ha pronunciato la seguente

                              Sentenza

nei  giudizi  di  legittimita' costituzionale dell'art. 1, commi 282,
283, 284 e 409 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per
la  formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge
finanziaria  2006),  promossi con ricorsi della Provincia autonoma di
Bolzano,  della  Regione  Emilia-Romagna, della Provincia autonoma di
Trento  e  della Regione Friuli-Venezia Giulia, notificati il 24 e il
27 febbraio  2006,  depositati in cancelleria il 2, il 3 e il 4 marzo
2006 ed iscritti ai numeri 33, 39, 40 e 41 del registro ricorsi 2006;
    Visti  gli  atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri;
    Udito nell'udienza pubblica del 20 marzo 2007 il giudice relatore
Alfonso Quaranta;
    Uditi  gli  avvocati  Giuseppe Franco Ferrari e Roland Riz per la
Provincia   autonoma   di   Bolzano,  Giandomenico  Falcon  e  Franco
Mastragostino  per  la  Regione  Emilia-Romagna  e  per  la Provincia
autonoma di Trento, Giandomenico Falcon per la Regione Friuli-Venezia
Giulia  e  gli avvocati dello Stato Franco Favara e Antonio Tallarida
per il Presidente del Consiglio dei ministri.

                          Ritenuto in fatto

    1.  - La Provincia autonoma di Bolzano, con ricorso notificato il
24 febbraio  2006  e  depositato presso la cancelleria della Corte il
successivo  2 marzo (iscritto al n. 33 del registro ricorsi 2006), la
Regione  Emilia-Romagna, con ricorso notificato il 27 febbraio 2006 e
depositato  il  successivo  3 marzo  (iscritto  al n. 39 del registro
ricorsi   2006),   la  Provincia  autonoma  di  Trento,  con  ricorso
notificato  il  27 febbraio  2006  e depositato il successivo 3 marzo
(iscritto   al   n. 40   del   registro  ricorsi  2006),  la  Regione
Friuli-Venezia  Giulia,  con ricorso notificato il 27 febbraio 2006 e
depositato  il  successivo  4 marzo  (iscritto  al n. 41 del registro
ricorsi    2006),    nel   promuovere   questioni   di   legittimita'
costituzionale di numerose disposizioni della legge 23 dicembre 2005,
n. 266  (Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale  e
pluriennale  dello  Stato - Legge finanziaria 2006), hanno impugnato,
tra  l'altro,  l'art. 1,  commi 282,  283,  284  e 409 della suddetta
legge.
    In  particolare  le  Province  autonome  hanno impugnato entrambe
l'art. 1,  commi 282,  283  e  284;  la  sola Provincia di Bolzano ha
ritenuto   costituzionalmente  illegittimo  anche  il  comma 409;  le
Regioni ricorrenti sospettano di illegittimita' costituzionale i soli
commi 283 e 284 del suddetto art. 1.
    2.  -  Un  primo  gruppo  di  censure, prospettate da entrambe le
Province  autonome,  riguarda l'art. 1, comma 282, nella parte in cui
stabilisce   il   divieto   della   sospensione  delle  attivita'  di
prenotazione  delle prestazioni, di cui al decreto del Presidente del
Consiglio  dei  ministri  29 novembre  2001  (Definizione dei livelli
essenziali  di  assistenza) e prevede che, nel disciplinare i casi in
cui la suddetta sospensione sia legata a motivi tecnici, le Regioni e
le  Province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  devono sentire le
associazioni a difesa dei consumatori e degli utenti.
    Tali disposizioni, in quanto norme di dettaglio, violerebbero gli
artt. 9, numero 10; 16; 31; 49; 54, numeri 1, 2 e 3; 55, primo comma,
del  decreto  del  Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670
(Approvazione  del testo unico delle leggi costituzionali concernenti
lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), nonche' sia l'art. 2
del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474
(Norme di attuazione dello statuto per la Regione Trentino-Alto Adige
in  materia  di  igiene e sanita), sia l'art. 2, comma 1, del decreto
legislativo  16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto
speciale  per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti
legislativi  statali  e  leggi  regionali  e  provinciali, nonche' la
potesta' statale di indirizzo e coordinamento).
    La  sola  Provincia autonoma di Bolzano ha, inoltre, impugnato la
disposizione  contenuta  nel  medesimo  comma 282, relativamente alla
previsione  dell'obbligo  di  informazione  semestrale  da rendere al
Ministero  della  salute,  ritenuto  lesivo dell'art. 4, comma 1, del
citato d.lgs. n. 266 del 1992.
    2.2.  -  Le  norme  sospettate  di illegittimita' costituzionale,
secondo  le  ricorrenti,  non  potrebbero  trovare  fondamento  nella
potesta' legislativa dello Stato, di cui all'art. 117, secondo comma,
lettera m),  della  Costituzione,  in quanto quest'ultimo non sarebbe
applicabile   alle   Province   autonome,   ne'   le   norme   stesse
esprimerebbero  principi  fondamentali  della  legislazione statale o
disposizioni fondamentali delle riforme economico-sociali.
    3.  - Un secondo gruppo di censure, comuni a tutti i ricorsi, sia
pure  prospettate  in  riferimento  a  distinti parametri, attiene al
sistema  sanzionatorio  delineato  dall'art. 1,  commi 283  e 284, in
relazione  alla  violazione del divieto di sospendere le attivita' di
prenotazione,  nonche' ai compiti affidati alla Commissione nazionale
sull'appropriatezza delle prescrizioni.
    Le  disposizioni ora richiamate stabiliscono, in particolare, che
la  predetta  Commissione  e'  incaricata di fissare i criteri per la
determinazione delle sanzioni amministrative, previste dal successivo
comma 284  e  che  devono  essere  applicate  dalle  Regioni  e dalle
Province autonome. Alla medesima Commissione sono affidati compiti di
promozione di iniziative formative e di informazione per il personale
medico   e   per   i  soggetti  utenti  del  Servizio  sanitario,  di
monitoraggio,   studio   e  predisposizione  di  linee-guida  per  la
fissazione  di  criteri  concernente  la  priorita' di appropriatezza
delle  prestazioni,  di forme idonee di controllo dell'appropriatezza
delle   prescrizioni  mediche,  nonche'  di  promozione  di  analoghi
organismi a livello regionale e aziendale.
    In  ordine a tali disposizioni le Province ricorrenti prospettano
la  violazione  delle  loro  competenze in materia di personale degli
enti  sanitari  e  di  assistenza  sanitaria  e ospedaliera (artt. 8,
numero  1;  9,  numero  10; 16 dello statuto di autonomia; art. 2 del
d.P.R.  n. 474  del  1975),  rispetto  alle quali la disciplina delle
suddette  sanzioni  amministrative  sarebbe  accessoria,  nonche'  la
violazione  degli  artt. 3  e 4, comma 1, del d.lgs. n. 266 del 1992,
del   principio   di   legalita'   delle  sanzioni  amministrative  e
dell'art. 117,   sesto   comma,  Cost.  -  invocato  anche  ai  sensi
dell'art. 10  della  legge  costituzionale  18 ottobre 2001, n. 3 che
reca  «Modifiche  al titolo V della parte seconda della Costituzione»
-, non potendosi, inoltre, ravvisare i presupposti per l'applicazione
del principio di sussidiarieta' ai sensi dell' art. 118, primo comma,
Cost.
    4.  - La Provincia autonoma di Bolzano prospetta, in particolare,
due  distinti  profili di illegittimita' costituzionale del censurato
comma 283,  da un lato per la parte in cui si demandano alla suddetta
Commissione  competenze  in  materia  di  formazione  e addestramento
professionale,  in  quanto  riservate  alle  prerogative  provinciali
dall'art. 8, numero 29, dello statuto di autonomia, e, dall'altro, in
quanto   il   compito   di   predisporre  le  linee-guida  in  ordine
all'appropriatezza     delle     prestazioni     e    ai    controlli
sull'appropriatezza   delle   prescrizioni   sarebbe   lesivo   delle
attribuzioni   provinciali   in   tema  di  assistenza  sanitaria  ed
ospedaliera,  tanto  piu'  che  le  relative  disposizioni dovrebbero
essere   adottate,   nella   specie,   con  atto  non  avente  natura
legislativa.
