LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

    Ha   emesso   la   seguente  ordinanza  sull'appello  n. 1655/04,
depositato  il  30 dicembre 2004, avverso la sentenza n. 322/07/2004,
emessa  dalla Commissione tributaria provinciale di Vicenza contro il
Comune  di  Chiampo,  difeso da Paganini Andrea e Orlando Gianfranco,
Piazzetta Palladio, 11 - 36100 Vicenza, Concessionario Uniriscossioni
S.p.a.,  difeso  da  Cimetti  Maurizio  e  Parente Giuseppe, c/c avv.
Emanuela  Grecu,  via  San  Pio  X  n. 21  -  Mestre - 30170 Venezia,
proposto dal ricorrente Faedo Giuseppe, Piazza Giacomo Zanella, 8/2 -
36072  Chiampo  (VI),  difeso  da  Tosi Loris, Borgo Santa Lucia, 5 -
36100  Vicenza  e  da Zocca Ermenegildo, Borgo Santa Lucia, 5 - 36100
Vicenza.
    Atti impugnati: Cartella di pagamento n. 12420030007385127 I.C.I.

                     F a t t o  e  d i r i t t o
    Faedo  Giuseppe, rappresentato e difeso dal prof. avv. Loris Tosi
e  dal  dott.  Ermenegildo  Zocca,  ha  ricorso contro la cartella di
pagamento,  notificata  l'8 maggio  2003  e relativa all'iscrizione a
ruolo  di  ICI  del Comune di Chiampo, chiedendone l'annullamento per
inesistenza  e  nullita'  della  notifica,  violazione  dell'art. 26,
d.P.R.  n. 602  del  1973  e  degli  artt. 148 e 139 c.p.c., dato che
l'ufficiale  incaricato  della  notifica aveva omesso nella relazione
l'indicazione del luogo nel quale era avvenuta la notifica, indicando
solo il comune.
    L'omissione  della  via e del numero civico secondo il ricorrente
non avrebbe potuto essere sanata dall'intestazione della cartella che
indicava  l'indirizzo  del  Faedo  in  piazza Zanella n. 8, in quanto
l'esatto indirizzo era il n. 8/2.
    La  notifica,  avvenuta  nelle  mani della moglie convivente, non
sarebbe  stata  valida  in  quanto  non  vi era la certezza che fosse
avvenuta presso l'abitazione.
    Ne'  la  costituzione  in  giudizio sarebbe stata idonea a sanare
l'inesistenza e nullita' della notifica.
    Inoltre  chiedeva  la  nullita'  della  cartella  per  difetto di
sottoscrizione,  rientrando  la  stessa  nel  genus dei provvedimenti
amministrativi,   nonche'   per   violazione   e  falsa  applicazione
dell'art. 7,  legge  27  luglio 2000, n. 212, mancando la indicazione
del responsabile del procedimento.
    Infine  vi  era  carenza  di  motivazione dato che la cartella di
pagamento  non  avrebbe avuto indicazioni sufficienti al contribuente
al  fine  di  verificare la correttezza delle somme iscritte a ruolo,
mancando  la  indicazione  della data di formazione e di trasmissione
del ruolo.
    Vi sarebbe stata anche la violazione e falsa applicazione art. 7,
comma  4  della  legge 27 luglio 2000, n. 212, mancando l'indicazione
degli  atti  di  accertamento  su  cui  la  cartella si fonda, mentre
sull'esecutivita'  del  ruolo  si  sosteneva  che  il  ricorrente non
avrebbe  potuto  verificare  quanto attestato in cartella in ordine a
ruolo  «reso esecutivo il 4 dicembre 2002» e si chiedeva al comune di
dimostrare l'effettiva esecutivita' dei ruoli.
    Il   Comune   di   Chiampo  ed  Uniriscossioni  costituiti  hanno
contestato i motivi del ricorso chiedendone il rigetto.
    La  Commissione  tributaria  provinciale  di  Venezia, sez. 7, ha
rigettato  il  ricorso con sentenza n. 322/7/2004 del 19 luglio 2004,
sostenendo  che,  per  l'omessa  indicazione nella relata di notifica
della  via  e  del  numero  civico  di  residenza  del destinatario o
comunque   per   l'errata   indicazione  nell'intestazione  dell'atto
dell'indirizzo  piazza  Zanella  8  anziche'  8/2, per tali «erronee»
indicazioni  si  configurano  solo mere irregolarita' che non possono
determinare  la  nullita'  della  notifica, dal momento che l'atto e'
stato   ricevuto   dal  coniuge  convivente,  persona  legittimata  a
riceverlo ai sensi dell'art. 139, comma 2.
    Anche  il  secondo motivo e' infondato dato che l'art. 25, d.P.R.
n. 602/1973 non prevede l'obbligo di sottoscrizione della cartella e,
nel caso di specie, e' chiaramente indicata l'autorita' da cui l'atto
proviene.
    Per  quanto attiene alla mancata indicazione del responsabile del
procedimento,  si  sono considerate soddisfatte le finalita' previste
dall'art. 7   essendo  il  contribuente  perfettamente  in  grado  di
individuare l'autorita' a cui rivolgersi.
    I  motivi 4, 5, 6 lamentano solo una carenza di motivazione sotto
i  vari  profili  e  il  comune  ha  prodotto  copia  del ruolo, come
richiesto  dal  contribuente,  e  sia  nella  cartella  che nel ruolo
risultavano gli elementi richiesti dalla legge n. 602/1973 artt. 12 e
25.
    Quanto  alle  indicazioni della data di formazione e trasmissione
del  ruolo  al  fine  di  verificare  il  rispetto  del termine della
notifica,  entro  l'ultimo  giorno  del  quarto  mese  a quello della
consegna  del  ruolo,  il  rilievo  e' irrilevante dato che lo stesso
termine  e'  stato soppresso dall'art. 1, comma 1, lettera b), d.lgs.
n. 193/2001.
