Ricorso  della  Regione  Valle  d'Aosta, con sede in Aosta, p.zza
Deffeyes,  n. 1,  c.f.  80002270074  in  persona  del  presidente pro
tempore,  on.  Luciano  Caveri,  rappresentato  e difeso, in forza di
procura  a margine del presente atto ed in virtu' della deliberazione
della  giunta  regionale  n. 1249 dell'11 maggio 2007, dal prof. avv.
Giovanni  Guzzetta  e dal prof. avv. Francesco Saverio Marini, presso
il  cui  studio  sito  in  Roma,  via  Monti  Parioli  48,  ha eletto
domicilio;

    Contro  il  Governo  in  persona del Presidente del Consiglio dei
ministri  pro  tempore,  con  sede  in  Roma,  Palazzo  Chigi, Piazza
Colonna,  370,  per  l'accertamento dell'avvenuta violazione di norme
costituzionali e statutarie attributive di competenze e garanzie alla
regione  ricorrente,  e  in  particolare  dell'art. 44  dello Statuto
speciale  e  del  principio costituzionale di leale collaborazione, e
per  il  conseguente annullamento del disegno di legge costituzionale
approvato  con  deliberazione del Consiglio dei ministri nella seduta
n. 45 del 5 aprile 2007, recante «Distacco del comune di Noasca dalla
regione  Piemonte  e  sua aggregazione alla regione Valle d'Aosta, ai
sensi  dell'art. 132,  secondo  comma,  della  Costituzione», nonche'
dell'atto  di  presentazione di esso alla Camera dei deputati, datato
17 aprile  2007,  ad  opera  del  Ministro  dell'interno (Atto Camera
n. 2525).

                              F a t t o

    1.  -  Con  nota  prot.  2208/GAB,  datata  12 febbraio  2007, il
Presidente  della  Regione  Valle d'Aosta comunicava al Ministero per
gli  affari  regionali  il  contenuto  della  decisione del consiglio
regionale, adottata all'unanimita' nella seduta del 24 gennaio 2007.
    Con   tale   decisione,  il  consiglio  regionale  deliberava  di
attendere,  prima  di  avviare  il  procedimento  per il rilascio del
parere ai sensi dell'art. 132, comma secondo, Cost. sulla proposta di
distacco-aggregazione  del  comune  di  Noasca dalla Regione Piemonte
alla   Regione   Valle   d'Aosta,  che  la  Corte  costituzionale  si
pronunciasse  sul  pendente  conflitto di attribuzione, relativo alla
medesima  questione  e  promosso  dalla  regione  nei confronti dello
Stato. Il conflitto veniva definito successivamente da codesta ecc.ma
Corte  con  la  sentenza  n. 66  depositata in cancelleria il 9 marzo
2007.
    2.  -  Nella  seduta  n. 45  del  5  aprile 2007 il Consiglio dei
ministri  approvava  il  disegno  di  legge costituzionale dal titolo
«Distacco   del  comune  di  Noasca  dalla  Regione  Piemonte  e  sua
aggregazione  alla  regione  Valle  d'Aosta,  ai sensi dell'art. 132,
secondo comma, della Costituzione».
    3.  -  A  detta  riunione  del  Consiglio dei ministri non veniva
convocato, ne' riceveva al riguardo alcuna forma di comunicazione, il
Presidente della Regione Valle d'Aosta il quale, pertanto, non veniva
messo nelle condizioni di prendervi parte.
    4. - Il disegno di legge costituzionale in questione, poi, veniva
presentato  alla  Camera  dei  deputati in data 17 aprile 2007, senza
attendere  che  il Consiglio regionale della Regione Valle d'Aosta si
esprimesse,  ai sensi dell'art. 132, secondo comma, Cost., su di esso
e    sulla    disciplina    in    esso    contenuta    relativa    al
distacco-aggregazione  del  comune  di  Noasca dalla Regione Piemonte
alla Regione Valle d'Aosta.

