IL GIUDICE DI PACE Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa iscritta al n. 66366 del R.G. affari civili vertenze anno 2005 vertente tra Ferreri Anna, rappresentata e difesa dall'avv. Armando Palma, e p.avv. Guido Greco via G. De Blasiis n. 5, Napoli, ricorrente; E Regione Carabinieri Campania - Stazione di Napoli Chiaia, opposto contumace. Oggetto: opposizione a sanzione amministrativa. Svolgimento del processo Con ricorso depositato in cancelleria in data 14 ottobre 2005 il ricorrente proponeva opposizione avverso la sanzione amministrativa portata nel verbale n. 1198886 del 26 agosto 2005 dell'importo di Euro 68,00, in quanto il conducente alla guida del motoveicolo circolava senza indossare il casco protettivo, e quindi per violazione dell'art. 171, comma 12 e 3, con conseguente verbale di confisca del veicolo, affidato poi alla ditta Scarpato, viale dei Pianti n. 214 - Napoli. Deduceva l'opponente, che quale proprietaria della moto, ma non conducente al momento dell'infrazione (alla guida vi era il fratello), non poteva essere cosi' fortemente penalizzata per fatti a lei comunque estranei; deduceva, quindi, l'incostituzionalita' della norma, e chiedendo il dissequestro del motociclo. L'amministrazione opposta non si costituiva in giudizio, limitandosi a depositare in cancelleria la relativa documentazione. Il giudice di pace, con ordinanza del 16 dicembre 2005 ritualmente notificata alle parti, le convocava per l'udienza del 26 aprile 2006, disponendo contestualmente la sospensione provvisoria del verbale opposto. La causa, per approfondimento della questione, veniva rinviata al 24 maggio 2006 e poi al 21 giugno 2006. In tale udienza, il giudice riteneva di accogliere le argomentazioni avanzate da parte opponente. Diritto La legge n. 168/2005 nel convertire con modificazioni il decreto legge n. 115/2005, ha introdotto nel c.d.s., con l'art. 213, comma 2-sexies, la sanzione amministrativa accessoria della confisca obbligatoria dei ciclomotori o motoveicoli nell'ipotesi di violazioni degli artt. 169, commi 2 e 7, 170 e 171, (numero di persone trasportabili, trasporto oggetti sui ciclomotori, modalita' di uso del casco e dei modi di condurre i veicoli). Questo giudice ritiene che la confisca obbligatoria introdotta dalla predetta legge, non sia conforme alla Costituzione, per cui intende sollevare, come in effetti solleva, sul punto, incidente di costituzionalita' per i motivi appresso indicati. Sulla non manifesta infondatezza La sanzione amministrativa disposta con l'art. 213, comma 2-sexies della legge n. 168/2005 e' in palese contrasto con gli artt. 3 e 27 della Costituzione, per aperta violazione del principio di ragionevolezza e proporzionalita' della sanzione per la disparita' di trattamento tra le violazioni del c.d.s. commesse dai ciclomotori e quelle (che in alcuni casi coincidono) commesse dagli autoveicoli e per il principio della personalita'. L'art. 3 della Costituzione, infatti, statuisce al comma 1 «Tutti i cittadini hanno pari dignita' sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, e di condizioni personali e sociali» e, di conseguenza, sancisce al secondo comma che «E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la liberta' e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese». Premesso, infatti, che l'art. 20 della legge n. 689/1981 ai comma 3 e 4 ha introdotto il concetto della confisca amministrativa dichiarandola facoltativa od obbligatoria a seconda delle varie ipotesi, lo scrivente giudice ritiene che il contenuto afflittivo della disposizione impugnata risieda piu' nella sanzione amministrativa disposta che in quella principale della violazione commessa per cui, anche sotto diverso profilo, risulterebbe violato il citato art. 3 della Costituzione per l'incongruita' tra la sanzione pecuniaria principale fissata in misura modesta, cui corrisponde, al contrario, una sanzione accessoria notevolmente penalizzante per la liberta' del cittadino, soprattutto se usa il veicolo per motivi inderogabili al lavoro. L'adita Corte costituzionale infatti, con le proprie ordinanze nn. 58/1999, 297/1998, con la sentenza n. 313/1995 e quella n. 144/2001 ha sempre affermato il principio per il quale uno scrutinio che direttamente investa il merito delle scelte sanzionatorie del Legislatore e' possibile salvo ove l'opzione normativa contrasti in modo manifesto con il canone della ragionevolezza, vale a dire si appalesi, in concreto, come espressione di un uso distorto della discrezionalita'. E proprio per il contrasto palese con il principio di ragionevolezza l'adita Corte costituzionale con sentenza n. 110/1996, dichiaro' l'illegittimita' costituzionale dell'art. 134, comma 2 del c.d.s., che prevedeva la sanzione amministrativa della confisca di un veicolo solo perche' era scaduta la carta di circolazione, come nella fattispecie che ci riguarda e con la recentissima sentenza n. 27/2005 ha dichiarato incostituzionale l'art. 126-bis, comma 2 del c.d.s. sulla decurtazione dei punti al proprietario del veicolo. Il Legislatore, invece, nel promulgare la legge n. 168/2005 non ha in alcun modo tenuto conto dell'auspicio espresso piu' volte dall'adita Corte costituzionale della estrema necessita' di «rimodellare il sistema della confisca stabilendo alcuni canoni essenziali al fine di evitare che l'applicazione giudiziale della sanzione amministrativa accessoria produca disparita' di trattamento» (Corte costituzionale, sentenze nn. 349/1997 - 435/1997). Nei rapporti, infatti, con la p.a., non e' in alcun modo ammissibile una disparita' di trattamento tra chi conduce una moto o un ciclomotore e chi guida un autoveicolo e, soprattutto, in presenza di violazioni e trasgressioni relativi agli stessi articoli del c.d.s., con il risultato finale evidente che, nel caso di uso del veicolo per commettere un reato, la privazione della disponibilita' del veicolo avra' luogo solo se esso avra' due e non quattro ruote. Infine, la norma di cui all'articolo 213, comma 2-sexies, e' in palese contrasto con l'art. 27 della Carta costituzionale, la quale sancisce che «la responsabilita' penale e' personale». E' noto, infatti, che l'art. 3 della legge di depenalizzazione n. 689/1981 statuisce che «nelle violazioni cui e' applicabile una sanzione amministrativa, ciascuno e' responsabile della propria azione o omissione, cosciente e volontaria, sia essa colposa o dolosa», ragione per cui, la sanzione della confisca del ciclomotore o della moto, per la mancanza da parte dell'organo accertatore di ogni accertamento sull'autore dell'infrazione, colpisce inevitabilmente ed esclusivamente il proprietario di detto veicolo, con evidente violazione del principio della personalita',oltre quello gia' esposto della ragionevolezza, per la sproporzione della sanzione. Per tutte le suddette argomentazione, il giudice, ritiene assolutamente rilevante che venga esaminata la non manifesta infondatezza della ritenuta incostituzionalita' dell'art. 213, comma 2-sexies del c.d.s., introdotto dalla legge di conversione del d.l. n. 115/2005, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 22 agosto 2005.