivo, cioe' il possesso
dell'autovettura,  sia venuto meno nel corso del periodo medesimo, si
porrebbe  in  contrasto  con  il principio di capacita' contributiva,
obbligando  al  pagamento anticipato della tassa per l'intero periodo
annuale,  nonche' con il principio di uguaglianza, in quanto la tassa
risulterebbe   dovuta   in   ugual   misura   sia   da  chi  possiede
un'autovettura  per  l'intero  anno,  sia  da  chi la possiede per un
periodo  di  tempo  piu'  breve, diversamente da quanto stabilito per
l'imposta  comunale  sugli  immobili  (ICI)  che,  invece,  e' dovuta
proporzionalmente  ai  mesi  dell'anno  nei  quali si e' protratto il
possesso dell'immobile;
        che  nel  giudizio e' intervenuto il Presidente del Consiglio
dei  ministri,  rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato,  concludendo per la declaratoria di manifesta inammissibilita'
e di infondatezza della questione;
        che,  in  primo  luogo,  l'Avvocatura eccepisce il difetto di
rilevanza   della   questione,   non   risultando  dall'ordinanza  di
rimessione ne' la data del pagamento della tassa automobilistica, ne'
quella  in  cui  sarebbe  scaduto il termine entro il quale si doveva
procedere al pagamento della tassa stessa;
        che,   in  via  gradata,  l'Avvocatura  eccepisce,  altresi',
l'esistenza   di   una  consolidata  giurisprudenza  della  Corte  di
cassazione  (della quale la Commissione rimettente non avrebbe tenuto
conto,  mentre  avrebbe  dovuto  sperimentare la possibilita' di dare
un'interpretazione    costituzionalmente    orientata   della   norma
denunciata),  la quale ha affermato che la disciplina di cui trattasi
non  condiziona l'esistenza dell'obbligazione tributaria al mero dato
formale  dell'iscrizione  del  veicolo  al  PRA, ponendo soltanto una
presunzione  relativa  di  appartenenza  del  veicolo  a colui che ne
risulti   titolare,  presunzione,  quindi,  che  puo'  essere  sempre
superata dalla prova della cessazione del possesso;
        che,  sempre  ad  avviso  della difesa erariale, la questione
presenterebbe  ulteriori  motivi  di  inammissibilita' sia perche' la
normativa  in  tema  di  ICI  non  costituirebbe  un  idoneo  tertium
comparationis,   sia   perche'  non  sarebbe  consentito  alla  Corte
costituzionale di provvedere ad una diversa conformazione dei periodi
di  imposta, sia, infine, perche' il decreto ministeriale 25 novembre
1985  (Nuove  forme  di  pagamento delle tasse automobilistiche), non
essendo  fonte  di  produzione  di  rango  legislativo,  non  sarebbe
suscettibile di sindacato di costituzionalita';
        che,  da  ultimo,  la  questione stessa risulterebbe, in ogni
caso,  priva  di fondamento, poiche' la durata annuale del periodo di
imposta  troverebbe  giustificazione e razionalita' nelle esigenze di
semplificazione  e  standardizzazione  relative ad una «fiscalita' di
massa».
    Considerato  che  le  ordinanze di rimessione sollevano questioni
identiche  o  connesse,  onde  i  relativi  giudizi vanno riuniti per
essere definiti con unica decisione;
        che  le  Commissioni  tributarie  regionali  del  Lazio (r.o.