                            D i r i t t o

    1. - Violazione dell'art. 44, terzo comma, dello Statuto speciale
per la Valle d'Aosta (legge Cost. n. 4 del 1948).
    La  Deliberazione  del  Consiglio dei ministri del 5 aprile 2007,
con  la  quale  e' stato approvato il disegno di legge costituzionale
che  mediante  il  presente  ricorso  si  impugna, e' da considerarsi
illegittima  e  lesiva  delle competenze costituzionali della Regione
valdostana  anzitutto  per  quanto  concerne il profilo relativo alla
composizione   dell'organo  collegiale  da  cui  e'  stata  adottata.
L'art. 44,  terzo comma, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta,
infatti,  stabilisce  espressamente  che  e' attribuito al presidente
della regione il potere di intervenire «alle sedute del Consiglio dei
ministri, quando si trattano questioni che riguardano particolarmente
la regione».
      Ora,  nessun  dubbio  puo'  nutrirsi  circa  il fatto che nella
circostanza   l'oggetto   su   cui   il   consiglio  era  chiamato  a
pronunciarsi,  vale  a dire la decisione relativa al disegno di legge
costituzionale  per  l'aggregazione  del  Comune di Noasca alla Valle
d'Aosta, rappresentasse una questione riguardante, in modo pressoche'
esemplare,    particolarmente    la    regione.   Tuttavia,   nessuna
comunicazione  o  convocazione  in ordine a tale seduta del Consiglio
dei  ministri  e' pervenuta al presidente della regione, ne' ad altro
organo  regionale.  Di  conseguenza, la regione non e' stata messa in
condizione  di  far  valere  nella  sede  collegiale  governativa  la
potesta' di cui risulta statutariamente investita.
    Pertanto,  l'assenza  di  comunicazione  della  data  in  cui  il
Consiglio dei ministri avrebbe deliberato sulla questione de qua e la
mancata   espressa  convocazione  del  presidente  della  regione  si
risolvono  in  una  violazione  dell'attribuzione  regionale prevista
all'art. 44,   terzo   comma,  dello  Stato  speciale  e  determinano
l'illegittimita'   della   deliberazione   del   disegno   di   legge
costituzionale in quella sede assunta, come pure di ogni atto ad essa
conseguente e in particolare della presentazione del medesimo disegno
di legge alla Camera dei deputati.
    2.  -  Illegittimita'  costituzionale,  da dichiararsi in seguito
alla proposizione incidentale della relativa questione, dell'art. 45,
quarto comma, della legge n. 352 del 1970.
    Con   riguardo,  inoltre,  alla  presentazione  alla  Camera  dei
deputati  da  parte  del  Ministro  dell'interno del disegno di legge
costituzionale   anzidetto,   in  esecuzione  dell'obbligo  posto  in
capo allo  stesso  Ministro  dall'art.  45, quarto comma, della legge
n. 352  del  1970,  si chiede a codesta ecc.ma Corte di sollevare, in
via  incidentale,  dinanzi  a se stessa, la questione di legittimita'
costituzionale  della  norma  legislativa appena citata per contrasto
con l'art. 71, primo comma, Cost.
    L'art.  45,  quarto  comma,  della  legge  n. 352/1970,  infatti,
stabilisce che qualora la proposta per il distacco-aggregazione di un
comune  da  una  Regione  ad  un'altra  sia  stata approvata mediante
referendum  ex  art.  132 Cost., «il Ministro per l'interno, entro 60
giorni  dalla  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale»  dell'esito
referendario,   «presenta   al   Parlamento   il   disegno  di  legge
costituzionale  o  ordinaria di cui all'art. 132 della Costituzione».
Si tratta  di  una  norma  la  cui  rilevanza e' evidente ai fini del
giudizio che con il presente ricorso si introduce, dal momento che in
applicazione  di  essa  e'  avvenuta,  in  data  17 aprile  2007,  la
presentazione,  della  quale  pure qui si chiede l'annullamento, alla
Camera dei deputati del disegno di legge costituzionale.
