IL GIUDICE DI PACE

    Nel  procedimento  civile  promosso  da  Efflandrin Valter contro
sindaco del Comune di Cittadella, iscritto al n. 370/2006 A del Ruolo
Generale, sciogliendo la riserva che precede.

                            O s s e r v a

    Con ricorso depositato il 7 agosto 2006 il sig. Efflandrin Valter
residente a Ponte San Nicolo' (PD), via Cavour n. 36, rappresentato e
difeso  dall'avv. Silvia Sorrentino con studio in Venezia Mestre, via
Mestrina  n. 42,  in  qualita' di proprietario del veicolo marca Audi
targato  CG81SS,  impugna  avanti  questo  giudice di pace il verbale
n. 3585  del  24  maggio 2006 notificato a mezzo servizio postale l'8
giugno 2006 redatto dalla polizia locale del Comune di Cittadella per
violazione   dell'art. 180,   comma   8   del   decreto   legislativo
n. 285/1992,  perche',  nella qualita' e veste di cui sopra, ometteva
di   comunicare   entro   trenta  giorni  dalla  richiesta  formulata
dall'ufficio procedente i dati personali e della patente di guida del
conducente al momento della commessa violazione accertata con verbale
n. 10539  del  13  novembre  2005,  ritualmente  notificato in data 4
febbraio  2006,  senza consentire all'organo di polizia di effettuare
la   prescritta   decurtazione   dei  punti  prevista  dalle  vigenti
disposizioni di legge.
    Va  chiarito  che  il  verbale  presupposto  si  riferisce ad una
violazione dell'art. 142, comma 9 del c.d.s. contestata al conducente
del  veicolo  in oggetto avvenuta in data 13 novembre 2005 nel Comune
di  Cittadella.  La  sanzione  pari  ad Euro 371,11 comprensiva delle
spese   postali  ed  amministrative,  e'  stata  pagata  dall'odierno
ricorrente,  in qualita' di obbligato in solido, ai sensi dell'art. 6
della   legge  24  novembre  1981,  n. 689.  Lo  stesso  proprietario
comunicava  in  data  3 marzo 2006. al Comando Polizia Municipale del
Comune  di  Cittadella di non sapere chi fosse alla guida del veicolo
al  momento  della  contestata infrazione. In corso di causa venivano
escussi  in  qualita'  di  testi  i sigg. Furlan Arianna e Efflandrin
Nicola,   rispettivamente  ex  compagna  e  figlio  dell'attore,  che
confermavano  le  circostanze  in ricorso indicate e precisamente che
l'auto   Audi  di  proprieta'  di  Efflandrin  Valter  e'  usata  dai
componenti  della  sua  famiglia e che nonostante indagini effettuate
non  si  era protuto risalire al responsabile dell'infrazione oggetto
del  verbale  n. 10539  del  13  novembre  2005. Solleva il difensore
eccezione di illegittimita' costituzionale dell'art. 126-bis, comma 2
del   novellato   c.d.s.   in  relazione  agli  artt. 3  e  24  della
Costituzione.
Ritiene il giudicante non manifestamente infondata l'eccezione per le
seguenti considerazioni.
    Va  innanzitutto  rilevato  che  nella presente fattispecie trova
applicazione  la  norma  di  cui  all'art. 126-bis comma 2 del c.d.s.
nella  sua  formulazione  originaria poiche' l'illecito sarebbe stato
commesso   nel  giugno  del  2006  e  non  la  normativa  di  cui  al
decreto-legge  n. 262  del  3 ottobre 2006, convertito nella legge 24
novembre  2006,  n. 286. E' corretto il rilievo del difensore che, in
tema  di  sanzione amministrativa, vige il principio del tempus regit
actum  per il chiaro disposto dell'art. 1 della legge n. 689 del 1981
(principio  di  legalita)  senza possibilita' quindi di applicare una
legge  posteriore  piu'  favorevole, come pure e' esatto che l'art. 2
del   codice   penale   non  e'  mutuabile  in  materia  di  illeciti
amministrativi  dato  che in subiecta materia l'adozione dei principi
di  legalita',  irretroattivita'  e  divieto  dell'analogia  comporta
l'assoggettamento    del    comportamento,    rilevante    ai    fini
dell'integrazione  della  violazione,  alla legge del tempo e del suo
verificarsi  e  cio'  per  costante  orientamento  sia della Corte di
cassazione  che  della  Corte  costituzionale (cfr. ex plurimis Cass.
civile, sez. I, 6 aprile 2004, n. 6769).
    Il  testo dell'art. 126-bis, anche a seguito della sentenza della
Corte  costituzionale  n. 27  del  24  gennaio  2005,  punisce con la
sanzione  di  cui al comma 8 dell'art. 180 del c.d.s. il proprietario
del veicolo che non ottempera all'obbligo di comunicare i dati di chi
abbia  commesso  la  violazione. Lo stesso giudice delle leggi, nella
