LA CORTE DI APPELLO Ha pronunciato la seguente ordinanza. Rilevato che il difensore di Pitarresi Serafino all'udienza del giorno 8 gennaio 2007 ha eccepito la incostituzionalita' dell'art. 10, comma 3, legge 5 dicembre 2005, n. 251 per violazione dell'art. 3 Cost. perche' derogherebbe ingiustificatamente al disposto dell'art. 2, quarto comma c.p. secondo cui «se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica quelle le cui disposizioni sono piu' favorevoli al reo, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile»; Letto il parere del procuratore generale; Ritenuta la questione non manifestamente infondata, alla luce soprattutto della recente sentenza n. 393 della Corte costituzionale, in data 23 ottobre - 23 novembre 2006, che ha dichiarato l'illegittimita' dell'art. 10, comma 3 della legge 5 dicembre 2005, n. 251, limitatamente alle parole «dei processi gia' pendenti in primo grado ove vi sia stata la dichiarazione di apertura del dibattimento, nonche ...»; Rilevato, quindi, che la norma del codice penale piu' favorevole deve essere interpretata ed e' stata costantemente interpretata dalla giurisprudenza di questa Corte (e da quella di legittimita), nel senso che la locuzione «disposizioni piu' favorevoli al reo» si riferisce a tutte quelle norme che apportino modifiche in melius alla disciplina di una fattispecie criminosa, ivi comprese quelle che incidono sulla prescrizione del reato»; Rilevato che nel caso di specie l'art. 6 della legge n. 251/2005, risulta essere per il Pitarresi chiaramente piu' favorevole, poiche' fissa il termine massimo di prescrizione in relazione al reato contestato al medesimo nella misura di anni sei, mentre ex art. 157 c.p., prima della modifica, il termine di prescrizione e' di anni quindici; Rilevato inoltre che la scelta del Legislatore di escludere la disciplina della legge n. 251 del 2005 per i «processi gia' pendenti in grado di appello» (art. 10, comma 3, legge n. 251/2005) non appare sorretta da giustificazioni di ordine logico, ne' appare ispirata a finalita' tali da giustificare il diverso trattamento cosi' riservato a diverse categorie di cittadini»;