LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso n. 1538/05 depositato il 17 novembre 2005, avverso silenzio rifiuto istanza rimb. IRPEG 2004 contro Agenzia Entrate - Ufficio Parma; Proposto dal ricorrente Casa di cura Citta di Parma S.p.a., piazza Maestri n. 5 - 43100 Parma; Difeso da Zambello Giuseppe, Cesare Salvi, S. da Zarotto n. 86/A - 43100 Parma. Fatto Con ricorso in data 15 novembre 2005, la Citta' di Parma S.p.a., come in atti rappresentata e difesa, ha impugnato il silenzio rifiuto formatosi sull'istanza di rimborso della maggior imposta IRPEG versata per l'anno 2004, determinata dalla mancata deducibilita' dell'IRAP di competenza, chiedendone l'annullamento per i motivi di cui ad articolata argomentazione difensiva in atti. La difesa ricorrente eccepisce, con articolata argomentazione difensiva di cui all'atto introduttivo, che le maggiori imposte IRPEG versate e di cui ha chiesto il rimborso, sono la conseguenza dell'impossibilita' di dedurre fiscalmente l'IRAP dal reddito imponibile ai fini IRPEG. In altri termini, poiche' l'IRAP si applica sul valore aggiunto determinato dalla differenza tra costi e ricavi, oltre ad una serie di costi indeducibili, la difesa ricorrente ritiene che si configuri una lesione dell'art. 53 Cost. atteso che si puo' avere un versamento d'imposta IRPEG su un reddito inesistente e poiche' l'IRAP non puo' essere detratta dalla base imponibile ai fini IRPEG quest'ultima imposta finisce per essere corrisposta anche sull'IRAP determinando il pagamento di un imposta su di un'altra imposta. La ricorrente chiede pertanto che, ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione di illegittimita' costituzionale dell'IRAP in relazione all'art. 53 Cost., questo Collegio voglia trasmettere gli atti alla Corte costituzionale. Con memoria difensiva in atti si e' ritualmente costituito in giudizio l'Ufficio resistente controdeducendo la legittimita' dell'imposta di cui trattasi ed rilevando in particolare, come l'eccezione di incostituzionalita' sollevata dalla difesa ricorrente sia stata dichiarata inammissibile dalla Corte costituzionale con sent. n. 156/2001, che ha riunito tutte le questioni di incostituzionalita' dell'IRAP. Questo Collegio ritiene che la questione di illegitimita' costituzionale sollevata dalla difesa ricorrente per contrasto del secondo comma dell'art. 1 del d.lgs. n. 446/1997 istitutivo dell'IRAP, che prevede l'indeducibilita' dell'imposta dalla base imponibile ai fini IRPEG, con l'art. 53 Cost. sia rilevante e non manifestamente infondata. Quanto alla rilevanza, la stessa era stata esclusa dalla Corte costituzionale con sentenza n. 156/2001, in quanto la materia del contendere del caso sottoposto all'esame della Corte aveva ad oggetto l'istanza di rimborso di un acconto IRAP. La fattispecie per cui e' l'odierno processo, viceversa, verte su di un'istanza di rimborso dell'IRPEG e pertanto non si puo' negare la rilevanza, ai fini decisori, della questione di legittimita' costituzionale sollevata dal ricorrente. Quanto alla .sommaria delibazione di fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, questo Collegio ritiene che l'eccezione non sia manifestamente infondata. Infatti, l'indeducibilita' dell'IRAP dalla base imponibile ai fini IRPEG confligge, con tutta evidenza, con il principio di capacita' contributiva espresso dall'art. 53 Cost. atteso che l'IRPEG finisce per gravare, non gia' su di un reddito netto e realmente indicativo della capacita' contributiva, bensi' su di un reddito lordo e fittiziamente attribuito al contribuerite, per effetto della mancata deduzione dell'IRAP gia' versata. Cio' che peraltro, venendo a determinare una duplicazione d'imposta, atteso che l'imposta IRPEF viene ad essere pagata anche sull'imposta IRAP, confligge anche con il principio di ragionevolezza.