    La  sentenza  e'  stata  impugnata dal ricorrente ed i convenuti,
Comune  di  Chiampo  e  Uniriscossioni  S.p.a.,  hanno controdedotto,
riportando  in sostanza, sia il ricorrente che i convenuti, le stesse
argomentazioni prodotte in primo grado.
      All'udienza  del  5  dicembre  2005 sono comparsi i procuratori
delle  parti  i  quali si sono riportati alle relative memorie e atti
illustrando gli aspetti piu' salienti delle loro argomentazioni.
    Cio'  premesso  e  considerato, il Collegio ritiene che rilevanza
centrale,   ai  fini  della  risoluzione  del  giudizio,  rivesta  la
questione  sollevata con il terzo motivo, concernente la disposizione
di  cui  all'art. 7,  comma 2,  legge n. 112/2000, laddove si prevede
l'obbligo   di   indicare,   sia   negli   atti  dell'amministrazione
finanziaria,  sia  dei  concessionari della riscossione il nominativo
del responsabile del procedimento.
    Il  Collegio  dubita della costituzionalita' di tale norma, nelle
parte  in  cui fa obbligo, oltre che agli uffici dell'amministrazione
finanziaria,  anche ai soggetti preposti alla riscossione in qualita'
di concessionari, di riportare sugli atti concernenti la riscossione,
il   nominativo   del   responsabile  del  procedimento  e  le  altre
indicazioni di cui all'art. 7.
    In effetti l'indicazione apposta in uno dei fogli della cartella,
laddove  e'  prevista  la  richiesta  di informazioni e di riesame in
autotulela del ruolo non e' pertinente, dato che la previsione, quale
responsabile  del  procedimento,  del  direttore  dell'ufficio che ha
emesso  il ruolo non soddisfa l'esigenza richiesta dall'art. 7, comma
2,  legge  n. 112/2000,  poiche'  tale  indicazione  non contempla il
responsabile  della  specifica  procedura  della  riscossione  che e'
quello in contestazione.
    La  questione  di costituzionalita' di tale norma e' rilevante ai
fini   del   decidere   perche',   in   caso   di   dichiarazione  di
incostituzionalita',  questo  giudice  dovrebbe accogliere l'appello,
con assorbimento di ogni altra censura.
    Inoltre  la questione non e' manifestamente infondata nei termini
che si espongono qui di seguito.
    La  disposizione  della cui legittimita' costituzionale si dubita
(come  del  resto  l'intero  statuto  del  contribuente)  si inscrive
nell'ambito e nella scia della fondamentale legge n. 241 del 7 agosto
1990,  che  ha profondamente innovato il procedimento amministrativo,
nonche' nello spirito garantistico della stessa.
    Infatti  lo  statuto  del  contribuente estende regole e principi
desunti direttamente dalla legge n. 241 ai procedimenti di competenza
dell'amministrazione  finanziaria.  Cosi'  si  spiega  come mai siano
stati  obbligati  a  seguire  le regole sul procedimento non solo gli
uffici  dell'amministrazione  finanziaria in senso stretto, ma anche,
in un empito garantistico, gli enti preposti alla riscossione.
    Ora,  vero  e'  che  anche  detti soggetti rientrano nel campo di
applicazione della legge n. 241 cui si richiama lo Statuto: tuttavia,
disposizioni  come  in particolare quella che obbliga a comunicare al
destinatario  il  nominativo  del  responsabile  del procedimento, si
attagliano  bene  all'attivita'  procedimentale  che gli uffici della
pubblica  amministrazione  in senso proprio sono tenuti a svolgere al
fine  di  emettere un provvedimento destinato ad incidere nella sfera
giuridica  del  destinatario, mentre al contrario, l'attivita' svolta
dai  concessionari  della  riscossione al fine di formare la cartella
non  pare  configurabile  come  un  vero e proprio procedimento (tali
attivita',  invero,  non  sono  aperte  alla  partecipazione;  non si
mettono a confronto interessi pubblici fra loro, e con quelli privati
di  cui  sono  portatori  i  contribuenti; non vi e' alcun margine di
apprezzamento  da  parte  degli  uffici,  etc.). Tutt'al piu' si puo'
parlare di «procedimenti di massa», caratterizzati in modo pressoche'
assoluto  dall'elemento  tecnico  organizzativo,  e  dall'uniformita'
delle operazioni.
    In  buona  sostanza,  si  tratta  di trasfondere il contenuto dei
ruoli   ricevuti  dall'Agenzia  delle  entrate  in  singole  cartelle
destinate  individualmente ai contribuenti, senza alcuna possibilita'
di apprezzamento, tanto piu' di natura discrezionale.
    Alla  luce  di tali considerazioni, sembra eccessivo e poco utile
addossare ai concessionari obblighi che parrebbero fini a se' stessi,
anche  considerato  che  sulle  cartelle  figura  l'avvertenza che si
possono chiedere informazioni sul contenuto della cartella stessa.
    In  conclusione,  l'art. 7,  comma  2, lett. a), ultima parte, si
pone  in  contrasto  con  l'art. 3,  primo comma, della Costituzione,
poiche'  tratta  in maniera simile attivita' e situazioni sicuramente
diverse.   Lo   stesso   contrasta   altresi'   con  l'art. 97  della
Costituzione  e  con  il  principio  di buon andamento della pubblica
amministrazione,  ivi  stabilito  nonche'  con  l'art. 1  della legge
n. 241  del  1990,  che ne costituisce sviluppo, laddove sancisce che
l'attivita'  della  pubblica amministrazione e' ispirata al principio
di efficienza, economicita' ed efficacia.