ha pronunciato la seguente

                              Sentenza

nei  giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 1, commi da 330
a  333  della  legge  23 dicembre  2005,  n. 266 (Disposizioni per la
formazione  del  bilancio  annuale  e pluriennale dello Stato - legge
finanziaria  2006),  promossi con ricorsi della Provincia autonoma di
Bolzano,  e  delle  Regioni  Piemonte,  Campania  ed  Emilia-Romagna,
notificati il 24 e 27 febbraio 2006, depositati in cancelleria il 2 e
il  3 marzo  2006  ed  iscritti  ai  nn. 33, 35, 36 e 39 del registro
ricorsi 2006.
    Visti  gli  atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri;
    Udito nell'udienza pubblica del 20 marzo 2007 il giudice relatore
Romano Vaccarella;
    Uditi  gli  avvocati  Giuseppe Franco Ferrari e Roland Riz per la
Provincia   autonoma  di  Bolzano,  Emiliano  Amato  per  la  Regione
Piemonte,  Vincenzo  Cocozza  per  la  Regione Campania, Giandomenico
Falcon  e  Franco  Mastragostino  per la Regione Emilia-Romagna e gli
avvocati  dello  Stato  Franco  Favara  e  Antonio  Tallarida  per il
Presidente del Consiglio dei ministri.

                          Ritenuto in fatto

    1. - Con ricorso (n. 33 del 2006) notificato il 24 febbraio 2006,
la  Provincia  Autonoma  di Bolzano promuove giudizio di legittimita'
costituzionale  -  per violazione dell'art. 8, n. 25, del decreto del
Presidente  della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del
testo   unico  delle  leggi  costituzionali  concernenti  lo  statuto
speciale   per  il  Trentino-Alto  Adige/Süd  Tirol)  e  dell'art. 4,
comma 3,  del  decreto  legislativo  16 marzo  1992, n. 266 (Norme di
attuazione   dello   statuto  speciale  per  il  Trentino-Alto  Adige
concernenti   il  rapporto  tra  atti  legislativi  statali  e  leggi
regionali  e  provinciali, nonche' la potesta' statale di indirizzo e
coordinamento)  -  di  numerose  disposizioni della legge 23 dicembre
2005,  n. 266  (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale   dello   Stato   -  legge  finanziaria  2006),  tra  cui
l'articolo 1,  commi 330,  331,  332 e 333, a norma dei quali: a) «al
fine  di  assicurare la realizzazione di interventi volti al sostegno
delle  famiglie e della solidarieta' per lo sviluppo socio-economico,
e'   istituito   presso   lo   stato   di  previsione  del  Ministero
dell'economia e delle finanze un fondo, con una dotazione finanziaria
di  1.140  milioni  di euro per l'anno 2006, destinata alle finalita'
previste  ai  sensi  della  presente legge» (comma 330); b) «per ogni
figlio  nato  ovvero  adottato  nell'anno 2005 e' concesso un assegno
pari  ad  euro  1.000» (comma 331); c) «il medesimo assegno di cui al
comma 331  e' concesso per ogni figlio nato nell'anno 2006, secondo o
ulteriore per ordine di nascita, ovvero adottato» (comma 332); d) «il
Ministero  dell'economia e delle finanze comunica per iscritto, entro
il  15 gennaio  2006,  la sede dell'ufficio postale di zona presso il
quale gli assegni possono essere riscossi con riferimento all'assegno
di  cui al comma 331 e, previa verifica dell'ordine di nascita, entro
la  fine  del  mese  successivo a quello di nascita o di adozione con
riferimento  all'assegno  di  cui  al  comma 332. Gli assegni possono
essere riscossi, in deroga ad ogni disposizione vigente in materia di
minori,  dall'esercente  la  potesta' sui figli di cui ai commi 331 e
332,  sempreche'  residente, cittadino italiano ovvero comunitario ed
appartenente  a  un  nucleo  familiare  con  un  reddito complessivo,
riferito  all'anno 2004  ai  fini  dell'assegno di cui al comma 331 e
all'anno 2005 ai fini dell'assegno di cui al comma 332, non superiore
ad  euro  50.000.  Per  nucleo  familiare  s'intende  quello  di  cui
all'articolo 1  del  d.m. 22 gennaio 1993 del Ministro della sanita',
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 21 del 27 gennaio 1993. La
condizione  reddituale  di  cui  al presente comma e' autocertificata
dall'esercente  la potesta', all'atto della riscossione dell'assegno,
mediante riempimento e sottoscrizione di apposita formula prestampata
in  calce  alla  comunicazione  del  Ministero  dell'economia e delle
finanze,  da  verificare  da parte dell'Agenzia delle entrate secondo
procedure  definite  convenzionalmente. Per l'attuazione del presente
comma  il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze - Dipartimento
dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del tesoro
si avvale di SOGEI S.p.a.» (comma 333).
