IL TRIBUNALE

    Pronunciando sul reclamo proposto da Cascini Paola, rappresentata
e difesa, come da procura in atti, dall'avv. De Cesare, presso il cui
studio e' elettivamente domiciliata ricorrente;
    Nei confronti di Polidoro Enrica, rappresentata e difesa, come da
procura  in  atti,  dall'avv.  Nicodemo,  presso  il  cui  studio  e'
elettivamente   domiciliata;   Petrone   Rosa   e  Petrone  Vincenzo,
rappresentati  e difesi, come da procura in atti, dagli avv. Marcello
e  D'Amico, elettivamente domiciliati presso Petrone Vincenzo, Chieti
via T. Del Grosso n. 72, resistenti.

                            O s s e r v a

    Con  ricorso depositato il 5 dicembre 2002 Paola Cascini adiva il
Tribunale  di  Chieti affinche' venisse disposto accertamento tecnico
preventivo  volto  a verificare se le lesioni esistenti nella propria
unita' immobiliare fossero addebitabili ai lavori di ristrutturazione
eseguiti  dai  resistenti  nei  loro  appartamenti  siti nel medesimo
condominio.
    La  richiesta veniva rigettata con ordinanza del 26 febbraio 2003
non  essendo  stato ritenuto sussistente il requisito del pericolo di
dispersione della prova.
    Avverso tale decisione proponeva reclamo la Cascini. I resistenti
proponevano  come prima difesa l'inammissibilita' del reclamo avverso
le  ordinanze  pronunciate  in  materia  di istruzione preventiva. La
difesa   della   ricorrente,   pur  argomentando  in  relazione  alla
reclamabilita'  dei  provvedimenti  de  quo,  sollevava  eccezione di
incostituzionalita'  dell'art. 669-quatordecies  c.p.c. per l'ipotesi
che   il   Tribunale   non  ritesse  condivisibile  l'interpretazione
prospettata.
    Non manifesta infondatezza.
    La     questione     trae    spunto    dal    tenore    letterale
dell'art. 669-quatordecies  c.p.c. in base al quale la disciplina del
procedimento cautelare uniforme - ivi compreso l'istituto del reclamo
-   si   applica  ai  provvedimenti  disciplinati  dalle  sezioni  II
(sequestro),  III  (denuncia  di  nuova  opera  e  danno  temuto) e V
(provvedimenti  d'urgenza)  oltre  che  agli  ulteriori provvedimenti
cautelari disciplinati dal codice civile o da leggi speciali.
    Dall'elenco  dei  provvedimenti  disciplinati  dalla normativa in
oggetto   sono   esclusi,   quindi,  i  provvedimenti  di  istruzione
preventiva     regolati     dalla     sezione    IV;    per    questi
l'art. 669-quatordecies   c.p.c.   prevede   solo  ed  esclusivamente
l'applicabilita' dell'art. 669-septies c.p.p.
    Il  tenore  letterale  della  norma  e'  chiaro  ed esclude che i
provvedimenti  di  istruzione  preventiva  siano disciplinati - salva
l'eccezione  relativa  all'art. 669-septies c.p.c. - dalle previsioni
relative  al procedimento cautelare uniforme. Del resto, in tal senso
milita   il   fatto   che   gli  artt. 693  e  seg.  c.p.c.  regolano
espressamente  le  modalita' di proposizione dell'istanza, nonche' le
fasi successive del procedimento di istruzione preventiva.
    Concludendo,   si   ritiene  che  l'art. 669-quatordecies  c.p.c.
preveda  espressamente  l'esclusione  dei  procedimenti di istruzione
preventiva  tra  quelli soggetti al procedimento cautelare uniforme e
quindi alla disciplina del reclamo.
    Cio' detto, si dubita della compatibilita' di tale disciplina con
i principi costituzionali espressi dall'art. 3, 24 e 111 Cost.
    Contrasto con l'art. 3 Cost.
