LA CORTE DI APPELLO Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento penale contro Cacciola Francesco e Poddighe Giovanni, assolti con sentenza del Tribunale di Ferrara in data 3 ottobre 2002 dal reato di cui all'art. 387 c.p. perche' non punibili ex art. 387/2 c.p. Rilevato che agli imputati e' stata applicata l'esimente speciale di cui all'art. 387/2 c.p., che presuppone l'accertamento che sia stata cagionata colposamente, da parte del preposto alla custodia, l'evasione di un detenuto; Ritenuto infatti che detta esimente non e' causa di giustificazione, idonea a escludere l'antigiuridicita' del fatto, bensi' mera causa di non punibilita', prevista per evidenti ragioni di politica criminale; Atteso che avverso detta sentenza hanno proposto impugnazione sia il procuratore generale, chiedendo escludersi la causa di non punibilita' e quindi la condanna degli imputati, sia gli stessi imputati, che hanno chiesto di essere assolti per non avere commesso il fatto o perche' il fatto non costituisce reato; Ritenuto che appare evidente l'interesse degli imputati a ottenere una pronuncia assolutoria che escluda la commissione del fatto da parte loro ovvero la sussistenza di colpa, rispetto a un proscioglimento che presuppone l'accertamento del reato e della loro responsabilita', anche in relazione alle possibili conseguenze amministrative contabili o disciplinari; Ritenuto che, allo stato della legislazione vigente, gli appelli proposti dagli imputati dovrebbero essere dichiarati inammissibili a norma degli artt. 1 e 10 della legge 20 febbraio 2006, n. 46; Ritenuto che la citata normativa, se applicata al caso di specie, potrebbe violare gli artt. 3 e 24 della Costituzione, in quanto preclude la possibilita' di appello, da parte dell'imputato, rispetto a una sentenza formalmente di non punibilita', ma che in realta' ha presupposto un accertamento di responsabilita' penale, che in tal modo diviene insindacabile nel merito; Considerato che cio' sembra violare il principio di ragionevolezza e il diritto di difesa, anche nel merito, in ogni stato e grado del procedimento.