IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la presente ordinanza. Sul ricorso numero di registro generale 00175 del 2005, proposto da: Melluso Michela, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Paola Giannotti, presso la quale e' elettivamente domiciliata in Ancona, alla via San Martino, n. 23; Contro l'Iistituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Ancona, in persona del suo presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Barbara Bocci dell'Ufficio legale dell'Istituto, presso il quale e' elettivamente domiciliato in Ancona, alla via Salvo D'Acquisto n. 40, per l'annullamento: del decreto del presidente dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Ancona, n. 369/04 del 27 dicembre 2004, notificato il 27 gennaio 2004, con cui e' stato disposto a carico della ricorrente il rilascio dell'alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica, sito in Ancona, alla via Gioberti n. 15, in quanto asserito occupato senza titolo; di tutti gli atti preparatori, preordinati, presupposti, connessi e conseguenti, ivi compresa la nota n. 18052 del 17 novembre 2004, a firma del Dirigente dell'Ufficio gestione e legale dell'IACP di Ancona, con cui e' stato ingiunto all'attuale ricorrente di rilasciare il suddetto alloggio ERP vuoto da persone e cose; Visto il ricorso con i relativi allegati; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Istituto Autonomo Case Popolari di Ancona; Vista l'ordinanza n. 212 del 23 marzo 2005, con cui e' stata accolta la domanda di sospensione cautelare dell'esecuzione del provvedimento impugnato. Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 10 maggio 2006, il dott. Galileo Omero Manzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel relativo verbale; F a t t o Con atto notificato il 24 febbraio 2005, depositato il 2 marzo 2005, la ricorrente ha impugnato il provvedimento adottato dal presidente dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Ancona, con cui e' stato disposto a suo carico il rilascio e la restituzione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, in quanto asserito occupato senza titolo dalla medesima. Il provvedimento di restituzione dell'abitazione popolare e' stato giustificato dal fatto che l'interessata, figlia dell'originario assegnatario in locazione dell'immobile, regolarmente autorizzata in data 16 settembre 2003 ad abitare stabilmente nello stesso insieme ai suoi due figli, con formale atto di ampliamento del nucleo familiare del titolare dell'assegnazione per motivi di assistenza di quest'ultimo, ai sensi dell'art. 43 della legge regionale Marche n. 44 del 1997, alla morte del genitore, la figlia convivente non e' stata ritenuta in possesso del requisito per subentrare a titolo successorio nella titolarita' dell'assegnazione dell'alloggio popolare, in quanto, alla data del decesso del padre, non erano ancora trascorsi due anni dall'autorizzazione all'ampliamento del nucleo familiare del de cuius, secondo quanto stabilito dal citato art. 43 della legge regionale n. 44 del 1997. Avverso il provvedimento impugnato con il ricorso vengono dedotte censure di incompetenza e di violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e seguenti della legge regionale Marche 22 luglio 1997, degli artt 2, 10, e 14 del d.P.R. 14 dicembre 1975, n. 226, nonche' vizio di eccesso di potere per abuso, sviamento e falso presupposto, travisamento dei fatti, illogicita', ingiustizia manifesta, erroneita' ed incongruita' della motivazione. La dedotta censura di incompetenza viene fatta dipendere dall'asserita mancata comunicazione della preliminare diffida al rilascio dell'alloggio ERP di cui si controverte, da parte del presidente dell'Ente edilizio intimato, in qualita' di legale rappresentante dello stesso, dal momento che tale atto di avvio del procedimento e' stato sottoscritto dal Dirigente dell'Ufficio gestione alloggi il quale, a detta del difensore di parte ricorrente, risultava sfornito del potere di manifestazione della volonta' dell'Amministrazione. Anche il successivo provvedimento di rilascio di alloggio oggetto di sindacato giurisdizionale, risulta viziato sotto il profilo dell'incompetenza poiche' lo stesso, in quanto atto di straordinaria amministrazione, non poteva esser adottato senza una preventiva delibera del Consiglio di amministrazione dell'Ente al quale per legge (art. 14 del d.P.R. n. 226 del 1975) sono riservati tutti gli atti di gestione ordinaria e straordinaria. In ogni caso, il provvedimento impugnato risulta il frutto di una errata applicazione dell art. 43 e delle altre norme della legge regionale Marche n. 44 del 1997 le quali, in caso di decesso dell'assegnatario di un alloggio ERP, prevede il subentro nell'assegnazione dei componenti del suo nucleo familiare, per cui la richiesta di restituzione dell'alloggio popolare pretesa nei confronti della ricorrente risulta illegittima, atteso il suo conclamato stato di convivenza abituale con il proprio genitore esistente alla data della morte di quest'ultimo. Secondo il difensore di parte ricorrente, la pretesa dello IACP intimato di condizionare il diritto di subentro alla esistenza di un periodo di convivenza di almeno due anni con l'assegnatario, opererebbe soltanto allorquando si e' in presenza di una rinuncia volontaria all'assegnazione da parte del titolare con conseguente abbandono dell'alloggio e non in caso di decesso dello stesso. Per resistere alla iniziativa giudiziaria di parte ricorrente, in data 22 marzo 2005, si costituito in giudizio l'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Ancona, il cui difensore ha confutato gli argomenti invalidatori dedotti con il ricorso. In particolare, e' stata ritenuta infondata la censura di incompetenza, in quanto la preliminare diffida alla restituzione dell'alloggio costituisce un atto procedimentale riservato ai funzionari e dirigenti dell'Ente gestore. Per quanto riguarda poi l'ulteriore rilievo di violazione delle segnalate norme della legge regionale n. 43 del 1997, il difensore dell'Amministrazione ha negato fondamento agli assunti invalidatori di parte ricorrente, a fronte della chiara ed inequivocabile previsione del quinto comma dell'art. 43 della citata legge regionale n. 43 del 1997 che preclude tassativamente, in caso di decesso degli assegnatari degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, il subentro ai familiari autorizzati a convivere con i titolari a titolo di successivo ampliamento del loro nucleo familire, in caso di mancato decorso di almeno due anni dalla data di formalizazione dell'autorizzazione all'ampliamento suddetto, alla data del decesso del titolare dell'alloggio ERP. Con ordinanza n. 212 del 22 marzo 2005, il Tribunale ha accolto la domanda di sospensione cautelare dell'efficacia del provvedimento impugnato, fissando nel contempo la pubblica udienza di discussione della causa, nella imminenza della quale il difensore da parte ricorrente ha depositato in data 29 aprile 2006, apposita memoria conclusionale con la quale ha ribadito le proprie tesi invalidatorie la cui fondatezza risulterebbe confermata anche dalle sopravvenute disposizioni normative introdotte con la nuova legge regionale n. 36 del 16 dicembre 2005. D i r i t t o 1) Priva di fondamento va valutata la censura di incompetenza in quanto la preliminare diffida al rilascio dell'alloggio popolare in caso di ritenuta occupazione abusiva dello stesso, secondo quanto previsto dall'art. 53 della l.r. Marche n. 44 del 1997, costituisce atto di avvio del relativo procedimento e, come tale, la sua adozione e sottoscrizione riservata alla competenza del funzionario qualificato come responsabile dello stesso procedimento ai sensi di quanto stabilito dall'art. 6, lett. e) della legge n. 241 del 1990. Con tale comunicazione, infatti, nella vicenda di cui causa, il responsabile del procedimento ha inteso portare a conoscenza del destinatario interessato l'intervenuto avvio di un procedimento ad iniziativa d'ufficio che poteva prefigurare il rilascio dell'alloggio popolare dal medesimo asserito occupato senza titolo, con l'invito a fornire scritti difensivi e documenti in grado di contrastare e smentire i fatti contestati dall'Ente edilizio con l'avviso di avvio del procedimento. Per cui, con riferimento all'accennata natura meramente notiziale e non provvedimentale del suddetto atto di diffida, non vi e' dubbio che lo stesso poteva legittimamente essere sottoscritto dal funzionano che, secondo i regolamenti di organizzazione dell'Ente, era preposto a gestire tale tipo di procedimento, dal momento che lo stesso, in caso di disconoscimento delle ragioni difensive, rappresentate dal suo destinatario, era destinato a concludersi con l'adozione di un atto definitivo