Ricorso  per  la Presidenza del Consiglio dei ministri in persona
del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso per
mandato  ex  lege  dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui
uffici ha domicilio in Roma, via dei Portoghesi n. 12, ricorrente;

    Contro  Regione  Veneto,  in  persona del presidente della giunta
regionale  attualmente in carica, resistente, per la dichiarazione di
illegittimita'  costituzionale degli articoli 6, comma 1, 7 commi 2 e
3,  8,  22,  24,  29, 32, 43, comma 1 della legge regionale 20 luglio
2007  n. 17,  recante modifiche alla legge regionale 7 novembre 2003,
n. 27  «Disposizioni  generali  in  materia  di  lavori  pubblici  di
interesse  regionale  e  per  le  costruzioni  in  zone  classificate
sismiche», pubblicata sul B.U.R. n. 65 del 24 luglio 2007.
    Nell'esercizio  della  propria competenza legislativa, la Regione
Veneto  ha  emanato  la  legge  regionale  n. 17/2007 con la quale ha
apportato   una  serie  di  integrazioni  e  modifiche  alla  propria
precedente  legge  n. 27  del 7 novembre 2003 mediante la quale aveva
inteso  introdurre  una  disciplina  organica  in  materia  di lavori
pubblici di interesse regionale.
    Detta  legge,  composta  da  73  articoli, definisce le procedure
relative    alla    programmazione,    progettazione,   approvazione,
affidamento,  esecuzione e collaudo dei lavori di interesse regionale
e  introduce  una  particolare  disciplina  per  quel che concerne il
finanziamento  di  opere  pubbliche  attraverso l'apporto di capitali
privati (project financing). Di rilevo sono anche le disposizioni con
le  quali la regione ha stabilito le modalita' di destinazione, sotto
forma  di  contributi,  delle  risorse  del  proprio  bilancio per la
realizzazione  di opere di interesse regionale. Da ricordare, infine,
che  si  e'  anche  provveduto  alla  istituzione  di un Osservatorio
regionale degli appalti, con compiti fra l'altro, di consulenza delle
stazioni  appaltanti  e alla individuazione degli strumenti specifici
per favorire la realizzazione di interventi ritenuti strategici.
    La  menzionata  legge e' stata oggetto di importanti modifiche ed
integrazioni  per  effetto  della  recente  legge regionale 20 luglio
2007, n. 17.
    Sennonche', alcune delle norme della legge regionale in questione
non appaiono in linea con i principi costituzionali che presiedono al
riparto  delle  competenze legislative nella materia e per tal motivo
il  Consiglio dei ministri ha ritenuto di doverle impugnare e a tanto
in effetti si procede mediante il presente ricorso.
    Ora,   e'  noto  che  la  questione  del  riparto  di  competenza
legislativa  fra  Stato  e  regioni  in  materia  di  affidamento  ed
esecuzione  di  commesse  pubbliche  ha  avuto di recente un notevole
contributo  interpretativo  ad  opera delle sentenze n. 303 e 304 del
2003  e  n. 345  del  2004  della  Corte  costituzionale, nonche' una
precisa  regolamentazione ad opera del c.d. «Codice degli appalti» di
cui al decreto legislativo n. 163/2006.
    In  base  ai principi desumibili dalle pronunce e dalle norme ora
richiamate,  e'  possibile  affermare  che  la  materia degli appalti
pubblici - ancorche' non espressamente menzionata dall'art. 117 della
Costituzione  -  non  appartiene  per  residualita'  alla  competenza
legislativa delle regioni.
    Come   affermato  da  codesta  Corte  «si  tratta  di  ambiti  di
legislazione  che  non  integrano  una  vera e propria materia, ma si
qualificano a seconda dell'oggetto al quale afferiscono, e, pertanto,
possono  essere  ascritti  di  volta  in volta a potesta' legislative
dello Stato, ovvero a potesta' legislative concorrenti».
