LA CORTE DI APPELLO

    Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza  nel procedimento penale
contro  Cacciola  Francesco e Poddighe Giovanni, assolti con sentenza
del  Tribunale  di  Ferrara  in  data 3 ottobre 2002 dal reato di cui
all'art. 387 c.p. perche' non punibili ex art. 387/2 c.p.
    Rilevato che agli imputati e' stata applicata l'esimente speciale
di  cui  all'art. 387/2  c.p.,  che presuppone l'accertamento che sia
stata  cagionata  colposamente,  da parte del preposto alla custodia,
l'evasione di un detenuto;
    Ritenuto   infatti   che   detta   esimente   non   e'  causa  di
giustificazione,  idonea  a  escludere  l'antigiuridicita' del fatto,
bensi'  mera  causa di non punibilita', prevista per evidenti ragioni
di politica criminale;
    Atteso che avverso detta sentenza hanno proposto impugnazione sia
il  procuratore  generale,  chiedendo  escludersi  la  causa  di  non
punibilita'  e  quindi  la  condanna  degli  imputati, sia gli stessi
imputati,  che hanno chiesto di essere assolti per non avere commesso
il fatto o perche' il fatto non costituisce reato;
    Ritenuto   che  appare  evidente  l'interesse  degli  imputati  a
ottenere  una  pronuncia  assolutoria  che escluda la commissione del
fatto  da  parte  loro  ovvero la sussistenza di colpa, rispetto a un
proscioglimento  che presuppone l'accertamento del reato e della loro
responsabilita',   anche  in  relazione  alle  possibili  conseguenze
amministrative contabili o disciplinari;
    Ritenuto  che, allo stato della legislazione vigente, gli appelli
proposti  dagli imputati dovrebbero essere dichiarati inammissibili a
norma degli artt. 1 e 10 della legge 20 febbraio 2006, n. 46;
    Ritenuto che la citata normativa, se applicata al caso di specie,
potrebbe  violare  gli  artt. 3  e  24  della Costituzione, in quanto
preclude la possibilita' di appello, da parte dell'imputato, rispetto
a  una  sentenza formalmente di non punibilita', ma che in realta' ha
presupposto  un  accertamento  di  responsabilita' penale, che in tal
modo diviene insindacabile nel merito;
    Considerato   che   cio'   sembra   violare   il   principio   di
ragionevolezza  e  il  diritto  di  difesa, anche nel merito, in ogni
stato e grado del procedimento.