da parte del rappresentante dell'Ente gestore, come di fatto avvenuto con il successivo provvedimento di rilascio dell'alloggio popolare, oggetto da impugnazione. Ad identiche conclusioni di infondatezza conduce anche l'esame dell'ulteriore profilo della dedotta censura di incompetenza fatta dipendere dall'asserito mancato coinvolgimento del Consiglio di amministrazione dello I.A.C.P. nell'adozione dell'atto impugnato. A tale proposito, va evidenziato che la segnalata norma statutaria dell'Ente edilizio resistente, che riserva al Consiglio di amministrazione tutti i poteri di gestione ordinaria e straordinaria, secondo il Collegio, intende fare riferimento all'adozione degli atti discrezionali con rilevanza interna ed esterna, i quali comportano una valutazione di opportunita' amministrativa in ordine alla loro adozione, il cui esito non e' scontato, come invece accade nel caso degli atti vincolati quale risulta il provvedimento presidenziale, oggetto di sindacato giurisdizionale in questa sede. Pertanto, a fronte della ritenuta apparente doverosita' dell'atto in questione, risoltosi nella puntuale applicazione di una norma di legge in presenza di fatti e circostanze che non si prestavano a diversa interpretazione, ritiene il Collegio che la sua adozione rientrava nella piena competenza del legale rappresentante dell'Ente, preposto alla gestione dell'alloggio popolare, di cui si controverte. 2) Prive di pregio debbono essere considerate anche le altre censure di violazione di legge e di eccesso di potere, preordinate a denunciare un'errata applicazione ed interpretazione dell'art. 43 della l.r. Marche n. 44 del 1997, poiche' il chiaro contenuto dispositivo della stessa non poteva prestarsi a letture diverse da quella fornita dall'Ente resistente con il provvedimento impugnato. Infatti, tale norma, pur riconoscendo a coloro che, dopo l'assegnazione di un alloggio ERP, sono stati autorizzati a soggiornare stabilmente nello stesso a titolo di permanente ampliamento del nucleo familiare del titolare del contratto di locazione, il diritto a subentrare nell'assegnazione in caso di morte dell'assegnatario, subordina tuttavia tale diritto, con disposizione estremamente chiara, alla condizione dell'intervenuto decorso, alla data del decesso, di almeno due anni dalla data da formalizzazione dell'autorizzazione all'ampliamento familiare suddetto. Per cui, a fronte di tale inequivoca disposizione normativa sicuramente destinata ad evitare improprie strumentalizzazioni nell'utilizzo dell'alloggio ERP, il comportamento tenuto nel caso di specie dall'Ente edilizio gestore con l'adozione del provvedimento impugnato, risulta corretto e, quindi, legittimo dal momento che la ricorrente, alla data della morte del genitore, titolare dell'alloggio popolare, non poteva far valere un periodo da regolare coabitazione autorizzata di almeno due anni. 3) Sulla base di quanto precisato, il ricorso deve dunque essere respinto, attesa la riferita previsione dell'art. 43, quinto comma della legge regionale Marche n. 44 del 1997 che, come si visto, preclude alla ricorrente di divenire formale intestataria dell'allogio popolare assegnato al proprio genitore a seguito del decesso di quest'ultimo. Tuttavia, il Collegio tenuto conto di tale esito del giudizio dubita della costituzionalita' della suddetta norma regionale nella parte in cui subordina a limiti temporali inderogabili di presenza negli alloggi ERP, il diritto di subentro nella loro titolarita' in qualita' da regolari assegnatari, ai componenti del nucleo familiare autorizzati a tutti gli effetti ad abitare negli stessi dopo l'assegnazione, in caso di decesso del parente intestatario dell'alloggio. 3/A) Tale questione di incostituzionalita' sollevata d'ufficio dal Collegio e' sicuramente rilevante nel contesto del presente giudizio, poiche', nella ipotizzata condivisione da parte del giudice delle leggi dei dubbi sollevati dal Collegio in ordine alla compatibilita' con i principi ed i valori costituzionali della norma di legge soprasegnalata, e' indubbio che la attuale ricorrente potrebbe vedere accolta la propria iniziativa giudiziaria e, quindi, conseguire un sicuro vantaggio, in quanto potrebbe conseguire il riconoscimento del suo diritto alla intestazione e conservazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica di cui si controverte che con il provvedimento impugnato in questa sede gli e' stato negato, con il conseguente diverso esito favorevole del presente giudizio per la parte attrice. 