    La  ricorrente  ritiene  che  tale normativa, col disciplinare la
suddetta  prestazione  e  nel  prevederne  l'erogazione  direttamente
attraverso organi ed uffici dell'amministrazione statale, senza alcun
coinvolgimento  della  Provincia,  violi  le competenze statutarie in
materia  di  assistenza e beneficenza pubblica e le relative norme di
attuazione,  nonche'  la disposizione di cui all'art. 4, comma 3, del
decreto legislativo n. 266 del 1992.
    Ad  avviso  della ricorrente, infatti, le erogazioni in questione
hanno  natura  assistenziale e non gia' previdenziale e sono pertanto
riconducibili  alla previsione dell'art. 8, n. 25), dello statuto del
Trentino-Alto  Adige, che attribuisce alle Province autonome potesta'
legislativa   primaria   in  materia  di  «assistenza  e  beneficenza
pubblica»,   nel   solco   di  quella  giurisprudenza  costituzionale
(sentenze  n. 17  del  1995  e  n. 31 del 1986) secondo cui l'art. 38
della  Costituzione configura due modelli distinti, dei quali, l'uno,
fondato  sulla  solidarieta' collettiva, che garantisce ai cittadini,
per il caso di accertate situazioni di bisogno, i mezzi necessari per
vivere,  e  l'altro, suscettibile di realizzazione mediante strumenti
mutualistico-assicurativi,    che    attribuisce    ai    lavoratori,
prescindendo  dallo  stato  di  bisogno,  la  diversa  e piu' elevata
garanzia del diritto ai mezzi adeguati alle loro esigenze di vita.
    Una  conferma di cio' starebbe nel fatto che, mentre l'art. 1 del
d.P.R.  6 gennaio  1978,  n. 58  (Norme  di  attuazione dello statuto
speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di previdenza e
assicurazioni  sociali),  assegna  alla  Regione Trentino-Alto Adige,
nell'esercizio  delle  attribuzioni  di  cui  all'art. 6  del  d.P.R.
31 agosto  1972,  n. 670,  la  facolta'  di integrare la legislazione
dello   Stato  e  di  costituire  appositi  istituti  autonomi  o  di
agevolarne l'istituzione «in materia di protezione dei lavoratori sia
dipendenti   che   autonomi,   nei   casi  di  infortunio,  malattia,
invalidita' e vecchiaia, disoccupazione involontaria e maternita», e,
cioe'   nella   materia   della   previdenza   sociale   obbligatoria
strettamente   intesa,   lo   statuto   riserva   invece  la  materia
dell'«assistenza  sociale»  alla potesta' legislativa esclusiva delle
Province   autonome,   come   piu'   volte   ribadito   dalla   Corte
costituzionale (sentenze n. 106 del 2005, n. 236 del 2003, n. 520 del
2000,  n. 355 del 1992, nn. 75 e 36 del 1992, n. 532 del 1988, n. 139
del 1985 e n. 250 del 1974).
