ha pronunciato la seguente

                              Sentenza

nei  giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 1, commi da 198
a  206,  della  legge  23 dicembre  2005, n. 266 (Disposizioni per la
formazione  del  bilancio  annuale  e pluriennale dello Stato - legge
finanziaria  2006),  promossi  con  ricorsi  delle  Regioni  Toscana,
Veneto,  Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste, della Regione Siciliana, della
Provincia  autonoma  di  Bolzano,  delle  Regioni Piemonte, Campania,
Trentino-Alto Adige/Südtirol, Liguria, EmiliaRomagna, della Provincia
autonoma  di Trento e della Regione Friuli-Venezia Giulia, notificati
il  22, il 23, il 24 e il 27 febbraio 2006, depositati in cancelleria
il  28  febbraio,  il 1°, il 2, il 3 e il 4 marzo 2006 ed iscritti ai
nn. 28,  29,  30,  31,  33,  35, 36, 37, 38, 39, 40 e 41 del registro
ricorsi 2006;
    Visti  gli  atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri;
    Udito  nell'udienza  pubblica  del  20 febbraio  2007  il giudice
relatore Franco Gallo;
    Uditi  gli avvocati Fabio Lorenzoni per la Regione Toscana, Mario
Bertolissi  e  Andrea  Manzi per la Regione Veneto, Giovanni Guzzetta
per  la  Regione  Valle  d'Aosta,  Giovanni  Carapezza Figlia e Paolo
Chiapparrone  per  la  Regione  Siciliana,  Giuseppe Franco Ferrari e
Roland  Riz  per la Provincia autonoma di Bolzano, Emiliano Amato per
la  Regione  Piemonte,  Vincenzo  Cocozza  per  la  Regione Campania,
Giandomenico   Falcon   e   Andrea  Manzi  per  le  Regioni  Liguria,
Emilia-Romagna,  Trentino-Alto  Adige  e per la Provincia autonoma di
Trento,  Giandomenico  Falcon  per la Regione Friuli-Venezia Giulia e
l'avvocato  dello  Stato  Antonio  Tallarida  per  il  Presidente del
Consiglio dei ministri.

                          Ritenuto in fatto

    1. - Le Regioni Toscana, Veneto, Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste, la
Regione  Siciliana,  la  Provincia  autonoma  di  Bolzano, le Regioni
Piemonte,  Campania,  la  Regione  Trentino-Alto  Adige/Südtirol,  le
Regioni  Liguria ed Emilia-Romagna, la Provincia autonoma di Trento e
la Regione Friuli-Venezia Giulia promuovono questioni di legittimita'
costituzionale di numerose disposizioni della legge 29 dicembre 2005,
n. 266  (Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale  e
pluriennale  dello  Stato  -  legge finanziaria 2006), e, tra queste,
dell'art. 1, commi da 198 a 206.
    1.1.  -  Il comma 198 dispone che «Le amministrazioni regionali e
gli  enti  locali  di  cui  all'articolo 2,  commi 1 e 2, del decreto
legislativo  18 agosto  2000,  n. 267,  nonche' gli enti del Servizio
sanitario  nazionale,  fermo restando il conseguimento delle economie
di  cui all'articolo 1, commi 98 e 107, della legge 30 dicembre 2004,
n. 311,  concorrono  alla  realizzazione  degli  obiettivi di finanza
pubblica  adottando  misure  necessarie  a  garantire che le spese di
personale,   al   lordo   degli   oneri   riflessi   a  carico  delle
amministrazioni   e   dell'IRAP,  non  superino  per  ciascuno  degli
anni 2006,  2007  e  2008  il corrispondente ammontare dell'anno 2004
diminuito  dell'1 per cento. A tal fine si considerano anche le spese
per il personale a tempo determinato, con contratto di collaborazione
coordinata  e  continuativa, o che presta servizio con altre forme di
rapporto di lavoro flessibile o con convenzioni».
    Secondo  il  successivo comma 199, «Ai fini dell'applicazione del
comma 198,  le  spese  di personale sono considerate al netto: a) per
l'anno 2004 delle spese per arretrati relativi ad anni precedenti per
rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro; b) per ciascuno
degli  anni 2006,  2007  e 2008 delle spese derivanti dai rinnovi dei
contratti  collettivi nazionali di lavoro intervenuti successivamente
all'anno 2004».
    Il  comma 200, a sua volta, prevede che «Gli enti destinatari del
comma 198,  nella  loro  autonomia,  possono  fare riferimento, quali
indicazioni  di  principio  per  il  conseguimento degli obiettivi di
contenimento  della  spesa  di  cui  al  comma 198, alle misure della
presente  legge  riguardanti  il  contenimento  della  spesa  per  la
contrattazione  integrativa  e  i  limiti all'utilizzo di personale a
tempo determinato, nonche' alle altre specifiche misure in materia di
personale».
    Il comma 201 si riferisce agli enti locali di cui all'articolo 2,
commi 1  e  2,  del  decreto  legislativo  18 agosto  2000, n. 267, e
dispone  che  tali enti «possono altresi' concorrere al conseguimento
degli  obiettivi  di  cui  al comma 198 attraverso interventi diretti
alla riduzione dei costi di funzionamento degli organi istituzionali,
da  adottare  ai sensi dell'articolo 82, comma 11, del medesimo testo
unico  di  cui  al decreto legislativo n. 267 del 2000, e delle altre
disposizioni normative vigenti».
    Il   comma 202  stabilisce  che  «Al  finanziamento  degli  oneri
contrattuali del biennio 2004-2005 concorrono le economie di spesa di
personale  riferibili all'anno 2005 come individuate dall'articolo 1,
comma 91, della legge 30 dicembre 2004, n. 311».
    Per  gli  enti  del  Servizio  sanitario  nazionale, il comma 203
prevede che «le disposizioni del comma 198 costituiscono strumento di
rafforzamento  dell'intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005, attuativa
dell'articolo 1, comma 173, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Gli
effetti  di  tali  disposizioni  nonche'  di  quelle  previste  per i
medesimi  enti  del  Servizio  sanitario  nazionale  dall'articolo 1,
commi 98  e  107, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono valutati
nell'ambito  del  tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti di
cui  all'articolo 12  della  medesima intesa, ai fini del concorso da
parte dei predetti enti al rispetto degli obblighi comunitari ed alla
realizzazione   degli   obiettivi   di   finanza   pubblica   di  cui
all'articolo 1, comma 164, della legge 30 dicembre 2004, n. 311».
    Il comma 204, nel testo vigente al momento della proposizione dei
ricorsi  e  sino  alla  sua  sostituzione  ad  opera dell'art. 30 del
decreto-legge  4 luglio  2006, n. 223, convertito, con modificazioni,
dalla  legge,  4 agosto  2006, n. 248, dispone che «Alla verifica del
rispetto  degli adempimenti previsti dal comma 198 si procede, per le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le province, i
comuni  con  popolazione  superiore  a 30.000 abitanti e le comunita'
montane  con  popolazione  superiore a 50.000 abitanti, attraverso il
sistema  di monitoraggio di cui all'articolo 1, comma 30, della legge
30 dicembre  2004,  n. 311,  e  per  gli altri enti destinatari della
norma attraverso apposita certificazione, sottoscritta dall'organo di
revisione  contabile,  da  inviare al Ministero dell'economia e delle
finanze,   entro   sessanta   giorni  dalla  chiusura  dell'esercizio
finanziario di riferimento».
    Il  comma 205  prevede che «Per le regioni e le autonomie locali,
le economie derivanti dall'attuazione del comma 198 restano acquisite
ai bilanci degli enti ai fini del miglioramento dei relativi saldi».
    Il  comma 206  stabilisce, infine, che «Le disposizioni dei commi
da  198  a  205 costituiscono principi fondamentali del coordinamento
della  finanza  pubblica  ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e
119, secondo comma, della Costituzione».
    2.  -  Con ricorso regolarmente notificato e depositato, iscritto
al  n. 28  del registro ricorsi del 2006, la Regione Toscana promuove
questioni  di  legittimita'  costituzionale  dell'art. 1, commi 198 e
202,  della  legge  n. 266 del 2005, deducendone il contrasto con gli
artt. 117 e 119 della Costituzione.
    Ad  avviso  della  ricorrente,  il  comma 198, ponendo un vincolo
specifico   e   puntuale   alla   spesa  per  il  personale,  sarebbe
illegittimo,  perche'  violerebbe la competenza legislativa regionale
residuale,   in   materia   di  organizzazione  amministrativa  e  di
ordinamento   del   personale  sia  delle  Regioni,  sia  degli  enti
regionali,  sia  degli  enti  del servizio sanitario, ivi comprese le
ASL.
    Ne',   prosegue   la   ricorrente,   la   disposizione   potrebbe
giustificarsi invocando il concorso delle Regioni e degli enti locali
al   rispetto   degli  obiettivi  di  finanza  pubblica,  perche'  il
legislatore  statale  puo' imporre l'osservanza di tali obiettivi, ma
deve  lasciare  all'autonomia  dei  singoli  enti  di  decidere  come
realizzare  l'obiettivo  stesso.  La Regione contesta, quindi, non la
previsione  del  contenimento della spesa in se', ma l'individuazione
specifica  delle  voci  di  spesa  da  contenere,  che violerebbe gli
artt. 117 e 119 Cost., come piu' volte affermato dalla giurisprudenza
della Corte costituzionale.
    La Regione censura poi, per le medesime ragioni, il comma 202, il
quale  stabilisce  che  al finanziamento degli oneri contrattuali del
biennio  2004-2005  concorrono  le  economie  di  spesa  di personale
riferibili  all'anno 2005,  in quanto anche in tal caso viene fissato
un  vincolo  puntuale  per  l'utilizzo  di risorse del bilancio della
Regione e degli enti locali.
    2.1.  -  Si e' costituito in giudizio il Presidente del Consiglio
dei  ministri,  rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato,  chiedendo  che le questioni siano dichiarate inammissibili o,
comunque, non fondate.
    La difesa erariale rileva che i commi da 198 a 205 «costituiscono
principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica», come
esplicitamente  affermato  dal  comma 206.  Rileva  altresi'  che  il
comma 202   e'   «innocuo»   e   ritiene   che,   quindi,  sia  stato
inammissibilmente sottoposto a scrutinio di costituzionalita'.
    Con riferimento al comma 198, integrato dal comma 199 e dal primo
periodo  del  comma 204,  l'Avvocatura  rileva  che  esso lascia alle
autonomie  -  e  quindi  alle  Regioni - la liberta' di individuare e
adottare  le  «misure  necessarie a garantire» la realizzazione degli
obiettivi  di finanza pubblica, valevoli per tutte le amministrazioni
e  non  solo  per  le  Regioni, e afferma che correttamente le citate
disposizioni  sono  state  qualificate  come principi fondamentali di
coordinamento  della  finanza  pubblica  dal  comma 206.  Infatti, il
comma 198,  come ogni regola di coordinamento, comprime le autonomie,
ma  non  inibisce  in  modo  puntuale  singole  spese.  Ne'  potrebbe
considerarsi  singola  voce  di  spesa  quella  per il personale, che
assorbe la parte prevalente della spesa corrente degli enti pubblici.
E   anche  la  incontestabile  competenza  regionale  in  materia  di
organizzazione  amministrativa  dei  propri  uffici e di quelli degli
enti  dipendenti  dalle  Regioni deve fare i conti con la limitatezza
delle  risorse  finanziarie della collettivita' nazionale, risultando
altrimenti il sistema ingestibile e inefficiente.
    3.  -  La  Regione  Veneto, con ricorso regolarmente notificato e
depositato,  iscritto al n. 29 del registro ricorsi del 2006, censura
i commi da 198 a 206 dell'art. 1 della legge n. 266 del 2005.
    Ad  avviso  della  ricorrente, dette norme conterrebbero precetti
specifici  e puntuali che non lasciano alcuna autonomia alle Regioni,
nonostante  la  materia  rientri nell'ambito del «coordinamento della
finanza pubblica» di cui all'art. 117, terzo comma, Cost., e cioe' in
una  materia  in  cui  allo  Stato spetta solo il potere di dettare i
principi  fondamentali.  In  proposito,  la  ricorrente  richiama  la
sentenza  n. 390  del  2004,  con la quale la Corte costituzionale ha
dichiarato  illegittimi  i vincoli all'assunzione del personale posti
dalla legge finanziaria 2003.
    Sotto  altro  profilo,  la  Regione  rileva  che  le disposizioni
censurate  sarebbero  irrazionali, perche' prevedono una riduzione di
spesa  di  personale  indifferenziata,  che  finisce  per paralizzare
l'attivita'  e  il  bilancio  degli enti piu' virtuosi. La ricorrente
precisa,  infatti,  di  avere gia' provveduto, con delibera di Giunta
n. 3144  del  18 ottobre  2005,  al blocco delle assunzioni presso le
Aziende  sanitarie  al  fine  di  garantire un equilibrio economico e
finanziario   del  settore,  sicche'  l'imposizione  di  un'ulteriore
riduzione  di  spesa comporterebbe una inammissibile compressione del
livello  quantitativo  e qualitativo delle prestazioni sanitarie, che
le  Regioni,  ai  sensi  degli artt. 117 e 118 Cost., sono chiamate a
garantire    ai   cittadini,   in   attuazione   dell'art. 32   della
Costituzione.
    3.1.  -  Anche  in questo giudizio si e' costituito il Presidente
del  Consiglio  dei  ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
generale  dello  Stato,  chiedendo  che le questioni siano dichiarate
inammissibili o infondate.
    Oltre  a  ribadire, in ordine alle censure relative al comma 198,
integrato  dal  comma 199  e  dal primo periodo del comma 204, quanto
gia'  affermato  nell'atto  di  costituzione nel giudizio iscritto al
n. 28  del  registro  ricorsi  del  2006,  l'Avvocatura rileva che le
censure  dei commi 202 e 205 non sono specificamente motivate. Quanto
alle  censure  relative  al  comma 204,  l'Avvocatura rileva che esso
prevede solo la comunicazione di informazioni, comunicazione doverosa
in  un  contesto ispirato al principio di leale cooperazione, mentre,
per  quel  che  riguarda  le  censure  relative  ai  commi 200 e 201,
sottolinea che questi valorizzano le autonomie e, quindi, non essendo
lesivi dell'autonomia regionale, possono essere «accantonati».