    In relazione al principio di parita' di trattamento, si evidenzia
la   sostanziale   identita'  della  ratio  sottesa  ai  procedimenti
cautelari  disciplinati  dagli artt. 669-bis e seg. c.p.c. rispetto a
quella  propria  dell'istruzione  preventiva.  In  entrambi  i  casi,
infatti,  il  Legislatore  ha  ritenuto  di approntare una disciplina
processuale  idonea  a  garantire  una  tutela immediata del diritto,
tutela  che  si  esplica  in  via principale mediante l'anticipazione
degli   effetti   della   decisione   di  merito,  ma  anche  tramite
l'acquisizione  delle  prove  suscettibili  di dispersione nelle more
dell'ordinario  giudizio.  Le  finalita'  cautelari  dell' istruzione
preventiva,  del  resto,  sono gia' state sottolineate dalle sentenze
nn. 46/1997  e  388/1999  della  Corte costituzionale, li' dove si e'
posto  l'accento  sulla  necessita' che l'accertamento riguardi tutti
gli elementi probatori suscettibili di dispersione.
    Orbene,  se  i provvedimenti di istruzione preventiva partecipano
della  natura  cautelare  al  pari dei provvedimenti anticipatori nel
merito,  non si ravvisa alcuna ragione per escludere l'estensione del
regime  del  reclamo.  Ne'  vale  l'osservazione  per  cui  la tutela
cautelare   sostanziale   avrebbe   una   funzione   distinta,   tesa
all'anticipazione  degli  effetti  della  sentenza definitiva, mentre
l'istruzione  preventiva salvaguardia solo l'acquisizione probatoria.
Pur  essendo  innegabile  tale  distinzione, occorre porre attenzione
sull'assoluta  identita'  finale dei due strumenti processuali, posto
che  entrambi  assicurano  alla  parte  di  non veder pregiudicato il
proprio diritto dalla durata del processo.
    A  cio'  si aggiunga che il diritto puo' essere irrimediabilmente
leso  sia in caso di tardiva tutela sostanziale, ma anche qualora non
si  consenta  al  titolare di assumere quei mezzi di prova soggetti a
dispersione  o  modificazione ed in assenza dei quali la proposizione
dell'azione risultera' sfornita di supporto istruttorio.
    Se  l'effetto negativo della pronuncia cautelare di rigetto e' il
medesimo,  a  prescindere  dal  fatto che a non essere accolta sia la
domanda  cautelare  sostanziale  piuttosto che quella istruttoria, ne
consegue  una  palese  disparita' di trattamento, posto che nel primo
caso  l'ordinamento  appresta  il  reclamo,  mentre  nel  secondo non
risulta esperibile alcuno strumento di impugnazione.
    L'indisponibilita'  di  mezzi di impugnazione avverso l'ordinanza
di  rigetto del ricorso per istruzione preventiva, comportera' che il
ricorrente  potra' solo ed esclusivamente proporre l'azione ordinaria
esponendosi  al concreto rischio che nelle more del giudizio la prova
di  cui si era chiesta l'assunzione anticipata non potra' essere piu'
acquisita al processo.
    Per  mera  completezza  ed  a riprova di come solo l'ordinanza di
rigetto  dell'istruzione  preventiva  dia  luogo alla problematica in
esame, si precisa che nel caso di ordinanza ammissiva dell'istruzione
preventiva  non  si  pone  l'analoga  questione di costituzionalita',
proprio  perche'  il provvedimento risulta inidoneo a sortire effetti
definitivi,  essendo  rimessa  al successivo ed eventuale giudizio di
merito  ogni valutazione circa la rilevanza della prova (in tal senso
C. cass. sez. I, 28 maggio 1997, n. 4940, FI, 1996, c.2766).
    Contrasto con gli artt. 24 e 111 Cost.
    Le  osservazioni in precedenza svolte sono in gran parte valevoli
anche  per  sostenere il contrasto con gli artt. 24 e 111 Cost. della
inammissibilita'  del  reclamo  avverso  in  provvedimenti di rigetto
dell'istruzione  preventiva,  ritenendosi l'attuale disciplina lesiva
del  principio  di  effettivita'  della difesa e parita' delle parti.
Anche prima delle modifiche apportate all'art. 111 Cost., la Consulta
- nella sentenza n. 253/1994 - aveva sottolineato come «l'equivalenza
nell'attribuzione  dei  mezzi  processuali esperibili dalle parti ...
(omissis)  ...  e' in un rapporto di necessaria strumentalita' con le
garanzie   di   azione   e   di  difesa  sancite  dall'art. 24  della
Costituzione,  si'  che  una  distribuzione  squilibrata dei mezzi di
tutela, riducendo la possibilita' di una delle parti di far valere le
proprie  ragioni,  condiziona impropriamente in suo danno ed a favore
della controparte l'andamento e l'esito del processo».