    Se,  dunque,  si  procede a scomporre la disciplina degli appalti
pubblici   in   tutti  i  suoi  momenti  (dell'organizzazione,  della
programmazione, del finanziamento, della scelta del contraente, della
sua    qualificazione,    dell'esecuzione    del   contratto,   delle
controversie)  si  ha  che  ciascuno  di  essi puo' essere ricondotto
all'ambito  di legislazione cui appartiene la relativa materia, e, di
conseguenza,  puo'  essere  individuato  il  soggetto  titolare della
connessa potesta' legislativa.
    Per  grandi  linee,  si  puo' affermare dunque che tutto cio' che
attiene alla fase dell'affidamento dell'appalto - contenuto dei bandi
di   gara,   criteri   di   aggiudicazione,  disciplina  della  gara,
qualificazione  dei  concorrenti  -  rientra nel generale concetto di
regolamentazione  della  concorrenza e di regolazione del mercato (ed
in  questa prospettiva e' la genesi di tutta la normativa comunitaria
in  materia,  nonche'  la  ragione della predominanza di questa sulla
normativa  interna), regolamentazione che, in quanto tale, appartiene
allo Stato in via esclusiva.
    In   tal   senso  e'  espressamente  l'orientamento  della  Corte
costituzionale,  che ha affermato che l'acquisto di beni e servizi da
parte   delle  pubbliche  amministrazioni  secondo  le  procedure  ad
evidenza  pubbliche costituisce la concreta attuazione della pienezza
dei  rapporti  concorrenziali.  «Le  procedure  ad evidenza pubblica,
anche  alla  luce  delle  direttive  della Comunita' europea (cfr. da
ultimo,  la  direttiva  2004/18/CE  del  31  marzo  2004, relativa al
coordinamento   delle   procedure  di  aggiudicazione  degli  appalti
pubblici di lavori, di forniture e servizi), hanno assunto un rilievo
fondamentale  per  la  tutela  della concorrenza tra i vari operatori
economici  interessati  alle  commesse pubbliche. Viene in rilievo, a
questo proposito, la disposizione di cui all'art. 117, secondo comma,
della  Costituzione, secondo la quale spetta allo Stato legiferare in
via  esclusiva  in  tema  di  tutela  della concorrenza» (Corte cost.
345/2004).
    E  la ragione e' piu' che evidente e risiede nella insopprimibile
esigenza   che  il  mercato  e  le  sue  regole  non  soffrano  della
frantumazione  conseguente  alla  pluralita' di possibili discipline,
articolate  secondo  le  differenziazioni  del territorio regionale e
ciascuna  rispondente  a  finalita'  politiche  diverse,  ed  abbiano
viceversa  una disciplina omogenea ed unitaria su tutto il territorio
nazionale.
    Per  altro  verso  occorre  tener  presente  che  la normativa di
settore  non  risponde soltanto all'esigenza di assicurare la massima
concorrenzialita'   fra   le   imprese   in  attuazione  di  principi
sovranazionali   soprattutto   di   matrice   comunitaria   ma  anche
all'esigenza,    altrettanto   rilevante,   dell'amministrazione   di
individuare  un  contraente  che  sia affidabile sia sotto il profilo
tecnico  che  finanziario.  Sotto il primo profilo basti pensare alla
imponente   organizzazione   di   uomini   e  mezzi  unitamente  alla
disponibilita' di moderne tecnologie che in molti casi l'imprenditore
deve  possedere  per poter aspirare ad eseguire determinati contratti
aventi  ad  oggetto  la  realizzazione di opere pubbliche (ad esempio
ponti,  viadotti,  gallerie  ecc.).  Sotto  il  secondo profilo basti
ricordare  che  in  molti  casi  la esecuzione di appalti affidati da
pubbliche   amministrazioni   impegna   l'imprenditore  per  un  arco
temporale  consistente  (e'  il  caso  di appalti di lavori aventi ad
oggetto  opere  di grandi dimensioni e complessita' ovvero il caso di
appalti  di servizi che per loro natura hanno carattere continuativo)
durante  il  quale si deve mantenere attiva la struttura aziendale il
che comporta costi notevoli.