    4.  -  Con ricorso regolarmente notificato e depositato, iscritto
al  n. 30  del  registro  ricorsi  del 2006, la Regione Valle d'Aosta
censura l'art. 1, commi da 198 a 206, della legge n. 266 del 2005.
    La   ricorrente  deduce,  con  un  primo  motivo,  la  violazione
dell'art. 119,  secondo  comma,  Cost.,  dell'art. 3, lettera f), del
proprio  statuto  speciale e delle norme attuative delle disposizioni
statutarie in tema di autonomia finanziaria. L'esplicito riferimento,
nelle  disposizioni  impugnate,  alla  voce  di  spesa riguardante il
personale,  quale  voce  da  ridurre,  si  porrebbe,  ad avviso della
ricorrente,  in  contrasto  netto e diretto sia con la giurisprudenza
della Corte costituzionale - secondo cui le norme che fissano vincoli
puntuali  a  singole  voci di spesa dei bilanci delle Regioni e degli
enti  locali non costituiscono principi fondamentali di coordinamento
della finanza pubblica (sentenza n. 36 del 2004), sia con l'art. 119,
secondo  comma,  Cost.,  che,  appunto,  limita la competenza statale
esclusivamente  alla  determinazione  dei principi di coordinamento e
determina  l'illegittimita'  di norme, quali quelle censurate, che si
spingono  ben al di la' di tale soglia. Risulterebbe altresi' violato
l'art. 3,  lettera f),  dello  statuto speciale, che attribuisce alla
Regione  il  compito  di  porre  norme legislative di integrazione ed
attuazione,  nell'ambito  dei  principi  individuati  con legge dello
Stato,  in materia di «finanze regionali e comunali». Al riguardo, la
ricorrente  rileva che, in forza del combinato disposto della evocata
disposizione  statutaria  e  degli  artt. 117,  terzo  comma,  e 119,
secondo  comma, Cost., la competenza regionale nella suddetta materia
si  atteggia  oggi,  in forza della clausola di cui all'art. 10 della
legge  costituzionale  18 ottobre  2001,  n. 3 (Modifiche al titolo V
della  parte  seconda  della  Costituzione), non piu' come suppletiva
rispetto  alla  competenza  statale, ma come una competenza garantita
nell'ambito  dei  principi di coordinamento stabiliti dallo Stato. Di
qui  un  ulteriore  profilo  di  illegittimita',  in  quanto le norme
censurate   intervengono   a   vincolare   anche   la   spesa   delle
amministrazioni  comunali, in violazione, appunto, del citato art. 3,
lettera f), dello statuto.
    La  ricorrente,  con  un secondo motivo, deduce la violazione del
principio di leale collaborazione, sotto il profilo che la previsione
del  tetto  di  spesa  per il personale per il triennio 2006-2008 non
tiene  conto delle misure e degli atti gia' adottati in materia dalla
Regione  in  ottemperanza  a  quanto disposto dalla legge 30 dicembre
2004,  n. 311,  ne'  degli impegni di spesa per il personale, anche a
tempo  indeterminato,  gia' legittimamente assunti nel corso del 2005
sulla  base  del  quadro normativo vigente. In sostanza, la normativa
censurata, proprio perche' e' in grado di porre ex ante la Regione in
una   situazione   di   irrimediabile   inadempimento,   assumendo  a
riferimento  la  spesa del 2004 e non quella del 2005, contrasterebbe
in modo insanabile con il suindicato principio.
    La  Regione  Valle  d'Aosta,  con  un  terzo  motivo,  deduce  la
violazione  del  principio di ragionevolezza, sub specie del vizio di
irrazionalita'.  La  ricorrente,  premesso  che  il comma 204 postula
l'applicabilita' del comma 198 alle Regioni a statuto speciale e alle
Province  autonome di Trento e di Bolzano, rileva che le disposizioni
censurate  non  tengono conto del fatto che il comma 148 dello stesso
art. 1  stabilisce  che «Per gli anni 2006, 2007 e 2008, le regioni a
statuto  speciale  e  le  province  autonome  di  Trento e di Bolzano
concordano,  entro  il  31 marzo  di  ciascun  anno, con il Ministero
dell'economia  e  delle finanze, il livello delle spese correnti e in
conto  capitale,  nonche' dei relativi pagamenti, in coerenza con gli
obiettivi  di  finanza  pubblica  per il periodo 2006-2008, anche con
riferimento,  per  quanto  riguarda  le  spese di personale, a quanto
previsto  ai  punti  7  e  12  dell'accordo sottoscritto tra Governo,
regioni  e  autonomie  locali  in  sede  di  Conferenza  unificata il
28 luglio  2005»,  prevedendo  che,  in  caso di mancato accordo, «si
applicano   le  disposizioni  stabilite  per  le  regioni  a  statuto
ordinario».   Sarebbe   dunque   evidente   l'incoerenza   con   tale
disposizione  del  contenuto dei commi da 198 a 206, che sottopongono
le  Regioni  a  statuto  speciale  a  un regime inconciliabile con la
prevista  necessita'  di  un  accordo, con conseguente violazione del
principio  di  ragionevolezza a causa della inconciliabilita' di piu'
norme presenti nella medesima legge.
    4.1.  -  Si e' costituito in giudizio il Presidente del Consiglio
dei  ministri,  rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato,  chiedendo  che  le questioni siano dichiarate inammissibili o
infondate.
    La  difesa  erariale  afferma  che  le  censure  della ricorrente
riguardano  nella sostanza solo il comma 198 (integrato dal comma 199
e dal primo periodo del comma 204) e il comma 206, mentre i commi 200
e  201,  che  valorizzano  le  autonomie, e i commi 202, 204, secondo
periodo,   e  205  sarebbero  stati  inammissibilmente  sottoposti  a
scrutinio.   Quanto  al  comma 198,  l'Avvocatura  rileva  che  esso,
lasciando  alle  Regioni  la  liberta'  di  individuare e adottare le
misure  necessarie  a  garantire  la realizzazione degli obiettivi di
finanza  pubblica  per cio' che attiene alla spesa complessiva per il
personale,   contiene   una   norma   che   il   comma 206  qualifica
correttamente   come   principio   fondamentale   del   coordinamento
finanziario, a portata generale e non circoscritta alle sole Regioni.
    5.  -  Con ricorso regolarmente notificato e depositato, iscritto
al n. 31 del registro ricorsi del 2006, la Regione Siciliana promuove
questioni  di  legittimita'  costituzionale  dell'art. 1, commi 198 e
204,  della  legge  n. 266  del  2005,  deducendone  il contrasto con
l'art. 14,  lettere p)  e  q), dello statuto speciale, con l'art. 119
Cost.,  in  tema  di  autonomia  finanziaria  di  spesa, in relazione
all'art. 10  della  legge costituzionale n. 3 del 2001, nonche' con i
principi  sottesi  ai  commi  da 138 a 150 dell'art. 1 della medesima
legge n. 266 del 2005.
    Premesso  che  dal  comma 204 si desume la diretta applicabilita'
del  comma 198  anche  alle Regioni a statuto speciale, la ricorrente
richiama  la  giurisprudenza  della  Corte  costituzionale in tema di
vincoli  alla  spesa  e  sottolinea  che  il legislatore statale puo'
imporre  agli  enti  autonomi  vincoli alle politiche di bilancio, ma
solo  con  disciplina  di  principio.  Inoltre,  la Regione Siciliana
rileva  che  il  patto  di stabilita' interno, che ciascuna Regione a
statuto  speciale  e  le Province autonome dovranno concordare con il
Ministero  dell'economia  ai  sensi  del  comma 148 dell'art. 1 della
stessa  legge  n. 266  del  2005,  costituisce  «un quadro unitario e
complessivo,   all'interno   del  quale,  in  una  condivisa  visione
d'insieme,  completa  e  coerente,  dovra'  essere fissato un livello
complessivo  di  spesa rilevante per il perseguimento degli obiettivi
di finanza pubblica»; sicche', in tale «onnicomprensiva sede», dovra'
essere  «definito  ogni  obiettivo cumulativo e globale di risparmio,
anche attinente al personale». In contrasto con i principi ispiratori
del  citato  comma 148,  le  censurate disposizioni - che non fissano
limiti  generali  al  disavanzo  o  alla spesa corrente, ma impongono
l'adozione  di  misure atte a ridurre le spese per il personale - non
costituirebbero  principi fondamentali di coordinamento della finanza
pubblica  e,  in  violazione dell'art. 119 Cost., comporterebbero una
inammissibile   ingerenza   nell'autonomia  degli  enti  quanto  alla
gestione   della   spesa,  con  conseguente  violazione  anche  della
competenza  esclusiva  della  Regione in materia di ordinamento degli
uffici e degli enti regionali e di stato giuridico ed economico degli
impiegati  e  funzionari  della  Regione  stessa, di cui all'art. 14,
lettere p) e q), dello statuto.
    5.1.  -  Si e' costituito in giudizio il Presidente del Consiglio
dei  ministri,  rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato,  chiedendo  che  le  questioni vengano dichiarate non fondate,
sulla  base  delle  medesime argomentazioni svolte con riferimento al
comma 198 negli scritti difensivi di cui si e' gia' dato conto.
    6.  -  La Provincia autonoma di Bolzano, con ricorso regolarmente
notificato  e  depositato, iscritto al n. 32 del registro ricorsi del
2006,  promuove questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 1,
commi 198 e 204, della legge n. 266 del 2005.
    La  ricorrente,  come  gia'  la  Regione Siciliana, rileva che il
comma 204  rende  palese  l'applicabilita'  nei  suoi confronti della
disposizione  di cui al comma 198, che risulta illegittima in quanto,
in  contrasto  con  la  disposizione  di cui al precedente comma 148,
estende,  senza  le  garanzie  e  le procedure concordate previste da
quest'ultimo  comma,  anche  ad essa, agli enti locali e alle aziende
sanitarie  afferenti  al  suo  territorio,  il  limite  alle spese di
personale  corrispondente al loro ammontare nell'anno 2004, diminuito
dell'uno   per   cento.  L'imposizione  di  tale  limite,  oltre  che
irrazionale,  sarebbe  anche  illegittima perche' lede l'autonomia di
spesa ad essa ricorrente garantita dall'art. 119, primo comma, Cost.,
e  finisce  con  l'incidere  sull'intera  disciplina e gestione delle
attivita'  provinciali,  violando  altresi'  il  decreto  legislativo
16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per
il   Trentino-Alto   Adige   in   materia   di  finanza  regionale  e
provinciale),   il   quale,  all'art. 17,  comma 3,  stabilisce,  tra
l'altro,  che  «le  province  disciplinano  con  legge  i criteri per
assicurare  un  equilibrato  sviluppo  della  finanza  comunale,  ivi
compresi i limiti all'assunzione di personale».
    Il  comma 198,  osserva  la  ricorrente,  non  sarebbe  immune da
censure  neanche  se  lo  si  intendesse  riferito  alle sole aziende
sanitarie,  in  quanto  anche  in  tal  caso  lederebbe la competenza
esclusiva  provinciale  in  materia  di  personale  provinciale,  che
riguarda  anche  il personale degli enti strumentali della Provincia;
in   proposito,   la   ricorrente   ricorda   che  la  giurisprudenza
costituzionale ha sempre riconosciuto alle Province autonome un'ampia
competenza   in   ordine  alla  spesa  per  il  personale  sanitario,
affermando   che   alle  stesse,  in  considerazione  del  regime  di
autofinanziamento del sistema sanitario provinciale, spetta anche, di
massima, la determinazione ultima degli obiettivi di spesa.
    In  ogni  caso,  sostiene la ricorrente, la disciplina impugnata,
comunque    interpretata,   e   a   prescindere   dalla   irrilevante
autoqualificazione   di  principio  di  coordinamento  della  finanza
pubblica  contenuta  nel  comma 206,  violerebbe l'autonomia di spesa
garantita  ad  essa  Provincia  dall'art. 119,  primo  comma,  Cost.,
applicabile  in  base  alla  clausola  di cui all'art. 10 della legge
costituzionale  n. 3  del  2001.  Il  denunciato  limite  alle  spese
lederebbe, altresi', l'autonomia riconosciuta alla Provincia autonoma
in  materia di contrattazione collettiva provinciale, con riguardo al
personale  dipendente  dagli  uffici  e  dagli  enti  sanitari  della
Provincia.
    Per   le   medesime  ragioni,  conclude  la  ricorrente,  sarebbe
illegittimo   anche   il   comma 204,   il   quale,   strumentalmente
all'applicazione del comma 198, assoggetta anche le Province autonome
al monitoraggio da parte del Ministero dell'economia e delle finanze,
in  contrasto  con  l'art. 4  del  decreto legislativo 16 marzo 1992,
n. 266   (Norme   di   attuazione   dello  statuto  speciale  per  il
Trentino-Alto  Adige  concernenti  il  rapporto  tra atti legislativi
statali  e leggi regionali e provinciali, nonche' la potesta' statale
di indirizzo e coordinamento).
    6.1.  -  Si e' costituito in giudizio il Presidente del Consiglio
dei  ministri,  rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate non fondate.
    Il  richiamo  della  ricorrente  al  comma 148, osserva la stessa
Avvocatura,  consente  di  ritenere  che la questione potrebbe essere
superata  proprio  in  occasione dei previsti accordi annuali. Per il
resto,  la  difesa erariale ribadisce le osservazioni gia' svolte nei
precedenti giudizi.
    7.  -  La Regione Piemonte, con ricorso regolarmente notificato e
depositato, iscritto al n. 35 del registro ricorsi del 2006, promuove
questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 1, commi 198, 200,
201  e 206, della legge n. 266 del 2005, deducendone il contrasto con
gli artt. 114, 117, 118, 119, 3 e 97 Cost.
    Premesso  che  la  qualificazione  dei  commi  da  198 a 205 come
principi   fondamentali  di  coordinamento  della  finanza  pubblica,
contenuta  nel  comma 206,  non puo' certo vincolare l'interprete, la
ricorrente rileva che il comma 198 pone alle Regioni non un obiettivo
di  finanza  pubblica da raggiungere con autonome scelte di bilancio,
ma  un  vincolo specifico, riguardante una determinata spesa, imposto
in modo rigido, predeterminato e generalizzato. Non si tratta, cioe',
di  un limite complessivo alla politica di bilancio delle Regioni, ma
di  un  precetto  specifico  e  puntuale  sull'entita' di una singola
spesa, che si risolve in una indebita invasione, da parte della legge
statale,  dell'area riservata alle autonomie regionali, in violazione
degli  artt. 117,  terzo comma, e 119, secondo comma, Cost., come del
resto  chiarito dalla giurisprudenza costituzionale in riferimento ad
analoghe previsioni di altre leggi statali.