citata  sentenza,  nel  dichiarare costituzionalmente illegittimo con
riferimento  all'art. 3  della Costituzione, l'art. 126-bis, comma 2,
nella  parte  in  cui  dispone,  in  caso  di mancata identificazione
dell'autore  della violazione, la decurtazione dei punti a carico del
proprietario   del   veicolo  che  non  segnali  le  generalita'  del
conducente,  al punto 10 precisa che, nel caso in cui il proprietario
stesso ometta di comunicare i dati personali e della patente di guida
del  conducente,  trova  applicazione  la  sanzione pecuniaria di cui
all'art. 180,  comma  8  del  c.d.s.  Il  legislatore con la legge 24
novembre  2006,  n. 286,  ha  ritenuto  pero'  di  precisare  che  il
proprietario debba rispondere se non fornisce tali dati senza addurre
un  giustificato  e  documentato motivo, peraltro richiesto anche dal
precetto contenuto nell'art. 180.
    In  effetti  l'art. 126-bis,  come  pure la sentenza della Corte,
parla   di   omissione   senza   pero'   prevedere  causa  alcuna  di
giustificazione  equiparando  il  soggetto,  che  omette  puramente e
semplicemente, e chi invece attivandosi dichiara all'autorita' di non
essere  in  grado  di  procedere  alla  individuazione  del  soggetto
responsabile.  L'istituto  della  responsabilita'  oggettiva,  se pur
appare  corretto  nei  casi contemplati dagli artt. 196 c.d.s. e 2054
del  codice  civile  configurandosi un'ipotesi di responsabilita' per
fatto  altrui, risulta irragionevole nel caso in ispecie (la sanzione
principale e' stata pagata e non vi sono coinvolgimenti di terzi).
    Le  norme  citate  sono finalizzate - come osserva la Corte - per
evitare l'elusione di responsabilita' ed in particolare per la tutela
dei  danneggiati  per i sinistri stradali. Ritiene questo giudice che
il termine omissione equivalga a disinteresse, vuoi doloso o colposo,
comportamento  e  atteggiamento  del tutto diverso e contrastante con
quello  di  chi  invece  si  attivi  e  collabori con l'autorita' per
individuare  il  conducente.  La sanzione che l'art. 126-bis, secondo
comma  del  c.d.s.  contempla  - richiamando il comma 8 dell'art. 180
nello stesso c.d.s. - costituisce una sanzione conseguente, autonoma,
personale  nei  confronti  del  proprietario, che, se pur ricollegata
alla  violazione principale, assume una propria figura e connotazione
su basi, presupposti e condizioni diversi.
    Ne'  e'  possibile far rientrare la fattispecie nel caso fortuito
e/o  forza  maggiore che contemplano un numero limitato e restrittivo
di  ipotesi e che non esauriscono ogni situazione che si possa venire
a  creare.  In  definitiva - facendo proprio il concetto enunciato al
punto  9.2  della  sentenza  n. 27 del 24 gennaio 2005 - si ritengono
fondate le censure di violazione dell'art. 3 della Costituzione sotto
il profilo della irragionevolezza della disposizione di cui trattasi,
nel senso che essa da' vita a una sanzione assolutamente sui generis,
giacche'  la  stessa - pur essendo di natura pecuniaria e personale -
non  appare riconducibile ad un contegno direttamente posto in essere
dal   proprietario   del   veicolo   prescindendo   da   qualsivoglia
accertamento  della  responsabilita'  personale  del  medesimo, ed in
ispecie  allorche'  quest'ultimo  non  solo non abbia omesso, ma anzi
abbia fatto tutto il possibile per non omettere senza esito.
    La  scelta  legislativa,  di  porre a carico del proprietario del
veicolo  che  non  sia  il  responsabile dell'infrazione stradale una
ulteriore  sanzione anche qualora nessuna colpa o negligenza possa il
medesimo  attribuirsi,  non trova giustificazione logica e di cio' e'
stato conscio il legislatore allorche', modificando l'articolo citato
sul  punto, ha emanato la legge 24 novembre 2006, n. 286. Viene anche
ipotizzata la violazione dell'art. 24 della Costituzione che consente
a  tutti  i  cittadini  di agire in giudizio per la tutela dei propri
diritti e senza limitazioni. Balza agli occhi che, non consentendo al
proprietario  del  veicolo  di  fornire  la  prova  di  una  causa di
giustificazione  e  quindi  di dimostrare una sua assoluta e perfetta
buona  fede  ed  esenzione  da  ogni  colpa,  il diritto de quo viene
compresso,  se  non  addirittura  annullato,  anche  in contrasto con
l'art. 113 della Carta costituzionale.