IL GIUDICE DI PACE Nel procedimento civile promosso da Efflandrin Valter contro sindaco del Comune di Cittadella, iscritto al n. 370/2006 A del Ruolo Generale, sciogliendo la riserva che precede. O s s e r v a Con ricorso depositato il 7 agosto 2006 il sig. Efflandrin Valter residente a Ponte San Nicolo' (PD), via Cavour n. 36, rappresentato e difeso dall'avv. Silvia Sorrentino con studio in Venezia Mestre, via Mestrina n. 42, in qualita' di proprietario del veicolo marca Audi targato CG81SS, impugna avanti questo giudice di pace il verbale n. 3585 del 24 maggio 2006 notificato a mezzo servizio postale l'8 giugno 2006 redatto dalla polizia locale del Comune di Cittadella per violazione dell'art. 180, comma 8 del decreto legislativo n. 285/1992, perche', nella qualita' e veste di cui sopra, ometteva di comunicare entro trenta giorni dalla richiesta formulata dall'ufficio procedente i dati personali e della patente di guida del conducente al momento della commessa violazione accertata con verbale n. 10539 del 13 novembre 2005, ritualmente notificato in data 4 febbraio 2006, senza consentire all'organo di polizia di effettuare la prescritta decurtazione dei punti prevista dalle vigenti disposizioni di legge. Va chiarito che il verbale presupposto si riferisce ad una violazione dell'art. 142, comma 9 del c.d.s. contestata al conducente del veicolo in oggetto avvenuta in data 13 novembre 2005 nel Comune di Cittadella. La sanzione pari ad Euro 371,11 comprensiva delle spese postali ed amministrative, e' stata pagata dall'odierno ricorrente, in qualita' di obbligato in solido, ai sensi dell'art. 6 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Lo stesso proprietario comunicava in data 3 marzo 2006. al Comando Polizia Municipale del Comune di Cittadella di non sapere chi fosse alla guida del veicolo al momento della contestata infrazione. In corso di causa venivano escussi in qualita' di testi i sigg. Furlan Arianna e Efflandrin Nicola, rispettivamente ex compagna e figlio dell'attore, che confermavano le circostanze in ricorso indicate e precisamente che l'auto Audi di proprieta' di Efflandrin Valter e' usata dai componenti della sua famiglia e che nonostante indagini effettuate non si era protuto risalire al responsabile dell'infrazione oggetto del verbale n. 10539 del 13 novembre 2005. Solleva il difensore eccezione di illegittimita' costituzionale dell'art. 126-bis, comma 2 del novellato c.d.s. in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione. Ritiene il giudicante non manifestamente infondata l'eccezione per le seguenti considerazioni. Va innanzitutto rilevato che nella presente fattispecie trova applicazione la norma di cui all'art. 126-bis comma 2 del c.d.s. nella sua formulazione originaria poiche' l'illecito sarebbe stato commesso nel giugno del 2006 e non la normativa di cui al decreto-legge n. 262 del 3 ottobre 2006, convertito nella legge 24 novembre 2006, n. 286. E' corretto il rilievo del difensore che, in tema di sanzione amministrativa, vige il principio del tempus regit actum per il chiaro disposto dell'art. 1 della legge n. 689 del 1981 (principio di legalita) senza possibilita' quindi di applicare una legge posteriore piu' favorevole, come pure e' esatto che l'art. 2 del codice penale non e' mutuabile in materia di illeciti amministrativi dato che in subiecta materia l'adozione dei principi di legalita', irretroattivita' e divieto dell'analogia comporta l'assoggettamento del comportamento, rilevante ai fini dell'integrazione della violazione, alla legge del tempo e del suo verificarsi e cio' per costante orientamento sia della Corte di cassazione che della Corte costituzionale (cfr. ex plurimis Cass. civile, sez. I, 6 aprile 2004, n. 6769). Il testo dell'art. 126-bis, anche a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 27 del 24 gennaio 2005, punisce con la sanzione di cui al comma 8 dell'art. 180 del c.d.s. il proprietario del veicolo che non ottempera all'obbligo di comunicare i dati di chi abbia commesso la violazione. Lo stesso giudice delle leggi, nella citata