3/B) Quanto alla non manifesta infondatezza (giacche' il tribunale puo' evitare di rimettere alla Corte costituzionale la questione di incostituzionalita' eccepita o rilevata d'ufficio solo ove la ritenga manifestamente infondata) si osserva quanto segue. La legge regionale Marche 22 luglio 1997, n. 44, recante norme in materia di assegnazione e gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP), ha dettato una specifica disciplina per quanto riguarda il subentro nella posizione del soggetto aspirante a conseguire l'assegnazione di un alloggio ERP o gia' assegnatario a tutti gli effetti dello stesso, in caso di morte o rinuncia da parte dell'interessato, alla sua posizione di assegnatario o aspirante tale. Dal combinato disposto degli artt. 7 e 43 della legge citata, si evince infatti che, per quanto riguarda la posizione dell'aspirante concorrente all'assegnazione di un alloggio ERP, possono prioritariamente subentrare nella posizione giuridica di colui che ha presentato la relativa domanda i componenti del nucleo familiare conviventi con l'interessato, legati da rapporto di coniugo, di parentela o di affinita' con il medesimo. In via subordinata, secondo le previsioni delle norme suddette, possono poi subentrare nella segnalata posizione di vantaggio derivante dall'avvenuta presentazione della domanda di assegnazione di un alloggio ERP, anche persone non legate da rapporti di parentela ed affinita' con il soggetto aspirante assegnatario, ma facenti comunque parte a tutti gli effetti del suo nucleo familiare da almeno due anni alla data di pubblicazione del bando di concorso indetto per la formazione della relativa graduatoria degli aventi titolo all'assegnazione ed a condizione che la presenza di estranei nel nucleo familiare del richiedente sia giustificata da motivi di reciproca assistenza morale e materiale opportunamente documentata nei modi di legge. Per cui, ai fini del subentro nella domanda di assegnazione di un alloggio popolare, la posizione dei familiari parenti dell'aspirante assegnatario e degli estranei facenti comunque parte del suo nucleo familiare risulta differenziata, dal momento che, in caso di decesso o di rinuncia alla domanda dell'originario presentatore, i primi possono subentrare senza condizioni nella domanda del loro parente nell'ordine di priorita' individuato dalla legge regionale (art. 43, primo comma), mentre i secondi, oltre a potere subentrare nella domanda soltanto in caso da mancanza di soggetti legati da vincoli di parentela con l'aspirante assegnatario, debbono comunque provare una stabile convivenza anagraficamente certificata con il medesimo da almeno due anni alla data di pubblicazione del bando di concorso. Al contrario, nel caso di subentro, non nella domanda di assegnazione di alloggio ERP, ma nella posizione di assegnatario gia' conseguita con la successiva stipula del relativo contratto di locazione dell'abitazione, il Legislatore regionale, in caso di decesso del titolare dell'assegnazione, ha parimenti riconosciuto il diritto al subentro a tutti i componenti del nucleo familiare dell'originario assegnatario individuati nell'atto di assegnazione dell'immobile, nell'ordine stabilito dalla legge che privilegia prima i parenti del titolare deceduto e poi i conviventi non legati da vincoli di parentela con il medesimo. La situazione risulta diversa invece per i soggetti non facenti parte dell'originario nucleo familiare, dell'assegnatario al momento di consegna dell'alloggio, i quali, parenti o estranei, sono stati autorizzati nel corso del rapporto locativo a risiedere nell'alloggio popolare dall'Ente gestore e a titolo di stabile ampliamento del nucleo familiare del titolare dell'abitazione ai sensi di quanto previsto dall'art. 43, quarto comma, della legge regionale Marche n. 44 del 1997. A costoro, infatti, la norma suddetta (art. 43, quinto comma) ha riconosciuto, in caso di decesso dell'assegnatario, di subentrare nell'assegnazione dell'alloggio, sempre nell'ordine suddetto, soltanto a condizione che, alla data della morte del titolare, sia comunque trascorso almeno un periodo di due anni dalla data dell'intervenuto rilascio dell'autorizzazione all'ampliamento stabile del nucleo familiare del medesimo, senza differenziare in alcun modo la situazione dei familiari di quest'ultimo da quella dei soggetti non legati da vincoli di parentela con il medesimo, come invece e' avvenuto, nel caso di subentro nella domanda di assegnazione degli alloggi popolari (art. 7 e art. 43, primo comma). 