ha pronunciato la seguente

                              Sentenza

nel  giudizio  per  conflitto  di attribuzione tra poteri dello Stato
sorto  a  seguito della deliberazione del Senato della Repubblica del
26 novembre    2003    (Doc.   IV-quater,   n. 19),   relativa   alla
insindacabilita',   ai   sensi   dell'art. 68,   primo  comma,  della
Costituzione, delle opinioni espresse dal senatore Alfredo D'Ambrosio
nei confronti dell'Istituto Neurologico Mediterraneo Neuromed s.r.l.,
promosso   con  ricorso  del  Tribunale  di  Isernia,  notificato  il
31 maggio  2005,  depositato  in  cancelleria  il  13  giugno 2005 ed
iscritto al n. 26 del registro conflitti tra poteri dello Stato 2005,
fase di merito;
    Visto l'atto di costituzione del Senato della Repubblica;
    Udito nell'udienza pubblica del 20 marzo 2007 il giudice relatore
Maria Rita Saulle;
    Udito  l'avvocato  Giuseppe  De  Vergottini  per  il Senato della
Repubblica.

                          Ritenuto in fatto

    1. - Con il ricorso indicato in epigrafe, il Tribunale di Isernia
-   nel  corso  di  un  procedimento  civile  promosso  dall'Istituto
Neurologico  Mediterraneo,  Neuromed  s.r.l., per il risarcimento dei
danni  conseguenti alle dichiarazioni del senatore Alfredo D'Ambrosio
-  ha  sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei
confronti   del   Senato   della   Repubblica,   in   relazione  alla
deliberazione  adottata  il 26 novembre 2003 (Doc. IV-quater, n. 19),
con  la  quale  si  e' dichiarato che i fatti per i quali e' in corso
l'indicato  procedimento  civile  concernono  opinioni espresse da un
membro   del   Parlamento  nell'esercizio  delle  sue  funzioni,  con
conseguente  insindacabilita'  ai  sensi  dell'art. 68,  primo comma,
della Costituzione.
    Il Tribunale riferisce che il procedimento civile in questione ha
ad  oggetto varie dichiarazioni attribuite al parlamentare, nella sua
qualita'  di  principale  esponente del Movimento Politico Iniziativa
Democratica,  con  le  quali si denunciavano i presunti favori di cui
godeva la Neuromed s.r.l. da parte di alcuni appartenenti alla Giunta
della Regione Molise.
    In  particolare,  il  18 aprile  2003, il parlamentare rilasciava
un'intervista  all'emittente  Telemolise, denunciando il fatto che un
dirigente regionale, nell'adottare un provvedimento di liquidazione a
favore  della  Neuromed  s.r.l.,  aveva  imputato  tale  spesa su «un
capitolo  inesistente,  dove non c'e' copertura. In assenza di un ok,
un  parere  dell'assessore  alla  Sanita'  e  quello  del  Bilancio e
Personale.  La magistratura deve metterci le mani per fare chiarezza.
Se dovesse essere cosi', ed io so che e' cosi, credo che il dirigente
deve essere allontanato da quel settore. Qui ci troviamo di fronte ad
illecito  contabile  e  abuso  di  ufficio». Nel corso di una seconda
intervista,  rilasciata alla medesima emittente il 24 aprile 2003, il
parlamentare precisava che «Il Dirigente Generale della Sanita' aveva
previsto  il  pagamento di 8 miliardi di vecchie lire in favore della
Neuromed  s.r.l.  [...]  non  ha  fatto  il  suo  dovere  [...] mi ha
impressionato la celerita' di questo dirigente [...] mentre tutti gli
altri  attendono,  una  struttura  che ha il rappresentante a livello
regionale riesce ad avere cio' che chiede».
    Il  Senato  della  Repubblica, con delibera del 26 novembre 2003,
approvando  la proposta della Giunta delle elezioni e delle immunita'
parlamentari,  ha  dichiarato che i fatti per i quali era in corso il
procedimento  civile  nei  confronti  del  parlamentare  concernevano
opinioni  espresse  da  un membro del Parlamento nell'esercizio delle
sue  funzioni  e ricadevano, pertanto, nella previsione dell'art. 68,
primo comma, della Costituzione.
