IL GIUDICE DI PACE Nel procedimento penale pendente nei confronti di Carrer Gianpietro nato a Ponzano Veneto il 20 novembre 1944 per il reato previsto e punito dall'art. 595 c.p. perche' nel gennaio 2004 in Valdobbiadene ha offeso la reputazione di Arman Andrea. In merito alla sollevata questione di costituzionalita' dell'art. 20 del d.lgs. n. 274/2000 laddove non prevede (comma 2) che nel decreto di citazione a giudizio da parte della p.g. l'imputato venga informato che potra' chiedere l'estinzione del reato ove dimostri di aver provveduto alla riparazione del danno causato dal reato, prima dell'udienza di companzione; Rilevato che la disciplina processuale prevista dal decreto istitutivo della competenza penale del giudice di pace, deve ritenersi piu' sfavorevole di quella prevista dal codice di procedura penale, laddove nega: a) (art. 2) l'accesso ai riti alternativi con riduzioni della pena di 1/3 e fino ad 1/3 (rito abbreviato e patteggiamento); b) (art. 60) il beneficio della sospensione condizionale della «pena irrogata dal giudice di pace»; c) (art. 62) l'applicabilita' delle sanzioni sostitutive previste dagli artt. 53 e ss. della legge n. 689/1981 «ai reati di competenza del giudice di pace»; d) (art. 2) la possibilita' di incidente probatorio. Ritiene non manifestamente infondata la sollevata eccezione laddove la norma citata non prevede, come per l'imputato chiamato davanti al Tribunale, ex art. 552, lettera f) c.p.p., a pena di nullita', sin dalla notifica del decreto di citazione a giudizio, la possibilita' di valutare l'opportunita' offertagli dall'art. 35, d.lgs. n. 274/00 di porre in essere condotte riparatore e/o risarcirorie che possano condurre ad una dichiarazione di estinzione del reato.