    La  Provincia  autonoma  di  Bolzano,  pur ricordando che la piu'
recente  giurisprudenza  costituzionale  ha  ricondotto  alla materia
della  «previdenza  sociale»  di  cui  all'art. 117,  comma  secondo,
lettera o),  Cost.  una  disciplina  statale  analoga  a  quella oggi
impugnata  (sentenza  n. 287  del 2004, ribadita, con riguardo ad una
fattispecie  diversa,  dalla  sentenza  n. 423  del  2004), nondimeno
osserva  che  si  tratta  di  pronunce  emesse  nel  quadro normativo
novellato  dalla  legge  costituzionale  n. 3  del 2001, la quale non
altera, in base all'art. 10 del medesimo testo legislativo, l'assetto
delle   attribuzioni   costituzionalmente  garantite  alla  Provincia
autonoma  di  Bolzano dallo statuto speciale del Trentino-Alto Adige.
Cio'  che sarebbe implicitamente confermato dall'art. 4, comma 1, del
decreto   ministeriale   28 novembre   2003  (Disposizioni  attuative
dell'art. 21  del  d.l.  30 settembre  2003,  n. 269, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge 24 novembre 2003, n. 326, in merito alla
corresponsione  dell'assegno per ogni figlio secondo od ulteriore per
ordine   di   nascita)  il  quale,  in  attuazione  della  disciplina
legislativa  oggetto  della  sentenza  n. 287  del  2004, precisa che
«l'assegno  pari ad euro 1.000 e' concesso ed erogato, per gli aventi
diritto  residenti  nei comuni delle province autonome di Trento e di
Bolzano,  dalle  province  medesime  secondo  le norme dei rispettivi
statuti».
    Osserva,  infine,  la  ricorrente  che  se le norme di attuazione
dello  statuto  per  la  Regione  Trentino-Alto  Adige  in materia di
assistenza   e   beneficenza  pubblica  attribuiscono  alle  Province
autonome competenza esclusiva anche in materia di pensioni ed assegni
a carattere continuativo in favore dei ciechi civili, dei sordomuti e
degli  invalidi  civili  (art. 4  del  d.P.R.  28 marzo 1975, n. 469,
recante   «Norme   di   attuazione   dello  statuto  per  la  regione
Trentino-Alto   Adige   in   materia   di  assistenza  e  beneficenza
pubblica»),   a   maggior   ragione  devono  essere  ricondotte  alla
previsione   statutaria   dell'art. 8,  numero  25),  le  provvidenze
disciplinate dalle norme impugnate delle quali, pertanto, e' disposta
e  disciplinata  illegittimamente  la  concessione  anche  ai  nuclei
familiari  residenti  in  Provincia di Bolzano, senza prevedere alcun
coinvolgimento degli organi e degli uffici provinciali.
    Ritiene  peraltro  la  provincia  che, anche ove fosse attuato il
principio  della  leale collaborazione, esso andrebbe armonizzato con
quello sancito dall'art. 4, comma 3, del decreto legislativo 16 marzo
1992,  n. 266,  il quale prevede che, «fermo restando quanto disposto
dallo  statuto  speciale  e dalle relative norme di attuazione, nelle
materie di cui al comma 1 le amministrazioni statali, comprese quelle
autonome,  e  gli  enti  dipendenti  dallo Stato non possono disporre
spese  ne'  concedere, direttamente o indirettamente, finanziamenti o
contributi  per  attivita'  nell'ambito  del  territorio  regionale o
provinciale»,  e pone pertanto il divieto dei vincoli di destinazione
delle  risorse  previste  da  fondi  statali,  coerentemente  con  il
principio  che  vieta  trasferimenti finanziari dallo Stato agli enti
territoriali  con vincolo di destinazione nelle materia di competenza
regionale   e   provinciale,   ribadito   in   piu'  occasioni  dalla
giurisprudenza  costituzionale  (sentenze  nn. 16  e  423  del 2004 e
n. 370 del 2003,).
    1.2. - Si e' costituito il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, il quale
osserva  che  l'erogazione di un assegno una tantum per la nascita di
un  figlio  e'  riconducibile,  secondo  l'insegnamento  della  Corte
costituzionale  (sentenza  n. 287  del  2004),  ad  un  intervento in
materia  di  «previdenza  sociale»  (assegnata  dall'art. 117,  comma
secondo,  lettera  o),  Cost.,  alla competenza legislativa esclusiva
dello   Stato);   sicche'   non  rileva,  ai  fini  dell'applicazione
dell'art. 10  della legge costituzionale n. 3 del 2001, nessuna delle
previsioni  statutarie  che  attribuiscono  alla  provincia  autonoma
potesta' legislativa in materia di assistenza e beneficenza pubblica.
