IL TRIBUNALE

    Ritenuto  che  deve  essere  sollevata,  per  i motivi di seguito
esposti,   questione  di  legittimita'  costituzionale  dell'art. 69,
quarto  comma c.p., come da ultimo sostituito dall'art. 3 della legge
5 dicembre  2005,  n. 251,  nella  parte in cui prevede che, nei casi
indicati  nell'art. 99,  quarto  comma  c.p.,  «...vi  e'  divieto di
prevalenza  delle  circostanze  attenuanti sulle ritenute circostanze
aggravanti...», questione rilevante e non manifestamente infondata in
riferimento  agli  artt. 3,  primo  comma  e  27, secondo comma della
Costituzione, rileva:
        in  data  12  gennaio  2007  Khebbaz Samir e' stato arrestato
nella  flagranza  del  reato  di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/1990 -
come  contestato nel decreto di presentazione emesso dal p.m. in data
13 gennaio  2007  ai  sensi  dell'art. 163 disp. att. c.p.p. - per la
detenzione  a  fini  di spaccio e la vendita di sostanza stupefacente
risultata  hashish  del  peso  lordo  complessivo  di grammi 21,1 (la
quantita'  venduta  a  due  diversi acquirenti, per il prezzo di euro
5,00  e di euro 10,00, pari a grammi 0,7 e 1,1) e si e' proceduto nei
suoi confronti ai sensi dell'art. 558 c.p.p.
    All'esito dell'odierna udienza di convalida, l'imputato, il quale
in  sede di interrogatorio ha reso ampia confessione, ha richiesto il
giudizio   abbreviato   e,   pertanto,  si  e'  provveduto  ai  sensi
dell'art. 438, quarto comma c.p.p.
    Le  parti  hanno formulato e illustrato le rispettive conclusioni
come da verbale.
    La  pena  edittale  per il delitto contestato e' attualmente, per
effetto  della  modificazione  introdotta dall'art. 4-bis della legge
21 febbraio  2006, n. 49 di conversione del decreto-legge 30 dicembre
2005,  n. 272,  della reclusione da sei a venti anni e della multa da
euro 26.000 a euro 260.000.
    Nella fattispecie, peraltro, ricorre senza dubbio l'attenuante ex
art. 73,  comma  5 cit. trattandosi di condotta posta in essere senza
preordinazione  di  mezzi,  di  elementari  modalita'  e  circostanze
dell'azione nonche' di modesta quantita' di hashish.
    La   contestazione   della   «recidiva  specifica  reiterata  nel
quinquennio»  consegue  alle iscrizioni che risultano dal certificato
del  casellario giudiziale. La recidiva puo' essere ritenuta anche in
mancanza   di   precedente   dichiarazione,   che  non  ha  efficacia
costitutiva   (Cass.   16 marzo  2004,  Marchetta  e  6 maggio  2003,
Andreucci).
    Com'e'  noto, la funzione del giudizio di comparazione ex art. 69
c.p.  e'  di  consentire,  nell'apprezzamento  della personalita' del
colpevole  e  dell'entita'  del  fatto, il migliore adattamento della
pena  avuto  riguardo  alle finalita' di retribuzione, di prevenzione
generale e speciale e di rieducazione (tra le tante, da ultimo, Cass.
28 giugno 2005, Matti).
    Nel   caso   in   esame,   prima  della  modificazione  apportata
all'art. 69,  quarto  comma c.p., il giudizio di comparazione sarebbe
stato  risolto  certamente  in  termini di prevalenza dell'attenuante
ravvisata  sulla recidiva, cio' per cui, invece, ora «vi e' divieto»,
derivandone  la  conseguenza  che  la  pena-base minima da infliggere
sarebbe  di  anni  sei  di  reclusione  e  euro  26.000  di multa, da
aumentare  per il concorso formale e da ridurre per il rito, sanzione
manifestamente   sproporzionata  e  inadeguata  alla  fattispecie  in
concreto verificatasi.
    Dunque,  e'  di  immediata  evidenza  il  contrasto dell'art. 69,
quarto  comma  c.p.  con  il  principio  di ragionevolezza insito nel
principio  di  uguaglianza  di  cui  all'art. 3,  primo  comma  della
Costituzione.
    La   Corte  costituzionale,  infatti,  ha  ribadito  in  numerose
pronunce   che   rientra   nella   discrezionalita'  del  legislatore
determinare  la quantita' e la qualita' della sanzione penale, ma con
altrettanta  frequenza ha ammesso il sindacato sull'esercizio di tale
discrezionalita'  quando  ne  derivi  una  disparita'  di trattamento
palesemente  irragionevole,  di  recente,  ancora,  affermando che «a
prescindere dal rispetto di altri parametri, la normativa deve essere
anzitutto  conforme a criteri di intrinseca ragionevolezza» (sentenza
n. 78 del 10-18 febbraio 2005).
    Inoltre,   le   rilevate   sproporzione  e  irragionevolezza  del
trattamento sanzionatorio confliggono con il principio della funzione
rieducativa  di  cui  all'art. 27, terzo comma della Costituzione. Il
divieto  imposto  al  giudice di motivare la prevalenza di una o piu'
circostanze  attenuanti  sulla recidiva ex art. 99, quarto comma c.p.
comporta  la vanificazione della funzione suddetta essendo impedita a
priori  qualsiasi  possibilita'  di  reinserimento sociale se Khebbaz
dovesse  espiare,  per  la  detenzione di 21,1 grammi di hashish e la
vendita  per  complessivi  euro  15,00  di  1,8  grammi  dello stesso
stupefacente,  la pena determinata sulla pena-base minima di anni sei
di reclusione e di euro 26.000 di multa.