sentenza, nel dichiarare costituzionalmente illegittimo con riferimento all'art. 3 della Costituzione, l'art. 126-bis, comma 2, nella parte in cui dispone, in caso di mancata identificazione dell'autore della violazione, la decurtazione dei punti a carico del proprietario del veicolo che non segnali le generalita' del conducente, al punto 10 precisa che, nel caso in cui il proprietario stesso ometta di comunicare i dati personali e della patente di guida del conducente, trova applicazione la sanzione pecuniaria di cui all'art. 180, comma 8 del c.d.s. Il legislatore con la legge 24 novembre 2006, n. 286, ha ritenuto pero' di precisare che il proprietario debba rispondere se non fornisce tali dati senza addurre un giustificato e documentato motivo, peraltro richiesto anche dal precetto contenuto nell'art. 180. In effetti l'art. 126-bis, come pure la sentenza della Corte, parla di omissione senza pero' prevedere causa alcuna di giustificazione equiparando il soggetto, che omette puramente e semplicemente, e chi invece attivandosi dichiara all'autorita' di non essere in grado di procedere alla individuazione del soggetto responsabile. L'istituto della responsabilita' oggettiva, se pur appare corretto nei casi contemplati dagli artt. 196 c.d.s. e 2054 del codice civile configurandosi un'ipotesi di responsabilita' per fatto altrui, risulta irragionevole nel caso in ispecie (la sanzione principale e' stata pagata e non vi sono coinvolgimenti di terzi). Le norme citate sono finalizzate - come osserva la Corte - per evitare l'elusione di responsabilita' ed in particolare per la tutela dei danneggiati per i sinistri stradali. Ritiene questo giudice che il termine omissione equivalga a disinteresse, vuoi doloso o colposo, comportamento e atteggiamento del tutto diverso e contrastante con quello di chi invece si attivi e collabori con l'autorita' per individuare il conducente. La sanzione che l'art. 126-bis, secondo comma del c.d.s. contempla - richiamando il comma 8 dell'art. 180 nello stesso c.d.s. - costituisce una sanzione conseguente, autonoma, personale nei confronti del proprietario, che, se pur ricollegata alla violazione principale, assume una propria figura e connotazione su basi, presupposti e condizioni diversi. Ne' e' possibile far rientrare la fattispecie nel caso fortuito e/o forza maggiore che contemplano un numero limitato e restrittivo di ipotesi e che non esauriscono ogni situazione che si possa venire a creare. In definitiva - facendo proprio il concetto enunciato al punto 9.2 della sentenza n. 27 del 24 gennaio 2005 - si ritengono fondate le censure di violazione dell'art. 3 della Costituzione sotto il profilo della irragionevolezza della disposizione di cui trattasi, nel senso che essa da' vita a una sanzione assolutamente sui generis, giacche' la stessa - pur essendo di natura pecuniaria e personale - non appare riconducibile ad un contegno direttamente posto in essere dal proprietario del veicolo prescindendo da qualsivoglia accertamento della responsabilita' personale del medesimo, ed in ispecie allorche' quest'ultimo non solo non abbia omesso, ma anzi abbia fatto tutto il possibile per non omettere senza esito. La scelta legislativa, di porre a carico del proprietario del veicolo che non sia il responsabile dell'infrazione stradale una ulteriore sanzione anche qualora nessuna colpa o negligenza possa il medesimo attribuirsi, non trova giustificazione logica e di cio' e' stato conscio il legislatore allorche', modificando l'articolo citato sul punto, ha emanato la legge 24 novembre 2006, n. 286. Viene anche ipotizzata la violazione dell'art. 24 della Costituzione che consente a tutti i cittadini di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e senza limitazioni. Balza agli occhi che, non consentendo al proprietario del veicolo di fornire la prova di una causa di giustificazione e quindi di dimostrare una sua assoluta e perfetta buona fede ed esenzione da ogni colpa, il diritto de quo viene compresso, se non addirittura annullato, anche in contrasto con l'art. 113 della Carta costituzionale.