    2.  -  Con  tre  distinti  ricorsi (nn. 35, 36 e 39 del 2006), le
Regioni  Piemonte,  Campania ed Emilia-Romagna promuovono giudizio di
legittimita'  costituzionale  di  numerose  disposizioni  della legge
23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale  e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2006), tra cui
l'articolo 1, commi 330.
    2.1.   -   In  particolare,  la  Regione  Piemonte,  con  ricorso
notificato  il 24 marzo 2006 (n. 35 del 2006), censura l'istituzione,
presso  lo  stato  di  previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze,  del  fondo  per  la  realizzazione  di  interventi  volti a
sostegno   delle  famiglie  e  della  solidarieta'  per  lo  sviluppo
socio-economico, ritenendolo in contrasto con gli articoli 117, comma
quarto, 118, 119 e 120 Cost.
    La  ricorrente  ritiene,  infatti,  che  la creazione di un fondo
diretto  ad  interventi  gestiti  esclusivamente da un organo statale
invada  la  competenza legislativa esclusiva della Regione in materia
di  politiche  sociali,  soggiungendo  che  vi  sarebbe  una concreta
limitazione  degli  ordinari  finanziamenti  destinati alle attivita'
programmate   dall'ente   regionale,  essendo  stati  contestualmente
ridotti  in  modo  considerevole  i trasferimenti finanziari da parte
dello Stato sul Fondo nazionale delle politiche sociali, cosicche' si
sarebbe  verificato  un  effetto  di  sostituzione  del  nuovo  fondo
all'attivita'  regionale  in  materia,  con conseguente lesione delle
prerogative   degli  enti  regionali  nelle  loro  funzioni  e  nelle
corrispondenti risorse finanziarie.
    La  Regione Piemonte ritiene inoltre che la norma impugnata violi
il  principio  di  leale  collaborazione, non avendo previsto nessuna
forma di partecipazione degli enti regionali all'individuazione, alla
programmazione  ed  all'attuazione degli interventi finanziati con il
fondo in questione.
    2.1.1.  -  Si  e'  costituito  il  Presidente  del  Consiglio dei
ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
Stato, il quale osserva, per un verso, che la previsione dell'art. 1,
comma 330,   rientra   nella   materia  della  «previdenza  sociale»,
assegnata   dall'art. 117,  comma  secondo,  lettera o),  Cost.  alla
competenza  legislativa  esclusiva  dello  Stato (come gia' stabilito
dalla Corte costituzionale con sentenza n. 287 del 2004) e, per altro
verso,  che tale norma non detta alcuna regola circa i soggetti e gli
organi  competenti  ad  effettuare  le scelte di spesa e le modalita'
delle  erogazioni,  per  cui  le censure formulate dalla ricorrente o
hanno  ad  oggetto  mere  intenzioni del legislatore ovvero avrebbero
dovuto  avere  ad  oggetto  norme  ulteriori  le quali, tuttavia, non
risultano impugnate.
    2.2.  -  La  Regione Campania, con ricorso notificato il 27 marzo
2006  (n. 36  del  2006),  impugna  l'art. 1,  comma 330, della legge
n. 266  del  2005  perche'  violativo  degli articoli 114, 117, comma
quarto,   118   e   119   Cost.,   nonche'  del  principio  di  leale
collaborazione  e  del  canone  della  ragionevolezza,  incidendo  la
previsione   nel   settore   della  politica  sociale,  di  esclusiva
competenza legislativa regionale, attraverso finanziamenti vincolati,
piu' volte censurati dalla giurisprudenza costituzionale.
