IL GIUDICE DI PACE

    Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza  nella causa iscritta al
n. 66366  del  R.G.  affari  civili  vertenze  anno 2005 vertente tra
Ferreri  Anna,  rappresentata  e  difesa  dall'avv. Armando  Palma, e
p.avv. Guido Greco via G. De Blasiis n. 5, Napoli, ricorrente;
    E  Regione  Carabinieri  Campania  -  Stazione  di Napoli Chiaia,
opposto contumace.
    Oggetto: opposizione a sanzione amministrativa.

                      Svolgimento del processo

    Con  ricorso depositato in cancelleria in data 14 ottobre 2005 il
ricorrente  proponeva  opposizione avverso la sanzione amministrativa
portata  nel  verbale  n. 1198886  del 26 agosto 2005 dell'importo di
Euro  68,00,  in  quanto  il  conducente  alla  guida del motoveicolo
circolava   senza   indossare  il  casco  protettivo,  e  quindi  per
violazione  dell'art. 171,  comma  12 e 3, con conseguente verbale di
confisca  del  veicolo,  affidato  poi alla ditta Scarpato, viale dei
Pianti n. 214 - Napoli.
    Deduceva  l'opponente,  che quale proprietaria della moto, ma non
conducente   al   momento  dell'infrazione  (alla  guida  vi  era  il
fratello), non poteva essere cosi' fortemente penalizzata per fatti a
lei  comunque estranei; deduceva, quindi, l'incostituzionalita' della
norma, e chiedendo il dissequestro del motociclo.
    L'amministrazione   opposta   non   si  costituiva  in  giudizio,
limitandosi a depositare in cancelleria la relativa documentazione.
    Il   giudice   di   pace,  con  ordinanza  del  16 dicembre  2005
ritualmente  notificata  alle  parti,  le convocava per l'udienza del
26 aprile 2006, disponendo contestualmente la sospensione provvisoria
del verbale opposto.
    La causa, per approfondimento della questione, veniva rinviata al
24 maggio 2006 e poi al 21 giugno 2006.
    In   tale   udienza,   il   giudice  riteneva  di  accogliere  le
argomentazioni avanzate da parte opponente.

                               Diritto

    La  legge n. 168/2005 nel convertire con modificazioni il decreto
legge   n. 115/2005,   ha  introdotto  nel  c.d.s.,  con  l'art. 213,
comma 2-sexies,  la sanzione amministrativa accessoria della confisca
obbligatoria dei ciclomotori o motoveicoli nell'ipotesi di violazioni
degli  artt. 169,  commi  2  e  7,  170  e  171,  (numero  di persone
trasportabili,  trasporto  oggetti  sui ciclomotori, modalita' di uso
del casco e dei modi di condurre i veicoli).
    Questo  giudice  ritiene  che la confisca obbligatoria introdotta
dalla  predetta  legge,  non  sia conforme alla Costituzione, per cui
intende  sollevare,  come in effetti solleva, sul punto, incidente di
costituzionalita' per i motivi appresso indicati.