    Ad  avviso  della  ricorrente,  sarebbe  violato anche l'art. 118
Cost.,  in quanto detto vincolo incide sull'autonomia organizzativa e
sulla  programmazione  delle  diverse attivita' regionali; e cio' con
diretto riferimento sia alle funzioni regionali, sia alla potesta' di
programmazione e organizzazione dei settori amministrativi rientranti
nella  competenza  regionale, per effetto della restrizione che viene
imposta  alla  spesa per il personale anche degli enti locali e degli
enti  del servizio sanitario regionale. Tale violazione sarebbe tanto
piu' grave, in quanto il comma 198 ricomprende sotto un'unica voce di
spesa  del personale rapporti differenti e che possono attenere anche
ad  esigenze  temporanee  o  a programmi specifici e collega la spesa
relativa  agli  anni  dal  2006  al  2008 a quella del 2004 diminuita
dell'uno  per cento, senza il minimo margine di manovra, senza alcuna
giustificazione   del   parametro   di  riferimento  e  senza  alcuna
considerazione  delle  situazioni effettive dei singoli enti. Di qui,
oltre  alla denunciata lesione dell'autonomia regionale, il contrasto
con  i  principi  di  ragionevolezza  e  imparzialita' della pubblica
amministrazione,  di  cui  agli  artt. 3 e 97 Cost., e il «detrimento
dell'azione  degli  enti  regionali  e  locali nell'ambito della loro
autonomia  costituzionalmente  tutelata»,  con conseguente violazione
dell'art. 114 Cost.
    Tali  considerazioni  varrebbero, per la ricorrente, anche per le
censure  relative ai commi 200 e 201. Quanto al comma 200, la Regione
Piemonte  osserva  che  esso  prescrive misure specifiche e puntuali,
comprimendo  cosi'  l'autonomia  delle Regioni e degli enti locali ed
interferendo   con   la  contrattazione  integrativa,  per  la  quale
risulterebbe  una  sostanziale  situazione  di blocco per il triennio
2006-2008.  Quanto al comma 201, la ricorrente rileva che esso, oltre
ad  introdurre  una  norma di dettaglio, determinerebbe una singolare
distinzione  tra  le  Regioni  e  gli  enti  locali in relazione alla
possibilita',  riconosciuta  solo  a questi ultimi, di utilizzare, ai
fini  della  riduzione  imposta dal comma 198, misure di contenimento
dei costi di funzionamento degli organi istituzionali.
    7.1.  -  Si e' costituito in giudizio il Presidente del Consiglio
dei  ministri,  rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, il quale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilita' delle
questioni  concernenti  i  commi 200  e  201,  trattandosi di censure
proposte  nei confronti di disposizioni che valorizzano le autonomie,
e,  con riferimento al solo comma 201, di una disposizione che non si
applica alle Regioni.
    Quanto alle censure proposte con riguardo al comma 198, integrato
dal  comma 199 e dal primo periodo del comma 204, l'Avvocatura svolge
argomentazioni identiche a quelle sviluppate nei precedenti giudizi.
    8.  -  Con ricorso regolarmente notificato e depositato, iscritto
al  n. 36 del registro ricorsi del 2006, la Regione Campania promuove
questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 1, commi 198, 199,
200, 201, 203, 204, 205 e 206, della legge n. 266 del 2005.
    La  Regione ritiene che le censurate disposizioni contrastino con
gli artt. 117 e 119 Cost., in quanto lesive della sfera di competenza
delle Regioni, nonche' con il principio di leale collaborazione e con
il  principio di ragionevolezza. Le disposizioni impugnate, ad avviso
della  ricorrente,  non  si  limitano a fissare l'entita' massima del
disavanzo  o  del  complesso  della spesa corrente di Regioni ed enti
locali,  ma specificano la singola tipologia delle spese che gli enti
territoriali  devono contenere nell'ambito delle percentuali previste
dalle  stesse  norme. Queste, da un lato, inciderebbero negativamente
sulla generalita' delle competenze legislative a amministrative delle
Regioni in materia di ordinamento degli uffici, perche' le previsioni
di  spesa  e  i vincoli di spesa costituiscono tipici strumenti della
politica  di gestione del personale e di organizzazione degli uffici;
dall'altro,  non  essendo  riconducibili  a  principi fondamentali di
coordinamento  della  finanza  pubblica, determinerebbero una lesione
dell'autonomia  finanziaria di Regioni ed enti locali, come del resto
gia'  riconosciuto  dalla  Corte costituzionale nella sentenza n. 417
del 2005.
    8.1.  -  Si e' costituito in giudizio il Presidente del Consiglio
dei  ministri,  rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo la dichiarazione di inammissibilita' delle questioni
concernenti  i commi 200 (trattandosi di disposizione facoltizzante),
201  (trattandosi di disposizione che concerne solo gli enti locali e
che  li  favorisce),  «202»  e  205  (trattandosi di disposizioni che
giovano  alle autonomie), 204 e 203, secondo periodo (per i quali non
vi e' doglianza specifica).
    Quanto alle censure proposte con riguardo al comma 198, integrato
dal comma 199 e dal primo periodo del comma 204, alle quali il motivo
deve   ritenersi  circoscritto,  l'Avvocatura  svolge  argomentazioni
identiche a quelle sviluppate nei precedenti giudizi.
    9.  -  Con ricorso regolarmente notificato e depositato, iscritto
al  n. 37  del  registro  ricorsi  del 2006, la Regione Trentino-Alto
Adige  promuove questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 1,
commi 198, 199, 200, 201, 202 e 204 della legge n. 266 del 2005.
    La   ricorrente  premette  che  il  comma 148  dell'art. 1  della
medesima  legge  n. 266  del  2005  detta  una  specifica disciplina,
secondo  la  quale  le autonomie speciali concordano con il Ministero
dell'economia  e  delle  finanze il livello delle spese correnti e in
conto  capitale,  nonche' dei relativi pagamenti. In particolare, per
quanto  riguarda la spesa per il personale, la citata disposizione fa
riferimento  ad un accordo stipulato in sede di Conferenza unificata,
il  quale, al punto 12, include nel sistema dell'accordo sul patto di
stabilita'  la  spesa  per il personale degli enti strumentali e, per
quanto  riguarda  la  Regione  Trentino-Alto  Adige,  quella  per  il
personale.  Il  comma 198  prevede,  invece,  limiti puntuali che, in
forza  di  quanto disposto dal successivo comma 204, devono ritenersi
applicabili,  secondo  la  ricorrente,  anche  alle Regioni a statuto
speciale  e  alle  Province  autonome. La ricorrente osserva che tali
disposizioni,  ove  cosi'  interpretate, sarebbero costituzionalmente
illegittime   perche'   lesive   dell'autonomia   garantita  ad  essa
ricorrente  dalle  disposizioni statutarie (titolo V dello statuto) e
dalle relative norme di attuazione (artt. 2 e 4 del d.lgs. n. 266 del
1992).
    Illegittima  sarebbe,  poi, la previsione dell'applicazione degli
stessi   vincoli   agli   enti   locali   della   Regione,   sia  per
l'illegittimita' intrinseca della regola, sia per la violazione della
potesta'  normativa  primaria  in  materia  di ordinamento degli enti
locali,  che  l'art. 4,  numero  4,  dello  statuto riconosce ad essa
ricorrente.
    La   Regione   conclude   affermando   che  l'illegittimita'  del
comma 198, ove ritenuto applicabile alle Regioni a statuto speciale e
alle   Province   autonome,   comporterebbe   la  illegittimita'  dei
commi 199, 200, 201, 202, in quanto applicativi dei vincoli di cui al
comma 198.
    9.1.  -  Si e' costituito in giudizio il Presidente del Consiglio
dei  ministri,  rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato,   riportandosi   alle   argomentazioni   svolte  nell'atto  di
costituzione nel giudizio promosso dalla Provincia autonoma di Trento
e iscritto al n. 40 del registro ricorsi del 2006.
    10.  - Con ricorso regolarmente notificato e depositato, iscritto
al  n. 38  del registro ricorsi del 2006, la Regione Liguria promuove
questioni  di legittimita' costituzionale dell'art. 1, commi 198, 202
e  203, della legge n. 266 del 2005, deducendone il contrasto con gli
artt. 117 e 119 Cost.
    Il comma 198, osserva la ricorrente, si porrebbe in contrasto con
il  principio secondo cui, fermi i vincoli complessivi di spesa volti
al risanamento della finanza pubblica, e' inammissibile la previsione
da  parte  dello  Stato  di  limiti di spesa specifici e puntuali nei
riguardi  delle  Regioni, dal momento che, come affermato dalla Corte
costituzionale,   cio'   rappresenterebbe   una   indebita  invasione
dell'area  riservata  dall'art. 119  Cost.  alle autonomie regionali,
alle  quali la legge statale puo' prescrivere criteri e obiettivi (ad
esempio,  contenimento  della  spesa  pubblica),  ma  non imporre nel
dettaglio gli strumenti concreti da utilizzare per raggiungere quegli
obiettivi.   Se   poi   si   considera   che   la  materia  specifica
dell'intervento  previsto  dalla  norma  censurata  e' costituita dal
dimensionamento   del   personale   e,   dunque,  dall'organizzazione
regionale  (e  degli  enti  regionali),  risulterebbe  violato  anche
l'art. 117,  quarto  comma,  Cost.,  rientrando  detta  materia nella
competenza esclusiva residuale delle Regioni.
    Per  le  medesime  ragioni sarebbero illegittimi il comma 202, il
quale  pone  anche un vincolo di destinazione alle risorse regionali,
di  per se' illegittimo, e il comma 203, che direttamente richiama il
comma 198.
    10.1  -  Si e' costituito in giudizio il Presidente del Consiglio
dei  ministri,  rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato,   riportandosi   alle   argomentazioni   svolte  nell'atto  di
costituzione  nei  giudizi  introdotti  con  il ricorso della Regione
Emilia-Romagna, iscritto al n. 39 del registro del 2006, e con quello
della  Regione  Friuli-Venezia Giulia, iscritto al n. 41 del registro
del  2006. La difesa erariale rileva, comunque, che nel ricorso viene
menzionato il comma 202, senza che nei confronti dello stesso risulti
formulata alcuna specifica doglianza e conclude, quindi, chiedendo il
rigetto  del  ricorso  e  la  dichiarazione di inammissibilita' della
questione concernente il comma 202.
    11.  - Con ricorso regolarmente notificato e depositato, iscritto
al  n. 39  del  registro  ricorsi del 2006, la Regione Emilia-Romagna
promuove   questioni   di  legittimita'  costituzionale  dell'art. 1,
commi 198,  203  e  206,  della legge n. 266 del 2005, deducendone il
contrasto con gli artt. 117 e 119 Cost.
    Le  censure  relative al comma 198 sono identiche a quelle svolte
dalla Regione Liguria, con l'unica precisazione che la illegittimita'
derivata da quella del comma 198 viene limitata al comma 203.
    Quanto   alla   denunciata   illegittimita'   costituzionale  del
comma 206,  che qualifica le disposizioni dei commi da 198 a 205 come
principi  fondamentali  del  coordinamento  della finanza pubblica ai
sensi  degli  artt. 117, terzo comma, e 119, secondo comma, Cost., la
Regione  Emilia-Romagna  rileva che nel vigente riparto di competenze
tra  lo Stato e le Regioni, come affermato nella sentenza della Corte
costituzionale  n. 282  del  2002,  l'indagine  su  detto  riparto di
competenze  deve  muovere  non  tanto  dalla ricerca di uno specifico
titolo  costituzionale  di  legittimazione dell'intervento regionale,
quanto  dalla  verifica  della  esistenza  di  riserve,  esclusive  o
parziali,  di  competenza statale. In tale contesto, vertendosi nella
specie  in  materia di competenza concorrente, l'attribuzione statale
va  circoscritta  alla sola determinazione dei principi fondamentali,
con   la  conseguenza  che  qualificare  come  principi  fondamentali
disposizioni   che  sono,  invece,  di  dettaglio,  integrerebbe  una
violazione del riparto delle competenze legislative.
    11.1.  - Si e' costituito in giudizio il Presidente del Consiglio
dei  ministri,  rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato,   riportandosi   alle   argomentazioni   svolte  nell'atto  di
costituzione  nel  giudizio  introdotto  con  ricorso  della  Regione
Friuli-Venezia  Giulia,  iscritto  al  n. 41 del registro ricorsi del
2006,  e  chiedendo che le questioni siano dichiarate non fondate. La
difesa  erariale  precisa  che  la  Regione Emilia-Romagna censura il
comma 203,  e che la questione deve quindi ritenersi limitata al solo
primo   periodo  del  comma 203,  che  integra,  sostanzialmente,  il
comma 198.
    12.  - Con ricorso regolarmente notificato e depositato, iscritto
al  n. 40  del  registro  ricorsi  del 2006, la Provincia autonoma di
Trento promuove questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 1,
commi da 198 a 204, della legge n. 266 del 2005.
    La  ricorrente  svolge argomentazioni identiche a quelle proposte
dalla  Regione Trentino-Alto Adige, nel ricorso iscritto al n. 37 del
registro   ricorsi   del   2006.   Con  riferimento  alle  competenze
legislative  provinciali  in materia di enti locali, la ricorrente ne
denuncia  la  lesione  ad opera delle norme impugnate, in riferimento
all'art. 80  dello  Statuto  (a  norma  del  quale  le Province hanno
competenza  legislativa, nei limiti stabiliti dall'art. 5, in materia
di  finanza  locale);  all'art. 81  del  medesimo statuto (secondo il
quale, allo scopo di adeguare le finanze dei comuni al raggiungimento
delle finalita' e all'esercizio delle funzioni stabilite dalle leggi,
le  Province  di  Trento  e di Bolzano corrispondono ai comuni stessi
idonei  mezzi  finanziari,  da  concordare  fra  il  Presidente della
relativa  Provincia  e  una  rappresentanza  unitaria  dei rispettivi
comuni);  nonche'  agli  artt. 17 e 18 del d.lgs. n. 268 del 1992 (in
base  ai  quali  le  Province  disciplinano  con  legge i criteri per
assicurare  un  equilibrato  sviluppo  della  finanza  comunale,  ivi
compresi  i  limiti  all'assunzione  di  personale,  le modalita' del
ricorso  all'indebitamento,  nonche'  le  procedure  per  l'attivita'
contrattuale).