    2.2.1.  -  Si  e'  costituito  il  Presidente  del  Consiglio dei
ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
Stato,  il  quale osserva, in primo luogo, che le finalita' del fondo
sono  individuate  nei  commi  successivi  al  330  che non risultano
impugnati,  e  inoltre  che  «la  costituzione  di un fondo presso un
ministero,  di  per  se'  svincolata  dai  criteri  di utilizzazione,
rientra evidentemente nel sistema contabile dello Stato, sul quale le
Regioni non possono rivendicare competenze».
    2.3.  -  La  Regione  Emilia-Romagna,  con  ricorso notificato il
27 febbraio 2006 (n. 39 del 2006), impugna l'art. 1, comma 330, della
legge  n. 266  del  2005  ritenendolo  in  contrasto  - anche perche'
caratterizzato  da  una  scrittura  «in  bianco»  che non consente di
individuare,   neppure  in  linea  di  massima,  la  tipologia  degli
interventi  a  cui il fondo sarebbe destinato, nonche' i criteri e le
modalita'  di  gestione  -  con  l'art. 117, comma quarto, Cost., che
assegna  alla  competenza  legislativa  esclusiva  delle  regioni  la
materia  dei  servizi  e  dell'assistenza  sociale  nella quale vanno
iscritti  gli  interventi  per  il  «sostegno  alle  famiglie»  e  la
«solidarieta' per lo sviluppo socio-economico».
    La  ricorrente  ritiene infatti che lo Stato, intervenendo in una
materia  regionale  per  «chiamata  in sussidiarieta», avrebbe dovuto
«percorrere  la  strada, costituzionalmente obbligata, di assegnare i
finanziamenti  al  Fondo  per  le  politiche sociali, e istituire una
procedura  di  leale  collaborazione»  anziche'  prevedere  «un fondo
settoriale  [...] a destinazione vaga se non interamente franca [...]
e senza alcuna garanzia di partecipazione delle Regioni».
    2.3.1.  -  Si  e'  costituito  il  Presidente  del  Consiglio dei
ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
Stato,  il  quale  ha  svolto  difese identiche a quelle spiegate nel
ricorso n. 36 del 2006.
    3. - In prossimita' dell'udienza la Provincia autonoma di Bolzano
e le Regioni Campania ed EmiliaRomagna hanno depositato memorie.
    3.1.  -  In  particolare,  la  Provincia autonoma di Bolzano, nel
ribadire  i  motivi  del  ricorso  - e, sopra tutto, che l'intervento
statale  in  esame  e' inscrivibile nella materia della «assistenza e
beneficenza   pubblica»   riservata  dallo  statuto  alla  competenza
legislativa  provinciale  esclusiva  - ha sottolineato l'improprieta'
del  richiamo,  effettuato  dall'Avvocatura  generale,  all'art. 117,
comma  secondo,  lettera o), Cost., tenuto conto che, proprio in base
al  costante  orientamento  della  Corte costituzionale, le norme del
titolo  V  della  Costituzione, giusta il disposto dell'art. 10 della
legge  costituzionale n. 3 del 2001, non si applicano alle regioni ad
autonomia  speciale  se  non  per  le parti in cui prevedono forme di
autonomia  piu'  ampie  rispetto  a  quelle  ad esse gia' attribuite,
lasciando  cosi' immutato il sistema disegnato dai rispettivi statuti
(sentenza n. 48 del 2003).
    3.2.  -  Anche  la  Regione  Campania,  nel  ribadire quanto gia'
dedotto  nel  ricorso  introduttivo,  ha  ulteriormente richiamato la
recente sentenza n. 118 del 2006 con la quale la Corte costituzionale
ha  dichiarato l'illegittimita' costituzionale di una norma che, allo
scopo  di  favorire l'accesso delle giovani coppie alla prima casa di
abitazione,   aveva  istituito  un  apposito  fondo  ritenuto  lesivo
dell'autonomia  finanziaria  ed  amministrativa delle regioni perche'
operante  in  materie  nelle quali non e' individuabile una specifica
competenza statale.