    5.  -  In  via  subordinata, la sola Provincia autonoma di Trento
chiede   che   sia  dichiarata  l'illegittimita'  costituzionale  del
medesimo  art. 1, comma 283, nella parte in cui non prevede che detta
Commissione  sia  istituita,  e i suoi componenti siano nominati, con
decreto  del  Ministro  della salute, previa intesa con la Conferenza
permanente Stato-Regioni.
    6. - Sempre in riferimento al sistema sanzionatorio delineato nei
commi 283  e  284,  la  Regione  Emilia-Romagna,  con il suo ricorso,
prospetta  la  lesione  degli  artt. 117, terzo e sesto comma, e 118,
primo comma, Cost., nonche' del principio di leale collaborazione.
    La  Regione  Friuli-Venezia  Giulia,  a  sua  volta,  denuncia la
lesione  dell'art. 5,  numero  15  (recte:  numero  16),  della legge
costituzionale  31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione
Friuli-Venezia  Giulia),  degli  artt. 117,  sesto comma e 118, primo
comma, Cost. - anche ai sensi dell'art. 10 della legge cost. n. 3 del
2001 -, nonche' del medesimo principio di leale collaborazione.
    7.  -  Un terzo gruppo di censure investe l'art. 1, comma 409, il
quale e' impugnato dalla sola Provincia autonoma di Bolzano in quanto
esso  integrerebbe  una  disciplina di dettaglio lesiva delle proprie
competenze in merito all'ordinamento degli uffici provinciali ed alla
materia igiene e sanita', assistenza sanitaria e ospedaliera, nonche'
dell'attribuzione  alla  Provincia  di quote delle entrate tributarie
statali  (artt. 8,  numero  1; 9, numero 10; 16 e 75 dello statuto di
autonomia e art. 2 del d.P.R. n. 474 del 1975).
    7.1.  -  Il  citato  comma 409,  innanzitutto,  prevede  che  sia
istituito  un  repertorio  generale dei dispositivi medici, approvato
con  decreto del Ministro della salute, previo accordo con le Regioni
e  le  Province  autonome  sancito  dalla Conferenza permanente per i
rapporti  Stato-Regioni.  In  base  al combinato disposto di cui alle
lettere a)  e  b) del comma 409, l'iscrizione nel suddetto repertorio
costituisce  conditio  sine  qua  non affinche' il dispositivo medico
possa  essere  acquistato,  utilizzato  o  dispensato nell'ambito del
Servizio  sanitario  nazionale  e,  dunque,  anche nelle due province
ricorrenti.
    La  Provincia  autonoma  di  Bolzano  ritiene che tale normativa,
proprio  perche'  di dettaglio, violerebbe l'art. 9, numero 10, dello
statuto di autonomia, in quanto il legislatore statale, nella materia
«igiene  e sanita», puo' intervenire solo mediante norme fondamentali
delle riforme economico-sociali o principi fondamentali della materia
stessa e non anche con disposizioni legislative di dettaglio.
    7.2.  -  Il medesimo comma 409, inoltre, fa obbligo alle Regioni,
qualora  le  Aziende  sanitarie  omettano di trasmettere al Ministero
della salute le previste informazioni sui dispositivi medici, secondo
le  modalita'  stabilite  con la stessa procedura fissata per la loro
classificazione, di adottare i medesimi provvedimenti stabiliti per i
direttori   generali   in   caso   di  inadempimento  degli  obblighi
informativi sul monitoraggio della spesa sanitaria.
    La  ricorrente  sospetta  di  illegittimita' costituzionale anche
tale  disposizione,  in  quanto  questa  introduce norme di dettaglio
nelle  materie dell'ordinamento degli uffici provinciali, dell'igiene
e  sanita'  e  dell'assistenza sanitaria e ospedaliera, di competenza
provinciale.
    7.3.  -  Ancora,  il  comma 409  stabilisce  che  le  aziende che
producono  o  immettono in commercio dispositivi medici dichiarino la
spesa annualmente sostenuta per la promozione di tali prodotti presso
medici  ed  operatori sanitari e versino un contributo pari al cinque
per  cento  di detta spesa in conto entrate del bilancio dello Stato.
E',  altresi',  previsto  che i proventi derivanti da tali versamenti
siano  riassegnati,  con  decreti  del Ministro dell'economia e delle
finanze, sulle corrispondenti unita' previsionali di base dello stato
di  previsione  del  Ministero della salute. E' poi stabilito che per
l'inserimento  delle  informazioni  nella  banca dati necessaria alla
istituzione  e alla gestione del repertorio dei dispositivi medici, i
produttori ed i distributori siano tenuti al pagamento di una tariffa
di  cento euro per ogni dispositivo. Secondo la Provincia ricorrente,
anche  tali previsioni contrasterebbero con le competenze provinciali
in   materia  di  igiene  e  sanita',  nonche'  con  quanto  previsto
dall'art. 75 dello statuto di autonomia.
    8.  -  In  tutti  i  giudizi  si  e' costituito il Presidente del
Consiglio   dei  ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura
generale  dello  Stato, il quale ha concluso per l'inammissibilita' o
l'infondatezza dei ricorsi.
    8.1.  -  Il  resistente,  nell'esaminare  le censure formulate in
ordine  ai  commi 282,  283 e 284, dell'art. 1 della legge n. 266 del
2005,  ha osservato che gli stessi contengono, in sintesi, tre nuclei
precettivi: il divieto di sospensione delle attivita' di prenotazione
delle   prestazioni   sanitarie;  la  istituzione  di  una  complessa
organizzazione   volta   alla   predisposizione   di  linee-guida  di
fissazione   di  criteri  di  priorita'  e  di  appropriatezza  delle
prestazioni,  in  cui  un  ruolo  centrale e' svolto dalla Conferenza
Stato-Regioni;  la  previsione  di  sanzioni  per  la  violazione del
suddetto divieto.
    La funzione delle norme impugnate, quindi, e' quella di garantire
su  tutto  il  territorio  nazionale  l'adeguatezza delle prestazioni
sanitarie e la certezza della loro erogazione nel tempo.
    Pertanto,  le  norme  stesse  sono  espressione  di  un principio
fondamentale della riforma sanitaria di sicura competenza statale.
    E'   pur  vero,  secondo  la  difesa  dello  Stato,  che  a  tali
affermazioni  di  principio  si  accompagnano  alcune  previsioni  di
dettaglio,  ma  queste  ultime  sarebbero  legittimate  dal  medesimo
principio  fondamentale,  rispetto  al  quale appaiono strumentali, e
dalla previsione delle intese Stato-Regioni.
    Infine,  l'Avvocatura  dello  Stato  deduce  che, qualora dovesse
essere  riscontrata  una  qualche  interferenza con le competenze dei
ricorrenti  enti  ad  autonomia  speciale,  soccorrerebbe la norma di
chiusura di cui al comma 610 dell'art. 1 della legge n. 266 del 2005.
    8.1.  -  In ordine all'impugnazione dell'art. 1, comma 409, della
suddetta  legge, il Presidente del Consiglio dei ministri osserva che
la  disposizione non e' estranea alle esigenze di coordinamento della
finanza  pubblica,  in  quanto tende a contenere i costi del Servizio
sanitario.
    Non  si  tratterebbe,  inoltre, di una normativa di dettaglio, in
quanto   sarebbe   stata   emanata   nell'esercizio   della  potesta'
legislativa  statale  di cui all'art. 117, secondo comma, lettera r),
Cost.,   attenendo   non   all'organizzazione  sanitaria,  quanto  al
coordinamento  informatico dei dati dell'amministrazione, che ha come
presupposto essenziale la omogeneita' dei criteri di raccolta.
    Infine,  la  difesa  dello  Stato  rileva  come  la  esigenza  di
unitarieta'  investe  tutte  le  attivita' strumentalmente collegate,
postulando    l'accordo    Stato-Regioni    come   valida   soluzione
collaborativa.
    9.  -  In  prossimita'  dell'udienza  tutte  le  ricorrenti hanno
depositato  memorie  con le quali hanno ribadito le difese svolte nei
ricorsi.
