LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE Ha emesso la seguente ordinanza sull'appello n. 1655/04, depositato il 30 dicembre 2004, avverso la sentenza n. 322/07/2004, emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Vicenza contro il Comune di Chiampo, difeso da Paganini Andrea e Orlando Gianfranco, Piazzetta Palladio, 11 - 36100 Vicenza, Concessionario Uniriscossioni S.p.a., difeso da Cimetti Maurizio e Parente Giuseppe, c/c avv. Emanuela Grecu, via San Pio X n. 21 - Mestre - 30170 Venezia, proposto dal ricorrente Faedo Giuseppe, Piazza Giacomo Zanella, 8/2 - 36072 Chiampo (VI), difeso da Tosi Loris, Borgo Santa Lucia, 5 - 36100 Vicenza e da Zocca Ermenegildo, Borgo Santa Lucia, 5 - 36100 Vicenza. Atti impugnati: Cartella di pagamento n. 12420030007385127 I.C.I. F a t t o e d i r i t t o Faedo Giuseppe, rappresentato e difeso dal prof. avv. Loris Tosi e dal dott. Ermenegildo Zocca, ha ricorso contro la cartella di pagamento, notificata l'8 maggio 2003 e relativa all'iscrizione a ruolo di ICI del Comune di Chiampo, chiedendone l'annullamento per inesistenza e nullita' della notifica, violazione dell'art. 26, d.P.R. n. 602 del 1973 e degli artt. 148 e 139 c.p.c., dato che l'ufficiale incaricato della notifica aveva omesso nella relazione l'indicazione del luogo nel quale era avvenuta la notifica, indicando solo il comune. L'omissione della via e del numero civico secondo il ricorrente non avrebbe potuto essere sanata dall'intestazione della cartella che indicava l'indirizzo del Faedo in piazza Zanella n. 8, in quanto l'esatto indirizzo era il n. 8/2. La notifica, avvenuta nelle mani della moglie convivente, non sarebbe stata valida in quanto non vi era la certezza che fosse avvenuta presso l'abitazione. Ne' la costituzione in giudizio sarebbe stata idonea a sanare l'inesistenza e nullita' della notifica. Inoltre chiedeva la nullita' della cartella per difetto di sottoscrizione, rientrando la stessa nel genus dei provvedimenti amministrativi, nonche' per violazione e falsa applicazione dell'art. 7, legge 27 luglio 2000, n. 212, mancando la indicazione del responsabile del procedimento. Infine vi era carenza di motivazione dato che la cartella di pagamento non avrebbe avuto indicazioni sufficienti al contribuente al fine di verificare la correttezza delle somme iscritte a ruolo, mancando la indicazione della data di formazione e di trasmissione del ruolo. Vi sarebbe stata anche la violazione e falsa applicazione art. 7, comma 4 della legge 27 luglio 2000, n. 212, mancando l'indicazione degli atti di accertamento su cui la cartella si fonda, mentre sull'esecutivita' del ruolo si sosteneva che il ricorrente non avrebbe potuto verificare quanto attestato in cartella in ordine a ruolo «reso esecutivo il 4 dicembre 2002» e si chiedeva al comune di dimostrare l'effettiva esecutivita' dei ruoli. Il Comune di Chiampo ed Uniriscossioni costituiti hanno contestato i motivi del ricorso chiedendone il rigetto. La Commissione tributaria provinciale di Venezia, sez. 7, ha rigettato il ricorso con sentenza n. 322/7/2004 del 19 luglio 2004, sostenendo che, per l'omessa indicazione nella relata di notifica della via e del numero civico di residenza del destinatario o comunque per l'errata indicazione nell'intestazione dell'atto dell'indirizzo piazza Zanella 8 anziche' 8/2, per tali «erronee» indicazioni si configurano solo mere irregolarita' che non possono determinare la nullita' della notifica, dal momento che l'atto e' stato ricevuto dal coniuge convivente, persona legittimata a riceverlo ai sensi dell'art. 139, comma 2. Anche il secondo motivo e' infondato dato che l'art. 25, d.P.R. n. 602/1973 non prevede l'obbligo di sottoscrizione della cartella e, nel caso di specie, e' chiaramente indicata l'autorita' da cui l'atto proviene. Per quanto attiene alla mancata indicazione del responsabile del procedimento, si sono considerate soddisfatte le finalita' previste dall'art. 7 essendo il contribuente perfettamente in grado di individuare l'autorita' a cui rivolgersi. I motivi 4, 5, 6 lamentano solo una carenza di motivazione sotto i vari profili e il comune ha prodotto copia del ruolo, come richiesto dal contribuente, e sia nella cartella che nel ruolo risultavano gli elementi richiesti dalla legge n. 602/1973 artt. 12 e 25. Quanto alle indicazioni della data di formazione e trasmissione del ruolo al fine di verificare il rispetto del termine della notifica, entro l'ultimo giorno del quarto mese a quello della consegna del ruolo, il rilievo e' irrilevante dato che lo stesso termine e' stato soppresso dall'art. 1, comma 1, lettera b), d.lgs. n. 193/2001. La sentenza e' stata impugnata dal ricorrente ed i convenuti, Comune di Chiampo e Uniriscossioni S.p.a., hanno