    3.2.  -  Infine,  la Regione Emilia-Romagna, nel censurare ancora
una  volta  la  previsione  dell'«ennesimo fondo settoriale autonomo,
gestito  centralmente  senza  coinvolgimento  alcuno  delle Regioni»,
osserva che «il risvolto contabile della costituzione del fondo [...]
non  vale  a superare il rilievo che questa e' comunque la previsione
di  un  fondo  al  di  fuori  del Fondo per le politiche sociali, che
incide  sulla  politica  di settore con modalita' e con una soluzione
gia' ritenute» dalla Corte costituzionale non ammissibili.
    4.   -   Anche   il   Presidente   del  Consiglio  dei  ministri,
rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello  Stato, ha
depositato   memoria   in   tutti   i   giudizi,  articolando  difese
sostanzialmente unitarie.
    In  particolare,  con riguardo al comma 330, ha puntualizzato che
il fondo in questione, istituito con una dotazione di 1140 milioni di
euro, «non ha piu' alcuna valenza giuridico-contabile essendo stato -
nel corso dell'iter parlamentare - svuotato» ed essendo «confluito in
diverse destinazioni di spesa sociale, per cui il suo mantenimento e'
dovuto ad un mancato coordinamento del testo finale della legge».
    In  ogni  caso,  ribadito che la previsione rientra nella materia
del   «sistema  contabile  dello  Stato»,  l'Avvocatura  generale  ha
puntualizzato  che la norma, fissando la destinazione del fondo senza
indicare  alcuna  norma  procedimentale  e di competenza, ha posto un
limite  allo Stato e non anche alle Regioni, per cui la dotazione del
fondo potrebbe essere trasferita a queste ultime ed alle Province con
una  semplice  indicazione  dello  scopo,  senza  vincoli  e  con  la
possibilita' per esse di non assecondare gli obiettivi statali.
    Dei  vincoli,  semmai,  potrebbero derivare solo dalle previsioni
contenute  nei  successivi  commi 331,  332  e 333 che, essendo stati
impugnati  dalla  sola  Provincia  autonoma  di Bolzano, rimarrebbero
comunque  fermi  per le altre Regioni ricorrenti, le cui impugnative,
pertanto, risultano infondate.
    In   ogni   caso,   l'Avvocatura  generale,  soffermandosi  sulla
giurisprudenza costituzionale relativa a fondi statali per interventi
in  materie  di legislazione regionale concorrente, ne ha sollecitato
un  riesame  da parte della Corte al fine di consentire allo Stato la
programmazione  di  una  politica  economica  di sostegno, valida per
l'intero  territorio  nazionale,  quantomeno  in  tutti quei casi nei
quali,  risultando  impossibile  concedere  dei benefici della stessa
entita'  e  nello  stesso  tempo ad opera di tutte le Regioni, emerge
l'esigenza  di  operare  una  politica generale sul piano economico e
sociale uniforme su tutto il territorio nazionale.
    In  particolare,  quanto ai commi 331, 332 e 333, la finalita' di
incentivare  le  famiglie  ad  avere figli, «superando i timori delle
giovani  coppie ad incrementare il nucleo familiare» - sostanziandosi
in una misura diretta a superare difficolta' «in prospettiva» e non a
rimuovere  problemi  «preesistenti»  -  risulterebbe piu' vicina alla
materia  della  previdenza  sociale piuttosto che a quella, riservata
alla potesta' legislativa esclusiva della Provincia di Bolzano, della
beneficenza ed assistenza pubblica.
    L'Avvocatura generale osserva inoltre che, comunque, non verrebbe
in  rilievo  il  divieto  discendente dal d.lgs. n. 266 del 1992, non
trattandosi  di  «attivita» svolte in ambito provinciale, atteso che,
altrimenti,  non  potrebbe  neppure  essere  disposto  un rimborso di
imposta a favore del cittadino della Provincia autonoma.