    9.1.  -  In particolare, la Provincia autonoma di Bolzano pone in
evidenza  che  l'art. 1, commi 282, 283 e 284, della legge n. 266 del
2005   contiene   norme   di   dettaglio  che  ledono  le  competenze
provinciali,   come   del  resto  sembra  riconosciuto  dallo  stesso
Presidente  del  Consiglio dei ministri nell'atto di costituzione. La
suddetta  ricorrente  richiama  altresi' la legge provinciale 5 marzo
2001,  n. 7  (Riordinamento  del Servizio sanitario provinciale), che
all'art. 16  detta  una  disciplina  per  i controlli sulle attivita'
delle  Aziende sanitarie locali della Provincia. Ricorda, infine, che
la  legge  provinciale  4 gennaio  2000,  n. 1  (Riordinamento  della
struttura  dirigenziale amministrativa, tecnica e professionale delle
Aziende  speciali  Unita'  sanitarie locali), ha istituito, presso il
direttore generale, un nucleo di valutazione.
    In  ordine all'impugnazione del comma 409 del citato art. 1 della
legge  finanziaria  per  il  2006,  la  Provincia autonoma di Bolzano
assume,  in particolare, che lo stesso non esprime norme fondamentali
delle  riforme  economico-sociali  o  principi  fondamentali,  ma una
disciplina di estremo dettaglio estranea ad esigenze di coordinamento
della finanza pubblica.
    9.2.   -   La   Regione   Friuli-Venezia   Giulia  e  la  Regione
Emilia-Romagna  sottolineano  di  aver  mosso specifiche censure alle
norme impugnate, non limitandosi a dedurne il carattere di disciplina
di dettaglio.
    10.  -  Anche  il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  in
prossimita'  dell'udienza, ha depositato memorie con le quali pone in
luce  lo stretto collegamento tra la disposizione che reca il divieto
di  sospendere  le  prenotazioni delle prestazioni oggetto di livelli
essenziali di assistenza e le cosiddette liste di attesa, richiamando
in  proposito  gli  Accordi  Stato-Regioni  del  14 febbraio  2002  e
dell'11 luglio 2002.
    L'Avvocatura  dello Stato invoca, altresi', l'art. 52 della legge
27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale  e  pluriennale  dello  Stato  -  Legge  finanziaria  2003) e
l'art. 1, comma 172, della legge finanziaria 30 dicembre 2004, n. 311
(Disposizioni  per  la  formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato - Legge finanziaria 2005), contenenti disposizioni per il
contenimento delle suddette liste di attesa.
    La  difesa  statale, altresi', pone in luce il compito di ausilio
scientifico  a  favore delle Regioni e delle Province autonome svolto
dalla   Commissione  sull'appropriatezza  delle  prescrizioni,  ferme
restando le competenze amministrativa e legislativa di queste ultime.
    In  ordine al comma 409, il Presidente del Consiglio dei ministri
ha  ribadito  il  carattere  di  norma di coordinamento della finanza
pubblica,  in  quanto  volta  al  contenimento della spesa generica e
diretta al coordinamento informatico dei dati dell'amministrazione.

                       Considerato in diritto

    1.   -   Vengono   all'esame   della   Corte   quattro   ricorsi,
rispettivamente  proposti  dalla  Provincia autonoma di Bolzano (ric.
n. 33  del 2006), dalla Regione Emilia-Romagna (ric. n. 39 del 2006),
dalla  Provincia  autonoma  di  Trento  (ric. n. 40 del 2006) e dalla
Regione Friuli-Venezia Giulia (ric. n. 41 del 2006), con i quali sono
state impugnate, tra le altre, le disposizioni contenute nell'art. 1,
commi 282,  283,  284  e  409,  della  legge 23 dicembre 2005, n. 266
(Disposizioni  per  la  formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato - Legge finanziaria 2006).
    2.  - Preliminarmente, riservata a separate pronunce la decisione
delle  questioni  di  legittimita'  costituzionale  promosse  con gli
stessi  ricorsi  in  riferimento  a distinte norme contenute in altri
commi  del  medesimo  art. 1  della citata legge finanziaria, si deve
disporre  la  riunione,  ai fini di un'unica trattazione, dei quattro
ricorsi sopra indicati, in ragione della analogia di gran parte delle
questioni prospettate.
    3.  -  Un  primo  gruppo  di  censure,  proposte  dalle  Province
autonome,  riguarda  l'art. 1, comma 282, della legge finanziaria per
il 2006.
    La norma stabilisce che «alle aziende sanitarie ed ospedaliere e'
vietato  sospendere le attivita' di prenotazione delle prestazioni di
cui  al  (...)  decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del
29 novembre  2001.  Le  Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano  adottano, sentite le associazioni a difesa dei consumatori e
degli  utenti, operanti sul proprio territorio e presenti nell'elenco
previsto dall'articolo 137 del codice del consumo (...), disposizioni
per  regolare  i  casi  in  cui  la sospensione dell'erogazione delle
prestazioni  e'  legata a motivi tecnici, informando successivamente,
con cadenza semestrale, il Ministero della salute».
    3.1.   -  Tali  disposizioni,  secondo  le  Province  ricorrenti,
avrebbero  carattere  di disciplina di dettaglio, pur intervenendo in
materia oggetto di legislazione ripartita.
    3.1.1.  -  Ad avviso, in particolare, della Provincia autonoma di
Bolzano   le  stesse  sarebbero  lesive  delle  proprie  attribuzioni
legislative  ed  amministrative  in materia di assistenza sanitaria e
ospedaliera,  di  cui  agli artt. 9, numero 10, e 16, del decreto del
Presidente  della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del
testo   unico  delle  leggi  costituzionali  concernenti  lo  statuto
speciale  per  il  Trentino-Alto  Adige) e all'art. 2 del decreto del
Presidente   della   Repubblica   28 marzo  1975,  n. 474  (Norme  di
attuazione  dello  statuto  per  la  Regione  Trentino-Alto  Adige in
materia   di   igiene   e  sanita).  La  previsione  dell'obbligo  di
informazione  semestrale da rendere al Ministero della salute, e' poi
ritenuta   lesiva   dell'art. 4,  comma 1,  del  decreto  legislativo
16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per
il  Trentino-Alto  Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi
statali  e leggi regionali e provinciali, nonche' la potesta' statale
di indirizzo e coordinamento).
    3.1.2.  -  La Provincia autonoma di Trento, a sua volta, sospetta
di  illegittimita'  costituzionale le sole disposizioni contenute nel
suddetto   art. 1,  comma 282,  relative  al  richiamato  divieto  di
sospensione  delle  prenotazioni  e  alla  previsione  di  un vincolo
procedimentale  posto  alle  attivita'  regolative  della  ricorrente
medesima.
    Essa  prospetta, segnatamente, la lesione dell'art. 9, numero 10,
dello  statuto  di autonomia, dell'art. 2, comma 1, del citato d.lgs.
n. 266  del  1992, in ordine al rapporto tra legislazione nazionale e
legislazione  provinciale, nonche' «delle competenze sul procedimento
legislativo,   regolamentare   e  amministrativo»  (disciplinate,  in
particolare, dalle norme statutarie di cui all'art. 54, numeri 1, 2 e
3;  all'art. 55,  primo  comma, e all'art. 31, a sua volta richiamato
dall'art. 49).
    3.2.  -  Le  norme  sospettate  di illegittimita' costituzionale,
secondo  le  ricorrenti,  non  potrebbero  trovare  fondamento  nella
potesta'  legislativa  esclusiva  dello  Stato,  di cui all'art. 117,
secondo comma, lettera m), della Costituzione, in quanto quest'ultimo
non  sarebbe  applicabile alle Province autonome, ne' le norme stesse
esprimerebbero  principi  fondamentali  della  legislazione statale o
costituirebbero norme fondamentali delle riforme economico-sociali.
    4.  -  Specifiche censure, proposte dalla sola Provincia autonoma
di   Bolzano,   riguardano  alcuni  compiti  attribuiti  dall'art. 1,
comma 283,  alla istituenda Commissione nazionale sull'appropriatezza
delle prescrizioni.
    Ed  infatti,  detto  comma  prevede,  al  primo  periodo, che «e'
istituita   la   Commissione   nazionale   sull'appropriatezza  delle
prescrizioni,  cui  sono affidati compiti di promozione di iniziative
formative  e di informazione per il personale medico e per i soggetti
utenti   del   Servizio   sanitario,   di   monitoraggio,   studio  e
predisposizione  di  linee-guida  per  la  fissazione  di  criteri di
priorita'  di  appropriatezza  delle  prestazioni, di forme idonee di
controllo   dell'appropriatezza  delle  prescrizioni  delle  medesime
prestazioni,  nonche'  di  promozione di analoghi organismi a livello
regionale e aziendale».