    Ad  avviso  del Tribunale, diversamente da quanto sostenuto nella
delibera  impugnata,  non  sussisterebbero  i  presupposti  per poter
considerare le dichiarazioni rese dal senatore insindacabili ai sensi
dell'art. 68  della  Costituzione,  non  essendo  esse divulgative di
alcuna attivita' parlamentare.
    Osserva, infatti, il Tribunale che, ai fini dell'insindacabilita'
di  cui  all'art. 68, primo comma, della Costituzione, e' irrilevante
la  ricorrenza di un generico contesto politico cui poter riferire le
dichiarazioni  rese  extra  moenia  dal  parlamentare, o la rilevanza
pubblica  dell'argomento con esse trattato, occorrendo, al contrario,
che  esse  si  pongano  in  collegamento,  anche  indiretto,  con una
concreta  attivita'  parlamentare,  collegamento  che  costituisce al
tempo   stesso   la   ratio  e  il  limite  applicativo  della  norma
costituzionale,  in  tal modo evitando che essa possa trasformarsi in
un privilegio anziche' in una garanzia.
    Nel  caso  di  specie,  secondo  il  Tribunale,  difetterebbe  il
suindicato   collegamento   poiche',   come   risulta   dalla  stessa
motivazione della delibera impugnata, non vi sarebbe alcuna attivita'
parlamentare  posta in essere dal senatore, alla quale poter riferire
le  dichiarazioni  oggetto  del  procedimento  civile  di cui egli e'
parte.
    Il  ricorrente  chiede,  pertanto,  che  la Corte dichiari la non
spettanza  al  Senato del potere di qualificare come insindacabili le
dichiarazioni  rese dal parlamentare e oggetto del giudizio civile in
questione, trattandosi di potere esercitato al di fuori delle ipotesi
previste   dall'art. 68,   primo   comma,   della  Costituzione,  con
conseguente  annullamento  della deliberazione adottata dal Senato in
data 26 novembre 2003.
    2.  -  Il conflitto e' stato dichiarato ammissibile con ordinanza
n. 178 del 4 maggio 2005.
    3.  -  Il  ricorso,  unitamente  all'ordinanza suddetta, e' stato
notificato il 31 maggio 2005 e depositato il 13 giugno 2005.
    4.  -  Con  atto depositato il 16 giugno 2005 si e' costituito il
Senato  della  Repubblica,  in  persona  del suo Presidente il quale,
riservandosi  di  presentare  ulteriori  memorie,  ha  chiesto che il
ricorso sia rigettato.
    5.  -  In prossimita' dell'udienza, il Senato della Repubblica ha
depositato   memoria   insistendo   affinche'   la   Corte   dichiari
inammissibile o, in via subordinata, rigetti il ricorso.
    5.1.  -  In  via  preliminare,  la  difesa del Senato osserva che
l'atto  introduttivo  del  conflitto risulta carente dell'indicazione
della  causa  petendi  e del petitum e, pertanto, privo del carattere
dell'autosufficienza.
    In  particolare,  il  Tribunale ricorrente si sarebbe limitato ad
esporre le prospettazioni della parte attrice, cioe' le dichiarazioni
rese  dal  senatore  poste a fondamento della domanda di risarcimento
danni  avanzata  nei  suoi  confronti,  senza  pero'  valutarle  come
effettivamente   diffamatorie,   rendendo  in  tal  modo  impossibile
rinvenire l'esatta portata delle stesse.
    5.2.  -  Nel  merito,  il  Senato della Repubblica, riportando le
motivazioni  della  delibera  oggetto del presente conflitto, osserva
che  le  dichiarazioni  del  parlamentare, in quanto esplicazione del
mandato  politico allo stesso attribuito, rientrano nella garanzia di
cui  all'art. 68  della  Costituzione,  avendo  con  esse il senatore
denunciato   episodi   di   cattiva   amministrazione  di  cui  erano
protagonisti,   da  un  lato,  la  Giunta  regionale  del  Molise  e,
dall'altro,   la  Neuromed  s.r.l.,  societa'  attrice  nel  giudizio
principale.