                       Considerato in diritto

    1.  -  La  Provincia  autonoma  di  Bolzano  solleva questione di
legittimita' costituzionale - oltre che di altre norme della medesima
legge,   questioni  che  saranno  oggetto  di  separate  decisioni  -
dell'articolo 1,  commi 330,  331, 332 e 333, della legge 23 dicembre
2005,  n. 266  (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale   dello  Stato  -  legge  finanziaria  2006),  in  quanto
l'istituzione  - al fine di assicurare la realizzazione di interventi
volti al sostegno delle famiglie e della solidarieta' per lo sviluppo
socio-economico  -  di  un  fondo  presso  lo stato di previsione del
Ministero   dell'economia   e   delle   finanze  (comma  330),  e  la
concessione,  per  ogni  figlio  nato ovvero adottato nel 2005 (comma
331),  ovvero  per  ogni  figlio  secondo  od ulteriore per ordine di
nascita,  nato  o adottato nel 2006 (comma 332), di un assegno pari a
euro 1.000 da riscuotersi, dietro comunicazione del Ministero, presso
un  ufficio postale da parte dell'esercente la potesta' genitoriale -
residente,  cittadino italiano ovvero comunitario - ed appartenente a
nucleo  familiare  con reddito complessivo, riferito agli anni 2005 o
2006,   non  superiore  ad  euro  50.000  (comma  333),  violerebbero
l'art. 8, n. 25), dello statuto della Regione Trentino-Alto Adige/Süd
Tirol  e  l'art. 4,  comma 3,  del decreto legislativo 16 marzo 1992,
n. 266   (Norme   di   attuazione   dello  statuto  speciale  per  il
Trentino-Alto  Adige  concernenti  il  rapporto  tra atti legislativi
statali  e leggi regionali e provinciali, nonche' la potesta' statale
di indirizzo e coordinamento).
    2.  -  Le  Regioni Piemonte, Campania ed Emilia-Romagna sollevano
questioni  di  legittimita' costituzionale - oltre che di altre norme
della  medesima  legge,  questioni  che  saranno  oggetto di separate
decisioni  - dell'articolo 1, comma 330, della legge n. 266 del 2005,
in  quanto  la  creazione  di  un fondo diretto ad interventi gestiti
esclusivamente   da  un  organo  statale  invaderebbe  la  competenza
legislativa  esclusiva  regionale  in materia di «politiche sociali»,
contestualmente   sottraendo   risorse  agli  ordinari  finanziamenti
destinati  alle attivita' programmate dell'ente regionale mediante la
considerevole  riduzione  dei trasferimenti finanziari da parte dello
Stato  sul  Fondo  nazionale  delle politiche sociali, cosi' violando
l'art. 117,  comma quarto, della Costituzione, nonche' gli artt. 118,
119  e  120  Cost.  e  il  principio di leale collaborazione (Regione
Piemonte) e gli artt. 114, 118 e 119 Cost. (Regione Campania).
    3. - Va preliminarmente disposta la riunione delle cause proposte
dalla  Provincia  autonoma  di  Bolzano  e  dalle  Regioni  Piemonte,
Campania  ed  Emilia-Romagna in quanto aventi un oggetto parzialmente
comune  (comma  330)  ed  implicanti  la  soluzione  di  questioni  -
ancorche' riferite a parametri diversi - sostanzialmente analoghe.
    4.  -  La questione sollevata dalla Provincia autonoma di Bolzano
(r.r. n. 33 del 2006) non e' fondata.
    3.1.  - La Provincia, impugnando sia il comma 330 (istitutivo del
Fondo  de  quo)  che  i  successivi  commi 331,  332  e  333 (i quali
prevedono  un assegno in favore dei nuovi nati negli anni 2005 e 2006
e   ne   disciplinano   l'erogazione),   prospetta  la  questione  di
legittimita'  costituzionale  nel senso che «le finalita' previste ai
sensi  della  presente  legge»  (comma 330) si identificherebbero con
l'erogazione  -  disciplinata dai commi 331 e 332 - degli assegni per
la  nascita dei figli (dell'anno 2005) e di secondi o ulteriori figli
(nell'anno 2006).