    La   ricorrente  conclude  affermando  che  l'illegittimita'  del
comma 198,  ove  ritenuto  riferibile  anche  alle  Regioni a statuto
speciale e alle Province autonome, comporterebbe l'illegittimita' dei
commi 199,  200, 201, 202 e 203, in quanto applicativi dei vincoli di
cui al comma 198.
    12.1.--  Si e' costituito in giudizio il Presidente del Consiglio
dei  ministri,  rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato,  il  quale  ha  chiesto  che le questioni siano dichiarate non
fondate.
    La  difesa  erariale  svolge  considerazioni  analoghe  a  quelle
formulate  nei  precedenti giudizi in ordine alla effettiva natura di
principio  fondamentale di coordinamento della finanza pubblica della
disposizione  di  cui  al  comma 198  ed al rapporto di questo con il
comma 148.
    13.  - Con ricorso regolarmente notificato e depositato, iscritto
al  n. 41  del  registro  ricorsi del 2006, la Regione Friuli-Venezia
Giulia   promuove,   tra   le   altre,   questioni   di  legittimita'
costituzionale  dell'art. 1,  commi 198 e 204, della legge n. 266 del
2005.
    La  Regione  prospetta, quanto al rapporto tra i commi 148 e 198,
le  stesse  considerazioni  svolte  dagli  altri  enti  ad  autonomia
speciale  ricorrenti  e  deduce,  pertanto, la lesione dell'autonomia
finanziaria  ad  essa  garantita  dalle disposizioni statutarie, e in
particolare  dall'art. 48 dello statuto, a norma del quale la Regione
ha una propria finanza, coordinata con quella dello Stato, in armonia
con i principi di solidarieta' nazionale.
    Illegittima  sarebbe  poi  la  previsione  dell'applicazione  dei
vincoli  di  cui al comma 198 agli enti locali della Regione, sia per
l'illegittimita'  intrinseca  della  regola,  sia  perche'  tali enti
partecipano  del  sistema  provinciale  in  cui  sono inseriti. Sotto
quest'ultimo  profilo, risulterebbe altresi' violato l'art. 4, numero
1-bis,   dello   statuto,  che  assegna  alla  potesta'  primaria  la
disciplina  dell'ordinamento  degli enti locali, anche in connessione
con  il  successivo art. 53, in materia di finanza locale. Del resto,
conclude la ricorrente, il comma 148 espressamente stabilisce che per
gli  enti  locali  dei rispettivi territori, ai fini del rispetto del
patto  di  stabilita',  provvedono le Regioni a statuto speciale e le
Province  autonome,  sicche'  non  avrebbe  senso  che a tali enti si
applicasse  anche,  direttamente, la regola posta in generale per gli
enti locali dal comma 198, neppure se tale regola fosse legittima.
    13.1.--  Si e' costituito in giudizio il Presidente del Consiglio
dei  ministri,  rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato,  il  quale  ha  chiesto  che le questioni siano dichiarate non
fondate.
    Il  comma 206,  non impugnato dalla ricorrente, stabilisce che le
disposizioni  di  cui  ai  commi  da 198 a 205 costituiscono principi
fondamentali   del  coordinamento  della  finanza  pubblica;  e  tale
qualificazione e' rispondente alla portata delle disposizioni stesse,
giacche' esse comprimono, al pari di ogni regola di coordinamento, le
autonomie,  ma  non  inibiscono una singola spesa, tale non potendosi
considerare,  per  la  sua  rilevanza,  quella  per il personale, che
assorbe la prevalente parte della spesa corrente.
    14.  -  In  prossimita'  dell'udienza,  sia  le ricorrenti che il
Presidente del Consiglio dei ministri hanno depositato memorie.
    15.  -  La  Regione  Toscana  rileva  che le disposizioni da essa
impugnate  (commi  198  e  202), per effetto dell'art. 1, commi 557 e
565,  lettera d),  dell'art. 1  della  legge 27 dicembre 2006, n. 296
(Disposizioni  per  la  formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello  Stato  -  legge  finanziaria  per  il  2007), non trovano piu'
applicazione   per   le  Regioni  a  statuto  ordinario  a  far  data
dall'entrata  in  vigore  della  medesima  legge n. 296 del 2006, con
conseguente cessazione della materia del contendere.
    15.1. - Il Presidente del Consiglio dei ministri nega che, con il
comma 198  dell'art. 1  della  legge  n. 266 del 2005, il legislatore
statale  abbia  inteso provvedere in tema di ordinamento degli uffici
regionali  o di stato giuridico dei dipendenti regionali, e che abbia
considerato  le A.S.L. enti pubblici nazionali. Rinvia, per il resto,
alla  memoria  depositata  nel giudizio promosso con il ricorso della
Regione  Emilia-Romagna,  precisando, quanto alle censure concernenti
il  comma 202,  che  quest'ultimo  reca  una  norma  «innocua  e solo
contabile».  Ad  avviso  dell'Avvocatura  generale, infatti, ai sensi
dell'art. 1,  comma 91,  della  legge  finanziaria per il 2005 (legge
n. 311  del  2004),  gli oneri contrattuali dei quali si tratta «sono
posti  a  carico dei rispettivi bilanci, ossia del bilancio dell'ente
datore   di   lavoro».   La   ricorrente,   quindi,   per   affermare
l'illegittimita'  del  comma 202, avrebbe dovuto addurre e dimostrare
che  le  economie  di  spesa realizzate nel 2005, cui si riferisce il
comma  censurato,  erano  di  importo  superiore a quello degli oneri
relativi al biennio 2003-2004; circostanza, questa, che - conclude la
difesa erariale - non risulta essersi verificata.
    16.  - La Regione Veneto ribadisce che, secondo la giurisprudenza
della  Corte  costituzionale,  le  norme che fissano vincoli puntuali
relativi  a  singole  voci di spesa dei bilanci delle Regioni e degli
enti  locali non costituiscono principi fondamentali di coordinamento
della finanza pubblica, e cio' indipendentemente dalla qualificazione
che  ne  dia  il legislatore. Nella specie, le disposizioni censurate
prevedono  un  puntuale taglio alla singola voce di spesa relativa al
«personale»  e  violano, quindi, il riparto di competenze legislative
stabilito dalla Costituzione.
    Sotto   altro   profilo,   la   ricorrente   sottolinea  che,  in
considerazione  dell'oggetto  della spesa alla quale si riferiscono i
limiti   imposti   («personale   degli   enti   locali»  e  «servizio
sanitario»),  risulterebbe  violata la competenza regionale esclusiva
in  materia  di  ordinamento  degli  uffici  e di stato giuridico dei
propri  dipendenti.  In  sostanza,  il  vincolo imposto, risolvendosi
nell'obbligo  di licenziare parte del personale e nell'impossibilita'
di   assumerne   di   nuovo,   realizzerebbe   un'invasione  evidente
dell'autonomia  organizzativa  degli enti territoriali e del servizio
sanitario, in violazione degli artt. 117, 118 e 119 Cost.
    Da  ultimo,  la  ricorrente  rileva,  con  specifico  riguardo al
comma 204,  che  questo  introdurrebbe un'ulteriore indebita forma di
controllo sugli enti locali.
    16.1.  -  Il Presidente del Consiglio dei ministri, nella propria
memoria,  eccepisce l'inammissibilita' anche della questione relativa
al  comma 204,  non  rinvenendosi nel ricorso censure specifiche. Nel
merito,  l'Avvocatura  rileva, quanto alla dedotta irrazionalita' del
comma 198,  che  le  misure  adottate  dalla  Regione Veneto nel 2005
potrebbero  avere  soddisfatto,  preventivamente  e  senza  ulteriori
interventi,   la   sollecitazione   del  legislatore  nazionale,  con
conseguente carenza di interesse sul punto.
    17.   -   La   Provincia   autonoma  di  Bolzano  rileva  che  la
modificazione  del  comma 204  ad  opera del decreto-legge n. 223 del
2006  non  determina  il  venir meno della materia del contendere, in
quanto  il  comma 204,  nella  sua  attuale formulazione, e gli altri
commi  introdotti  dal  citato  decreto-legge  continuano  a  rendere
applicabile  la disciplina del comma 198, quantomeno agli enti locali
e  alle  aziende  sanitarie.  Neppure  il comma 557 dell'art. 1 della
legge n. 296 del 2006, prosegue la ricorrente, comporta il venir meno
dell'interesse ad una pronuncia di merito, giacche' tale disposizione
tiene  fermo  per l'anno 2006 quanto previsto dai commi da 198 a 206.
Del  resto, secondo la stessa ricorrente, la legge finanziaria per il
2007,  quanto  agli  enti  del  servizio sanitario nazionale, sarebbe
ancor piu' restrittiva della disciplina censurata.
    La Provincia ricorrente ribadisce che il comma 198, prevedendo un
limite  inderogabile  e  indifferenziato alle assunzioni di personale
presso  le  amministrazioni pubbliche, disciplina una materia, quella
delle  assunzioni e delle dotazioni organiche delle Province autonome
e  degli  enti  del servizio sanitario, sulla quale lo Stato non puo'
vantare  il  titolo di competenza di cui all'art. 117, secondo comma,
lettera g),  Cost.,  perche'  detta  materia rientra nella competenza
esclusiva  delle  Regioni  e  delle  Province  autonome.  Ove  poi la
disciplina  fosse  riconducibile alla materia del coordinamento della
finanza  pubblica di cui all'art. 117, terzo comma, Cost., egualmente
sussisterebbe  la  denunciata illegittimita', perche' lo Stato non si
e'  limitato a indicare un obiettivo, ma ha anche individuato i mezzi
per  raggiungerlo,  cosi' imponendo un vincolo con norma di dettaglio
non  cedevole. Risulterebbe evidente, dunque, la violazione sia delle
competenze   provinciali  in  materia  di  ordinamento  degli  uffici
provinciali  e  del personale ad essi addetto, in materia di sanita',
di  finanza locale e di contrattazione collettiva, sia dell'autonomia
finanziaria garantita alle Province autonome dall'art. 119 Cost.
    Sotto altro profilo, la ricorrente osserva che le norme censurate
non  realizzano  finalita' di finanza pubblica, ma introducono misure
tipicamente   organizzatorie   afferenti  a  materia  riservata  alla
competenza  provinciale;  misure  che sarebbero, percio', illegittime
alla  luce  della giurisprudenza costituzionale in materia di vincoli
alla spesa delle Regioni e degli enti locali.
    17.1.  -  Il  Presidente del Consiglio dei ministri rileva che il
monitoraggio  previsto dal comma 204 non e' lesivo della attribuzioni
provinciali,  concretizzandosi nell'acquisizione, a fini conoscitivi,
di alcuni dati relativi alla spesa per il personale della Provincia e
degli altri enti locali dalla stessa disposizione considerati. Quanto
al  fatto  che  il  comma 204  richiama  il  comma 198,  l'Avvocatura
generale dello Stato rileva che occorre procedere ad un coordinamento
delle   due  disposizioni,  nel  senso  che  deve  presumersi,  salvo
dimostrazione  del  contrario, che il contenimento della spesa per il
personale  previsto  dal  comma 198  sia stato considerato in sede di
«concordamento»  ai  sensi del comma 148 ovvero di «accordo» ai sensi
dell'art. 78   dello   statuto   speciale;   in  ogni  caso,  osserva
l'Avvocatura,  la  doglianza  proposta  non  considera  il  comma 610
dell'art. 1  della  legge n. 266 del 2005 ed e', quindi, formulata in
modo  incompleto  ed  inammissibile. Per il resto, la difesa erariale
rileva  che  le questioni relative agli altri commi sembrano volte ad
ottenere un chiarimento interpretativo dalla Corte e che la lamentata
lesione in materia di contrattazione collettiva avrebbe dovuto essere
dedotta   nei  confronti  del  non  impugnato  comma 200,  mentre  il
comma 198  non  presuppone  un inadempimento dei contratti collettivi
provinciali.
    18.  -  La  Regione  Campania,  sull'assunto  che le disposizioni
censurate  intervengono  a disciplinare la definizione degli organici
delle  pubbliche  amministrazioni, non contesta l'opportunita' di una
previsione  legislativa  che  operi nel senso di una finanza pubblica
piu'  rigorosa, anche attraverso l'individuazione di tetti massimi di
spesa,  e  tuttavia ritiene che gli interventi denunciati non si sono
limitati  a  una  razionalizzazione  e  regolamentazione  del settore
finanziario,  ma  hanno interferito gravemente nell'ambito di materie
attribuite  alla  potesta' legislativa regionale. L'obiettivo poteva,
infatti,   essere  perseguito  con  differenti  discipline  ed  anche
attraverso   un   coinvolgimento  delle  Regioni  nella  elaborazione
dell'obiettivo   medesimo,   in   ossequio   al  principio  di  leale
collaborazione.  A  parere  della  Regione,  la finalita' finanziaria
dell'intervento  non  puo'  essere  considerata  come un elemento che
consenta  di  attrarre  allo  Stato  ogni  competenza in qualsivoglia
materia.
    18.1.  -  Il  Presidente  del Consiglio dei ministri ribadisce le
conclusioni gia' formulate nell'atto di costituzione.
    19.  - La Regione Trentino-Alto Adige rileva che le modificazioni
apportate  al  comma 204 non determinano il venir meno dell'interesse
ad  una decisione della Corte costituzionale, perche' il comma 198 ha
comunque trovato applicazione nei confronti delle autonomie speciali,
essendo  dette modificazioni intervenute solo nella seconda parte del
2006  ed  avendo  il «Ministero del Tesoro» richiamato espressamente,
nel  patto  di  stabilita'  relativo  al  2006,  il vincolo di cui al
comma 198,  come  aggiuntivo  e integrativo rispetto al complesso del
patto.  La  situazione  delle  Regioni a statuto speciale, osserva la
ricorrente,  non  risulta  dunque  diversa  da quella delle Regioni a
statuto  ordinario,  per le quali la legge finanziaria per il 2007 ha
introdotto  altri  meccanismi  diretti  a  ridurre  le  spese  per il
personale.