                  Sulla non manifesta infondatezza

    La   sanzione   amministrativa  disposta  con  l'art. 213,  comma
2-sexies  della  legge  n. 168/2005  e'  in  palese contrasto con gli
artt. 3  e 27 della Costituzione, per aperta violazione del principio
di ragionevolezza e proporzionalita' della sanzione per la disparita'
di  trattamento tra le violazioni del c.d.s. commesse dai ciclomotori
e quelle (che in alcuni casi coincidono) commesse dagli autoveicoli e
per il principio della personalita'.
    L'art. 3 della Costituzione, infatti, statuisce al comma 1 «Tutti
i  cittadini  hanno  pari dignita' sociale e sono eguali davanti alla
legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione,
di  opinioni  politiche,  e  di condizioni personali e sociali» e, di
conseguenza,   sancisce   al  secondo comma  che  «E'  compito  della
Repubblica  rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che,
limitando  di  fatto  la  liberta'  e  l'eguaglianza  dei  cittadini,
impediscono  il  pieno  sviluppo  della  persona  umana e l'effettiva
partecipazione  di  tutti  i  lavoratori all'organizzazione politica,
economica e sociale del Paese».
    Premesso, infatti, che l'art. 20 della legge n. 689/1981 ai comma
3  e  4  ha  introdotto  il  concetto  della  confisca amministrativa
dichiarandola  facoltativa  od  obbligatoria  a  seconda  delle varie
ipotesi,  lo  scrivente  giudice  ritiene che il contenuto afflittivo
della    disposizione   impugnata   risieda   piu'   nella   sanzione
amministrativa  disposta  che  in  quella principale della violazione
commessa  per  cui, anche sotto diverso profilo, risulterebbe violato
il  citato  art. 3  della  Costituzione  per  l'incongruita'  tra  la
sanzione   pecuniaria  principale  fissata  in  misura  modesta,  cui
corrisponde,  al  contrario,  una  sanzione  accessoria  notevolmente
penalizzante  per  la  liberta'  del cittadino, soprattutto se usa il
veicolo per motivi inderogabili al lavoro.
    L'adita  Corte  costituzionale  infatti, con le proprie ordinanze
nn. 58/1999,   297/1998,   con   la  sentenza  n. 313/1995  e  quella
n. 144/2001  ha  sempre  affermato  il  principio  per  il  quale uno
scrutinio   che   direttamente   investa   il   merito  delle  scelte
sanzionatorie  del  Legislatore  e'  possibile  salvo  ove  l'opzione
normativa   contrasti   in   modo   manifesto  con  il  canone  della
ragionevolezza,   vale   a   dire  si  appalesi,  in  concreto,  come
espressione di un uso distorto della discrezionalita'.
    E   proprio   per   il  contrasto  palese  con  il  principio  di
ragionevolezza l'adita Corte costituzionale con sentenza n. 110/1996,
dichiaro'  l'illegittimita' costituzionale dell'art. 134, comma 2 del
c.d.s., che prevedeva la sanzione amministrativa della confisca di un
veicolo solo perche' era scaduta la carta di circolazione, come nella
fattispecie che ci riguarda e con la recentissima sentenza n. 27/2005
ha  dichiarato  incostituzionale  l'art. 126-bis,  comma 2 del c.d.s.
sulla decurtazione dei punti al proprietario del veicolo.
    Il  Legislatore,  invece, nel promulgare la legge n. 168/2005 non
ha  in  alcun  modo  tenuto  conto  dell'auspicio espresso piu' volte
dall'adita   Corte   costituzionale   della   estrema  necessita'  di
«rimodellare  il  sistema  della  confisca  stabilendo  alcuni canoni
essenziali  al  fine  di  evitare che l'applicazione giudiziale della
sanzione amministrativa accessoria produca disparita' di trattamento»
(Corte costituzionale, sentenze nn. 349/1997 - 435/1997).
    Nei  rapporti,  infatti,  con  la  p.a.,  non  e'  in  alcun modo
ammissibile  una disparita' di trattamento tra chi conduce una moto o
un ciclomotore e chi guida un autoveicolo e, soprattutto, in presenza
di  violazioni  e  trasgressioni  relativi  agli  stessi articoli del
c.d.s.,  con  il  risultato  finale evidente che, nel caso di uso del
veicolo  per  commettere un reato, la privazione della disponibilita'
del veicolo avra' luogo solo se esso avra' due e non quattro ruote.
    Infine,  la  norma di cui all'articolo 213, comma 2-sexies, e' in
palese  contrasto  con l'art. 27 della Carta costituzionale, la quale
sancisce  che  «la  responsabilita'  penale  e'  personale». E' noto,
infatti,  che  l'art. 3  della  legge di depenalizzazione n. 689/1981
statuisce  che  «nelle  violazioni  cui  e'  applicabile una sanzione
amministrativa,  ciascuno  e'  responsabile  della  propria  azione o
omissione,  cosciente  e  volontaria,  sia  essa  colposa  o dolosa»,
ragione  per  cui, la sanzione della confisca del ciclomotore o della
moto,  per  la  mancanza  da  parte  dell'organo  accertatore di ogni
accertamento sull'autore dell'infrazione, colpisce inevitabilmente ed
esclusivamente   il  proprietario  di  detto  veicolo,  con  evidente
violazione del principio della personalita',oltre quello gia' esposto
della ragionevolezza, per la sproporzione della sanzione.
    Per   tutte  le  suddette  argomentazione,  il  giudice,  ritiene
assolutamente   rilevante   che  venga  esaminata  la  non  manifesta
infondatezza   della   ritenuta   incostituzionalita'  dell'art. 213,
comma 2-sexies  del c.d.s., introdotto dalla legge di conversione del
d.l.  n. 115/2005,  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 22
agosto 2005.