IL TRIBUNALE REGIONALE DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

    Ha  pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 222 del 2004
proposto    da    Condominio    Residenza   Francesca,   in   persona
dell'amministratore   pro   tempore,  Matteotti  Ginetta  e  Menapace
Rosalba,  rappresentati  e  difesi  dall'avv.  Mauro  Vecchietti  con
domicilio  presso  la segreteria del Tribunale regionale di giustizia
amministrativa di Trento, via Calepina n. 50;
    Contro  il  Comune  di Riva del Garda, in persona del sindaco pro
tempore, non costituito in giudizio, e nei confronti di:
        ITAL.CO.GE.  S.r.l., in persona del legale rappresentante pro
tempore,   rappresentata  e  difesa  dall'avv.  Gianpiero  Luongo  ed
elettivamente  domiciliata  presso  il  suo  studio  in  Trento,  Via
Serafini n. 9;
        Francesca  S.r.l.,  in  persona del legale rappresentante pro
tempore,  rappresentata  e  difesa  dagli  avv.  Luca Benini e Andrea
Dalponte   ed   elettivamente   domiciliata   presso   lo  studio  di
quest'ultimo in Trento, via SS. Trinita' n. 14;
        Lazzara    Moreno,    non   costituito   in   giudizio,   per
l'annullamento  della concessione edilizia in sanatoria del 1° luglio
2004  rilasciata a societa' Ital.Co.Ge. S.r.l. dal comune di Riva del
Garda sub n. prot. 20040022981 - reg. CUT 257/2004.
    Visto il ricorso con i relativi allegati;
    Visti  gli  atti  di  costituzione  in  giudizio  delle  societa'
controinteressate intimate;
    Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese;
    Visti gli atti tutti della causa;
    Uditi  alla  pubblica  udienza del 23 novembre 2006 - relatore il
consigliere   Stelio  Iuni  -  l'avv.  Paolo  Devigili,  in  delegata
sostituzione  dell'avv.  Mauro  Vecchietti, per i ricorrenti e l'avv.
Andrea  Dalponte  per  la controinteressata Francesca S.r.l.; nessuno
comparso per la controinteressata ltal.Co.Ge. S.r.l.;
    Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.

                     F a t t o  e  d i r i t t o

    Con  ricorso  n. 222/04,  riassunto  in  data  19 maggio 2006, il
Condominio  «Residenza  Francesca» ed i condomini Matteotti Ginetta e
Menapace  Rosalba  hanno  impugnato  il  provvedimento di concessione
edilizia  in  sanatoria  dd. 1° luglio 2004, rilasciato alla societa'
Ital.Co.Ge. S.r.l. dal comune di Riva del Garda.
    Il  tribunale  ha  deciso  con  sentenza  parziale  in ordine sia
all'eccezione  di  legittimazione  attiva dei ricorrenti sollevata da
parte  resistente,  sia  alla  censura dedotta con il primo motivo di
gravame  ed  ha  lasciato impregiudicata la censura di cui al secondo
motivo  di  gravame,  ritenendo  rilevante ai fini del decidere e non
manifestamente  infondata  la  questione  di  costituzionalita' della
norma  posta  a  base  del  provvedimento  impugnato (art. 129, comma
ottavo,  della  l.p.  n. 22/1991,  come modificato dall'art. 66 della
l.p. n. 10 del 1998).
    Al  riguardo, va richiamata la sentenza n. 231/1993, con la quale
il    giudice   delle   leggi   aveva   dichiarato   l'illegittimita'
costituzionale  della  citata norma (art. 129, commi primo e secondo,
l.p.  n. 22/1991)  che,  nella  precedente formulazione, disponeva la
sanabilita' dell'opera abusiva conforme ai soli strumenti urbanistici
in  vigore  all'epoca del rilascio della concessione in sanatoria, in
contraddizione  con  i  principi posti dall'art. 13 della legge n. 47
del  1985,  il  quale  invece richiede la conformita' dell'opera alla
normativa  vigente sia al tempo della sua realizzazione, sia a quello
del rilascio della concessione (cd. doppia conformita).
    Ora,  nella  formulazione introdotta dall'art. 66, l.p. n. 10 del
1998, l'art. 129 in questione prevede, al primo comma, la sanabilita'
dell'opera  abusiva  quando  essa  «risulta  conforme  agli strumenti
urbanistici  in  vigore e non in contrasto con quelli adottati sia al
momento   della   realizzazione   dell'opera  sia  al  momento  della
presentazione  della  domanda»;  mentre  al  comma ottavo dispone che
«resta  salvo  il potere di rilasciare la concessione edilizia quando
sia  regolarmente  richiesta  e conforme al momento del rilascio alle
norme  urbanistiche  vigenti  e non in contrasto con quelle adottate,
anche  se l'opera per la quale e' richiesta sia gia' stata realizzata
abusivamente».
    Cio'  posto,  giova  precisare  -  come del resto si evince dalla
parte  motiva del provvedimento impugnato - che il comune di Riva del
Garda  ha  inteso  concedere  la  sanatoria dell'opera abusiva de qua
sulla  base  del citato comma ottavo dell'art. 129, l.p. n. 22/1991 e
cioe' sulla base della semplice conformita' dell'opera (abusiva) alla
normativa urbanistica vigente al momento della domanda.
    Se  cosi'  e', appare evidente che la norma adottata a fondamento
della  concessione  in  sanatoria,  per un verso si profila in palese
contrasto con la statuizione posta dalla suddetta sentenza di codesta
Corte  in  ordine  al  requisito  della duplice conformita' secondo i
principi  fissati  dall'art. 13  della  legge  n. 47/1985  e recepiti
dall'al.  36  del  t.u.  n. 380 del 2001, per altro verso essa appare
confliggente  con  il  comma  1  dello  stesso  art. 129, che appunto
richiede per la concessione in sanatoria a c.d. duplice conformita'.
    Ne  consegue  che  l'introdotta innovazione legislativa, e la sua
applicazione  nei termini prospettati, viene a presentare - ad avviso
del   Collegio   -   le   stesse   connotazioni   di   illegittimita'
costituzionale  evidenziate  a  suo  tempo  con  riguardo  al mancato
rispetto  dei  principi dell'ordinamento giuridico, ai quali anche la
potesta'  esclusiva  provinciale  deve soggiacere, secondo il preciso
dettato statutario (art. 4 e 8 Statuto speciale di autonomia T.A.A.).
    Il  Collegio  ha motivo, pertanto, di ritenere non manifestamente
infondata  la  questione  di legittimita' costituzionale della citata
norma  (art. 129,  comma  ottavo,  della L.P. n. 22/1991), innegabile
essendo  d'altra  parte  la  sua  rilevanza  ai  fini della decisione
definitiva della vertenza de qua.