controdedotto, riportando in sostanza, sia il ricorrente che i convenuti, le stesse argomentazioni prodotte in primo grado. All'udienza del 5 dicembre 2005 sono comparsi i procuratori delle parti i quali si sono riportati alle relative memorie e atti illustrando gli aspetti piu' salienti delle loro argomentazioni. Cio' premesso e considerato, il Collegio ritiene che rilevanza centrale, ai fini della risoluzione del giudizio, rivesta la questione sollevata con il terzo motivo, concernente la disposizione di cui all'art. 7, comma 2, legge n. 112/2000, laddove si prevede l'obbligo di indicare, sia negli atti dell'amministrazione finanziaria, sia dei concessionari della riscossione il nominativo del responsabile del procedimento. Il Collegio dubita della costituzionalita' di tale norma, nelle parte in cui fa obbligo, oltre che agli uffici dell'amministrazione finanziaria, anche ai soggetti preposti alla riscossione in qualita' di concessionari, di riportare sugli atti concernenti la riscossione, il nominativo del responsabile del procedimento e le altre indicazioni di cui all'art. 7. In effetti l'indicazione apposta in uno dei fogli della cartella, laddove e' prevista la richiesta di informazioni e di riesame in autotulela del ruolo non e' pertinente, dato che la previsione, quale responsabile del procedimento, del direttore dell'ufficio che ha emesso il ruolo non soddisfa l'esigenza richiesta dall'art. 7, comma 2, legge n. 112/2000, poiche' tale indicazione non contempla il responsabile della specifica procedura della riscossione che e' quello in contestazione. La questione di costituzionalita' di tale norma e' rilevante ai fini del decidere perche', in caso di dichiarazione di incostituzionalita', questo giudice dovrebbe accogliere l'appello, con assorbimento di ogni altra censura. Inoltre la questione non e' manifestamente infondata nei termini che si espongono qui di seguito. La disposizione della cui legittimita' costituzionale si dubita (come del resto l'intero statuto del contribuente) si inscrive nell'ambito e nella scia della fondamentale legge n. 241 del 7 agosto 1990, che ha profondamente innovato il procedimento amministrativo, nonche' nello spirito garantistico della stessa. Infatti lo statuto del contribuente estende regole e principi desunti direttamente dalla legge n. 241 ai procedimenti di competenza dell'amministrazione finanziaria. Cosi' si spiega come mai siano stati obbligati a seguire le regole sul procedimento non solo gli uffici dell'amministrazione finanziaria in senso stretto, ma anche, in un empito garantistico, gli enti preposti alla riscossione. Ora, vero e' che anche detti soggetti rientrano nel campo di applicazione della legge n. 241 cui si richiama lo Statuto: tuttavia, disposizioni come in particolare quella che obbliga a comunicare al destinatario il nominativo del responsabile del procedimento, si attagliano bene all'attivita' procedimentale che gli uffici della pubblica amministrazione in senso proprio sono tenuti a svolgere al fine di emettere un provvedimento destinato ad incidere nella sfera giuridica del destinatario, mentre al contrario, l'attivita' svolta dai concessionari della riscossione al fine di formare la cartella non pare configurabile come un vero e proprio procedimento (tali attivita', invero, non sono aperte alla partecipazione; non si mettono a confronto interessi pubblici fra loro, e con quelli privati di cui sono portatori i contribuenti; non vi e' alcun margine di apprezzamento da parte degli uffici, etc.). Tutt'al piu' si puo' parlare di «procedimenti di massa», caratterizzati in modo pressoche' assoluto dall'elemento tecnico organizzativo, e dall'uniformita' delle operazioni. In buona sostanza, si tratta di trasfondere il contenuto dei ruoli ricevuti dall'Agenzia delle entrate in singole cartelle destinate individualmente ai contribuenti, senza alcuna possibilita' di apprezzamento, tanto piu' di natura discrezionale. Alla luce di tali considerazioni, sembra eccessivo e poco utile addossare ai concessionari obblighi che parrebbero fini a se' stessi, anche considerato che sulle cartelle figura l'avvertenza che si possono chiedere informazioni sul contenuto della cartella stessa. In conclusione, l'art. 7, comma 2, lett. a), ultima parte, si pone in contrasto con l'art. 3, primo comma, della Costituzione, poiche' tratta in maniera simile attivita' e situazioni sicuramente diverse. Lo stesso contrasta altresi' con l'art. 97 della Costituzione e con il principio di buon andamento della pubblica amministrazione, ivi stabilito nonche' con l'art. 1 della legge n. 241 del 1990, che ne costituisce sviluppo, laddove sancisce che l'attivita' della pubblica amministrazione e' ispirata al principio di efficienza, economicita' ed efficacia.