    In  particolare,  la  difesa  del  Senato ritiene che, sulla base
dell'art. 3  della  legge  20  giugno 2003,  n. 140 (Disposizioni per
l'attuazione  dell'articolo 68  della Costituzione nonche' in materia
di  processi  penali  nei  confronti delle alte cariche dello Stato),
debbano  rientrare  nella  garanzia  di  insindacabilita', ex art. 68
della  Costituzione, tutti quegli atti di critica e denuncia politica
che,   seppur  non  divulgativi  di  precedenti  interventi  in  sede
parlamentare,  sono espressione, come nel caso di specie, del mandato
politico  attribuito  al  singolo  membro  del  Parlamento, e cio' in
ragione  dello  stretto  collegamento esistente tra gli artt. 67 e 68
della Costituzione.

                       Considerato in diritto

    1.  -  Il  Tribunale di Isernia - nel corso di un giudizio civile
per    risarcimento    danni   promosso   dall'Istituto   Neurologico
Mediterraneo,  Neuromed  s.r.l.,  nei  confronti del senatore Alfredo
D'Ambrosio - con ordinanza depositata il 13 giugno 2005, ha sollevato
conflitto  di  attribuzione  tra poteri dello Stato nei confronti del
Senato  della  Repubblica,  in relazione alla deliberazione, adottata
dall'Assemblea  il  26 novembre  2003 (Doc. IV-quater, n. 19), con la
quale  si  e'  ritenuto  che  i  fatti,  per i quali e' in corso tale
giudizio,  concernono  opinioni  espresse da un membro del Parlamento
nell'esercizio  delle  sue funzioni, con conseguente insindacabilita'
ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione.
    Il giudizio civile trae origine da diverse dichiarazioni rese dal
parlamentare  a  vari  organi  di  informazione,  con  le  quali egli
denunciava presunti favori di cui godeva la Neuromed s.r.l. presso la
Giunta della Regione Molise.
    Secondo  il ricorrente, il Senato della Repubblica, con la citata
deliberazione    di    insindacabilita',   avrebbe   illegittimamente
esercitato  il  proprio  potere  ed  in tal modo leso le attribuzioni
costituzionali  dell'autorita'  giudiziaria, in quanto non vi sarebbe
alcun  atto  tipico  cui  poter  riferire le dichiarazioni rese extra
moenia  del  senatore  e  oggetto  del  giudizio civile in questione.
Sarebbe, infatti, irrilevante la circostanza dedotta dal Senato della
Repubblica  secondo  cui,  nel caso di specie, l'applicabilita' della
garanzia  di  cui  all'art. 68  della Costituzione, discenderebbe dal
fatto  che  le  cennate  dichiarazioni  sarebbero collegate alla piu'
ampia attivita' politica svolta dal parlamentare.
    2. - Preliminarmente, deve essere confermata l'ammissibilita' del
conflitto  sussistendone  i presupposti soggettivi ed oggettivi, come
gia'  ritenuto  da  questa  Corte  nell'ordinanza n. 178 del 4 maggio
2005.
    Non   puo'   essere   accolta,   in   proposito,  l'eccezione  di
inammissibilita'  formulata  dalla difesa del Senato della Repubblica
basata  sul  rilievo  che  l'atto  introduttivo del presente giudizio
difetterebbe  del  requisito  dell'autosufficienza,  impedendo in tal
modo  a  questa Corte ogni valutazione in ordine alla sussistenza del
nesso  funzionale tra le dichiarazioni rese extra moenia dal senatore
e la sua attivita' di parlamentare.