3/C) Nei limiti in cui la norma suddetta (art. 43, quinto comma) pone sullo stesso piano, ai fini del subentro nell'assegnazione di alloggi ERP, i soggetti inseriti nel nucleo familiare del titolare dopo la costituzione del rapporto locativo su autorizzazione dell'ente gestore, senza alcuna differenziazione della posizione dei parenti da quella dei soggetti estranei non legati da vincoli di parentela con l'assegnatario, il Collegio dubita della costituzionalita' di tale previsione normativa. In particolare tali dubbi si prospettano in relazione agli artt. 3 e 29 della Costituzione. Secondo il Collegio la norma in questione si pone in primo luogo in contrasto con l'art. 3 della Carta costituzionale, poiche' viene a determinare una ingiustificata discriminazione nei confronti dei componenti del nucleo familiare degli aspiranti assegnatari e degli assegnatari di alloggi ERP legati a quest'ultimo da rapporti di parentela e affinita' nelle due diverse ipotesi di subentro nella domanda di assegnazione, prima del conseguimento della disponibilita' dell'alloggio popolare, e di subentro nel rapporto locativo, una volta intervenuta l'assegnazione e perfezionata la consegna dell'immobile, nel caso di decesso, a seconda dei casi, del titolare della domanda o del beneficiario del provvedimento di assegnazione di abitazione popolare. Come si e' avuto modo di precisare, infatti, mentre per subentrare nella domanda di assegnazione la legge non pone ai familiari alcuna condizione da protratta convivenza con l'aspirante assegnatario, nell'ipotesi di subentro nell'assegnazione gia' perfezionata e nel relativo rapporto locativo in essere con il titolare dell'alloggio successivamente deceduto, l'art. 43, quinto comma della legge regionale Marche n. 44 del 1997, per i familiari autorizzati a risiedere stabilmente nell'alloggio popolare, dopo l'assegnazione e, quindi, nel corso del rapporto locativo, subordina il diritto al subentro all'avvenuta decorrenza, alla data del verificarsi del decesso del titolare dell'alloggio ERP, di un periodo di almeno due anni di stabile convivenza nell'allogio, decorrente dalla data di rilascio della relativa autorizzazione all'ampliamento stabile del relativo nucleo familiare ex art. 43, quarto comma della stessa legge. Ad avviso del Collegio, tale differente trattamento e' riservato ai parenti dell'assegnatario di alloggio ERP per subentrare, in caso di morte di quest'ultimo nel rapporto locativo in essere con il de cuius, rispetto a quello previsto nell'identica eventualita' del decesso dello stesso, per subentrare alla domanda di assegnazione presentata prima della morte dall'aspirante assegnatario, appare ingiustificatamente discriminatorio e lesivo del diritto di uguaglianza di fronte alla legge affermato dall'art. 3 della Costituzione. Cio' in quanto, in tal modo, secondo il Collegio, il Legislatore regionale ha riservato un trattamento diverso a soggetti giuridici che si trovano in una uguale condizione di parentela rispetto ad altro soggetto giuridico (l'aspirante assegnatario e l'assegnatario di alloggio di edilizia residenziale pubblica) nelle cui ragioni gli stessi vengono autorizzati a subentrare dalla stessa norma incriminata. Infatti, secondo il consolidato orientamento del giudice delle leggi in materia di interpretazione dell'art. 3 della Carta costituzionale, il principio di uguaglianza formale sancito da tale norma impone al Legislatore di assicurare ad ognuno uguaglianza di trattamento quando uguali siano le situazioni soggettive ed oggettive alle quali le norme si riferiscono per la loro applicazione. Cio' comporta che, ove le situazioni siano omogenee, il loro trattamento deve essere uniforme, nel caso in cui non sussistano ragioni per differenziarle. Ne', per quanto riguarda la vicenda all'esame, puo' essere addotto a giustificazione di tale accennato diverso trattamento, la circostanza che il periodo biennale di protratta convivenza viene richiesto solo per i familiari autorizzati a risiedere nell'alloggio popolare dopo la sua assegnazione a titolo di ampliamento stabile del nucleo familiare