IL TRIBUNALE Premesso che si procede nell'ambito del procedimento indicato in epigrafe in ordine, tra gli altri, ai reati di competenza del giudice di pace di cui agli artt. 612 c.p., 594 c.p., 582 c.p., rilevato che ex art. 52, decreto legislativo n. 274/2000, e' prevista con riferimento al solo reato di cui all'art. 582 c.p. la pena alternativa alla multa della permanenza domiciliare o dei lavori di pubblica utilita'; Visto l'art. 157, comma 5 c.p. - nella formulazione attuale novellata dalla legge n. 251/2005 - che prevede un termine di' prescrizione pari a tre anni per i reati per i quali sono previste pene diverse da quelle detentive o pecuniarie; Rilevato che nel nostro sistema processuale tali pene alternative, comminabili in sede di cognizione, sono previste esclusivamente dal decreto legislativo citato che disciplina il procedimento davanti al giudice di pace e nell'ambito di questo, come visto, per alcuni reati; Considerato che le richiamate pene alternative sono previste per i reati piu' gravi di competenza del giudice di pace; Rilevato che, in applicazione delle norme richiamate, a dispetto della maggiore gravita' di alcuni fatti, per i medesimi e' previsto un termine prescrizionale piu' breve rispetto ad altri puniti meno gravemente; Ritenuta legittima la doglianza delle parti che rilevano come cio' implichi una ingiustificata disparita' di trattamento rilevante ai sensi dell'art. 3 della Carta costituzionale come gia' ritenuto dalla Corte di cassazione e da alcuni tribunali di merito; Ritenuta la rilevanza della questione in quanto i fatti per i quali e' processo sono stati commessi tra il novembre 2002 e l'aprile del 2003 ed il primo atto interruttivo della prescrizione risulta essere il decreto di citazione a giudizio datato 10 maggio 2006; Ritenuta pertanto rilevante e non manifestamente infondata la questione di illegittimita' dell'art. 157, comma 5 c.p. nella parte in cui non estende a tutti i reati di competenza del giudice di pace il termine di prescrizione di tre anni;