    Orbene, l'obbligo imposto al Ministro dell'interno di presentare,
entro  60 giorni dal positivo esito referendario, un conforme disegno
di legge, appare costituzionalmente illegittimo lungo piu' versanti.
    Anzitutto,  la  previsione di tale obbligo conferisce, di fatto e
di diritto, un potere di iniziativa legislativa ad una maggioranza di
elettori  che  partecipano  ad un referendum comunale. Cio' contrasta
con  l'art. 71, primo comma, Cost., il quale stabilisce che un simile
potere,  oltre  che ai soggetti cui sia direttamente attribuito dalla
Costituzione,  possa  essere introdotto soltanto attraverso una legge
costituzionale. Rango che certamente non appartiene alla legge n. 352
del 1970.
    Ne'  potrebbe  sostenersi  che  il  disposto dell'art. 45 di essa
rappresenti  una  mera  esplicitazione  di  un  potere  di iniziativa
legislativa  gia'  attribuito  a  province  e  comuni  dall'art. 132,
secondo  comma,  Cost.  Quest'ultimo, infatti, specifica che gli enti
territoriali  suddetti  hanno  la  ben diversa facolta', nel rispetto
delle condizioni ivi previste, di «fare richiesta» di essere staccati
da  una regione ed aggregati ad un'altra. In altri termini, il potere
che  la  disposizione  costituzionale prefigura non e' affatto quello
dell'iniziativa  legislativa,  ma  semmai  quello  - dai tratti e dal
regime  ben differenziati - di petizione. E' sufficiente il confronto
con  il dettato dell'art. 50 Cost. per comprendere, dalla coincidenza
delle   formulazioni,   l'identita'   della   facolta'   che  le  due
prescrizioni  costituzionali intendono attribuire: «tutti i cittadini
possono  rivolgere  petizioni  alle Camere per chiedere provvedimenti
legislativi [...]».
    Pertanto,  dal  momento  che l'art. 45, quarto comma, della legge
n. 352  del  1970  aggiunge  autonomamente  un  potere  di iniziativa
legislativa,  aggiunta  invece  riservata  alle  leggi costituzionali
dall'art. 71, primo comma, Cost., esso e' da considerarsi illegittimo
per violazione della norma costituzionale da ultimo citata.
    Inoltre,  l'esercizio  del  potere  di  iniziativa legislativa da
parte  dei  soggetti  cui  e'  attribuito va considerato una facolta'
costituzionale, e non certamente un obbligo. A tal punto cio' risulta
veridico,  che  e'  la  Costituzione  stessa ad individuare, e sempre
espressamente,  i  casi  nei  quali  il  suo  esercizio  debba essere
ritenuto  obbligatorio;  ad esempio, nell'art. 77, secondo comma, con
riguardo  ai  disegni  di  legge di conversione dei decreti-legge, da
presentarsi  alle  Camere  da  parte  del  Governo  il  giorno stesso
dell'approvazione di questi ultimi.
    Sicche',  soltanto  una  norma  di livello costituzionale sarebbe
legittimata a mutare in obbligatoria la natura facoltativa del potere
de quo del Governo, derogando al principio costituzionale in materia.
Non  essendo di tale livello la prescrizione dell'art. 45 della legge
n. 352  del 1970, essa e' da ritenersi - anche da tale punto di vista
- costituzionalmente illegittima.
    3.   -   Violazione   del   principio   costituzionale  di  leale
collaborazione da parte degli atti impugnati.
    L'approvazione  del  Consiglio  dei ministri del disegno di legge
costituzionale  e  la  sua  presentazione alla Camera dei deputati da
parte  del  Ministro  dell'interno  e  del  Ministro  per  gli affari
regionali  e  le  autonomie  locali  risultano viziati, altresi', per
violazione  del  principio  costituzionale della leale collaborazione
tra enti territoriali.