del suo titolare e non per coloro che hanno sempre fatto parte della famiglia sin dalla data dell'originaria assegnazione dell'abitazione. A tale proposito, ritiene infatti il Collegio che, indipendentemente dalla data di ingresso nel nucleo familiare dell'assegnatario di alloggio ERP, la posizione di un parente non puo' comunque essere assimilata a quella di soggetti non legati da vincolo di coniugio e di parentela con il medesimo, ai fini, dell'eventuale subentro nella intestazione dello stesso alloggio, soprattutto nel caso di sopravvenuto decesso del suo titolare, dal momento che tutte le norme della legge regionale n. 44 del 1997 sono ispirate a valorizzare la famiglia come potenziale fruitrice degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, sia nella fase da individuazione dei beneficiari degli stessi con il previsto riconoscimento di un maggior punteggio ai nuclei familiari numerosi e composti da soggetti portatori di disabilita', sia nella successiva fase di gestione del rapporto locativo con il favore riconosciuto ai familiari dell'assegnatario al subentro nella posizione del titolare anche in vista dell'eventuale trasferimento in proprieta' dell'alloggio per lungo tempo occupato a titolo di locazione. Tale convincimento del Collegio trova ulteriore conferma in punto di fatto nella circostanza che, nella vicenda di cui e' causa, il familiare ricorrente a cui l'ente gestore ha negato il diritto al subentro per mancato decorso del termine biennale dall'autorizzazione al suo ingresso nell'alloggio, risultava la figlia dell'assegnatario deceduto la quale faceva parte del nucleo familiare del medesimo alla data della originaria assegnazione dell'abitazione popolare che aveva lasciato solo a seguito di matrimonio. Per cui, con riferimento a quanto precisato, la norma in questione sospettata di incostituzionalita' nel parificare ingiustificatamente i parenti dell'assegnatario deceduto ai soggetti comunque facenti parte del suo nucleo familiare ma a lui non legati da rapporto di parentela, ad avviso del Collegio, si pone anche in contrasto con l'art. 29 della Costituzione, poiche' in tal modo disconosce la posizione di favore che tale norma costituzionale intende assicurare alla famiglia ed ai suoi componenti, quale comunita' naturale basata su vincoli affettivi e di solidarieta' economica e sociale dei suoi membri. Tale convincimento del Collegio e' avvalorato dal fatto che, in caso di contemporanea presenza nel nucleo familiare di assegnatario di alloggio popolare di parenti e di estranei autorizzati nel tempo a convivere con il medesimo, l'accennata norma della legge regionale Marche (art. 43, quinto comma, l.r. n. 44 del 1997) per come formulata, consente di privilegiare ai fini del subentro all'assenazione, in caso di decesso del titolare, o di estranei conviventi da piu' di due anni con quest'ultimo, a danno dei parenti presenti nell'alloggio da meno tempo. Pertanto, l'avere subordinato il riconoscimento del diritto al subentro nell'assegnazione di un allogio ERP dei familiari autorizzati a vivere nello stesso alla decorrenza di un periodo di convivenza minima con l'assegnatario, in caso di morte di quest'ultimo, comporta secondo il Collegio il disconoscimento delle prerogative assicurate dall'art. 29 della Carta costituzionale alla comunita' familiare, poiche' in tal modo si vengono a creare le condizioni per privare ingiustificatamente gli eredi dell'assegnatario deceduto di conservare l'utilizzo dell'abitazione popolare in regime di locazione, dal momento che il riconoscimento di tale prerogativa viene fatta dipendere da un evento futuro ed incerto nel quando quale risulta la morte del loro dante causa, per giunta indipendente dalla volonta' dei familiari conviventi, con la conseguenza che se tale vento luttuoso intervenga prima di due anni dell'inizio della convivenza con il de cuius, in grado di determinare la definitiva perdita dell'alloggio per gli stesi parenti i quali per tale circostanza fortuita vengono a risultare degli occupanti senza titolo dell'abitazione tenuti come tali al suo rilascio con grave pregiudizio delle esigenze abitative della loro famiglia che l'art. 29 intende tutelare. 4) Le accennate questioni di incostituzionalita' oltre che rilevanti, non sono dunque manifestamente infondate e debbono dunque essere sottoposte al vaglio della Corte costituzionale.