ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito della deliberazione del Senato della Repubblica del 26 novembre 2003 (Doc. IV-quater, n. 19), relativa alla insindacabilita', ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse dal senatore Alfredo D'Ambrosio nei confronti dell'Istituto Neurologico Mediterraneo Neuromed s.r.l., promosso con ricorso del Tribunale di Isernia, notificato il 31 maggio 2005, depositato in cancelleria il 13 giugno 2005 ed iscritto al n. 26 del registro conflitti tra poteri dello Stato 2005, fase di merito; Visto l'atto di costituzione del Senato della Repubblica; Udito nell'udienza pubblica del 20 marzo 2007 il giudice relatore Maria Rita Saulle; Udito l'avvocato Giuseppe De Vergottini per il Senato della Repubblica. Ritenuto in fatto 1. - Con il ricorso indicato in epigrafe, il Tribunale di Isernia - nel corso di un procedimento civile promosso dall'Istituto Neurologico Mediterraneo, Neuromed s.r.l., per il risarcimento dei danni conseguenti alle dichiarazioni del senatore Alfredo D'Ambrosio - ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti del Senato della Repubblica, in relazione alla deliberazione adottata il 26 novembre 2003 (Doc. IV-quater, n. 19), con la quale si e' dichiarato che i fatti per i quali e' in corso l'indicato procedimento civile concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, con conseguente insindacabilita' ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione. Il Tribunale riferisce che il procedimento civile in questione ha ad oggetto varie dichiarazioni attribuite al parlamentare, nella sua qualita' di principale esponente del Movimento Politico Iniziativa Democratica, con le quali si denunciavano i presunti favori di cui godeva la Neuromed s.r.l. da parte di alcuni appartenenti alla Giunta della Regione Molise. In particolare, il 18 aprile 2003, il parlamentare rilasciava un'intervista all'emittente Telemolise, denunciando il fatto che un dirigente regionale, nell'adottare un provvedimento di liquidazione a favore della Neuromed s.r.l., aveva imputato tale spesa su «un capitolo inesistente, dove non c'e' copertura. In assenza di un ok, un parere dell'assessore alla Sanita' e quello del Bilancio e Personale. La magistratura deve metterci le mani per fare chiarezza. Se dovesse essere cosi', ed io so che e' cosi, credo che il dirigente deve essere allontanato da quel settore. Qui ci troviamo di fronte ad illecito contabile e abuso di ufficio». Nel corso di una seconda intervista, rilasciata alla medesima emittente il 24 aprile 2003, il parlamentare precisava che «Il Dirigente Generale della Sanita' aveva previsto il pagamento di 8 miliardi di vecchie lire in favore della Neuromed s.r.l. [...] non ha fatto il suo dovere [...] mi ha impressionato la celerita' di questo dirigente [...] mentre tutti gli altri attendono, una struttura che ha il rappresentante a livello regionale riesce ad avere cio' che chiede». Il Senato della Repubblica, con delibera del 26 novembre 2003, approvando la proposta della Giunta delle elezioni e delle immunita' parlamentari, ha dichiarato che i fatti per i quali era in corso il procedimento civile nei confronti del parlamentare concernevano opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricadevano, pertanto, nella previsione dell'art. 68, primo comma, della Costituzione. Ad avviso del Tribunale, diversamente da quanto sostenuto nella delibera impugnata, non sussisterebbero i presupposti per poter considerare le dichiarazioni rese dal senatore insindacabili ai sensi dell'art. 68 della Costituzione, non essendo esse divulgative di alcuna attivita' parlamentare. Osserva, infatti, il Tribunale che, ai fini dell'insindacabilita' di cui all'art. 68, primo comma, della Costituzione, e' irrilevante la ricorrenza di un generico contesto politico cui poter riferire le dichiarazioni rese extra moenia dal parlamentare, o la rilevanza pubblica dell'argomento con esse trattato, occorrendo, al contrario, che esse si pongano in collegamento, anche indiretto, con una concreta attivita' parlamentare, collegamento che costituisce al tempo stesso la ratio e il limite applicativo della norma costituzionale, in tal modo evitando che essa possa trasformarsi in un privilegio anziche' in una garanzia. Nel caso di specie, secondo il Tribunale, difetterebbe il suindicato collegamento poiche', come risulta dalla stessa motivazione della delibera impugnata, non vi sarebbe alcuna attivita' parlamentare posta in essere dal senatore, alla quale poter riferire le dichiarazioni oggetto del procedimento civile di cui egli e' parte. Il ricorrente chiede, pertanto, che la Corte dichiari la non spettanza al Senato del potere di qualificare come insindacabili le dichiarazioni rese dal parlamentare e oggetto del giudizio civile in questione, trattandosi di potere esercitato al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 68, primo comma, della Costituzione, con conseguente annullamento della deliberazione adottata dal Senato in data 26 novembre 2003. 