    Il  consiglio  regionale valdostano, infatti, aveva deliberato in
data  24 gennaio  2007  -  come  dianzi  riferito  -  di  avviare  il
procedimento  per  l'emissione  del  parere,  ai sensi dell'art. 132,
secondo comma, Cost., sul distacco-aggregazione del Comune di Noasca,
soltanto  dopo  che  codesta  ecc.ma  Corte  si fosse pronunziata sul
conflitto  di  attribuzione  tra Stato e regione avente ad oggetto il
medesimo procedimento. Il contenuto della deliberazione consiliare in
questione  era  stata  correttamente  comunicata dal presidente della
regione al Governo con la nota del 12 febbraio 2007 sopra menzionata.
Nella  stessa  sentenza  n. 66,  depositata  in  data  9 marzo 2007 e
mediante   la   quale  codesta  Corte  definiva  detto  conflitto  di
attribuzione,  si  rimarcava  come  «prima dei lavori legislativi che
avranno  inizio  con  l'eventuale  presentazione del disegno di legge
governativo»  fosse  necessario  provvedere «allo specifico e solenne
coinvolgimento delle regioni interessate».
    Nonostante  cio',  in  un  torno  di  tempo  quanto  mai breve il
Consiglio  dei  ministri  -  senza  neppure  che  fosse consentita la
partecipazione    del   presidente   della   regione   -   deliberava
l'approvazione  del  disegno  di  legge costituzionale ed il medesimo
veniva  presentato  alla  Camera  dei deputati, non tenendo in minima
considerazione  che  il  Consiglio  regionale  valdostano  non avesse
ancora  reso  il  necessario  parere, in ragione dell'attivazione del
relativo  procedimento  soltanto in un momento successivo al deposito
della sentenza sopra citata.
    Gli  atti adottati dal Governo e qui impugnati, dunque, integrano
un  comportamento  in  insanabile contrasto con il principio di leale
collaborazione  tra  enti  territoriali,  alla  stregua  del quale la
deliberazione  de  qua  del  Consiglio  dei  ministri e la successiva
presentazione   alla   Camera  dei  deputati  del  disegno  di  legge
costituzionale avrebbero dovuto cronologicamente seguire, e non certo
precedere,  l'emissione  dell'atto  consultivo da parte del Consiglio
regionale della Valle d'Aosta.
    Ne' avrebbe pregio rilevare, in senso contrario, che l'attesa del
parere  consiliare si sarebbe posta in contrasto con quanto stabilito
dall'art. 45, quarto comma, della legge n. 352 del 1970, ai sensi del
quale  -  come gia' richiamato - «il Ministro per l'interno, entro 60
giorni  dalla  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale»  dell'esito
referendario,   «presenta   al   Parlamento   il   disegno  di  legge
costituzionale o ordinaria di cui all'art. 132 della Costituzione».
    Ora,   ferme  restando  le  considerazioni  gia'  sviluppate  che
depongono  nel  senso  della  illegittimita'  costituzionale  di tale
norma,  in  ogni caso il termine in essa previsto non potrebbe essere
chiamato   in   causa   per   superare  la  necessita'  della  previa
acquisizione  del  parere  del  Consiglio  regionale,  ai  fini della
legittima presentazione del disegno di legge costituzionale.
    Qualora,  infatti,  il termine di 60 giorni fosse da considerarsi
perentorio, essendo avvenuta la pubblicazione dell'esito referendario
in  questione nella Gazzetta Ufficiale n. 245 del 20 ottobre 2006, la
presentazione  del  disegno di legge costituzionale in data 17 aprile
2007  sarebbe  da ritenere comunque illegittima in quanto intervenuta
successivamente alla scadenza del termine.
    A  fortiori, nel caso in cui il termine legislativo dei 60 giorni
non  fosse  da intendersi come perentorio, esso non potrebbe in alcun
modo essere invocato per recuperare la legittimita' dell'approvazione
e  della  presentazione alla Camera dei deputati del disegno di legge
costituzionale,  in  assenza  dell'acquisizione del previo parere del
Consiglio regionale valdostano come prescritto dall'art. 132, secondo
comma,  Cost.  e  preteso  dal  principio  di  leale  collaborazione,
parimenti di rango costituzionale.