    Secondo  la ricorrente, il comma 198 riguarda una singola voce di
spesa,  che non diviene una spesa complessiva per il solo fatto della
sua rilevante entita' e del numero delle unita' di personale.
    Da  ultimo,  la  ricorrente precisa che i commi 198 e 204 violano
gli  artt. 2  e  4  del  d.lgs. n. 266 del 1992, perche' vincolano la
Regione  con  norme  puntuali  e  perche',  richiamando il sistema di
monitoraggio  di  cui  all'art. 1,  comma 30,  della legge n. 311 del
2004,  attribuiscono ad un organo statale una funzione amministrativa
di controllo non prevista dallo statuto.
    20.  -  La  Regione  Liguria  rileva  che le recenti disposizioni
contenute  nella  legge  finanziaria per il 2007 (art. 1, commi 557 e
565), non hanno fatto venire meno l'interesse al ricorso, giacche' il
limite posto dal comma 198 e' rimasto operante per il 2006.
    Nel  merito, la ricorrente contesta, innanzitutto, l'affermazione
dell'Avvocatura  dello Stato, secondo cui, in relazione al comma 202,
non  sarebbe  stata  formulata  alcuna  censura,  rilevando che, alla
pagina 7   del   ricorso,  e'  precisato  che  «l'illegittimita'  del
comma 198 determina l'illegittimita' del comma 202, che risulta anche
autonomamente  illegittimo  in quanto pone un vincolo di destinazione
alle  risorse  regionali»; contesta, altresi', l'assunto della difesa
erariale,  secondo  cui le spese per il personale non costituirebbero
una  specifica  voce  di  spesa, svolgendo le medesime argomentazioni
prospettate dalla Regione Trentino-Alto Adige.
    21.   -   La   Regione   Emilia-Romagna   insiste  nelle  proprie
conclusioni, svolgendo argomentazioni analoghe a quelle delle Regioni
Trentino-Alto Adige e Liguria.
    Con  particolare  riferimento alle censure relative al comma 206,
la  ricorrente rileva che la difesa erariale ha rinviato, nel proprio
atto  di  costituzione,  alle  difese  svolte nel giudizio introdotto
dalla  Regione  Friuli-Venezia Giulia; e poiche' detta Regione non ha
impugnato il comma 206, difetta ogni replica alle censure stesse.
    21.1.  -  Nella propria memoria, la difesa erariale rileva che la
materia del coordinamento della finanza pubblica si differenzia dalle
altre  indicate nel terzo comma dell'art. 117 Cost., perche' per essa
non  e' logicamente possibile una ripartizione tra competenza statale
e competenza regionale. Secondo l'Avvocatura generale dello Stato, il
Parlamento,  quando  coordina,  esercita una funzione non scindibile,
intrinsecamente  e  necessariamente  unitaria,  sicche'  non  residua
spazio  per  i  coordinati  legislatori  regionali,  i quali non sono
chiamati  essi  pure  a  coordinare. Del resto, prosegue l'Avvocatura
generale,  qualsiasi  coordinamento  si esaurisce senza residui nella
indicazione  di  principi,  piu'  o  meno  stringenti a seconda delle
esigenze  del  coordinamento  stesso.  Ne  consegue,  per  la  stessa
Avvocatura,  che  la  previsione  di  detta  funzione nel terzo comma
dell'art. 117  Cost. ha soltanto il significato che «il coordinamento
deve  essere esercitato mediante la determinazione di principi-regole
generali,  la  cui  incisivita'  deve  essere commisurata a quanto il
Parlamento   stesso,  nella  sua  discrezionalita'  politica,  reputa
rispondente  ad esigenze unitarie». Pertanto, per la difesa erariale,
«il  sindacato  di costituzionalita' su tali principi dovrebbe essere
portato  non  gia'  sul carattere piu' o meno dettagliato di ciascuna
singola  disposizione,  ma  sulla  sussistenza  o meno delle esigenze
unitarie che hanno giustificato l'insieme dei principi-regole».
    Cio' premesso, l'Avvocatura dello Stato, da un lato, afferma, che
il  legislatore statale ha, nella specie, correttamente esercitato la
funzione  di coordinamento della finanza pubblica e, dall'altro, nega
che  il  comma 198  possa  definirsi quale disposizione di dettaglio,
data la rilevanza della spese per il personale sul totale della spesa
delle   amministrazioni   pubbliche.   L'Avvocatura  osserva  che  la
ricorrente,  del  resto,  non  censura  il  comma 200, riguardante la
contrattazione  collettiva  integrativa,  i  cui  oneri sono a carico
dello  Stato.  Il  comma 198  sarebbe, in ogni caso, rispettoso delle
autonomie,  dal  momento  che  esso  lascia spazio all'adozione delle
misure  necessarie  a  garantire  il  conseguimento  degli  obiettivi
generali  di  finanza  pubblica  e  richiede  a  dette  autonomie  un
contributo ridotto nel contenimento della spesa per il personale, nel
quadro   di  una  manovra  coinvolgente  l'intero  settore  pubblico.
L'Avvocatura sottolinea anche che il comma 198 ha operato solo per il
2006,  rivelandosi cosi' una norma transitoria che potrebbe risultare
immune dalle proposte censure.
    Quanto  alle  censure  relative  al comma 203, la difesa erariale
osserva  che tale disposizione si limita a stabilire che il comma 198
costituisce rafforzamento dell'intesa ivi menzionata, la quale viene,
pertanto, confermata.
    22.  -  La  Provincia  autonoma  di  Trento svolge argomentazioni
analoghe  a quelle della Regione Trentino-Alto Adige, di cui al punto
19.
    22.1.   -   Il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  svolge
argomentazioni identiche a quelle illustrate nella memoria depositata
nel  giudizio promosso dalla Provincia autonoma di Bolzano, di cui al
punto 17.1.
    23.  -  La  Regione  Friuli-Venezia  Giulia svolge considerazioni
analoghe  a quelle della Regione Trentino-Alto Adige, di cui al punto
19.
    23.1.  -  Il  Presidente  del  Consiglio dei ministri richiama la
memoria depositata nel giudizio promosso con il ricorso della Regione
Emilia-Romagna,  precisando, quanto all'evocato art. 48 dello statuto
speciale,   che   questo   non  si  discosta  dal  parametro  offerto
dall'art. 119,  secondo  comma,  Cost.,  e che la competenza primaria
attribuita  alla  Regione dall'art. 4, numero 1-bis, dello statuto e'
fuori   discussione   e  non  e'  contrastata  o  contraddetta  dalle
disposizioni censurate.
    24.  - Il Presidente del Consiglio ha depositato altresi' memoria
nei giudizi promossi con i ricorsi della Regione Valle d'Aosta, della
Regione Siciliana e della Regione Piemonte.
    24.1.  -  Nella  prima  memoria,  la  difesa  erariale  ribadisce
l'inammissibilita'  delle  questioni  relative a disposizioni diverse
dai commi 198, 199, 203 e 206, per carenza di specifiche censure; nel
merito,  precisa  che  il  richiamo  della ricorrente alla competenza
statutaria  di  cui  all'art. 3,  lettera f),  non sottrae affatto la
Regione   alla  potesta'  del  Parlamento  nazionale  in  materia  di
coordinamento della finanza pubblica.
    24.2.   -   Nel   giudizio   promosso  dalla  Regione  Siciliana,
l'Avvocatura  precisa  che la doglianza relativa al comma 198 risulta
formulata  in  modo incompleto, dal momento che essa non coinvolge il
comma 610, e che non e' comunque in discussione lo stato giuridico ed
economico  degli  impiegati e dei funzionari della Regione, posto che
il  contenimento  della  spesa  per il personale puo' essere ottenuto
senza toccare detto stato.
    24.3.   -   Nel   giudizio   promosso   dalla  Regione  Piemonte,
l'Avvocatura   ribadisce   l'eccezione   di   inammissibilita'  della
questione  relativa  al comma 201, riferibile solo agli enti locali e
per di piu' volto ad accrescere l'autonomia degli stessi. Nel merito,
contesta  l'affermazione  della  ricorrente, secondo cui il comma 198
non  terrebbe  conto  di eventuali esigenze temporanee o di programmi
specifici,  osservando che il citato comma non vieta rapporti a tempo
determinato  o  flessibili, ma pone un limite quantitativo alle spese
di  personale,  con un criterio generale indipendente dalla tipologia
dei  rapporti. Quanto alla denunciata violazione dell'art. 118 Cost.,
la  difesa erariale rileva che qualsiasi limite di spesa determina la
necessita'  di  adeguamenti  e  che  l'assunto  della  ricorrente, se
condiviso,   condurrebbe  a  negare  in  radice  ogni  intervento  di
coordinamento della finanza nel settore pubblico.

                       Considerato in diritto

    1.  - I giudizi di legittimita' costituzionale di cui in epigrafe
sono  stati  promossi  da  sei  Regioni a statuto ordinario (Toscana,
Veneto,  Piemonte,  Campania,  Liguria,  Emilia-Romagna),  da quattro
Regioni  a  statuto  speciale  (Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste, Regione
Siciliana,  Trentino-Alto  Adige/Südtirol,  Friuli-Venezia  Giulia) e
dalle  Province  autonome di Trento e Bolzano. Essi hanno per oggetto
vari   commi   dell'art. 1   della  legge  23 dicembre  2005,  n. 266
(Disposizioni  per  la  formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello  Stato  -  legge finanziaria 2006), tra i quali, per quanto qui
interessa, i commi da 198 a 206.
    1.1.  -  Le  ricorrenti  Regioni a statuto ordinario censurano il
comma 198  in  riferimento  agli  artt. 117, terzo comma, e 119 della
Costituzione,  perche'  tale comma, ponendo per il triennio 2006-2008
un  limite  alla  spesa  per  il  personale  (in misura pari a quella
dell'anno 2004,  ridotta  dell'uno  per  cento), avrebbe un contenuto
specifico e puntuale e non costituirebbe un principio fondamentale di
coordinamento  della  finanza  pubblica,  cosi' da ledere l'autonomia
finanziaria regionale.
    La Regione Piemonte deduce anche la violazione degli artt. 3, 97,
114  e  118  Cost; la Regione Veneto, pur senza evocare espressamente
l'art. 3 Cost., denuncia la irrazionalita' del vincolo alla spesa per
il  personale, in quanto esso riguarda tutte le tipologie di rapporto
di   lavoro;   le   Regioni   Liguria,  Campania  ed  Emilia-Romagna,
denunciando il contrasto del comma 198 con gli artt. 117 e 119 Cost.,
evidenziano  l'incidenza  del  limite imposto sul dimensionamento del
personale  e,  quindi,  sulla materia dell'organizzazione regionale e
degli  enti  regionali, attribuita dalla Costituzione alla competenza
legislativa residuale delle Regioni.
    1.2.  -  Le  Regioni  a  statuto  speciale e le Province autonome
ricorrenti  assumono  che  il  comma 198  si  applica  anche nei loro
confronti  e  censurano  tale  comma  per violazione, oltre che degli
artt. 117, terzo comma, e 119 Cost., anche delle norme statutarie che
attribuiscono  loro  potesta'  legislativa  in materia di ordinamento
finanziario,  di  organizzazione  degli  uffici, di ordinamento degli
enti  locali. Le medesime ricorrenti prospettano un ulteriore profilo
di  illegittimita'  costituzionale del comma 198, perche' questo, nel
fissare  limiti  alla  spesa per il personale svincolati da qualsiasi
accordo  con  lo  Stato,  si  porrebbe in insanabile contrasto con il
comma 148 dello stesso art. 1, il quale dispone, invece, che - per le
Regioni a statuto speciale e le Province autonome - la determinazione
del  livello  delle  spese  correnti,  ivi  comprese  quelle  per  il
personale,   e'  oggetto,  per  lo  stesso  triennio  suindicato,  di
specifici  accordi  con  il  Ministero dell'economia e delle finanze.
Tale  dedotta  incompatibilita'  tra  le  due  norme si risolverebbe,
pertanto, in vizio di irragionevolezza del comma 198.
    In  particolare,  la  Regione Valle d'Aosta evoca a parametro sia
l'art. 3,  lettera f),  del  proprio statuto speciale, in riferimento
all'art. 10   della   legge   costituzionale  18 ottobre  2001,  n. 3
(Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), sia i
principi di leale collaborazione e di ragionevolezza.
    La   Regione   Siciliana   lamenta  la  violazione  dell'art. 14,
lettere p)  e  q),  del  proprio  statuto speciale (ordinamento degli
uffici  e  degli  enti regionali e stato giuridico ed economico degli
impiegati  e  funzionari  della  Regione)  e  dell'art. 119 Cost., in
relazione all'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001.
    La  Provincia  autonoma  di  Bolzano  deduce  la violazione della
propria   autonomia   di   spesa,   garantita   dall'art. 119  Cost.,
applicabile  attraverso  la  clausola  di cui all'art. 10 della legge
costituzionale n. 3 del 2001, nonche' l'incidenza del limite di spesa
imposto  dal  comma 198  sulle  competenze  in tema di contrattazione
collettiva  provinciale  con  riguardo  al personale dipendente dagli
uffici provinciali e degli enti sanitari della Provincia, fissate dal
decreto  legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello
statuto  speciale  per  il  Trentino-Alto Adige in materia di finanza
regionale e provinciale).