    4.1.  -  La  Provincia  di  Bolzano  sospetta  di  illegittimita'
costituzionale  la suddetta disposizione, da un lato, per la parte in
cui si demandano alla Commissione competenze in materia di formazione
e  addestramento  professionale, in quanto riservate alle prerogative
provinciali  dall'art. 8,  numero  29, dello statuto di autonomia, e,
dall'altro, per il fatto che il compito di predisporre le linee-guida
in   ordine  all'appropriatezza  delle  prestazioni  e  ai  controlli
sull'appropriatezza   delle   prescrizioni   sarebbe   lesivo   delle
attribuzioni   provinciali   in   tema   di  assistenza  sanitaria  e
ospedaliera,  tanto  piu'  che  le  relative  disposizioni dovrebbero
essere   adottate,   nella   specie,   con  atto  non  avente  natura
legislativa.
    5.  -  Un  ulteriore gruppo di censure, comuni a tutti i ricorsi,
anche se proposte in riferimento a distinti parametri, attiene sia al
sistema  sanzionatorio stabilito dall'art. 1, commi 283 e 284, per la
violazione  del  divieto  di sospendere le attivita' di prenotazione,
sia  ai  compiti  affidati alla Commissione sull'appropriatezza delle
prescrizioni.
    5.1.   -   Il   comma 283,  al  quarto  periodo,  stabilisce,  in
particolare, che alla predetta Commissione, istituita con decreto del
Ministro  della  salute,  «e'  (...) affidato il compito di fissare i
criteri  per la determinazione delle sanzioni amministrative previste
dal comma 284».
    Il  richiamato  comma 284  prevede, a sua volta, che «ai soggetti
responsabili  delle  violazioni  al  divieto  di  cui al comma 282 e'
applicata la sanzione amministrativa da un minimo di 1.000 euro ad un
massimo  di  6.000  euro.  Ai  soggetti responsabili delle violazioni
all'obbligo  di  cui all'articolo 3, comma 8, della legge 23 dicembre
1994, n. 724, e' applicata la sanzione amministrativa da un minimo di
5.000  euro  ad un massimo di 20.000 euro. Spetta alle Regioni e alle
Province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  l'applicazione  delle
sanzioni  di  cui  al presente comma, secondo i criteri fissati dalla
Commissione prevista dal comma 283».
    5.2.  -  La  Provincia  autonoma  di Bolzano prospetta la lesione
degli artt. 8, numero 1; 9, numero 10 e 16 dello statuto di autonomia
-  in quanto le sanzioni amministrative attengono a materie riservate
alla  propria  potesta' legislativa, relative al personale degli enti
sanitari  della Provincia e all'assistenza sanitaria e ospedaliera -,
nonche'  dell'art. 4,  comma 1, del d.lgs. n. 266 del 1992, parametro
quest'ultimo   richiamato   con   specifico  riguardo  alla  prevista
sottoposizione   della  Provincia,  in  sede  di  applicazione  delle
sanzioni amministrative, ai criteri fissati dalla Commissione.
    5.3.  -  La Provincia autonoma di Trento, a sua volta, deduce che
non  sussiste  alcun titolo di legittimazione che consenta allo Stato
di    imporsi,    mediante   l'indicato   strumento,   sull'attivita'
amministrativa della Provincia.
    Ed  infatti,  il  limite  dei  principi  fondamentali  esclude la
possibilita'  di  avvalersi  di atti diversi da quelli legislativi, e
l'art. 117,  sesto  comma,  Cost.,  richiamato  ai sensi dell'art. 10
della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo
V  della  parte  seconda della Costituzione), vieta allo Stato, nelle
materie  oggetto  di potesta' legislativa concorrente o residuale, di
esercitare  la  potesta'  regolamentare.  La  fissazione dei predetti
criteri  contrasterebbe, altresi', con l'art. 3 del d.lgs. n. 266 del
1992.
    Deduce  infine  che,  in  ogni  caso, l'intreccio degli interessi
imporrebbe  che  la  Commissione  fosse  istituita  e nominata previa
intesa con la Conferenza permanente Stato-Regioni.
    5.4.   -   Sempre  in  riferimento  al  compito  attribuito  alla
Commissione  di  fissare  i criteri per l'applicazione delle sanzioni
amministrative,  la Regione Emilia-Romagna prospetta la lesione degli
artt. 117,  terzo  e sesto comma, e 118, primo comma, Cost., nonche',
in  ordine  alle modalita' di nomina della Commissione, del principio
di leale collaborazione tra lo Stato e le Regioni.
    5.5.  -  La  Regione  Friuli-Venezia  Giulia,  infine, sempre per
quanto  attiene ai suddetti criteri, denuncia la lesione dell'art. 5,
numero  15  (recte: numero 16), della legge costituzionale 31 gennaio
1963,  n. 1  (Statuto  speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia),
degli artt. 117, sesto comma, e 118, primo comma, Cost., dell'art. 10
della  legge  cost.  n. 3  del  2001,  nonche' del principio di leale
collaborazione tra lo Stato e le Regioni.
    6.  - Un ultimo gruppo di censure investe l'art. 1, comma 409, il
quale  e'  impugnato  dalla  sola  Provincia  autonoma di Bolzano, in
quanto  esso  integrerebbe  una  disciplina di dettaglio lesiva delle
competenze   provinciali   in  merito  all'ordinamento  degli  uffici
provinciali  ed alla materia igiene e sanita', assistenza sanitaria e
ospedaliera, nonche' della attribuzione alla Provincia di quote delle
entrate  tributarie statali (artt. 8, numero 1; 9, numero 10; 16 e 75
dello statuto di autonomia; art. 2 del d.P.R. n. 474 del 1975).
    6.1.  -  Il  citato  comma 409,  innanzitutto,  prevede  che  sia
istituito  un  repertorio  generale dei dispositivi medici, approvato
con  decreto del Ministro della salute, previo accordo con le Regioni
e  le  Province  autonome  sancito  dalla Conferenza permanente per i
rapporti Stato-Regioni (lettere a e b). In base al combinato disposto
di  cui  alle  citate lettere a) e b) del comma 409, l'iscrizione nel
suddetto  repertorio  costituisce condizione affinche' il dispositivo
medico  possa  essere acquistato, utilizzato o dispensato nell'ambito
del  Servizio sanitario nazionale e, dunque, anche nelle due Province
autonome.
    La  Provincia  ricorrente  ritiene  che  tale  normativa, proprio
perche'  di  dettaglio,  violi  l'art. 9,  numero  10,  dello statuto
speciale,  in  quanto  il legislatore statale nella materia «igiene e
sanita»  puo'  intervenire  solo  mediante  norme  fondamentali delle
riforme  economico-sociali  o  principi  fondamentali  della  materia
stessa e non anche con disposizioni legislative di dettaglio.
    6.2. - Il medesimo comma 409, inoltre, prevede alcuni adempimenti
a  carico  delle Aziende sanitarie e fa obbligo alle Regioni, qualora
queste  ultime  omettano  di trasmettere al Ministero della salute le
previste  informazioni  sui  dispositivi medici, secondo le modalita'
stabilite   con   la   stessa   procedura   fissata   per   la   loro
classificazione,  di  adottare  le  medesime sanzioni stabilite per i
direttori   generali   in   caso   di  inadempimento  degli  obblighi
informativi sul monitoraggio della spesa sanitaria (lettera a, numero
2).
    La  ricorrente  sospetta  di  illegittimita' costituzionale anche
tale  disposizione, in quanto essa introduce norme di dettaglio nelle
materie  dell'ordinamento  degli  uffici  provinciali,  dell'igiene e
sanita'  e  dell'assistenza  sanitaria  e  ospedaliera, di competenza
provinciale.
    6.3.  -  Il  comma 409  stabilisce,  inoltre,  che le aziende che
producono  e  immettono in commercio dispositivi medici dichiarino la
spesa annualmente sostenuta per la promozione di tali prodotti presso
medici  e  operatori  sanitari e versino un contributo pari al cinque
per  cento  di detta spesa in conto entrate del bilancio dello Stato.
E',  altresi',  previsto  che i proventi derivanti da tali versamenti
siano  «riassegnati,  con  decreti del Ministro dell'economia e delle
finanze, sulle corrispondenti unita' previsionali di base dello stato
di  previsione  del  Ministero  della  salute»  (lettera d).  E'  poi
stabilito  che, per l'inserimento delle informazioni nella banca dati
necessaria  alla  istituzione  e  alla  gestione  del  repertorio dei
dispositivi  medici,  i  produttori ed i distributori siano tenuti al
pagamento   di  una  tariffa  di  cento  euro  per  ogni  dispositivo
(lettera e).
