IL TRIBUNALE Nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 539/2006 R.G. promossa da: Vanoi Ermanno con gli avv. Gobbi Giovanni e Mazza Michele, contro Vanoi Anna con gli avv. Fabrizio Cipollaro ed Egidio Mastrolia dom.ti c/o avv. Angelo Schena, Vanoi Alessandro, contumace, Vanoi Loredana, contumace; Sciogliendo la riserva; Letti gli atti di causa; Preso atto della questione di legittimita' costituzionale sollevata da parte attrice, avendone questa il potere, in relazione all'art. 775 comma secondo c.c., nella parte in cui prevede che, in caso di decesso del donante, decorsi cinque anni dalla donazione gli eredi del donante medesimo non possono piu' chiedere l'annullamento dell'atto di' liberalita' per incapacita' d'intendere e di volere del donante al momento in cui la donazione e' stata fatta; ritenuto che sussiste in primo luogo il requisito della «rilevanza» della questione prospettata in quanto nel presente processo parte attrice chiede l'annullamento della donazione datata 18 aprile 1996 a rogito dott. Giacomo Laurora, notaio in Roma. rep. 28316 e tale domanda e' contrastata da controparte con eccezione di prescrizione ai sensi della succitata norma per cui patente e' il vantaggio pratico che con l'incidente parte attrice vuole raggiungere; Ritenuto che sussiste altresi' il requisito consistente «nella non manifesta infondatezza» della questione per la considerazione che con la norma del codice civile sopra indicata viene precluso all'erede, divenuto tale successivamente alla decorrenza del termine di prescrizione quinquennale, di esercitare la propria legittimazione ad agire, creandosi un'ingiustificata disparita' di trattamento rispetto all'erede che, per mera casualita', sia divenuto tale prima della decorrenza del detto termine; che tale preclusione appare contrastare con i principi di uguaglianza e non discriminazione sanciti dagli articoli 2 e 3 della Costituzione e cio' a fronte di una non sostanziale disparita' di condizioni fra le due categorie di eredi sopra individuate alle quali viene riservato un differente trattamento, con evidente, conseguente danno economico per la categoria svantaggiata, per un'evenienza, come si e' detto, meramente accidentale;