    Si  puo',  quindi, affermare che nella misura in cui la normativa
di  settore  risponde anche all'esigenza della stazione appaltante di
poter  aggiudicare  l'appalto  ad  un soggetto che sia in possesso di
certi   requisiti   che  costituiscono  indice  della  sua  capacita'
finanziaria   e   tecnica   incide  direttamente  sulla  liberta'  di
iniziativa economica (che, per cosi' dire, costituisce l'altra faccia
della  medaglia  rispetto  al  concetto  di  concorrenza)  come noto,
tutelata  dall'art. 41  della Costituzione. E' evidente, infatti, che
la  normativa  in  materia  di  contratti  pubblici  preordinata alla
individuazione   dei   requisiti   occorrenti   per   poter  aspirare
all'aggiudicazione  di  un  determinato appalto integra e completa la
menzionata  norma costituzionale, visto e considerato che finisce per
conformare  il  diritto  di  iniziativa economica o, per meglio dire,
l'attivita' d'impresa nello specifico settore qui considerato.
    In  conclusione  si  ha  ragione  di ritenere che nella specifica
materia  che in questa sede viene in considerazione lo Stato disponga
di una potesta' legislativa esclusiva che trova il suo fondamento non
soltanto  nell'art. 117,  comma  secondo,  lettera  e)  (tutela della
concorrenza)  ma  anche nell'art. 117, comma secondo, lettere l) e m)
nella  parte  in  cui stabiliscono una riserva di legge in suo favore
per tutto quanto attiene all'ordinamento civile e alla determinazione
dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili
fra  i  quali  va senza dubbio annoverato il diritto allo svolgimento
dell'attivita'  imprenditoriale  che  non  casualmente  trova  la sua
principale  regolamentazione  nelle  norme  contenute nel libro V del
Codice civile concernenti appunto l'impresa.
    Le regioni (e le Provincie autonome di Trento e Bolzano), quindi,
non  possono emanare autonome norme di legge destinate a disciplinare
le procedure di affidamento di contratti pubblici.
    Il  discorso ovviamente si pone negli stessi termini con riguardo
ad  altri  aspetti della materia dei lavori pubblici (e dei contratti
pubblici  in  genere), quali la sottoscrizione del contratto e la sua
esecuzione, il subappalto, la disciplina delle controversie.
    E'  infatti evidente che tutta la vicenda contrattuale appartiene
alla disciplina civilistica delle obbligazioni, delle loro fonti, del
loro adempimento, del loro inadempimento e delle relative conseguenze
giuridiche  (non  a  caso  il  contratto  di  appalto  trova compiuta
disciplina  negli articoli del codice civile, e l'appalto pubblico e'
tradizionalmente  ritenuto un contratto di diritto privato, ancorche'
speciale),  e,  come  tale,  rientra  a  pieno  titolo nella potesta'
legislativa  esclusiva  dello  Stato,  cui  spetta,  sempre  a  norma
dell'art. 117  della  Costituzione, legiferare in tema di ordinamento
civile e penale.
    Le regioni (e le provincie autonome), quindi, non possono nemmeno
emanare norme proprie volte a regolare gli aspetti contrattuali degli
appalti pubblici.
    Possono  invece emanare norme dirette a disciplinare argomenti ed
istituti  che  sono  oggetto  di  competenza  legislativa concorrente
(programmazione,   esercizio   ed   effetti  dei  poteri  approvativi
specialmente   per   quanto   attiene   all'ambito   urbanistico   ed
espropriativo,  ecc.), ma cio' nel rispetto dei principi fondamentali
desumibili dalle norme statali.
    Questo  e'  l'assetto  delle competenze legislative nella materia
degli  appalti  pubblici di lavori, servizi e forniture quale risulta
dalla  piu'  corretta  interpretazione dei principi costituzionali, e
quale  attualmente accolta nella piu' recente normativa emanata dallo
Stato  sul  punto:  l'art.  4 del decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163.