    Secondo   la   Provincia   ricorrente,   anche   tali  previsioni
contrasterebbero con le competenze provinciali in materia di igiene e
sanita',  nonche'  con  quanto previsto dall'art. 75 dello statuto di
autonomia.
    7.  -  Tanto premesso, viene, innanzitutto, in esame la questione
di  legittimita'  costituzionale promossa dalle due Province autonome
in ordine al comma 282 dell'art.1 della legge n. 266 del 2005.
    Come si e' accennato, le doglianze delle ricorrenti si incentrano
sul   divieto  di  sospendere  le  attivita'  di  prenotazione  delle
prestazioni  oggetto  dei livelli essenziali di assistenza sanitaria;
sulla  previsione di una disciplina per stabilire i casi in cui detta
sospensione  e'  consentita,  in  quanto  dovuta a motivi tecnici, da
adottare  sentite  le  associazioni  a difesa dei consumatori e degli
utenti;  sulla  informazione semestrale da rendere al Ministero della
salute in merito.
    Le ricorrenti, nel dedurre la illegittimita' costituzionale delle
citate  disposizioni,  invocano le proprie prerogative come delineate
dallo statuto di autonomia e dalle relative norme di attuazione.
    8.  -  In  via  preliminare,  deve  essere  disattesa l'eccezione
proposta   dall'Avvocatura   dello   Stato   in   ordine   alla   non
applicabilita'  delle  disposizioni  in  esame alle Province autonome
ricorrenti,  che si basa sull'art. 1, comma 610, della medesima legge
finanziaria  per il 2006, secondo cui «le disposizioni della presente
legge  sono  applicabili  nelle  Regioni  a  statuto speciale e nelle
Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme
dei rispettivi statuti».
    Come gia' ritenuto in analoghe fattispecie, detta previsione deve
ritenersi  generica  rispetto a norme del medesimo testo di legge che
risultano  formulate  in  termini inequivoci come riferite a tutte le
Regioni (sentenze numeri 105 del 2007, 134 e 88 del 2006).
    9. - La questione di costituzionalita' del comma 282, nella parte
in  cui  prescrive  il  divieto  della sospensione delle attivita' di
prenotazione delle prestazioni aventi ad oggetto i livelli essenziali
di assistenza (L.E.A.) sanitari, non e' fondata.
    9.1.  -  Il  divieto in questione, in quanto volto ad impedire il
«blocco»   delle   cosiddette  liste  di  attesa,  e'  preordinato  a
consentire  la fruizione, in modo continuativo, da parte degli utenti
del   Servizio   sanitario,  delle  prestazioni  costituenti  livelli
essenziali  di  assistenza  sanitaria,  salvo  che  motivi  di ordine
tecnico   impongano  tale  blocco.  La  disposizione  impugnata,  pur
intersecando la sfera di competenza legislativa concorrente assegnata
dallo  statuto speciale e dalle relative norme di attuazione alle due
Province  autonome  ricorrenti  nelle  materie «igiene e sanita', ivi
compresa  l'assistenza  sanitaria  e  ospedaliera», nonche' in quella
relativa  al  funzionamento e alla gestione delle istituzioni ed enti
sanitari,   rinviene,   tuttavia,   il   suo   prevalente  titolo  di
legittimazione  nella  competenza  legislativa  esclusiva dello Stato
prevista    dall'art. 117,    secondo    comma,   lettera m),   della
Costituzione.   Competenza,   questa,  che,  come  di  seguito  sara'
specificato, deve ritenersi operante anche in relazione alle suddette
Province autonome, in ragione dell'art. 10 della legge cost. n. 3 del
2001.
    9.2.  -  Ne'  e'  conferente, in merito, quanto argomentato dalle
ricorrenti  con  riguardo  alla  sentenza  di questa Corte n. 145 del
2005.
    In tale sentenza la Corte, dopo aver richiamato l'art. 2, commi 1
e  4,  del  decreto  legislativo n. 266 del 1992, quale normativa che
esclude  in  via  generale  l'immediata  applicabilita' alle Province
autonome  della  legislazione  statale,  sancendo  solo un obbligo di
adeguamento   della   legislazione   regionale   e  provinciale  alle
condizioni  e  nei limiti specificati in tale normativa, ha esaminato
la  problematica  dell'applicabilita'  dell'art. 117,  secondo comma,
lettera m),  Cost.,  rispetto  ad  un ambito di disciplina diverso da
quello  in  esame,  vale  a dire al settore dell'accesso dei soggetti
disabili   agli  strumenti  informatici.  Da  cio'  consegue  che  la
pronuncia  stessa  non puo' essere utilmente invocata nel caso qui in
contestazione,  che  attiene  specificamente alla tematica, del tutto
diversa, dei livelli essenziali di assistenza nella sanita'.
    9.3.  -  Occorre,  invece,  ribadire  quanto questa Corte ha gia'
avuto  modo  di  affermare,  e  cioe'  che  la competenza legislativa
concorrente  concernente  la  «tutela  della salute» (art. 117, terzo
comma,  della  Costituzione)  e' «assai piu' ampia» rispetto a quella
precedente  dell'«assistenza  ospedaliera»  (sentenze  numeri 134 del
2006  e  270  del  2005),  ed  esprime  «l'intento  di una piu' netta
distinzione  fra  la  competenza  regionale  a  legiferare  in queste
materie  e  la  competenza  statale, limitata alla determinazione dei
principi fondamentali della disciplina» (sentenza n. 282 del 2002).
    Cio' comporta che, anche in riferimento alle attribuzioni proprie
delle  Province  autonome,  l'applicazione  dell'art. 10  della legge
cost.  n. 3 del 2001 trovi fondamento nella maggiore estensione della
«tutela   della   salute»  rispetto  alle  corrispondenti  competenze
statutarie in materia sanitaria (sentenza n. 134 del 2006).
    La  riconduzione  delle  attribuzioni  in materia sanitaria delle
Province   ricorrenti   all'art. 117,   terzo  comma,  Cost.  implica
l'assoggettamento  delle  stesse  ai  limiti,  espressi od impliciti,
contenuti  nel nuovo Titolo V, e, in particolare, all'esercizio della
competenza  esclusiva  dello  Stato in ordine alla determinazione dei
livelli  essenziali  delle prestazioni concernenti i diritti civili e
sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale,
alla  quale,  come  si  e' affermato, va ricondotta la previsione del
divieto in esame.
    9.4.  -  Va,  infine,  rilevato, come la sentenza n. 80 del 2007,
richiamata  nel  corso  dell'udienza  dalla  difesa  della  Provincia
autonoma  di Bolzano - avente ad oggetto, ancora in materia di L.E.A.
sanitari,  un  conflitto di attribuzione tra la medesima ricorrente e
lo  Stato  - abbia ritenuto sussistente «la competenza delle Province
autonome quanto all'attivita' di verifica delle liste di attesa, data
la  stretta  inerenza  di  queste  ultime  con  la  «garanzia»  della
erogazione   delle   prestazioni   sanitarie,  secondo  standard  non
inferiori  a  quelli  previsti a livello nazionale o comunitario, che
esse sono tenute ad assicurare».
    E',  quindi,  da  rimarcare che detta pronuncia e' intervenuta in
ordine  ad  atti  incidenti  sul  potere  delle  Province di verifica
dell'attivita'  svolta dalle Aziende sanitarie locali e dalle Aziende
ospedaliere, con specifico riguardo al settore concernente i tempi di
attesa  relativi  all'attivita'  di  erogazione  delle prestazioni di
assistenza sanitaria.
    Ben diverso e' l'ambito della disposizione qui in esame, la quale
attiene  alla  continuita'  ed  effettivita'  della  prestazione  dei
L.E.A., giacche' individua appunto nella continuita' della erogazione
delle  prestazioni sanitarie un livello essenziale di fruizione degli
stessi.
    10.   -   Fondata,   invece,   deve  ritenersi  la  questione  di
legittimita'  costituzionale  relativa al vincolo procedurale imposto
dall'art. 1,   comma 282,   secondo  periodo,  nella  adozione  delle
disposizioni  finalizzate  a  regolare  i  casi in cui la sospensione
dell'erogazione delle prestazioni sia legata a motivi tecnici, limite
costituito  dalla necessita' di sentire «le associazioni a difesa dei
consumatori  e  degli  utenti,  operanti  sul  proprio  territorio  e
presenti   nell'elenco  previsto  dall'articolo 137  del  codice  del
consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206».