2. - Il conflitto e' stato dichiarato ammissibile con ordinanza n. 178 del 4 maggio 2005. 3. - Il ricorso, unitamente all'ordinanza suddetta, e' stato notificato il 31 maggio 2005 e depositato il 13 giugno 2005. 4. - Con atto depositato il 16 giugno 2005 si e' costituito il Senato della Repubblica, in persona del suo Presidente il quale, riservandosi di presentare ulteriori memorie, ha chiesto che il ricorso sia rigettato. 5. - In prossimita' dell'udienza, il Senato della Repubblica ha depositato memoria insistendo affinche' la Corte dichiari inammissibile o, in via subordinata, rigetti il ricorso. 5.1. - In via preliminare, la difesa del Senato osserva che l'atto introduttivo del conflitto risulta carente dell'indicazione della causa petendi e del petitum e, pertanto, privo del carattere dell'autosufficienza. In particolare, il Tribunale ricorrente si sarebbe limitato ad esporre le prospettazioni della parte attrice, cioe' le dichiarazioni rese dal senatore poste a fondamento della domanda di risarcimento danni avanzata nei suoi confronti, senza pero' valutarle come effettivamente diffamatorie, rendendo in tal modo impossibile rinvenire l'esatta portata delle stesse. 5.2. - Nel merito, il Senato della Repubblica, riportando le motivazioni della delibera oggetto del presente conflitto, osserva che le dichiarazioni del parlamentare, in quanto esplicazione del mandato politico allo stesso attribuito, rientrano nella garanzia di cui all'art. 68 della Costituzione, avendo con esse il senatore denunciato episodi di cattiva amministrazione di cui erano protagonisti, da un lato, la Giunta regionale del Molise e, dall'altro, la Neuromed s.r.l., societa' attrice nel giudizio principale. In particolare, la difesa del Senato ritiene che, sulla base dell'art. 3 della legge 20 giugno 2003, n. 140 (Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione nonche' in materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato), debbano rientrare nella garanzia di insindacabilita', ex art. 68 della Costituzione, tutti quegli atti di critica e denuncia politica che, seppur non divulgativi di precedenti interventi in sede parlamentare, sono espressione, come nel caso di specie, del mandato politico attribuito al singolo membro del Parlamento, e cio' in ragione dello stretto collegamento esistente tra gli artt. 67 e 68 della Costituzione. Considerato in diritto 1. - Il Tribunale di Isernia - nel corso di un giudizio civile per risarcimento danni promosso dall'Istituto Neurologico Mediterraneo, Neuromed s.r.l., nei confronti del senatore Alfredo D'Ambrosio - con ordinanza depositata il 13 giugno 2005, ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti del Senato della Repubblica, in relazione alla deliberazione, adottata dall'Assemblea il 26 novembre 2003 (Doc. IV-quater, n. 19), con la quale si e' ritenuto che i fatti, per i quali e' in corso tale giudizio, concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, con conseguente insindacabilita' ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione. Il giudizio civile trae origine da diverse dichiarazioni rese dal parlamentare a vari organi di informazione, con le quali egli denunciava presunti favori di cui godeva la Neuromed s.r.l. presso la Giunta della Regione Molise. Secondo il ricorrente, il Senato della Repubblica, con la citata deliberazione di insindacabilita', avrebbe illegittimamente esercitato il proprio potere ed in tal modo leso le attribuzioni costituzionali dell'autorita' giudiziaria, in quanto non vi sarebbe alcun atto tipico cui poter riferire le dichiarazioni rese extra moenia del senatore e oggetto del giudizio civile in questione. Sarebbe, infatti, irrilevante la circostanza dedotta dal Senato della Repubblica secondo cui, nel caso di specie, l'applicabilita' della garanzia di cui all'art. 68 della Costituzione, discenderebbe dal fatto che le cennate dichiarazioni sarebbero collegate alla piu' ampia attivita' politica svolta dal parlamentare. 