    La  Regione Trentino-Alto Adige e la Provincia autonoma di Trento
sostengono  che  il comma 198, ove applicabile alle Regioni a statuto
speciale  e  alle  Province  autonome, viola l'art. 119, primo comma,
Cost.,  in  relazione all'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del
2001,  nonche' l'autonomia finanziaria e di bilancio di cui al Titolo
VI  dello  statuto  speciale  di  autonomia  e alle relative norme di
attuazione (artt. 2 e 4 del decreto legislativo16 marzo 1992, n. 266,
recante   «Norme   di   attuazione  dello  statuto  speciale  per  il
Trentino-Alto  Adige  concernenti  il  rapporto  tra atti legislativi
statali  e leggi regionali e provinciali, nonche' la potesta' statale
di  indirizzo  e  coordinamento»; art. 10 del d.lgs. n. 268 del 1992,
evocato  dalla  sola  Provincia  autonoma).  La Regione Trentino-Alto
Adige,   inoltre,  lamenta  la  violazione  dell'art. 4  del  proprio
statuto,  per la compressione della potesta' legislativa regionale in
materia di enti locali. La Provincia autonoma di Trento, a sua volta,
prospetta  la violazione degli artt. 80 e 81 dello statuto speciale e
degli  artt. 17  e  18  del  d.lgs.  n. 268  del  1992, relativi alla
competenza  legislativa delle Province autonome in materia di finanza
locale  e all'attribuzione ai Comuni dei mezzi finanziari idonei allo
svolgimento delle loro funzioni.
    La Regione Friuli-Venezia Giulia, infine, deduce il contrasto del
comma 198  con l'art. 119 Cost., in relazione all'art. 10 della legge
costituzionale  n. 3 del 2001, nonche' con gli artt. 4, numero 1-bis,
48  e  53  del  proprio  statuto,  per la parte in cui detto comma si
applica anche agli enti locali della Regione.
    1.3.  - Le Regioni Veneto, Valle d'Aosta, Campania, Trentino-Alto
Adige  e  la  Provincia  autonoma  di Trento censurano, per le stesse
ragioni  e  in  riferimento ai medesimi parametri da ciascuna di esse
fatti  valere  quanto al comma 198, il comma 199, il quale stabilisce
che,  «Ai fini dell'applicazione del comma 198, le spese di personale
sono  considerate  al  netto:  a)  per  l'anno 2004  delle  spese per
arretrati  relativi  ad  anni  precedenti  per  rinnovo dei contratti
collettivi nazionali di lavoro; b) per ciascuno degli anni 2006, 2007
e  2008  delle  spese  derivanti dai rinnovi dei contratti collettivi
nazionali di lavoro intervenuti successivamente all'anno 2004».
    1.4.  -  Le  Regioni  Veneto,  Valle d'Aosta, Piemonte, Campania,
Trentino-Alto  Adige  e la Provincia autonoma di Trento dubitano, per
le  stesse ragioni e in riferimento ai medesimi parametri da ciascuna
di   esse  fatti  valere  quanto  al  comma 198,  della  legittimita'
costituzionale   del  comma 200,  il  quale  dispone  che  «Gli  enti
destinatari   del  comma 198,  nella  loro  autonomia,  possono  fare
riferimento,  quali  indicazioni  di  principio  per il conseguimento
degli obiettivi di contenimento della spesa di cui al comma 198, alle
misure  della  presente legge riguardanti il contenimento della spesa
per   la  contrattazione  integrativa  e  i  limiti  all'utilizzo  di
personale  a  tempo determinato, nonche' alle altre specifiche misure
in materia di personale».
    1.5.  -  Le  Regioni  Veneto,  Valle d'Aosta, Piemonte, Campania,
Trentino-Alto  Adige e la Provincia autonoma di Trento censurano, per
le  ragioni  e  in  riferimento  ai  parametri fatti valere quanto al
comma 198,  anche  il  comma 201,  il  quale stabilisce che «Gli enti
locali  di  cui  all'articolo 2, commi 1 e 2, del decreto legislativo
18 agosto  2000, n. 267, possono altresi' concorrere al conseguimento
degli  obiettivi  di  cui  al comma 198 attraverso interventi diretti
alla riduzione dei costi di funzionamento degli organi istituzionali,
da  adottare  ai sensi dell'articolo 82, comma 11, del medesimo testo
unico  di  cui  al decreto legislativo n. 267 del 2000, e delle altre
disposizioni normative vigenti».
    La  sola Regione Piemonte si duole anche della mancata estensione
alle  Regioni  della  possibilita'  prevista  per  gli enti locali di
utilizzare,  ai fini della riduzione imposta dal comma 198, misure di
contenimento dei costi di funzionamento degli organi istituzionali.
    1.6.  -  Le Regioni Toscana, Veneto, Valle d'Aosta, Trentino-Alto
Adige, Liguria e la Provincia autonoma di Trento dubitano, sempre per
le  ragioni  e  in riferimento ai parametri da ciascuna di esse fatti
valere  quanto  al  comma 198,  della legittimita' costituzionale del
comma 202,  il  quale  stabilisce  che  «Al finanziamento degli oneri
contrattuali del biennio 2004-2005 concorrono le economie di spesa di
personale  riferibili all'anno 2005 come individuate dall'articolo 1,
comma 91, della legge 30 dicembre 2004, n. 311».
    La  Regione  Toscana  si  duole, in particolare, del fatto che il
comma 202  «fissa  un  vincolo  puntuale  circa  gli  scopi  per  cui
utilizzare risorse del bilancio della Regione e degli enti locali del
tutto  incompatibile  con  l'autonomia prevista dagli artt. 117 e 119
Cost.».
    1.7.  -  Le  Regioni  Veneto,  Valle  d'Aosta, Campania, Liguria,
Emilia-Romagna  e la Provincia autonoma di Trento censurano, inoltre,
sempre  per  le  ragioni e in riferimento ai parametri da ciascuna di
esse  fatti  valere  quanto  al  comma 198,  il  comma 203,  il quale
stabilisce  che  «Per  gli  enti del Servizio sanitario nazionale, le
disposizioni  del  comma 198 costituiscono strumento di rafforzamento
dell'intesa    Stato-regioni    del    23 marzo    2005,    attuativa
dell'articolo 1, comma 173, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Gli
effetti  di  tali  disposizioni  nonche'  di  quelle  previste  per i
medesimi  enti  del  Servizio  sanitario  nazionale  dall'articolo 1,
commi 98  e  107, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono valutati
nell'ambito  del  tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti di
cui  all'articolo 12  della  medesima intesa, ai fini del concorso da
parte dei predetti enti al rispetto degli obblighi comunitari ed alla
realizzazione   degli   obiettivi   di   finanza   pubblica   di  cui
all'articolo 1, comma 164, della legge 30 dicembre 2004, n. 311».
    1.8.  - Le Regioni Veneto, Valle d'Aosta, Campania, Trentino-Alto
Adige  e  Friuli-Venezia  Giulia,  la  Regione  Siciliana, nonche' le
Province  autonome  di  Trento  e di Bolzano censurano, per le stesse
ragioni  e  in  riferimento agli stessi parametri da ciascuna di esse
fatti  valere  quanto al comma 198, il comma 204, il quale, nel testo
vigente  alla  data di proposizione dei ricorsi, stabilisce che «Alla
verifica  del  rispetto  degli  adempimenti previsti dal comma 198 si
procede,  per  le  regioni  e  le  province  autonome  di Trento e di
Bolzano,  le  province,  i  comuni con popolazione superiore a 30.000
abitanti  e  le  comunita' montane con popolazione superiore a 50.000
abitanti,    attraverso   il   sistema   di   monitoraggio   di   cui
all'articolo 1, comma 30, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e per
gli   altri   enti   destinatari   della  norma  attraverso  apposita
certificazione,  sottoscritta  dall'organo di revisione contabile, da
inviare  al  Ministero  dell'economia e delle finanze, entro sessanta
giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario di riferimento».
    In  particolare,  le  Regioni  a  statuto  speciale e le Province
autonome  ricorrenti  censurano  detto  comma perche' esso renderebbe
loro applicabile la disciplina dei commi 198 e seguenti.
    1.9. - Le Regioni Veneto, Valle d'Aosta e Campania censurano, per
le stesse ragioni e in riferimento agli stessi parametri fatti valere
quanto al comma 198, anche il comma 205, il quale stabilisce che «Per
le   regioni   e   le   autonomie   locali,   le  economie  derivanti
dall'attuazione del comma 198 restano acquisite ai bilanci degli enti
ai fini del miglioramento dei relativi saldi».
    1.10.  -  Infine,  le  Regioni  Veneto, Valle d'Aosta, Piemonte e
Campania  censurano,  per  le  stesse  ragioni  e in riferimento agli
stessi  parametri  fatti valere quanto al comma 198, il comma 206, il
quale  stabilisce  che  «Le  disposizioni  dei  commi  da  198  a 205
costituiscono  principi  fondamentali del coordinamento della finanza
pubblica  ai  sensi  degli  articoli 117, terzo comma, e 119, secondo
comma, della Costituzione».
    La  Regione  Emilia-Romagna deduce altresi' che il comma 206, nel
qualificare  come  principi  fondamentali  norme  che  sono invece di
dettaglio,    attribuisce   indebitamente   allo   Stato   competenze
legislative  che allo stesso non spettano in base all'art. 117, terzo
comma, Cost.
    2.  -  La  trattazione  delle  indicate questioni di legittimita'
costituzionale viene qui separata da quella delle altre, promosse con
i  medesimi  ricorsi, per le quali e' opportuno procedere ad un esame
distinto.  I giudizi, cosi' separati e delimitati nell'oggetto, vanno
riuniti per essere congiuntamente trattati e decisi in considerazione
della  rilevata  parziale  identita'  delle  norme  censurate e delle
questioni prospettate.
    3.  -  Va  preliminarmente rilevato, con riferimento alle censure
proposte  dalle  Regioni  Valle  d'Aosta, Trentino-Alto Adige e dalle
Province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  che  le Regioni sono
legittimate  a denunciare la legge statale anche per la violazione di
competenze degli enti locali.
    La Corte ha infatti ritenuto sussistente in via generale una tale
legittimazione in capo alle Regioni, perche' «la stretta connessione,
in  particolare  [...]  in tema di finanza regionale e locale, tra le
attribuzioni  regionali  e  quelle delle autonomie locali consente di
ritenere  che  la  lesione delle competenze locali sia potenzialmente
idonea  a  determinare  una  vulnerazione delle competenze regionali»
(sentenze n. 95 del 2007, n. 417 del 2005 e n. 196 del 2004).
    4.  -  La  Regione Toscana chiede dichiararsi la cessazione della
materia  del contendere a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 1,
comma 557,  della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la
formazione  del  bilancio  annuale  e pluriennale dello Stato - legge
finanziaria   2007).  La  cessazione  della  materia  del  contendere
deriverebbe,  secondo  la  ricorrente,  dal  fatto  che  detta norma,
stabilendo  che  le  disposizioni  dei commi da 198 a 206 della legge
n. 266  del  2005  «sono disapplicate per gli enti di cui al presente
comma,  a  decorrere  dalla  data di entrata in vigore della presente
legge»,  avrebbe  ridotto  all'anno 2006,  per gli enti sottoposti al
patto   di  stabilita'  interno,  l'operativita'  delle  disposizioni
censurate.
    Tale   richiesta   non  puo'  essere  accolta,  in  quanto,  come
riconosciuto dalla stessa ricorrente, l'invocato ius superveniens non
ha  fatto  venire  meno  l'efficacia  del  comma 198 per l'anno 2006.
Conseguentemente   non  viene  meno  neanche  la  necessita'  di  una
decisione di questa Corte sulle proposte questioni.
    5.    -   L'Avvocatura   generale   dello   Stato   ha   eccepito
l'inammissibilita'  delle  questioni relative ai commi 200, 201, 202,
204,  assumendo  che tali disposizioni sarebbero inidonee a ledere le
competenze  regionali  in  quanto  attribuiscono  mere  facolta' alle
Regioni  (commi  200  e  201)  o  sono  «innocue»  (comma 202) ovvero
costituiscono  espressione  del  principio  di  leale  collaborazione
(comma 204).
    Le  eccezioni  vanno  respinte,  perche'  la  dedotta mancanza di
lesivita'  delle  disposizioni  censurate  attiene  esclusivamente al
merito delle questioni e non alla loro ammissibilita'.
    6.   -  L'Avvocatura  generale  dello  Stato  eccepisce  altresi'
l'inammissibilita',   per   mancanza  di  specifiche  censure,  delle
questioni concernenti i commi 202, nei giudizi proposti dalle Regioni
Veneto,  Valle  d'Aosta,  Campania e Liguria; 203, secondo periodo, e
204, nei giudizi proposti dalle Regioni Veneto e Campania, e 205, nei
giudizi proposti dalle Regioni Veneto, Valle d'Aosta e Campania.
    Anche  queste  eccezioni  vanno respinte, perche' non sussiste il
prospettato    difetto   di   motivazione,   avendo   le   ricorrenti
espressamente  esteso  a  detti  commi  le censure prospettate per il
comma 198.
    7.  -  Nel merito, tutte le ricorrenti censurano il comma 198, il
quale  dispone che «Le amministrazioni regionali e gli enti locali di
cui  all'articolo 2,  commi 1  e 2, del decreto legislativo 18 agosto
2000,  n. 267,  nonche'  gli  enti  del Servizio sanitario nazionale,
fermo restando il conseguimento delle economie di cui all'articolo 1,
commi 98 e 107, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, concorrono alla
realizzazione  degli  obiettivi  di finanza pubblica adottando misure
necessarie  a  garantire  che  le  spese di personale, al lordo degli
oneri  riflessi  a  carico  delle  amministrazioni  e  dell'IRAP, non
superino  per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 il corrispondente
ammontare  dell'anno 2004  diminuito  dell'1 per cento. A tal fine si
considerano  anche le spese per il personale a tempo determinato, con
contratto  di  collaborazione coordinata e continuativa, o che presta
servizio  con  altre  forme  di  rapporto  di lavoro flessibile o con
convenzioni».
    Alla  disamina  delle questioni concernenti il suddetto comma 198
occorre  procedere  con  riferimento, dapprima, alle censure proposte
dalle  Regioni  a  statuto  ordinario  e,  successivamente,  a quelle
proposte dalle Regioni a statuto speciale e dalle Province autonome.
    8.  -  Le  questioni di legittimita' costituzionale del comma 198
promosse  dalle  ricorrenti  Regioni  a  statuto  ordinario  non sono
fondate.