    Come  si e' gia' affermato, nel caso in esame viene in rilievo un
concorso   di   competenze  legislative  che  rende  necessario  fare
applicazione del principio di prevalenza, nonche', in particolare, in
ragione  dell'intreccio  delle  discipline,  del  criterio  di  leale
cooperazione (si vedano, ex multis, le sentenze numeri 133 del 2006 e
231 del 2005).
    La  competenza  statale  prevista  dall'art. 117,  secondo comma,
lettera m),   Cost.,   non   puo',   pertanto,   giustificare,  nella
fattispecie  in  questione, una disciplina, marcatamente dettagliata,
quale  e'  quella  che  impone  il  rispetto di determinate modalita'
procedurali  nell'emanazione  di  disposizioni per regolare i casi in
cui  la  sospensione  dell'erogazione  delle prestazioni sanitarie e'
consentita per la sussistenza di motivi di natura tecnica.
    La  disposizione  impugnata, pertanto, deve ritenersi illegittima
nella  parte  in cui prevede che le Regioni e le Province autonome di
Trento  e  di Bolzano sono tenute, al fine di disporre la sospensione
delle liste di attesa per motivi tecnici, a sentire le associazioni a
difesa   dei   consumatori  e  degli  utenti,  operanti  sul  proprio
territorio  e  presenti  nell'elenco  previsto  dall'articolo 137 del
codice  del  consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005,
n. 206.
    11.  -  Non  fondata  deve,  invece,  ritenersi  la  questione di
legittimita' costituzionale del medesimo comma 282 nella parte in cui
stabilisce che anche le Province autonome informano «successivamente,
con  cadenza  semestrale,  il  Ministero  della salute secondo quanto
disposto  dal  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei ministri
16 aprile 2002», in merito alla sospensione delle prenotazioni dovuta
a motivi tecnici.
    Si tratta, infatti, di una previsione che introduce un meccanismo
di  leale  collaborazione  tra  lo  Stato  e le Regioni, in linea con
quanto  previsto  dall'allegato  5  del  decreto  del  Presidente del
Consiglio  dei  ministri  del  29 novembre 2001 - come modificato dal
suddetto  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri del
16 aprile  2002  -  recante «Linee guida sui criteri di priorita' per
l'accesso  alle  prestazioni  diagnostiche e terapeutiche e sui tempi
massimi  di  attesa»,  e  che al punto 6 prevede che «le Regioni e le
Province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano provvedono ad attivare
sistemi  di  monitoraggio dei tempi e dei procedimenti trasmettendo i
relativi dati al Ministero della salute».
    12.  -  Tutte  le  ricorrenti  impugnano,  sia  pure  per diversi
profili, i commi 283 e 284 dell'art. 1 della legge contestata.
    12.1. - Una prima questione, proposta dalla Provincia autonoma di
Bolzano,   riguarda   l'attribuzione,   alla   Commissione  nazionale
sull'appropriatezza  delle  prescrizioni, di compiti di promozione di
iniziative  formative e di informazione per il personale medico e per
gli  utenti  del  Servizio  sanitario,  studio  e  predisposizione di
linee-guida  per  la fissazione di criteri di priorita' relativi alla
appropriatezza  delle  prescrizioni,  di  forme  di controllo di tale
appropriatezza,  nonche'  di  promozione  di  analoghi  meccanismi  a
livello regionale e aziendale.
    12.2.  - Una ulteriore questione, sostanzialmente comune sia alle
Province  autonome  che  alle Regioni Emilia-Romagna e Friuli-Venezia
Giulia,  riguarda il sistema sanzionatorio previsto dai citati commi,
in forza del quale e' attribuito alla suddetta Commissione il compito
di fissare i criteri per la determinazione e l'applicazione, da parte
delle Regioni e delle Province autonome, delle sanzioni stabilite per
la  violazione  del divieto di sospendere le prenotazioni nelle liste
di attesa.
    12.2.1.  -  Tuttavia,  mentre  la  Provincia  autonoma di Bolzano
censura  sia  la  previsione  delle sanzioni amministrative di cui al
comma 284,  sia  l'attribuzione alla Commissione della determinazione
dei  criteri  per  l'applicazione  delle  stesse, le altre ricorrenti
sospettano   di  illegittimita'  costituzionale  solo  la  richiamata
fissazione dei suddetti criteri.
    12.2.2. - Infine, altro profilo di censura attiene alle modalita'
di  nomina  della Commissione stessa, in quanto la Provincia autonoma
di Trento e le Regioni ricorrenti si dolgono della mancata previsione
di  meccanismi  che  consentano l'applicazione del principio di leale
collaborazione tra lo Stato e le Regioni.
    13.  -  La questione relativa ai compiti attribuiti alla predetta
Commissione,  sollevata  dalla  Provincia autonoma di Bolzano, non e'
fondata.
    La   norma   impugnata   ha   carattere  meramente  propulsivo  e
propositivo,  tendendo  unicamente  a  sollecitare  - nell'ottica del
principio  di  leale collaborazione - lo svolgimento delle iniziative
ivi  indicate, sicche' essa non invade le competenze provinciali, ne'
si  sovrappone  alle  stesse.  Esula,  pertanto,  dai  compiti  della
Commissione l'adozione diretta di misure amministrative attuative, le
quali restano di spettanza delle autorita' che ne sono titolari.
    Va,  altresi', rilevato, con riguardo al compito di mero studio e
predisposizione    di    linee-guida    in    ordine    al    settore
dell'appropriatezza  delle prestazioni e delle relative prescrizioni,
che  le stesse devono essere approvate con decreto del Ministro della
salute,  d'intesa  con la Conferenza Stato-Regioni, e quindi mediante
un  procedimento fondato su un meccanismo di garanzia dell'attuazione
del principio di leale collaborazione tra lo Stato e le Regioni.
    Non  e'  dato  ravvisare,  pertanto,  alcun  vulnus  a competenze
provinciali,   costituzionalmente   garantite,   per   effetto  delle
disposizioni oggetto di censura.
    14. - Come si e' dianzi rilevato, e' sospettato di illegittimita'
costituzionale  il combinato disposto dei commi 283 e 284, in ragione
del  complessivo  sistema  sanzionatorio  ivi previsto, oltre che del
ruolo svolto in merito dalla suddetta Commissione.
    14.1 - La questione non e' fondata.
    Questa  Corte  ha  piu'  volte  affermato che la regolamentazione
delle  sanzioni  amministrative spetta al soggetto nella cui sfera di
autonomia  rientra la disciplina della materia, la inosservanza della
quale  determina  l'atto sanzionabile (sentenze numeri 384 del 2005 e
12 del 2004).
    La  pertinenza  del  divieto  di sospendere le prenotazioni delle
prestazioni  costituenti  livelli essenziali di assistenza sanitaria,
secondo   quanto   si   e'  prima  affermato,  alla  materia  di  cui
all'art. 117,  secondo  comma,  lettera m), Cost., radica la potesta'
legislativa   statale   in   ordine   anche  alle  relative  sanzioni
amministrative.
    Conseguentemente, deve ritenersi immune da censure anche la parte
del  comma  in  esame che affida alla Commissione sull'appropriatezza
delle prescrizioni sanitarie il compito di elaborare i criteri per la
determinazione   e   l'applicazione   delle  sanzioni  amministrative
previste  per  l'ipotesi  di  violazione  del  divieto  di sospendere
l'operativita'  delle  liste  di  attesa;  compito  che non da' luogo
all'esercizio  di  potesta'  regolamentare da parte della Commissione
stessa,   ma  al  quale  puo'  essere  attribuito  rilievo  meramente
endoprocedimentale in una materia di competenza dello Stato, ai sensi
dell'art. 117, secondo comma, lettera m), Cost.
    Analogamente,  deve ritenersi destituita di fondamento la censura
relativa  sia alla composizione della Commissione, sia alla modalita'
di nomina dei suoi componenti.
    Proprio  perche'  si  tratta  dell'esercizio  di  una  competenza
statale,  trova  giustificazione,  anche sotto l'indicato aspetto, la
norma censurata.