    La  parita'  dei  mezzi presuppone che entrambe le parti siano in
grado  di  avvalersi  delle  prove  a  sostegno  delle proprie tesi e
proprio  per  tale ragione l'ordinamento ha predisposto uno strumento
che  impedisce la dispersione incolpevole delle prove. Ciononostante,
tale  parita'  risulta  inevitabilmente  alterata  qualora  la  parte
richiedente   l'istruzione   preventiva,   ove  non  venga  messa  in
condizione  di  reclamare  avverso  l'erroneo  diniego  di assunzione
anticipata  delle  prove, veda definitivamente preclusa, nel giudizio
di  merito,  la  possibilita'  di avvalersi della prova a seguito del
concretizzarsi del rischio di dispersione paventato.
    Insussistenza di interpretazioni costituzionalmente orientate.
    In  apertura  si  e'  visto  come  il  combinato  disposto  degli
artt. 669-terdecies,  quatordecies,  e  695  c.p.c.  depone nel senso
dell'inestensibilita'   del   reclamo   alle   ordinanze  di  rigetto
dell'istruzione  preventiva.  Sulla  base  di  tale premessa, occorre
verificare  la  percorribilita'  di  interpretazione  alternative che
consentano   l'estensione  del  reclamo  anche  ai  provvedimenti  di
istruzione preventiva.
    Secondo   parte  della  dottrina,  l'estensione  del  reclamo  ai
provvedimenti   di   rigetto   dell'istruzione   preventiva  potrebbe
conseguire  dall'interpretazione estensiva della sentenza n. 253/1994
della  Corte  costituzionale,  additiva  dell'art. 669-terdecies.  Si
sostiene  che  avendo la Corte dichiarato l'incostituzionalita' della
norma  nella parte in cui non ammette il reclamo avverso le ordinanze
di rigetto della domanda cautelare, l'estensione del reclamo dovrebbe
riguardare  tutti  i  provvedimenti  di  rigetto, ivi compresi quelli
emessi in materia di istruzione preventiva.
    La  tesi  non  e'  condivisibile,  in  quanto  tende ad estendere
l'ambito  della  sentenza interpretativa di accoglimento emessa dalla
Consulta. La Corte, infatti, e' stata chiamata a pronunciarsi solo ed
esclusivamente  sulla legittimita' o meno dell'esclusione del reclamo
avverso  le  ordinanze di rigetto in materia cautelare, senza che sia
stato  sollevato  alcun  profilo di incostituzionalita' relativamente
all'estensione  dell'ambito  di  operativita' della disciplina di cui
all'art. 669-terdecies c.p.c.
    Tanto  cio'  e' vero che la richiamata pronuncia ha riguardato il
solo  art. 669-septies  c.p.c.,  senza andare minimamente ad incidere
sulla  diversa  norma contenuta nell'art. 669-quatordecies c.p.c. che
individua i provvedimenti soggetti al procedimento cautelare uniforme
e, quindi, al reclamo.
    In   definitiva   l'estensione   in   via   interpretativa  della
reclamabilita'   del   provvedimento   di   rigetto   dell'istruzione
preventiva   sarebbe   il   frutto  non  gia'  di  un'interpretazione
costituzionalmente   orientata   dell'art. 669-quatordecies   c.p.c.,
bensi'  della  sua disapplicazione. La riprova di quanto affermato si
rinviene   nel   fatto   che,   seguendo   la  tesi  favorevole  alla
reclamabilita'  dell'ordinanza de qua, l'art. 669-quaterdecies c.p.c.
verrebbe  del  tutto  svuoto  di  contenuto precettivo, relativamente
all'esclusione  dei procedimenti di istruzione preventiva dall'ambito
di applicazione del procedimento cautelare uniforme.
    Rilevanza della questione di legittimita'.
    Il  requisito della rilevanza della questione nel caso in oggetto
risulta di tutta evidenza. Poiche' la norma oggetto dell'eccezione di
incostituzionalita'  concerne l'ammissibilita' o meno del reclamo, ne
consegue  che  applicando  l'art. 669-quatordecies  c.p.c. secondo il
tenore   attuale,  il  reclamo  andrebbe  necessariamente  dichiarato
inammissibile;    al    contrario,    l'eventuale   declaratoria   di
incostituzionalita'   della   norma   in   questione   determinerebbe
l'ammissibilita'  del  reclamo  consentendo  l'esame  nel  merito del
ricorso.