    Ad  avviso  della  ricorrente,  da  un  lato,  le norme impugnate
rientrerebbero   nella   materia   della  «assistenza  e  beneficenza
pubblica»,  che  lo  statuto  riserva  alla  sua potesta' legislativa
esclusiva  e,  dall'altro lato, la sentenza n. 287 del 2004 (la quale
aveva  ricondotto  analogo  intervento alla materia della «previdenza
sociale»),  non  avrebbe  alcun  valore  per la Provincia autonoma di
Bolzano  in  quanto fondata sull'art. 117, comma secondo, lettera o),
del  nuovo  Titolo  V  Cost., le cui norme, per l'espressa previsione
dell'art. 10   della   legge  costituzionale  18 ottobre  2001,  n. 3
(Modifiche  al  titolo  V della parte seconda della Costituzione), si
applicano  alle province autonome solo «per le parti in cui prevedono
forme di autonomia piu' ampie rispetto a quelle gia' attribuite».
    Aggiunge la Provincia che, anche ove fosse prevista una qualsiasi
forma  di  collaborazione  con gli enti locali, risulterebbe comunque
violato  l'art. 4,  comma 1, delle norme di attuazione dello statuto,
le  quali  escludono,  nelle  materie  di  competenza  propria  delle
province  autonome,  che  le amministrazioni statali possano disporre
spese  o  concludere,  direttamente o indirettamente, finanziamenti o
contributi  per  attivita'  nell'ambito  del  territorio  regionale o
provinciale.
    4.2.  -  In  proposito deve osservarsi che, se e' vero che questa
Corte  si  e'  pronunciata,  con  la  sentenza n. 287 del 2004, su un
ricorso  proposto  da  una Regione a statuto ordinario, e' anche vero
che  le  considerazioni  svolte  in  quella decisione, e dirette alla
riconduzione  di  analoga  normativa  alla  materia della «previdenza
sociale», si attagliano anche al caso in esame.
    In   particolare,   l'affermazione  che  le  disposizioni  allora
scrutinate  -  sostanzialmente  analoghe  a  quelle  censurate  dalla
Provincia  autonoma  -  non  attenessero  alla  materia  «assistenza»
(riconducibile,  si  sosteneva,  alla competenza regionale residuale)
come   valeva   ad   escludere   la  competenza  regionale  ai  sensi
dell'art. 117,  comma  quarto,  Cost.,  cosi'  vale  ad  escludere la
competenza  della  Provincia autonoma a norma dello statuto speciale,
laddove questo esplicitamente si riferisce alla materia «assistenza e
beneficenza pubblica».
    Le  provvidenze  previste  dalle  norme oggetto del ricorso della
Provincia  presentano le medesime caratteristiche - decisive, secondo
la sentenza n. 287 del 2004, per affermarne la natura «previdenziale»
-  di  essere  temporanee,  di  avere  carattere  indennitario  e  di
«prescindere   da  ogni  situazione  di  bisogno,  di  disagio  o  di
difficolta'  economica».  Ed e' appena il caso di rilevare che, se il
comma 333  prevede,  per beneficiare della provvidenza, un «tetto» di
reddito,  tale  circostanza non incide sulla caratteristica da ultimo
indicata,  atteso  che  tale  «tetto»  e'  individuato  in  una somma
compatibile   con   l'assenza  di  «bisogno,  disagio  o  difficolta'
economica»  e  si risolve, in sostanza, in uno strumento di selezione
dei destinatari di risorse comunque limitate.
    5.  - Le questioni di legittimita' costituzionale sollevate dalle
Regioni appena citate sono inammissibili per carenza di interesse.
    La  disposizione  censurata  si limita ad indicare la somma (euro
1.140  milioni)  con la quale si intende «assicurare la realizzazione
di  interventi  volti al sostegno delle famiglie e della solidarieta'
per  lo  sviluppo  socio-economico», riservando ad altre norme «della
presente   legge»   la   individuazione   degli  interventi  concreti
riconducibili alle «finalita» genericamente enunciate dal comma 330.
    Discende  da  cio' l'inidoneita' di tale disposizione a ledere le
competenze   regionali,   potendo   la   lesione  derivare  non  gia'
dall'enunciazione  del  proposito  di destinare risorse per finalita'
indicate in modo cosi' ampio e generico, bensi' (eventualmente) dalle
norme  nelle  quali  quel  proposito  si concretizza, sia per entita'
delle  risorse  sia  per  modalita' di intervento sia, ancora, per le
materie direttamente e indirettamente implicate da tali interventi.