IL TRIBUNALE Pronunciando sul reclamo proposto da Cascini Paola, rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avv. De Cesare, presso il cui studio e' elettivamente domiciliata ricorrente; Nei confronti di Polidoro Enrica, rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avv. Nicodemo, presso il cui studio e' elettivamente domiciliata; Petrone Rosa e Petrone Vincenzo, rappresentati e difesi, come da procura in atti, dagli avv. Marcello e D'Amico, elettivamente domiciliati presso Petrone Vincenzo, Chieti via T. Del Grosso n. 72, resistenti. O s s e r v a Con ricorso depositato il 5 dicembre 2002 Paola Cascini adiva il Tribunale di Chieti affinche' venisse disposto accertamento tecnico preventivo volto a verificare se le lesioni esistenti nella propria unita' immobiliare fossero addebitabili ai lavori di ristrutturazione eseguiti dai resistenti nei loro appartamenti siti nel medesimo condominio. La richiesta veniva rigettata con ordinanza del 26 febbraio 2003 non essendo stato ritenuto sussistente il requisito del pericolo di dispersione della prova. Avverso tale decisione proponeva reclamo la Cascini. I resistenti proponevano come prima difesa l'inammissibilita' del reclamo avverso le ordinanze pronunciate in materia di istruzione preventiva. La difesa della ricorrente, pur argomentando in relazione alla reclamabilita' dei provvedimenti de quo, sollevava eccezione di incostituzionalita' dell'art. 669-quatordecies c.p.c. per l'ipotesi che il Tribunale non ritesse condivisibile l'interpretazione prospettata. Non manifesta infondatezza. La questione trae spunto dal tenore letterale dell'art. 669-quatordecies c.p.c. in base al quale la disciplina del procedimento cautelare uniforme - ivi compreso l'istituto del reclamo - si applica ai provvedimenti disciplinati dalle sezioni II (sequestro), III (denuncia di nuova opera e danno temuto) e V (provvedimenti d'urgenza) oltre che agli ulteriori provvedimenti cautelari disciplinati dal codice civile o da leggi speciali. Dall'elenco dei provvedimenti disciplinati dalla normativa in oggetto sono esclusi, quindi, i provvedimenti di istruzione preventiva regolati dalla sezione IV; per questi l'art. 669-quatordecies c.p.c. prevede solo ed esclusivamente l'applicabilita' dell'art. 669-septies c.p.p. Il tenore letterale della norma e' chiaro ed esclude che i provvedimenti di istruzione preventiva siano disciplinati - salva l'eccezione relativa all'art. 669-septies c.p.c. - dalle previsioni relative al procedimento cautelare uniforme. Del resto, in tal senso milita il fatto che gli artt. 693 e seg. c.p.c. regolano espressamente le modalita' di proposizione dell'istanza, nonche' le fasi successive del procedimento di istruzione preventiva. Concludendo, si ritiene che l'art. 669-quatordecies c.p.c. preveda espressamente l'esclusione dei procedimenti di istruzione preventiva tra quelli soggetti al procedimento cautelare uniforme e quindi alla disciplina del reclamo. Cio' detto, si dubita della compatibilita' di tale disciplina con i principi costituzionali espressi dall'art. 3, 24 e 111 Cost. Contrasto con l'art. 3 Cost. In relazione al principio di parita' di trattamento, si evidenzia la sostanziale identita' della ratio sottesa ai procedimenti cautelari disciplinati dagli artt. 669-bis e seg. c.p.c. rispetto a quella propria dell'istruzione preventiva. In entrambi i casi, infatti, il Legislatore ha ritenuto di approntare una disciplina processuale idonea a garantire una tutela immediata del diritto, tutela che si esplica in via principale mediante l'anticipazione degli effetti della decisione di merito, ma anche tramite l'acquisizione delle prove suscettibili di dispersione nelle more dell'ordinario giudizio. Le finalita' cautelari dell' istruzione preventiva, del resto, sono gia' state sottolineate dalle sentenze nn. 46/1997 e 388/1999 della Corte costituzionale, li' dove si e' posto l'accento sulla necessita' che l'accertamento riguardi tutti gli elementi probatori suscettibili di dispersione. Orbene, se i provvedimenti di istruzione preventiva partecipano della natura cautelare al pari dei provvedimenti anticipatori nel merito, non si ravvisa alcuna ragione per escludere l'estensione del regime del reclamo. Ne' vale l'osservazione per cui la tutela cautelare sostanziale avrebbe una funzione distinta, tesa all'anticipazione degli effetti della sentenza definitiva, mentre l'istruzione preventiva salvaguardia solo l'acquisizione probatoria. Pur essendo innegabile tale distinzione, occorre porre attenzione sull'assoluta identita' finale dei due strumenti processuali, posto che entrambi assicurano alla parte di non veder pregiudicato il proprio diritto dalla durata del processo. A cio' si aggiunga che il diritto puo' essere irrimediabilmente leso sia in caso di tardiva tutela sostanziale, ma anche qualora non si consenta al titolare di assumere quei mezzi di prova soggetti a dispersione o modificazione ed in assenza dei quali la proposizione dell'azione risultera' sfornita di supporto istruttorio. Se l'effetto negativo della pronuncia cautelare di rigetto e' il medesimo, a prescindere dal fatto che a non essere accolta sia la domanda cautelare sostanziale piuttosto che quella istruttoria, ne consegue una palese disparita' di trattamento, posto che nel primo caso l'ordinamento appresta il reclamo, mentre nel secondo non risulta esperibile alcuno strumento di impugnazione. L'indisponibilita' di mezzi di impugnazione