    Nella   giurisprudenza  di  questa  Corte  e'  ormai  consolidato
l'orientamento   per   il  quale  il  legislatore  statale,  con  una
«disciplina  di  principio»,  puo'  legittimamente «imporre agli enti
autonomi,  per  ragioni  di  coordinamento  finanziario  connesse  ad
obiettivi  nazionali,  condizionati  anche dagli obblighi comunitari,
vincoli  alle  politiche  di  bilancio, anche se questi si traducono,
inevitabilmente,  in  limitazioni  indirette  all'autonomia  di spesa
degli  enti»  (sentenze  n. 417  del  2005 e n. 36 del 2004). Perche'
detti  vincoli  possano  considerarsi rispettosi dell'autonomia delle
Regioni  e  degli  enti locali, essi debbono riguardare l'entita' del
disavanzo  di  parte corrente oppure - ma solo «in via transitoria ed
in  vista  degli  specifici  obiettivi  di riequilibrio della finanza
pubblica  perseguiti  dal  legislatore  statale»  - la crescita della
spesa  corrente  degli  enti  autonomi.  In  altri  termini, la legge
statale  puo'  stabilire solo un «limite complessivo, che lascia agli
enti stessi ampia liberta' di allocazione delle risorse fra i diversi
ambiti  e  obiettivi  di  spesa»  (sentenze  n. 88 del 2006, n. 449 e
n. 417 del 2005, n. 36 del 2004).
    Da  tali  pronunce  puo' desumersi che, perche' norme statali che
fissano  limiti  alla spesa delle Regioni e degli enti locali possano
qualificarsi  principi  fondamentali  di  coordinamento della finanza
pubblica,  e' necessario che esse soddisfino i seguenti requisiti: in
primo  luogo, che si limitino a porre obiettivi di riequilibrio della
finanza   pubblica,   intesi   anche  nel  senso  di  un  transitorio
contenimento complessivo, sebbene non generale, della spesa corrente;
in  secondo  luogo,  che  non  prevedano strumenti o modalita' per il
perseguimento dei suddetti obiettivi.
    Contrariamente   a   quanto   sostenuto   dalle   ricorrenti,  la
disposizione censurata risponde a detti requisiti.
    Con   il   comma 198,   il   legislatore  ha  infatti  perseguito
l'obiettivo  di  contenere  entro  limiti  prefissati  una delle piu'
frequenti  e rilevanti cause del disavanzo pubblico, costituita dalla
spesa  complessiva  per  il  personale (sentenza n. 4 del 2004). Tale
obiettivo,  pur  non riguardando la generalita' della spesa corrente,
ha tuttavia rilevanza strategica ai fini dell'attuazione del patto di
stabilita'  interno,  e concerne non una minuta voce di spesa, bensi'
un  rilevante  aggregato  della  spesa  di  parte corrente, nel quale
confluisce  il  complesso  degli  oneri  relativi  al  personale, ivi
compresi,  ai  sensi  dell'ultima  parte del comma 198, quelli per il
personale  «a  tempo  determinato,  con  contratto  di collaborazione
coordinata  e  continuativa, o che presta servizio con altre forme di
rapporto  di lavoro flessibile o con convenzione». Il carattere della
transitorieta'  del  contenimento complessivo, richiesto dalla citata
giurisprudenza  di  questa  Corte,  risulta  poi  dal fatto che detto
contenimento  e'  destinato  ad  operare  per  un periodo determinato
(triennio   2006-2008),   periodo  successivamente  ridotto  al  solo
anno 2006,  in  forza  dell'art. 1, comma 557, della legge n. 296 del
2006.
    La norma censurata risponde anche al secondo requisito, in quanto
non   prescrive   ai   suoi   destinatari  alcuna  modalita'  per  il
conseguimento  dell'obiettivo  di  contenimento  della  spesa  per il
personale, ma lascia libere le Regioni di individuare le misure a tal
fine  necessarie.  Essa  ha, pertanto, un contenuto diverso da quello
delle   disposizioni   di  precedenti  leggi  finanziarie  dichiarate
illegittime   da  questa  Corte  con  le  sentenze  richiamate  dalle
ricorrenti a sostegno delle loro censure. A differenza del comma 198,
dette disposizioni stabilivano, infatti, limiti puntuali a specifiche
voci  di  spesa  quali  quelle  per viaggi aerei (sentenza n. 449 del
2005),  per assunzioni a tempo indeterminato (sentenze n. 88 del 2006
e  n. 390  del  2004),  per studi e incarichi di consulenza, missioni
all'estero,  rappresentanza, relazioni pubbliche e convegni, acquisti
di beni e servizi (sentenza n. 417 del 2005).
    In  conclusione, la disposizione di cui al comma 198, rispondendo
ai  suddetti requisiti, va qualificata come principio fondamentale di
coordinamento   della  finanza  pubblica.  Devono,  pertanto,  essere
dichiarate  non  fondate  le  questioni  concernenti il comma 198, in
relazione  alla  denunciata  lesione dell'autonomia finanziaria delle
Regioni e degli enti locali.
    8.1.  -  Non  fondate  sono  le  ulteriori censure proposte dalle
Regioni   Liguria,   Campania   ed  Emilia-Romagna  con  riguardo  al
comma 198,  sotto  il  profilo  della  sua incidenza su una materia -
quella  della  organizzazione  degli  uffici  regionali  e degli enti
regionali  -  di  competenza  legislativa residuale delle Regioni, ai
sensi dell'art. 117, quarto comma, Cost. Come si e' appena osservato,
il   comma 198   pone,   infatti,   un   principio   fondamentale  di
coordinamento  della finanza pubblica, la cui fissazione e' riservata
allo  Stato  ai sensi dell'art. 117, terzo comma, Cost. Ne' rileva in
contrario  che  la  disposizione  denunciata  possa  avere  influenza
sull'organizzazione  degli  uffici  regionali  e  degli  enti da essi
dipendenti,  risolvendosi  detta influenza in una mera circostanza di
fatto,   come   tale  non  incidente  sul  piano  della  legittimita'
costituzionale  (sentenze n. 95 del 2007, n. 417 del 2005, n. 353 del
2004, n. 36 del 2004).
    8.2.  -  Non fondate sono anche le censure proposte dalla Regione
Piemonte  in  riferimento  agli  artt. 3  e  97 Cost. e dalla Regione
Veneto  in  riferimento  al  solo  art. 3  Cost.,  con le quali viene
dedotta  la  irrazionalita'  della misura di contenimento della spesa
prevista   dal  comma 198,  sotto  il  profilo  che  tale  misura  si
applicherebbe  in  modo  indifferenziato  a tutto il personale, senza
distinzioni  tra  i diversi rapporti di lavoro. Le ricorrenti muovono
dall'erroneo  presupposto  interpretativo  secondo  cui  ad  esse non
sarebbe consentito calibrare le misure necessarie al conseguimento di
detto  obiettivo  adeguandole  alle  peculiarita'  dei  vari  tipi di
rapporto  di  lavoro.  Al  contrario,  proprio  l'accertata natura di
principio fondamentale della norma censurata consente alle Regioni di
provvedere esse stesse, in piena autonomia, a differenziare le misure
necessarie  al  raggiungimento dell'indicato obiettivo, tenendo conto
delle   diverse   esigenze   dei  vari  settori  dell'amministrazione
regionale.  Il suddetto comma 198 e' immune, pertanto, dal denunciato
vizio di irragionevolezza.
    La Regione Piemonte si duole altresi', in riferimento ai medesimi
parametri,  del  fatto  che il comma 198 abbia stabilito la riduzione
dell'uno  per  cento  sulla  spesa  dell'anno 2004,  per  il triennio
2006-2008,  senza  prevedere  contestualmente  per  le Regioni alcuna
possibilita' di «manovra» nell'arco del medesimo triennio. Anche tale
censura   non  e'  fondata,  perche'  non  e'  irragionevole  che  il
legislatore  del  2005,  nella  sua discrezionalita', abbia assunto a
riferimento   i   dati   relativi   alla  spesa  dell'anno 2004,  sul
presupposto che tale anno e' quello piu' prossimo al triennio oggetto
della nuova regolamentazione.
    La  Regione Piemonte sostiene, infine, che il comma 198 viola sia
l'art. 114  Cost., in quanto comporterebbe «il detrimento complessivo
degli  enti  regionali  e  locali»,  sia  l'art. 118 Cost., in quanto
inciderebbe  «sull'autonomia  organizzativa  e  sulla  programmazione
delle  diverse  attivita'  regionali».  Tali  censure,  genericamente
argomentate,  ripropongono  nella  sostanza  le  medesime  ragioni di
illegittimita'  prospettate  dalla  ricorrente  con  riferimento agli
artt. 117  e 119 Cost. Esse, pertanto, non sono fondate per le stesse
considerazioni gia' svolte nei precedenti punti 8 e 8.1.
    9.  -  Dalla  riconosciuta  natura  di  principio fondamentale di
coordinamento  della  finanza  pubblica  della disposizione di cui al
comma 198  discende  la non fondatezza anche delle questioni promosse
dalle  ricorrenti  Regioni a statuto ordinario riguardo ai commi 199,
203, 204 e 205, che, secondo tali ricorrenti, conterrebbero anch'essi
norme di dettaglio lesive della loro autonomia finanziaria. La natura
di  principi  fondamentali di tali norme deriva, infatti, dal rilievo
che  esse si limitano o a integrare il contenuto del comma 198 (commi
199,  203  e  204),  o  a concorrere al raggiungimento dell'ulteriore
obiettivo del «miglioramento dei [...] saldi (comma 205)», e cioe' di
un obiettivo ancor piu' generale di quello perseguito dal comma 198.
    9.1.  -  Quanto  al  comma 199,  censurato dalle Regioni Veneto e
Campania  in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 119 Cost., la
sua  natura  integrativa del comma 198 e' del tutto evidente, perche'
esso  si limita a determinare le modalita' di computo della spesa per
il  personale  oggetto  della  riduzione, prevedendo che «le spese di
personale  sono  considerate al netto: a) per l'anno 2004 delle spese
per  arretrati  relativi ad anni precedenti per rinnovo dei contratti
collettivi nazionali di lavoro; b) per ciascuno degli anni 2006, 2007
e  2008  delle  spese  derivanti dai rinnovi dei contratti collettivi
nazionali di lavoro intervenuti successivamente all'anno 2004».
    9.2.  -  Quanto  al  comma 203,  censurato  dalle Regioni Veneto,
Campania,  Liguria  ed Emilia-Romagna per violazione degli artt. 117,
terzo  comma,  e  119  Cost.,  la  sua  menzionata natura integrativa
risulta dal fatto che esso, nel riferirsi al contenimento della spesa
per   il   personale  del  servizio  sanitario  nazionale,  qualifica
espressamente   il   comma 198   come   «strumento  di  rafforzamento
dell'intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005».
    9.3.   -   Quanto   al  comma 204  -  nel  testo  anteriore  alla
sostituzione  operata  dall'art. 30  del decreto-legge 4 luglio 2006,
n. 223,  quale  convertito  dalla  legge  4 agosto  2006,  n. 248  -,
censurato  dalle  Regioni  Veneto  e  Campania  in  riferimento  agli
artt. 117, terzo comma, e 119 Cost., anch'esso si salda al comma 198,
in  quanto e' diretto a stabilire le modalita' attraverso le quali si
deve procedere «alla verifica del rispetto degli adempimenti previsti
dal   comma 198»   medesimo.   In  particolare,  il  comma  censurato
stabilisce  che a tale verifica «si procede, per le regioni a statuto
ordinario e le province autonome di Trento e di Bolzano, le province,
i  comuni  con popolazione superiore a 30.000 abitanti e le comunita'
montane  con  popolazione  superiore a 50.000 abitanti, attraverso il
sistema  di  monitoraggio  di  cui  all'art. 1, comma 30, della legge
30 dicembre  2004,  n. 311»,  e  per  gli  altri enti destinatari del
comma 198,    «attraverso   apposita   certificazione,   sottoscritta
dall'organo   di   revisione   contabile,  da  inviare  al  Ministero
dell'economia  e  delle finanze, entro sessanta giorni dalla chiusura
dell'esercizio finanziario di riferimento».
    Il  comma 204  non  solo  integra  il  contenuto  del  comma 198,
consentendo  il  controllo  sulla  sua  effettiva applicazione, ma e'
anche norma di coordinamento informativo statistico e informatico dei
dati  dell'amministrazione  statale,  regionale e locale. Ne consegue
che  esso non lede le attribuzioni delle Regioni a statuto ordinario,
sia  perche'  partecipa  della  natura  di  principio fondamentale di
coordinamento  della  finanza pubblica propria della disposizione del
comma 198,  sia  perche'  e' espressione della competenza legislativa
esclusiva dello Stato di cui all'art. 117, secondo comma, lettera r),
Cost.,  appunto in materia di «coordinamento informativo statistico e
informatico   dei  dati  dell'amministrazione  statale,  regionale  e
locale».
    9.4.  -  Quanto  al  comma 205,  censurato dalle Regioni Veneto e
Campania  in  riferimento  agli  artt. 117, terzo comma, e 119 Cost.,
esso,  prevedendo  che  «le  economie  derivanti  dall'attuazione del
comma 198  restano  acquisite  ai  bilanci  degli  enti  ai  fini del
miglioramento  dei  relativi  saldi»,  collega  l'obiettivo di cui al
comma 198  con  quello  piu' generale, anch'esso di finanza pubblica,
della  riduzione  dei  disavanzi. Pertanto, la disposizione censurata
costituisce  essa  stessa  un  ulteriore  principio  fondamentale  di
coordinamento   della   finanza  pubblica,  la  cui  formulazione  e'
riservata alla competenza legislativa dello Stato.
    10.  -  Le  Regioni Veneto, Piemonte e Campania censurano anche i
commi 200  e  201, perche' essi, in violazione degli artt. 117, terzo
comma,  e  119  Cost.,  conterrebbero norme di dettaglio lesive della
loro autonomia finanziaria.
    Le  questioni  non sono fondate, in quanto le norme impugnate, al
fine  dell'attuazione  del principio di cui al comma 198, si limitano
ad  attribuire  una mera facolta' ai loro destinatari e, quindi, sono
prive  di attitudine lesiva delle competenze delle Regioni. Entrambe,
infatti,  abilitano  le  Regioni e gli enti locali ad adottare alcune
misure  di  riduzione  della  spesa.  In  particolare,  il  comma 200
stabilisce  che  «gli  Enti  destinatari  del  comma 198,  nella loro
autonomia,  possono  fare riferimento, quali indicazioni di principio
[...],  alle  misure della presente legge riguardanti il contenimento
della spesa per la contrattazione integrativa e i limiti all'utilizzo
di  personale  a  tempo  determinato,  nonche'  alle altre specifiche
misure  in  materia di personale». Il comma 201, a sua volta, prevede
che  «gli enti locali di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, del decreto
legislativo  18 agosto  2000,  n. 267, possono altresi' concorrere al
conseguimento   degli   obiettivi  di  cui  al  comma 198  attraverso
interventi  diretti  alla  riduzione dei costi di funzionamento degli
organi   istituzionali,   da   adottare  ai  sensi  dell'articolo 82,
comma 11,  del  medesimo  testo  unico  di cui al decreto legislativo
n. 267 del 2000, e delle altre disposizioni normative vigenti».
