IL TRIBUNALE

    Nella  causa  civile di primo grado, iscritta al n. 539/2006 R.G.
promossa  da:  Vanoi  Ermanno  con  gli  avv.  Gobbi Giovanni e Mazza
Michele,  contro Vanoi Anna con gli avv. Fabrizio Cipollaro ed Egidio
Mastrolia dom.ti c/o avv. Angelo Schena, Vanoi Alessandro, contumace,
Vanoi Loredana, contumace;
    Sciogliendo la riserva;
    Letti gli atti di causa;
    Preso   atto   della  questione  di  legittimita'  costituzionale
sollevata  da  parte attrice, avendone questa il potere, in relazione
all'art. 775  comma  secondo c.c., nella parte in cui prevede che, in
caso  di decesso del donante, decorsi cinque anni dalla donazione gli
eredi  del  donante medesimo non possono piu' chiedere l'annullamento
dell'atto di' liberalita' per incapacita' d'intendere e di volere del
donante  al  momento in cui la donazione e' stata fatta; ritenuto che
sussiste   in  primo  luogo  il  requisito  della  «rilevanza»  della
questione  prospettata  in quanto nel presente processo parte attrice
chiede  l'annullamento della donazione datata 18 aprile 1996 a rogito
dott.  Giacomo  Laurora, notaio in Roma. rep. 28316 e tale domanda e'
contrastata  da  controparte  con  eccezione di prescrizione ai sensi
della succitata norma per cui patente e' il vantaggio pratico che con
l'incidente parte attrice vuole raggiungere;
    Ritenuto  che  sussiste  altresi' il requisito consistente «nella
non manifesta infondatezza» della questione per la considerazione che
con  la  norma  del  codice  civile  sopra  indicata  viene  precluso
all'erede,  divenuto tale successivamente alla decorrenza del termine
di prescrizione quinquennale, di esercitare la propria legittimazione
ad  agire,  creandosi  un'ingiustificata  disparita'  di  trattamento
rispetto  all'erede che, per mera casualita', sia divenuto tale prima
della  decorrenza  del  detto  termine;  che  tale preclusione appare
contrastare  con  i  principi  di  uguaglianza  e non discriminazione
sanciti  dagli  articoli  2 e 3 della Costituzione e cio' a fronte di
una  non sostanziale disparita' di condizioni fra le due categorie di
eredi  sopra  individuate  alle  quali  viene riservato un differente
trattamento,   con  evidente,  conseguente  danno  economico  per  la
categoria svantaggiata, per un'evenienza, come si e' detto, meramente
accidentale;