avverso l'ordinanza di rigetto del ricorso per istruzione preventiva, comportera' che il ricorrente potra' solo ed esclusivamente proporre l'azione ordinaria esponendosi al concreto rischio che nelle more del giudizio la prova di cui si era chiesta l'assunzione anticipata non potra' essere piu' acquisita al processo. Per mera completezza ed a riprova di come solo l'ordinanza di rigetto dell'istruzione preventiva dia luogo alla problematica in esame, si precisa che nel caso di ordinanza ammissiva dell'istruzione preventiva non si pone l'analoga questione di costituzionalita', proprio perche' il provvedimento risulta inidoneo a sortire effetti definitivi, essendo rimessa al successivo ed eventuale giudizio di merito ogni valutazione circa la rilevanza della prova (in tal senso C. cass. sez. I, 28 maggio 1997, n. 4940, FI, 1996, c.2766). Contrasto con gli artt. 24 e 111 Cost. Le osservazioni in precedenza svolte sono in gran parte valevoli anche per sostenere il contrasto con gli artt. 24 e 111 Cost. della inammissibilita' del reclamo avverso in provvedimenti di rigetto dell'istruzione preventiva, ritenendosi l'attuale disciplina lesiva del principio di effettivita' della difesa e parita' delle parti. Anche prima delle modifiche apportate all'art. 111 Cost., la Consulta - nella sentenza n. 253/1994 - aveva sottolineato come «l'equivalenza nell'attribuzione dei mezzi processuali esperibili dalle parti ... (omissis) ... e' in un rapporto di necessaria strumentalita' con le garanzie di azione e di difesa sancite dall'art. 24 della Costituzione, si' che una distribuzione squilibrata dei mezzi di tutela, riducendo la possibilita' di una delle parti di far valere le proprie ragioni, condiziona impropriamente in suo danno ed a favore della controparte l'andamento e l'esito del processo». La parita' dei mezzi presuppone che entrambe le parti siano in grado di avvalersi delle prove a sostegno delle proprie tesi e proprio per tale ragione l'ordinamento ha predisposto uno strumento che impedisce la dispersione incolpevole delle prove. Ciononostante, tale parita' risulta inevitabilmente alterata qualora la parte richiedente l'istruzione preventiva, ove non venga messa in condizione di reclamare avverso l'erroneo diniego di assunzione anticipata delle prove, veda definitivamente preclusa, nel giudizio di merito, la possibilita' di avvalersi della prova a seguito del concretizzarsi del rischio di dispersione paventato. Insussistenza di interpretazioni costituzionalmente orientate. In apertura si e' visto come il combinato disposto degli artt. 669-terdecies, quatordecies, e 695 c.p.c. depone nel senso dell'inestensibilita' del reclamo alle ordinanze di rigetto dell'istruzione preventiva. Sulla base di tale premessa, occorre verificare la percorribilita' di interpretazione alternative che consentano l'estensione del reclamo anche ai provvedimenti di istruzione preventiva. Secondo parte della dottrina, l'estensione del reclamo ai provvedimenti di rigetto dell'istruzione preventiva potrebbe conseguire dall'interpretazione estensiva della sentenza n. 253/1994 della Corte costituzionale, additiva dell'art. 669-terdecies. Si sostiene che avendo la Corte dichiarato l'incostituzionalita' della norma nella parte in cui non ammette il reclamo avverso le ordinanze di rigetto della domanda cautelare, l'estensione del reclamo dovrebbe riguardare tutti i provvedimenti di rigetto, ivi compresi quelli emessi in materia di istruzione preventiva. La tesi non e' condivisibile, in quanto tende ad estendere l'ambito della sentenza interpretativa di accoglimento emessa dalla Consulta. La Corte, infatti, e' stata chiamata a pronunciarsi solo ed esclusivamente sulla legittimita' o meno dell'esclusione del reclamo avverso le ordinanze di rigetto in materia cautelare, senza che sia stato sollevato alcun profilo di incostituzionalita' relativamente all'estensione dell'ambito di operativita' della disciplina di cui all'art. 669-terdecies c.p.c. Tanto cio' e' vero che la richiamata pronuncia ha riguardato il solo art. 669-septies c.p.c., senza andare minimamente ad incidere sulla diversa norma contenuta nell'art. 669-quatordecies c.p.c. che individua i provvedimenti soggetti al procedimento cautelare uniforme e, quindi, al reclamo. In definitiva l'estensione in via interpretativa della reclamabilita' del provvedimento di rigetto dell'istruzione preventiva sarebbe il frutto non gia' di un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 669-quatordecies c.p.c., bensi' della sua disapplicazione. La riprova di quanto affermato si rinviene nel fatto che, seguendo la tesi favorevole alla reclamabilita' dell'ordinanza de qua, l'art. 669-quaterdecies c.p.c. verrebbe del tutto svuoto di contenuto precettivo, relativamente all'esclusione dei procedimenti di istruzione preventiva dall'ambito di applicazione del procedimento cautelare uniforme. Rilevanza della questione di legittimita'. Il requisito della rilevanza della questione nel caso in oggetto risulta di tutta evidenza. Poiche' la norma oggetto dell'eccezione di incostituzionalita' concerne l'ammissibilita' o meno del reclamo, ne consegue che applicando l'art. 669-quatordecies c.p.c. secondo il tenore attuale, il reclamo andrebbe necessariamente dichiarato inammissibile; al contrario, l'eventuale declaratoria di incostituzionalita' della norma in questione determinerebbe l'ammissibilita' del reclamo consentendo l'esame nel merito del ricorso.