2. - Preliminarmente, deve essere confermata l'ammissibilita' del conflitto sussistendone i presupposti soggettivi ed oggettivi, come gia' ritenuto da questa Corte nell'ordinanza n. 178 del 4 maggio 2005. Non puo' essere accolta, in proposito, l'eccezione di inammissibilita' formulata dalla difesa del Senato della Repubblica basata sul rilievo che l'atto introduttivo del presente giudizio difetterebbe del requisito dell'autosufficienza, impedendo in tal modo a questa Corte ogni valutazione in ordine alla sussistenza del nesso funzionale tra le dichiarazioni rese extra moenia dal senatore e la sua attivita' di parlamentare. Invero, l'art. 26 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale prescrive che il ricorso deve contenere l'esposizione sommaria delle ragioni del conflitto e l'indicazione delle norme costituzionali che regolano la materia. Entrambe le prescrizioni risultano soddisfatte dall'atto introduttivo, in cui non solo vengono riportate le dichiarazioni rese dal parlamentare, in relazione alle quali e' pendente procedimento civile dinanzi al Tribunale, ma sono anche esposte le ragioni che inducono il ricorrente a ritenere non invocabile, nel caso di specie, l'art. 68, primo comma, della Costituzione, e a denunciare la lesione delle attribuzioni dell'autorita' giudiziaria. 3. - Nel merito, il conflitto e' fondato. Alla luce della ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte, la prerogativa dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, non copre tutte le opinioni espresse dal parlamentare nello svolgimento della sua attivita' politica, ma solo quelle legate da nesso funzionale con le attivita' svolte nella qualita' di membro di una delle due Camere. Tale nesso sussiste ove siano riscontrabili sia un legame temporale fra attivita' parlamentare ed attivita' esterna (che abbia finalita' divulgativa della prima), sia una sostanziale corrispondenza di significato tra le opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni e atti esterni. Indipendentemente dall'eventuale contenuto diffamatorio delle dichiarazioni del senatore, il compito di questa Corte e' quindi limitato alla verifica se esse, ancorche' rese fuori della sede istituzionale, siano collegate ad attivita' proprie del parlamentare e ne rappresentino il momento di divulgazione all'esterno (ex plurimis, sentenze n. 317 del 2006; n. 28, n. 164, n. 176, n. 196 e n. 235 del 2005; n. 52 del 2002; n. 10 e n. 11 del 2000). Nel caso in esame, nella proposta della Giunta delle elezioni e delle immunita' parlamentari, cui rinvia la delibera di insindacabilita', non si rinviene alcun riferimento ad atti tipici del parlamentare, limitandosi essa a rilevare che l'intendimento del senatore non era quello di diffamare la societa' attrice nel giudizio principale, quanto piuttosto di perseguire l'obiettivo di una corretta azione amministrativa. A tale proposito, si deve ribadire che il collocare tali dichiarazioni in un piu' generale «contesto politico» e il ricondurle a temi di rilievo generale, non vale in se' a connotarle quali espressive della funzione, ove esse, mancando di costituire la sostanziale riproduzione delle specifiche opinioni manifestate dal parlamentare nell'esercizio delle proprie attribuzioni, siano non gia' il riflesso del peculiare contributo che ciascun deputato e ciascun senatore apporta alla vita democratica mediante le proprie opinioni e i propri voti (come tale coperto, a garanzia delle prerogative delle Camere, dall'insindacabilita), ma una ulteriore e diversa articolazione di siffatto contributo, elaborata ed offerta alla pubblica opinione nell'esercizio della libera manifestazione del pensiero assicurata a tutti dall'art. 21 della Costituzione (sentenze n. 329 e n. 317 del 2006 e n. 51 del 2002). Le dichiarazioni rilasciate dal parlamentare ed oggetto del procedimento civile pendente davanti il Tribunale di Isernia non rientrano, pertanto, nell'esercizio della sua specifica funzione e non sono garantite dall'insindacabilita'. Conseguentemente, l'impugnata delibera del Senato della Repubblica, violando l'art. 68, primo comma, della Costituzione, ha leso le attribuzioni dell'autorita' giudiziaria ricorrente e deve, pertanto, essere annullata.