    La  Regione  Piemonte,  pur  non evocando esplicitamente l'art. 3
Cost.,  lamenta  inoltre  che  il censurato comma 201 non annovera le
Regioni   tra   gli  enti  che  possono  avvalersi  delle  misure  di
contenimento  consentite  agli  enti  locali.  La  questione  non  e'
fondata,  perche',  pur in assenza di una esplicita norma statale che
le  autorizzi,  le Regioni, nell'esercizio della loro autonomia, sono
libere  di adottare misure di riduzione della spesa analoghe a quelle
previste dal comma 201.
    11.  -  Le  Regioni  Veneto  e  Toscana  promuovono  questione di
legittimita' dell'art. 1, comma 202, della legge n. 266 del 2005, per
violazione  degli artt. 117, terzo comma, e 119 Cost. Ad avviso delle
ricorrenti,   tale  disposizione  non  conterrebbe  un  principio  di
coordinamento della finanza pubblica, ma una norma di dettaglio, come
tale lesiva della loro autonomia finanziaria.
    La questione e' fondata.
    Il  comma 202,  prevedendo  che  «Al  finanziamento  degli  oneri
contrattuali del biennio 2004-2005 concorrono le economie di spesa di
personale  riferibili all'anno 2005 come individuate dall'articolo 1,
comma 91,  della legge 30 dicembre 2004, n. 311», non e' correlato al
comma 198  ed  impone  una  puntuale modalita' di utilizzo di risorse
proprie   delle   Regioni,  cosi'  da  risolversi  in  una  specifica
prescrizione   di   destinazione  di  dette  risorse.  Va,  pertanto,
dichiarata  la illegittimita' costituzionale del censurato comma 202,
perche'  esso, non ponendo un principio fondamentale di coordinamento
della  finanza pubblica, esula dalla competenza legislativa riservata
allo  Stato  dall'art. 117,  terzo  comma,  Cost.  e lede l'autonomia
finanziaria garantita alle Regioni dall'art. 119 Cost.
    12.  -  Le  Regioni  Veneto, Piemonte, Campania ed Emilia-Romagna
censurano  in  via  autonoma  anche il comma 206, in riferimento agli
artt. 117,  terzo comma, e 119 Cost., perche' qualifica come principi
fondamentali  di coordinamento della finanza pubblica le disposizioni
di  cui  ai commi da 198 a 205, le quali avrebbero, invece, natura di
norme di dettaglio.
    Le questioni sono in parte non fondate e in parte inammissibili.
    Nella  giurisprudenza  di questa Corte e' costante l'orientamento
secondo  cui, ai fini del giudizio di legittimita' costituzionale, la
qualificazione  legislativa  non  vale  ad  attribuire alle norme una
natura  diversa  da  quella ad esse propria, quale risulta dalla loro
oggettiva  sostanza  (ex  plurimis, sentenze n. 447 del 2006 e n. 482
del  1995).  Cio' comporta, con riferimento al caso di specie, che la
natura  dei  commi da 198 a 205 non dipende dalla qualificazione data
dal  comma 206,  ma  resta  quella  data  da  questa Corte in sede di
scrutinio delle relative questioni.
    Quanto  ai  commi 198,  199, 203, 204, 205, le relative questioni
sono  state dichiarate da questa Corte non fondate, in considerazione
del  fatto che essi esprimono principi fondamentali (punti 8 e 9). Ne
consegue  l'infondatezza delle questioni relative al comma 206, nella
parte in cui esso richiama detti commi.
    Quanto  ai  commi 200  e  201,  le  relative questioni sono state
dichiarate  non  fondate,  perche'  riguardanti disposizioni prive di
efficacia vincolante e di attitudine lesiva (punto 10). Non sussiste,
quindi,  alcun  interesse delle ricorrenti a censurare una norma che,
come  il  comma 206,  attribuisce natura di principio fondamentale di
coordinamento  della  finanza  pubblica  a  disposizioni che hanno un
siffatto  contenuto  non  lesivo.  Di  qui,  l'inammissibilita',  per
carenza  di  interesse,  delle questioni riferite al comma 206, nella
parte in cui esso richiama detti commi.
    Quanto  infine al comma 202, la sua accertata incostituzionalita'
comporta  il  venir  meno delle questioni relative al comma 206 nella
parte  in  cui  si  riferisce  a  detto  comma  e,  conseguentemente,
l'inammissibilita' delle stesse questioni per mancanza di oggetto.
    13.  -  Esaurita  la  trattazione  delle questioni promosse dalle
Regioni  a  statuto  ordinario,  occorre  ora  procedere all'esame di
quelle  sollevate  dalle  Regioni a statuto speciale e dalle Province
autonome.
    Tutti  gli  enti  ad  autonomia  speciale ricorrenti censurano il
comma 198  dell'art. 1  della  legge  n. 266 del 2005, deducendone il
contrasto  con  le  norme  statutarie indicate al punto 1.2., con gli
artt. 117,  terzo  comma, e 119 Cost. (in relazione all'art. 10 della
legge   costituzionale   n. 3   del  2001)  e  con  il  principio  di
ragionevolezza  per  incompatibilita'  con  la disposizione di cui al
comma 148.
    L'art. 1  della legge n. 266 del 2005 e' censurato, oltre che con
riguardo al comma 198, dalla Regione Valle d'Aosta con riferimento ai
commi da 199 a 206; dalla Regione Trentino-Alto Adige con riferimento
ai  commi 199,  200,  201,  202 e 204; dalla Regione Siciliana, dalla
Regione  Friuli-Venezia  Giulia e dalla Provincia autonoma di Bolzano
con  riferimento al comma 204; dalla Provincia autonoma di Trento con
riferimento ai commi da 199 a 204. Tali enti fanno valere al riguardo
i  parametri  evocati  e  le  argomentazioni  dedotte in relazione al
comma 198.
    13.1.  -  Quanto  alla  denunciata  violazione  del  principio di
ragionevolezza,  le  ricorrenti muovono dalla premessa interpretativa
che  il  comma 198  e'  direttamente  applicabile nei loro confronti,
perche'   il   comma 204,  nel  testo  in  vigore  al  momento  della
proposizione  dei  ricorsi  -  prima  della sua sostituzione ad opera
dell'art. 30  del  decreto-legge  n. 223  del  2006,  convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006 -, stabiliva espressamente
che  il  monitoraggio  necessario  alla  «verifica del rispetto degli
adempimenti previsti dal comma 198» riguardava anche «le regioni e le
province  autonome  di  Trento e di Bolzano». Le ricorrenti affermano
altresi'  che  ad  esse  e'  applicabile anche il comma 148, il quale
rimette ad accordi - da stipulare entro il 31 marzo di ciascun anno -
tra  il  Ministero  dell'economia  e  delle finanze, da un lato, e le
Regioni  a  statuto  speciale  e le Province autonome, dall'altro, la
determinazione  del livello delle spese correnti e in conto capitale,
fissando  come  parametro  degli  accordi stessi la «coerenza con gli
obiettivi  di  finanza  pubblica  [...],  anche  con riferimento, per
quanto riguarda le spese di personale, a quanto previsto ai punti 7 e
12  dell'accordo sottoscritto tra Governo, regioni e autonomie locali
in  sede  di  Conferenza  unificata  il  28 luglio  2005». Secondo le
ricorrenti,   la   contemporanea   vigenza   delle   suddette  norme,
disciplinanti  in  modo  diverso  la  stessa  fattispecie,  creerebbe
un'antinomia  non  risolvibile in base ai comuni canoni ermeneutici e
tale  da comportare la violazione del principio di ragionevolezza, di
cui all'art. 3 Cost.
    Tali   censure   non   sono   fondate,   perche'   il  comma 198,
contrariamente  a  quanto sostenuto dalle ricorrenti, non e' a queste
direttamente  applicabile  e,  quindi,  non collide con il comma 148.
Quest'ultimo  comma  infatti,  nel  prevedere  espressamente  che «le
disposizioni  stabilite  per  le  regioni  a  statuto  ordinario»  si
applicano  solo  nel  caso  di  mancato  raggiungimento  dei suddetti
accordi,  indica  chiaramente  che  l'obiettivo di contenimento delle
spese per il personale deve essere realizzato dagli enti ad autonomia
speciale  in  via  prioritaria mediante lo strumento degli accordi da
esso  stesso  previsto.  Per  esplicita  previsione del comma 148, il
comma 198  e',  quindi,  applicabile in via sussidiaria e transitoria
solo qualora gli accordi medesimi non siano raggiunti (sentenza n. 82
del 2007).
    Non   puo'   opporsi  a  questa  ricostruzione  della  disciplina
normativa  la  considerazione  che il riferimento fatto dal comma 148
alla  stipula  di  accordi  «in coerenza con gli obiettivi di finanza
pubblica»  va  interpretato  nel senso che detti accordi non debbono,
comunque,  discostarsi dal limite complessivo fissato dal comma 198 e
sono,  quindi,  vincolati  nel  loro  contenuto da tale disposizione.
L'espressione «in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica» va,
infatti,  intesa - sia letteralmente che sistematicamente - nel senso
che  il  livello  della  spesa  concordato non puo' porsi in radicale
contraddizione  con  gli  altri obiettivi di finanza pubblica, ma non
certo  nel  senso  che  esso  debba coincidere con quello fissato dal
comma 198.  Ai  fini  della  stipulazione  degli accordi previsti dal
comma 148,  l'obiettivo  del  contenimento  della  spesa indicato dal
comma 198  costituisce,  dunque,  per  le  Regioni  e  le Province ad
autonomia  speciale, solo un generico parametro di «coerenza», cui le
parti  contraenti  debbono attenersi ai fini della determinazione del
livello delle spese correnti e in conto capitale.
    In   tale   contesto,  diversamente  da  quanto  sostenuto  dalle
ricorrenti,  il comma 204 deve essere percio' inteso, per gli enti ad
autonomia  speciale,  nel  senso  che  gli  «adempimenti previsti dal
comma 198»  -  espressamente  richiamati  dallo  stesso comma 204 per
circoscrivere l'oggetto del monitoraggio - sono esclusivamente quelli
diretti   a  realizzare  l'obiettivo  del  contenimento  della  spesa
definito  con  l'accordo  di  cui  al  comma 148.  Ne consegue che il
richiamo  al  comma 198,  contenuto  nel  comma 204, per le Regioni a
statuto  speciale  e  le  Province  autonome,  ha  il  significato di
riferire  il  monitoraggio  ivi  previsto  al  rispetto  delle misure
concordate  con  il  Ministero  dell'economia  e  delle finanze negli
accordi  stipulati  ai  sensi  del  comma 148 e non quello di rendere
direttamente applicabile a tali enti il comma 198.
    In  conclusione,  derivando  il  limite  di spesa per gli enti ad
autonomia  speciale  dagli  accordi  di  cui al comma 148 e non dalla
diretta  applicazione  del  comma 198, la denunciata antinomia fra le
due norme non sussiste.
    13.2  -  Anche le questioni relative ai commi 199, 200, 201, 203,
204, 205 e al comma 206, nella parte in cui qualifica le disposizioni
di   cui   ai   commi   ora  citati  come  principi  fondamentali  di
coordinamento della finanza pubblica, non sono fondate. Infatti, tali
disposizioni,  in  quanto  strettamente  connesse  a quella di cui al
comma 198,  non trovano, al pari di questa, diretta applicazione agli
enti  ad  autonomia  speciale  nel  caso in cui siano intervenuti gli
accordi previsti dal comma 148.
    13.3.  -  Si deve, peraltro, precisare che, anche nel caso in cui
gli  accordi  previsti  dal  comma 148  non  dovessero  intervenire e
trovasse,  quindi,  applicazione  in via sussidiaria e transitoria il
comma 198  e  con  questo  i  commi citati al punto precedente, dette
questioni  sarebbero  ugualmente  in  parte  non  fondate  e in parte
inammissibili,  per  le  medesime  ragioni sopra esposte. Quanto alla
denunciata  violazione degli artt. 117 e 119 Cost., valgono le stesse
ragioni  di non fondatezza gia' esposte con riferimento alle analoghe
questioni  sollevate  dalle  Regioni  a  statuto ordinario (punti 9.,
9.1.,  9.2., 9.3., 9.4., 10., 12.). Quanto alla denunciata violazione
dei  parametri statutari, va rilevato che essi non attribuiscono agli
enti  ad  autonomia  speciale  ricorrenti  competenze legislative che
possano  essere  lese da principi fondamentali di coordinamento della
finanza   pubblica  attinenti  alla  spesa,  come  quello  posto  dal
legislatore  statale  con  il  comma 198.  Questa  Corte ha, infatti,
chiarito  che  tali principi «devono ritenersi applicabili anche alle
autonomie   speciali,  in  considerazione  dell'obbligo  generale  di
partecipazione  di  tutte  le  Regioni, ivi comprese quelle a statuto
speciale,   all'azione   di  risanamento  della  finanza  pubblica  «
(sentenza  n. 82  del  2007,  nonche' sentenze, da questa richiamate,
n. 417 del 2005; n. 353, n. 345 e n. 36 del 2004; n. 416 del 1995; in
senso analogo, anche la sentenza n. 267 del 2006).
    13.4. - Le questioni promosse dagli enti ad autonomia speciale in
relazione   al   comma 202  sono  assorbite  dalla  dichiarazione  di
illegittimita' costituzionale di tale norma (punto 11.).
    13.5.  -  La  questione  promossa  dalla Regione Valle d'Aosta in
relazione  al  comma 206,  nella  parte  in cui questo qualifica come
principio  fondamentale  di  coordinamento  della finanza pubblica la
disposizione  di  cui  al  comma 202, e' inammissibile per carenza di
oggetto, per le stesse ragioni indicate al punto 12.