IL GIUDICE DI PACE

    Ha  emesso la seguente ordinanza ex art. 23, legge 11 marzo 1953,
n. 87.
    Nella  causa  di  opposizione  a  sanzione  amministrativa N.R.G.
63992/05,  avverso  ad ordinanza ingiunzione, promossa da Vian Ivana,
con l'avv. Linzola Claudio;
    Contro  A.T.M.  -  Azienda  trasporti  milanese  S.p.a.,  con  il
funzionario delegato dott. Paolo Pedini;
      Rilevato  che  parte  opponente  nel  ricorso  introduttivo del
presente   giudizio  e  negli  atti  difensivi  ha  proposto  istanza
affinche'   il   giudice  sollevasse  la  questione  di  legittimita'
costituzionale  dell'art.  16  primo  comma,  della  legge  regionale
lombarda  n. 22 del 1998, in relazione agli artt. 3, 97, 117, secondo
comma,  lett.  M)  e  terzo comma della Costituzione della Repubblica
italiana,  nella  parte  in cui stabilisce una sanzione pecuniaria in
misura fissa in caso di utilizzo dei mezzi A.T.M. senza biglietto;
    Ritenuto  che  la  questione  di legittimita' costituzionale come
formulata   nei   richiamati  atti  difensivi  di  parte  ricorrente,
rilevante per la decisione poiche' la decisione nel merito dipendera'
dal   tenore  della  sentenza  che  la  Corte  costituzionale  vorra'
emettere, anche in relazione alla possibilita' che il giudice di pace
ridetermini  la  misura  sanzione,  ovvero  la mantenga nel minimo in
relazione  alle  modalita'  di  commissione dell'infrazione medesima,
come accertate in giudizio;
    Ritenuta   non   manifestamente   infondata   la   questione   di
legittimita'   costituzionale  come  argomentata  nei  richiamati  ed
allegati atti difensivi poiche':
        1) quanto  al  contrasto  con  l'art. 3 della Costituzione La
determinazione  della  sanzione  in  un  misura  fissa  impedisce  la
valutazione,   ai  fini  della  determinazione  della  sanzione,  del
comportamento   tenuto  dal  ricorrente,  facendo  corrispondere  una
sanzione  pecuniaria  piu' grave ad un piu' alto grado di colpa. Tale
aspetto   potrebbe  ravvisarsi  in  contrasto  con  il  principio  di
ragionevolezza,   desumibile  dall'art.  3  Cost.,  come  piu'  volte
precisato  dalla  giurisprudenza di codesta Corte, che ha ritenuto in
violazione  del principio di eguaglianza anche la norma che tratta in
modo uguale due situazioni diverse.
        2) quanto  al  contrasto con l'art. 97 della Costituzione. La
facolta'  concessa  ai  direttore  generale  A.T.M.  di  emettere  le
ordinanze  ingiunzioni  potrebbe non garantire l'imparzialita' e buon
andamento  della  pubblica  amministrazione  rispondendo l'A.T.M. ora
societa'  per  azioni,  ad  esigenze  di  carattere  manageriale, ove
logiche  di  bilancio  possono prevalere sull'esigenza di repressione
degli abusi.
        3) quanto al contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera
m) e terzo comma della Costituzione. La potesta' regionale attribuita
da  tale  articolo  dovrebbe conformarsi alla legge quadro statale in
materia di sanzione che viene individuata nella legge n. 689/1981. La
norma  che  stabilisce una misura fissa per la sanzione pecuniaria in
esame  non  rispetta  quanto  stabilito  dalla legge n. 689/1981, che
espressamente  prevede  agli  art.  10  ed  11  la  determinazione di
sanzioni  pecuniarie  minime e massime per una infrazione, in modo da
consentire la valutazione della gravita' della violazione, dell'opera
svolta  dall'agente  per  la  sua  eventuale  eliminazione nonche' di
tenere  conto  della  personalita'  e delle condizioni economiche del
trasgressore.