IL TRIBUNALE Nel procedimento promosso dalla Rileno S.p.A. contro Stefano Manicardi, il g.e., ha emesso la seguente ordinanza. La Rileno S.p.A., concessionario del servizio riscossione per la provincia di Como, ha pignorato i crediti dell'esecutato Manicardi nei confronti della Chibro S.p.A., per ottenere il pagamento di complessivi Euro 199.389,60 (Euro 165.475,86 per capitale). Il debitore ha depositato ricorso di opposizione all'esecuzione ed agli atti, ed ha chiesto la sospensione della procedura, documentando di non aver altri redditi, oltre alle provvigioni della Chibro, e di avere la moglie (in attesa di un bambino) a proprio carico. All'udienza 7 novembre 2006, il terzo pignorato ha dichiarato che Stefano Manicardi e' un suo agente di commercio, e percepisce un compenso fisso mensile, in conto delle future provvigioni, di Euro 2.065,83 salvo leggeri aumenti, nel caso in cui conceda sconti inferiori a quelli massimi previsti. Dal contratto di agenzia, a tempo indeterminato, successivamente prodotto dalla Chibro, risulta inoltre che Manicardi ha l'obbligo (art. 4) di non trattare affari nell'interesse dei concorrenti della preponente (che produce tubazioni in materiali speciali, destinate a particolari impianti). La Rileno ha chiesto l'assegnazione del credito dell'esecutato. Con precedente ordinanza l'esecuzione e' stata sospesa, per l'opposizione dell'esecutato, limitatamente alla somma di Euro 39.162,32 per capitale, per cui occorre decidere sulla richiesta del concessionario, per soddisfare il residuo credito azionato, di Euro 126.313,54 oltre interessi ed accessori, per il quale non e' stata disposta la sospensione dell'esecuzione. Manicardi, quale agente di commercio, e' un lavoratore autonomo, non dipendente (Cass. 9636/2003). L'art. 545 c.p.c. - in deroga al principio generale, contenuto nell'art. 2740 c.c., della integrale pignorabilita' di ogni credito - limita il pignoramento delle somme dovute solo ai lavoratori dipendenti del settore privato. A seguito della modifica disposta dall'art. 1, comma 137, legge n. 311/2004, anche a tali lavoratori si applica l'art. 1, del d.P.R. n. 180/1950, che prevede il divieto di pignorare, fatte salve le eccezioni stabilite dalla legge (art. 2), «gli stipendi, i salari, le paghe, ... ed i compensi di qualsiasi specie» dovuti a chi svolga attivita' lavorativa. Come precisato dall'art. 1 del regolamento di esecuzione, d.P.R. n. 895/1950, il divieto della pignorabilita' non si applica «alle somme... dovute in compenso di prestazioni eseguite in base a rapporti che non implicano un vincolo di dipendenza» che pertanto, sono pignorabili per intero (Cass. 8789/1996). Poiche' i limiti alla pignorabilita' della retribuzione e di altri crediti derivanti dall'esecuzione di un rapporto di lavoro dipendente, subordinato hanno natura eccezionale, sono insuscettibili di applicazione analogica ad ipotesi diverse (art. 14 disp. prelim. c.c.). Di conseguenza, detti limiti non sono estensibili al pignoramento delle provvigioni di Manicardi. Con sent. 580/1989 la Corte cost. ha dichiarato non fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 545 c.p.c., in riferimento all'art. 3 della Costituzione, per la mancata previsione di una limitazione del pignoramento sul compenso dovuto da un terzo a lavoratori autonomi, perche' liberi di svolgere la propria attivita' anche a favore di altri, a differenza dei lavoratori dipendenti, che normalmente traggono il proprio reddito da un'unica fonte. Nella vicenda in esame la posizione dell'esecutato non pare divergere, sostanzialmente, da quella di un lavoratore dipendente, non solo in fatto (avendo documentato di non aver altri redditi) ma anche in diritto, in quanto, per il divieto contrattuale di concorrenza, non puo' trattare affari per terzi, che commercializzino prodotti analoghi o simili a quelli della Chibro che, essendo destinati ad un mercato particolare, richiedono all'agente una preparazione specialistica, per poter trattare con le ditte del settore, che non gli consentirebbe di promuovere, contemporaneamente e con successo, la vendita di prodotti di genere completamente diverso, destinati a clienti differenti, con altre esigenze. Pertanto, la mancata previsione del limite del quinto per il pignoramento del compenso dovuto ad un lavoratore autonomo, nel caso in cui questo sia la sua unica fonte di reddito, sembra costituire un trattamento ingiustificatamente piu' sfavorevole rispetto a quanto stabilito per i lavoratori dipendenti, in contrasto con l'alt. 3 Cost. Inoltre, tenuto conto dell'importo del credito azionato dalla Rileno, il pignoramento integrale delle provvigioni dovute dal terzo e quindi la conseguente assegnazione, oltre a quelle gia' maturate, anche di quelle future, fino alla completa estinzione del debito, come previsto dalla normativa vigente, priverebbe completamente, per i prossimi anni, la famiglia di Manicardi dei mezzi economici necessari per condurre un'esistenza libera e dignitosa, in contrasto con l'art. 36 della Costituzione, riferibile anche ai lavoratori autonomi (C. cost. 7/1993, 75/1964). I profili di illegittimita' costituzionale evidenziati, oltre che rilevanti ai fini della decisione sull'assegnazione richiesta dalla Rileno, appaiono quindi, anche non manifestamente infondati. In conclusione, puo' essere disposta, provvisoriamente, l'assegnazione del quinto soltanto dei compensi dovuti dal terzo pignorato, Chibro S.p.A., all'esecutato, Stefano Manicardi, fino alla concorrenza di Euro 126.313,54 oltre interessi ed accessori, con sospensione dell'eventuale assegnazione dei residui quattro quinti, fino alla decisione delle questioni di legittimita' costituzionale sollevate.