LA CORTE DI APPELLO

    Ha pronunciato la seguente ordinanza.
    Rilevato  che  il difensore di Pitarresi Serafino all'udienza del
giorno   8   gennaio   2007   ha   eccepito   la  incostituzionalita'
dell'art. 10,  comma  3, legge 5 dicembre 2005, n. 251 per violazione
dell'art. 3   Cost.   perche'   derogherebbe  ingiustificatamente  al
disposto  dell'art. 2, quarto comma c.p. secondo cui «se la legge del
tempo  in  cui  fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si
applica quelle le cui disposizioni sono piu' favorevoli al reo, salvo
che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile»;
    Letto il parere del procuratore generale;
    Ritenuta  la  questione  non  manifestamente infondata, alla luce
soprattutto della recente sentenza n. 393 della Corte costituzionale,
in   data   23   ottobre  -  23  novembre  2006,  che  ha  dichiarato
l'illegittimita'  dell'art. 10,  comma 3 della legge 5 dicembre 2005,
n. 251,  limitatamente  alle  parole  «dei  processi gia' pendenti in
primo  grado  ove  vi  sia  stata  la  dichiarazione  di apertura del
dibattimento, nonche ...»;
    Rilevato,  quindi, che la norma del codice penale piu' favorevole
deve essere interpretata ed e' stata costantemente interpretata dalla
giurisprudenza  di  questa  Corte  (e  da quella di legittimita), nel
senso  che  la  locuzione  «disposizioni  piu'  favorevoli al reo» si
riferisce a tutte quelle norme che apportino modifiche in melius alla
disciplina  di  una  fattispecie  criminosa,  ivi comprese quelle che
incidono sulla prescrizione del reato»;
    Rilevato che nel caso di specie l'art. 6 della legge n. 251/2005,
risulta  essere per il Pitarresi chiaramente piu' favorevole, poiche'
fissa  il  termine  massimo  di  prescrizione  in  relazione al reato
contestato  al  medesimo nella misura di anni sei, mentre ex art. 157
c.p.,  prima  della  modifica,  il termine di prescrizione e' di anni
quindici;
    Rilevato  inoltre  che  la scelta del Legislatore di escludere la
disciplina  della legge n. 251 del 2005 per i «processi gia' pendenti
in grado di appello» (art. 10, comma 3, legge n. 251/2005) non appare
sorretta  da  giustificazioni di ordine logico, ne' appare ispirata a
finalita' tali da giustificare il diverso trattamento cosi' riservato
a diverse categorie di cittadini»;