    D'altronde,  la  previsione della partecipazione alla Commissione
anche   di   rappresentanti  designati  dalla  Conferenza  permanente
Stato-Regioni  puo'  ritenersi,  nella  specie, adeguato strumento di
leale collaborazione tra lo Stato e le Regioni.
    Le  considerazioni  innanzi  svolte  valgono,  oltre  che  per la
Regione  Emilia-Romagna  e dunque per le Regioni a statuto ordinario,
piu' in generale, anche per la Regione Friuli-Venezia Giulia, nei cui
confronti  trova  applicazione  il novellato art. 117 Cost., ai sensi
dell' art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, pur in presenza di una
sua  potesta' legislativa statutaria in materia di «igiene e sanita',
assistenza  sanitaria  ed  ospedaliera»  (art. 5,  numero  16,  dello
statuto di autonomia).
    15.  -  Da  ultimo,  quanto  al  gruppo di censure concernenti la
questione  di costituzionalita' del comma 409 dell'art. 1 della legge
n. 266  del  2005, proposte dalla sola Provincia autonoma di Bolzano,
deve  essere  valutato,  in  via preliminare, l'effetto, nel presente
giudizio,  della  disposizione sopravvenuta in corso di causa, con la
quale e' stata operata la integrale sostituzione del comma stesso.
    15.1.  -  La  legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la
formazione  del  bilancio  annuale  e pluriennale dello Stato - legge
finanziaria  2007), con l'art. 1, comma 825, ha novellato l'impugnato
comma 409,  lasciando  sostanzialmente inalterate le lettere a) e b),
modificando,  in  modo  significativo,  la  lettera c), e sostituendo
integralmente le lettere d) ed e).
    Nello  specifico,  la lettera c) e' stata modificata disponendosi
che   le   aziende,   le   quali   commercializzano   i  «dispositivi
medico-diagnostici  in  vitro  e  i  dispositivi  su misura», vengono
ricomprese   tra   quelle   tenute   all'autocertificazione,  che  e'
funzionale  al versamento del contributo del cinque per cento posto a
loro  carico.  La  lettera d),  a sua volta, prevede, da un lato, una
maggiorazione del suddetto importo in caso di ritardo nel pagamento e
una  sanzione  amministrativa  nel  caso  di  mancato  pagamento  del
contributo,  e  stabilisce,  dall'altro,  che  detti  proventi devono
essere «utilizzati dalla Direzione generale dei farmaci e dispositivi
medici  per  il  miglioramento e il potenziamento della attivita' del
settore   dei  dispositivi  medici,  con  particolare  riguardo  alle
attivita'    di    sorveglianza   del   mercato,   anche   attraverso
l'aggiornamento e la manutenzione della classificazione nazionale dei
dispositivi  e  la  manutenzione  del repertorio generale (...), alla
attivita' di vigilanza sugli incidenti, alla formazione del personale
ispettivo, all'attivita' di informazione nei riguardi degli operatori
professionali  e del pubblico, alla effettuazione di studi in materia
di valutazione tecnologica, alla istituzione di registri di patologie
che  implichino l'utilizzazione di dispositivi medici, nonche' per la
stipula  di  convenzioni  con universita' e istituti di ricerca o con
esperti  del  settore».  Infine,  e'  stata modificata la lettera e),
prevedendosi, in particolare, che i proventi derivanti dal versamento
della tariffa debbano essere «utilizzati dalla Direzione generale dei
farmaci  e  dispositivi  medici  per  la  manutenzione del repertorio
generale (...)».
    15.2.  -  Orbene,  questa  Corte ha affermato, con giurisprudenza
costante,  che,  in  forza del principio di effettivita' della tutela
delle  parti  nei giudizi in via di azione, s'impone il trasferimento
della   questione   alla  norma  che,  sebbene  portata  da  un  atto
legislativo  diverso  da  quello  oggetto di impugnazione, sopravvive
immutata  nel suo contenuto precettivo (sentenze numeri 449 del 2006,
424  del 2004 e 533 del 2002). Tuttavia, nella specie, il nuovo testo
del   comma 409  modifica  sostanzialmente,  ancorche'  in  modo  non
satisfattivo,  il  contenuto del testo originario, ragione per cui il
trasferimento  della  questione,  lungi  dal  garantire il richiamato
principio  di  effettivita',  supplirebbe impropriamente all'onere di
impugnazione gravante sulle parti (ordinanza n. 137 del 2004).
    Ne',  sotto  altro  aspetto,  come  si puo' desumere dal rilevato
carattere non satisfattivo del ius superveniens, si puo' procedere ad
una declaratoria di cessazione della materia del contendere.
    Pertanto,   lo   scrutinio   di   costituzionalita'  deve  essere
effettuato  sul  testo originario dell'art. 1, comma 409, della legge
n. 266 del 2005.
    15.3. - Cio' precisato, va chiarito che la ricorrente, come si e'
gia' accennato, si duole dell'introduzione, ai sensi del comma 409 in
questione,  di un sistema normativo che, nel condizionare l'acquisto,
l'utilizzazione  o  la dispensa dei dispositivi medici all'iscrizione
degli  stessi in un repertorio nazionale, formato a livello centrale,
sia  pure  con la previsione di un meccanismo di coinvolgimento delle
Regioni,  quale  l'accordo  tra  lo  Stato  e  le  Regioni  medesime,
limiterebbe  eccessivamente  le  scelte  gestionali  e di spesa delle
Aziende  sanitarie  locali,  incidendo  anche  sulla competenza della
ricorrente relativa all'ordinamento degli uffici provinciali, nonche'
in materia di igiene e sanita' e assistenza sanitaria e ospedaliera.
    La  ricorrente  lamenta,  altresi',  che  il contributo calcolato
sulle   spese   promozionali  e  la  tariffa  per  l'inserimento  dei
dispositivi  nell'albo nazionale, posti a carico dei produttori e dei
distributori  operanti in ambito provinciale, ridurrebbero le entrate
della  Provincia  medesima,  dal  momento  che la norma impugnata non
richiama  l'art. 75,  primo comma, lettera g), e secondo comma, dello
statuto  di  autonomia,  secondo  il  quale  sono attribuiti alle due
Province  i  nove  decimi  del gettito delle entrate tributarie dello
Stato, comunque denominate, percette nei rispettivi territori.
    16.  -  La  previsione  di  un  repertorio nazionale generale dei
dispositivi medici, realizzato previo accordo Stato-Regioni, idoneo a
costituire    una    sorta    di   albo   degli   stessi,   ai   fini
dell'approvvigionamento   delle  Aziende  sanitarie  locali  e  delle
necessarie  attivita'  di  monitoraggio  e  acquisizione dei dati per
tenerlo  aggiornato,  rappresenta  un dato di novita', volto a creare
una   sinergia   tra   esigenze   di   verifica  a  livello  centrale
dell'idoneita' e adeguatezza dei dispositivi medici, a fini di tutela
della salute, ed esigenze di contenimento della spesa sanitaria, allo
scopo  di  garantire, tendenzialmente, il prodotto migliore al prezzo
piu' conveniente.
    Come questa Corte ha gia' avuto modo di affermare con la sentenza
n. 111  del  2005,  non  appare  dubbio che nel sistema di assistenza
sanitaria  - delineato dal legislatore nazionale fin dalla emanazione
della   legge   di   riforma   sanitaria   23 dicembre  1978,  n. 833
(Istituzione  del  Servizio  sanitario  nazionale)  -  l'esigenza  di
assicurare   la   universalita'   e   la   completezza   del  sistema
assistenziale  nel  nostro Paese si e' scontrata, e si scontra ancora
attualmente,  con la limitatezza delle disponibilita' finanziarie che
annualmente  e' possibile destinare, nel quadro di una programmazione
generale  degli  interventi  di carattere assistenziale e sociale, al
settore sanitario. Di qui la necessita' di individuare strumenti che,
pur  nel  rispetto  di  esigenze  minime,  di  carattere  primario  e
fondamentale,   del   settore   sanitario,  coinvolgenti  il  «nucleo
irriducibile del diritto alla salute protetto dalla Costituzione come
ambito  inviolabile della dignita' umana» (sentenza n. 509 del 2000),
operino  come  limite  oggettivo alla pienezza della tutela sanitaria
degli utenti del servizio.