    Invero,  l'art. 26  delle norme integrative per i giudizi davanti
alla  Corte  costituzionale  prescrive  che il ricorso deve contenere
l'esposizione  sommaria  delle  ragioni del conflitto e l'indicazione
delle  norme  costituzionali  che  regolano  la  materia. Entrambe le
prescrizioni risultano soddisfatte dall'atto introduttivo, in cui non
solo  vengono  riportate  le  dichiarazioni rese dal parlamentare, in
relazione  alle  quali  e'  pendente  procedimento  civile dinanzi al
Tribunale,   ma  sono  anche  esposte  le  ragioni  che  inducono  il
ricorrente  a ritenere non invocabile, nel caso di specie, l'art. 68,
primo  comma,  della  Costituzione,  e  a denunciare la lesione delle
attribuzioni dell'autorita' giudiziaria.
    3. - Nel merito, il conflitto e' fondato.
    Alla luce della ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte,
la  prerogativa  dell'art. 68,  primo  comma, della Costituzione, non
copre  tutte  le opinioni espresse dal parlamentare nello svolgimento
della  sua  attivita'  politica,  ma  solo  quelle  legate  da  nesso
funzionale  con  le  attivita' svolte nella qualita' di membro di una
delle  due Camere. Tale nesso sussiste ove siano riscontrabili sia un
legame temporale fra attivita' parlamentare ed attivita' esterna (che
abbia   finalita'  divulgativa  della  prima),  sia  una  sostanziale
corrispondenza di significato tra le opinioni espresse nell'esercizio
delle funzioni e atti esterni.
    Indipendentemente  dall'eventuale  contenuto  diffamatorio  delle
dichiarazioni  del  senatore,  il  compito  di questa Corte e' quindi
limitato  alla  verifica  se  esse,  ancorche'  rese fuori della sede
istituzionale,  siano collegate ad attivita' proprie del parlamentare
e  ne  rappresentino  il  momento  di  divulgazione  all'esterno  (ex
plurimis,  sentenze  n. 317 del 2006; n. 28, n. 164, n. 176, n. 196 e
n. 235 del 2005; n. 52 del 2002; n. 10 e n. 11 del 2000).
    Nel  caso  in esame, nella proposta della Giunta delle elezioni e
delle   immunita'   parlamentari,   cui   rinvia   la   delibera   di
insindacabilita',  non  si  rinviene alcun riferimento ad atti tipici
del  parlamentare, limitandosi essa a rilevare che l'intendimento del
senatore non era quello di diffamare la societa' attrice nel giudizio
principale,   quanto  piuttosto  di  perseguire  l'obiettivo  di  una
corretta  azione  amministrativa.  A tale proposito, si deve ribadire
che  il  collocare  tali  dichiarazioni in un piu' generale «contesto
politico» e il ricondurle a temi di rilievo generale, non vale in se'
a  connotarle  quali espressive della funzione, ove esse, mancando di
costituire  la  sostanziale  riproduzione  delle  specifiche opinioni
manifestate    dal    parlamentare   nell'esercizio   delle   proprie
attribuzioni, siano non gia' il riflesso del peculiare contributo che
ciascun  deputato  e  ciascun  senatore apporta alla vita democratica
mediante  le  proprie  opinioni e i propri voti (come tale coperto, a
garanzia  delle  prerogative  delle Camere, dall'insindacabilita), ma
una   ulteriore  e  diversa  articolazione  di  siffatto  contributo,
elaborata  ed  offerta  alla  pubblica  opinione nell'esercizio della
libera  manifestazione  del  pensiero assicurata a tutti dall'art. 21
della  Costituzione  (sentenze  n. 329  e n. 317 del 2006 e n. 51 del
2002).
    Le  dichiarazioni  rilasciate  dal  parlamentare  ed  oggetto del
procedimento  civile  pendente  davanti  il  Tribunale di Isernia non
rientrano,  pertanto,  nell'esercizio  della sua specifica funzione e
non    sono    garantite   dall'insindacabilita'.   Conseguentemente,
l'impugnata delibera del Senato della Repubblica, violando l'art. 68,
primo   comma,   della   Costituzione,   ha   leso   le  attribuzioni
dell'autorita'   giudiziaria  ricorrente  e  deve,  pertanto,  essere
annullata.