n. 500  del  2006)  e  dell'Emilia-Romagna  (r.o.  n. 504  del  2006)
dubitano,  in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, della
legittimita'   costituzionale,   rispettivamente,   dell'art. 5   del
decreto-legge   30 dicembre   1982,   n. 953   (Misure   in   materia
tributaria),  convertito,  con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
1983,   n. 53,   e   dello   stesso   art. 5,   commi  trentaduesimo,
trentasettesimo   e  quarantesimo,  in  quanto  le  norme  censurate,
obbligando  al  pagamento  annuale anticipato, in un'unica soluzione,
della tassa automobilistica, senza prevedere che la stessa sia dovuta
proporzionalmente  ai  mesi  dell'anno  in  cui  si  e'  protratto il
possesso  del veicolo, si porrebbero in contrasto con il principio di
eguaglianza e con quello di capacita' contributiva;
        che,  dall'ordinanza  di  rimessione n. 500 del 2006, risulta
che  il  periodo  annuale  di imposta cui si riferisce l'accertamento
impugnato  nel  giudizio  a  quo e' quello avente decorrenza dal mese
di gennaio 1997;
        che, dall'ordinanza stessa, risulta altresi' che il sequestro
amministrativo   del  veicolo  in  oggetto  e'  intervenuto  in  data
25 gennaio 1997;
        che,   ai   sensi   dell'art. 5,   comma  trentaduesimo,  del
decreto-legge  n. 953 del 1982, i proprietari del veicolo sono tenuti
al pagamento della cosiddetta tassa automobilistica alla scadenza del
termine  utile  per  il  pagamento stabilito con decreto del Ministro
delle finanze;
        che, secondo l'art. 1, ultimo comma, del decreto ministeriale
25 novembre    1985   (Nuove   forme   di   pagamento   delle   tasse
automobilistiche),   applicabile   nel  giudizio  principale  ratione
temporis,  il termine utile scadeva l'ultimo giorno del mese iniziale
del periodo annuale di imposta;
        che,  dunque,  nel  caso  dedotto nel giudizio principale, il
termine  utile  per  il  pagamento scadeva, come risulta dalla stessa
ordinanza,   il  31 gennaio  1997,  data  in  cui  il  veicolo  della
ricorrente era gia' sottoposto a sequestro amministrativo;
        che   questa   Corte,   chiamata  a  pronunciarsi  su  queste
disposizioni,  ha  gia'  affermato  (ordinanza  n. 120  del  2003) la
mancanza  di  rilevanza  della  fattispecie,  ai fini della pronuncia
sulla questione di costituzionalita', nel caso in cui il proprietario
del  veicolo  ponga  in essere atti attestanti la perdita di possesso
del  veicolo  prima della scadenza del termine per il pagamento della
tassa automobilistica;
        che per quanto concerne, come nel caso oggetto del giudizio a
quo,  la  mancata annotazione presso il PRA della perdita di possesso
del  veicolo,  questa Corte, con la sentenza n. 164 del 1993, ha gia'
affermato   che  tale  annotazione  «e'  diretta  ad  agevolare,  per
l'amministrazione, l'individuazione dell'obbligato al pagamento della
tassa»,  sicche'  «si  deve  ritenere  che  sia  la  trascrizione che
l'annotazione  non  pongono  una  presunzione  assoluta,  ma solo una
presunzione  relativa che puo' essere vinta dalla prova contraria con
documenti di data certa»;
        che,  ugualmente,  la  Corte di cassazione ha affermato che i
dati   del   PRA   costituiscono   una   mera  presunzione  relativa,
suscettibile  di  prova  contraria (sentenza 28 aprile 2006, n. 1011;
sentenza 6 marzo 2003, n. 3350);
        che,  sulla  base delle considerazioni che precedono, risulta
che  il  rimettente  ha omesso di motivare in ordine alle ragioni che
osterebbero  ad  una  interpretazione  della  disposizione  censurata
secondo  i  criteri  precisati  dalla citata giurisprudenza di questa
Corte e del giudice di legittimita';
        che,  pertanto,  la  questione  va  dichiarata manifestamente
inammissibile,    potendosi    dare    ingresso   al   sindacato   di
costituzionalita'  solo  dopo che sia rimasto infruttuoso il doveroso
tentativo  del giudice rimettente di risolvere la controversia al suo
esame  sulla  base  della  disciplina  vigente,  in  conformita' alla
interpretazione  che di questa da' la giurisprudenza costituzionale e
quella della Corte di cassazione;
        che  -  a prescindere dalla natura regolamentare dell'art. 1,
lettera a),  del  d.m.  25 novembre 1985, censurato dalla Commissione
tributaria  regionale  dell'Emilia-Romagna  in combinato disposto con
l'art. 5  del d.l. n. 953 del 1985, e come tale non assoggettabile al
giudizio  di  legittimita'  costituzionale (ordinanze n. 37 del 2007,
n. 401  e  n. 125  del  2006)  -  nell'ordinanza  n. 504 del 2006 non
risulta  alcuna  indicazione  in  ordine alla data di pagamento della
cosiddetta  tassa  automobilistica (venendo solo riferito che attiene
all'anno 2003),  ne'  alla decorrenza del periodo annuale di imposta,
sicche'  non  e' dato conoscere se l'annotazione al PRA della perdita
di  possesso  del  veicolo  sia avvenuta prima o dopo la scadenza del
termine per il pagamento della tassa medesima;
        che,  secondo  la  costante  giurisprudenza  di questa Corte,
l'insufficiente  descrizione  della fattispecie, poiche' impedisce di
vagliare  l'effettiva  applicabilita' della norma ai casi dedotti, si
risolve  in  carente  motivazione  sulla  rilevanza  della questione,
determinandone,   conseguentemente,   la  manifesta  inammissibilita'
(ordinanze n. 45 e n. 31 del 2007);
        che, alla stregua di tali rilievi, va dichiarata la manifesta
inammissibilita'  anche  della  questione sollevata dalla Commissione
tributaria regionale dell'Emilia-Romagna.
    Visti  gli  artt. 26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87,  e  9,  comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.