IL TRIBUNALE

    Premesso  che si procede nell'ambito del procedimento indicato in
epigrafe in ordine, tra gli altri, ai reati di competenza del giudice
di  pace di cui agli artt. 612 c.p., 594 c.p., 582 c.p., rilevato che
ex   art. 52,   decreto  legislativo  n. 274/2000,  e'  prevista  con
riferimento   al   solo  reato  di  cui  all'art. 582  c.p.  la  pena
alternativa  alla  multa della permanenza domiciliare o dei lavori di
pubblica utilita';
    Visto  l'art. 157,  comma  5  c.p.  -  nella formulazione attuale
novellata  dalla  legge  n. 251/2005  -  che  prevede  un termine di'
prescrizione  pari  a  tre anni per i reati per i quali sono previste
pene diverse da quelle detentive o pecuniarie;
    Rilevato   che   nel   nostro   sistema   processuale  tali  pene
alternative,   comminabili  in  sede  di  cognizione,  sono  previste
esclusivamente  dal  decreto  legislativo  citato  che  disciplina il
procedimento davanti al giudice di pace e nell'ambito di questo, come
visto, per alcuni reati;
    Considerato  che le richiamate pene alternative sono previste per
i reati piu' gravi di competenza del giudice di pace;
    Rilevato  che, in applicazione delle norme richiamate, a dispetto
della  maggiore  gravita' di alcuni fatti, per i medesimi e' previsto
un  termine  prescrizionale  piu' breve rispetto ad altri puniti meno
gravemente;
    Ritenuta  legittima  la  doglianza  delle parti che rilevano come
cio'  implichi una ingiustificata disparita' di trattamento rilevante
ai  sensi  dell'art. 3  della Carta costituzionale come gia' ritenuto
dalla Corte di cassazione e da alcuni tribunali di merito;
    Ritenuta  la  rilevanza  della  questione in quanto i fatti per i
quali e' processo sono stati commessi tra il novembre 2002 e l'aprile
del  2003  ed  il  primo atto interruttivo della prescrizione risulta
essere il decreto di citazione a giudizio datato 10 maggio 2006;
    Ritenuta  pertanto  rilevante  e  non manifestamente infondata la
questione  di  illegittimita' dell'art. 157, comma 5 c.p. nella parte
in  cui non estende a tutti i reati di competenza del giudice di pace
il termine di prescrizione di tre anni;