    16.1.  - Per cogliere, in particolare, la rilevanza, anche quanto
ai profili inerenti alla complessiva spesa sanitaria, dei dispositivi
medici,   occorre  ricordarne  la  definizione  fissata  dal  decreto
legislativo  24 febbraio  1997,  n. 46  (Attuazione  della  direttiva
93/42/CEE, concernente i dispositivi medici).
    Ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a), del suddetto d.lgs. e'
«dispositivo  medico:  qualsiasi  strumento,  apparecchio,  impianto,
sostanza  o  altro  prodotto,  utilizzato  da solo o in combinazione,
compreso   il   software   informatico   impiegato  per  il  corretto
funzionamento,  e  destinato  dal  fabbricante  ad  essere  impiegato
nell'uomo  a  scopo  di  diagnosi,  prevenzione, controllo, terapia o
attenuazione  di  una  malattia;  di  diagnosi,  controllo,  terapia,
attenuazione  o  compensazione  di  una  ferita  o di un handicap; di
studio,  sostituzione  o  modifica  dell'anatomia  o  di  un processo
fisiologico;  di  intervento  sul concepimento, il quale prodotto non
eserciti   l'azione  principale,  nel  o  sul  corpo  umano,  cui  e'
destinato,  con  mezzi  farmacologici  o  immunologici  ne'  mediante
processo  metabolico  ma  la  cui funzione possa essere coadiuvata da
tali mezzi».
    E', dunque, evidente, in rapporto alla ampiezza della definizione
normativa  dei  dispositivi  medici,  quale  forte incidenza abbia la
spesa  per  la  loro acquisizione ad opera delle strutture di sanita'
pubblica  per  i  bilanci  delle  stesse.  Di  qui  l'esigenza  di un
intervento  normativo  teso,  da un lato, al contenimento della spesa
sanitaria e, dall'altro, alla sua intrinseca razionalizzazione.
    16.2.  -  Tanto premesso, si puo' passare all'esame delle singole
censure formulate dalla Provincia autonoma di Bolzano.
    16.3.  -  La  Provincia  ricorrente  assume, innanzitutto, che il
combinato   disposto  delle  lettere a)  e  b)  del  comma  in  esame
violerebbe  l'art. 9, numero 10, dello statuto di autonomia che, come
si  e'  precisato,  riserva  alla potesta' legislativa provinciale la
materia  «igiene  e  sanita',  ivi  compresa l'assistenza sanitaria e
ospedaliera».
    Il    precetto   in   questione,   che   condiziona   l'acquisto,
l'utilizzazione o la dispensa dei dispositivi medici, nell'ambito del
Servizio  sanitario,  all'inserimento  degli  stessi  nel  repertorio
nazionale,  sarebbe lesivo, in quanto di dettaglio, delle prerogative
statutarie,  mentre  lo  Stato  potrebbe  intervenire in materia solo
adottando  norme fondamentali di riforme economico-sociali o principi
fondamentali.
    16.4. - La questione non e' fondata.
    Va  rilevato  che,  proprio  in  ragione  del  tenore della norma
impugnata,  che e' stata prevista per il perseguimento delle indicate
finalita' di razionalizzazione degli acquisti e di contenimento della
spesa  sanitaria,  la  disposizione qui censurata investe due diversi
ambiti  materiali.  Da  un  lato,  essa costituisce espressione della
funzione   di   coordinamento  della  finanza  pubblica;  dall'altro,
afferisce  alla  tutela  della  salute,  materie  entrambe oggetto di
potesta'  legislativa  concorrente  di  Stato  e  Regioni,  ai  sensi
dell'art. 117, terzo comma, Cost.
    Da  cio'  consegue  che,  vertendosi  in  materie di legislazione
concorrente,  lo  Stato e' legittimato a porre principi fondamentali,
come tali vincolanti per le Regioni e per le Province autonome.
    16.6.   -  Alla  luce  delle  considerazioni  che  precedono,  la
normativa qui oggetto di impugnazione, in ragione delle finalita' del
previsto  vincolo,  riveste  in  via  prevalente  natura di principio
fondamentale  di coordinamento della finanza pubblica che, attraverso
una  razionalizzazione  del  sistema,  tende ad un contenimento della
spesa  sanitaria.  D'altronde,  questa  Corte  ha  gia' avuto modo di
affermare,  con  riguardo a fattispecie per certi versi analoghe, che
«non  e'  contestabile  il  potere del legislatore statale di imporre
agli enti autonomi, per ragioni di coordinamento finanziario connesse
ad obiettivi nazionali, condizionati anche dagli obblighi comunitari,
vincoli  alle  politiche  di  bilancio, anche se questi si traducono,
inevitabilmente,  in  limitazioni  indirette  all'autonomia  di spesa
degli  enti» (sentenza n. 36 del 2004; si veda, altresi', la sentenza
n. 417 del 2005). Ne' e' senza significato che, ai sensi delle stesse
lettere a)  e  b),  del  medesimo  comma 409,  la classificazione dei
dispositivi  e'  approvata,  e  il  repertorio generale e' istituito,
previo  accordo, sancito dalla Conferenza Stato-Regioni, e dunque con
un  meccanismo  idoneo  a  garantire  il  pieno coinvolgimento, sotto
l'aspetto  della  leale collaborazione istituzionale, delle Regioni e
delle Province autonome.
    Pertanto,  la norma impugnata, non solo perche' e' espressione di
potesta'  legislativa  statale,  ma  anche  perche'  risulta comunque
inserita   in   un   ambito   che   valorizza   meccanismi  di  leale
collaborazione  tra lo Stato e le Regioni, si sottrae alle censure di
illegittimita' costituzionale prospettate dalla ricorrente.
    16.7.  -  Queste stesse considerazioni valgono a fugare il dubbio
di  costituzionalita',  riferito specificamente ai numeri 1 e 2 della
censurata  lettera a),  avanzato  in  relazione  anche  alla  dedotta
violazione  della  competenza  provinciale  in materia di ordinamento
degli uffici.
    17. - Le lettere d) ed e) del comma 409 sono, inoltre, sospettate
di illegittimita' costituzionale in quanto, in asserito contrasto con
l'art. 75, primo comma, lettera g), e secondo comma, dello statuto di
autonomia,  non prevedono, in relazione ai prelievi disposti a carico
delle  aziende  che  producono  o  immettono in commercio dispositivi
medici,  la  compartecipazione  della Provincia al gettito nei limiti
fissati dallo statuto stesso.
    17.1.  -  La  questione  relativa  alla  lettera d)  del suddetto
comma 409 e' inammissibile.
    17.2.  -  La  disposizione  impugnata,  a  differenza  di  quanto
previsto   nel   suo  nuovo  testo  (quello  risultante  dalla  legge
finanziaria  per  il 2007 ed estraneo, per le ragioni gia' precisate,
all'ambito  del  presente giudizio), lungi dallo stabilire vincoli di
destinazione  del  gettito derivante dal contributo previsto a carico
di  coloro che producono o immettono in commercio dispositivi medici,
disciplina  soltanto  la fase della entrata tributaria, ma non incide
sulle modalita' del successivo riparto del gettito, per cui la stessa
non  puo' ritenersi idonea a violare il parametro di cui all'art. 75,
primo comma, lettera g), e secondo comma, dello statuto di autonomia.
E  risulta  attinente  ancora  alla fase del prelievo, e non a quella
della  successiva  utilizzazione,  che  - sulla base della originaria
previsione  -  rimane  sostanzialmente impregiudicata, anche la norma
secondo  la  quale  «i  proventi  derivanti  da  tali versamenti sono
riassegnati,  con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze,
sulle  corrispondenti  unita'  previsionali  di  base  dello stato di
previsione  del  Ministero  della  salute»,  senza alcuna indicazione
circa la loro utilizzazione.
    Alla  luce  delle considerazioni fin qui svolte, deve concludersi
che   non   sussiste  un  interesse  giuridicamente  rilevante  della
ricorrente  ad  ottenere  la caducazione delle impugnate disposizioni
contenute nella lettera d) del comma 409, nel suo testo originario.
    17.3.  - Infine, non e' fondata la questione di costituzionalita'
proposta in ordine al comma 409, lettera e).
    La  prevista tariffa costituisce, infatti, semplice corrispettivo
per  l'erogazione di un servizio; corrispettivo che e' privo, quindi,
di carattere tributario data la sua natura di prezzo. Di conseguenza,
non  puo'  trovare applicazione, nella specie, la citata disposizione
dell'art. 75 dello statuto di autonomia.