    Sulla   base   delle   suesposte   considerazioni   di  carattere
preliminare  e  generale  il  Presidente  del  Consiglio dei ministri
giusta  delibera  del  Consiglio  dei  ministri del 13 settembre 2007
intende  impugnare  la legge della Regione Veneto n. 17 del 20 luglio
2007 con la quale sono state apportate modifiche alla legge regionale
n. 27  del 7 novembre 2003 che comportano senza dubbio il superamento
della  linea  di  demarcazione della potesta' legislativa tra Stato e
regioni  tracciata  dalla  Costituzione  e,  comunque,  travalicano i
limiti della competenza legislativa regionale in materia.
    Cio' e' avvenuto, secondo la Presidenza del Consiglio ricorrente,
in  relazione  alle norme che di seguito specificamente si elencano e
si censurano.
Articolo  6,  comma  1,  in  relazione  all'art. 117,  secondo comma,
lettere e), l), m) della Costituzione.
    Con  la  menzionata  disposizione  e'  stata  modificata la norma
(art. 8  della legge 7 novembre 2003, n. 27) che regola l'affidamento
dei   servizi   relativi  all'architettura  e  all'ingegneria,  anche
integrata,  e degli altri servizi tecnici connessi alla progettazione
e  alla  esecuzione  di  opere  pubbliche  essendo ora previsto che i
predetti  servizi  possono  essere affidati «a soggetti qualificati a
termini  di legge, in relazione alle specifiche tecniche del progetto
da  affidare,  nel  rispetto  dei  criteri  di  affidamento  e  delle
condizioni di pubblicita' previsti dall'art. 9, commi 1 e 2».
    Contestualmente  il  menzionato  art. 9, comma primo, della legge
regionale  n. 27  del  2003  e'  stato modificato con l'art. 7, comma
secondo,   della   legge   regionale  n. 17/2007  qui  impugnata  che
testualmente  recita  «I  servizi  di  cui all'art. 8, comportanti un
compenso  fra  40.000,00  euro e la soglia comunitaria, sono affidati
nel   rispetto  dei  principi  di  non  discriminazione,  parita'  di
trattamento, proporzionalita' e trasparenza.
    Con provvedimento della giunta regionale sono stabiliti i criteri
di  affidamento  degli  incarichi  e  individuate  misure  idonee  di
pubblicita' preventive e successive».
    La   disciplina   e'   diversa  da  quella  dettata  dallo  Stato
nell'ambito  della  propria competenza esclusiva con l'art. 91, commi
primo  e  secondo,  del  decreto  legislativo n. 163/2006. Secondo la
norma  di  fonte  statale,  infatti,  gli  incarichi di progettazione
(direzione lavori e di supporto tecnico-amministrativo alle attivita'
del  responsabile  del  procedimento  e del dirigente competente alla
formazione  del  programma triennale dei lavori pubblici) per importi
superiori  a  euro 100.000 devono applicarsi le disposizioni previste
per  i  contratti  pubblici di rilevanza comunitaria (art. 28 e ss.),
mentre   per   i  soggetti  operanti  nei  settori  speciali  trovano
applicazione  le  disposizioni  previste nella terza parte del Codice
(art. 206  e ss.) (cfr. art. 91, comma primo cit.). Per gli incarichi
di  progettazione  di  importi  inferiori alla soglia comunitaria e',
invece, sempre consentito l'affidamento diretto (o fiduciario) a quei
soggetti  esterni  alla p.a. di cui all'art. 90, primo comma, lettere
d),  e),  f),  g)  e  h),  ma la scelta dovra' necessariamente essere
motivata dal responsabile del procedimento e dovra' essere effettuata
nel   rispetto  dei  principi  di  non  discriminazione,  parita'  di
trattamento,  proporzionalita'  e  trasparenza. Inoltre e, per quanto
piu' da vicino rileva, l'affidamento deve avvenire mediante procedura
negoziata  alla  quale  dovranno essere invitati a partecipare almeno
cinque   soggetti   (salvo   che  non  vi  siano  soggetti  idonei  a
sufficienza),   scelti  a  rotazione  e  individuati  sulla  base  di
informazioni      di      carattere      economico-finanziario      e
tecnico-organizzativo desunte dal mercato.
    Come   si   puo'  facilmente  arguire  dalla  comparazione  delle
menzionate  disposizioni  la  norma  regionale  in sostanza lascia le
stazioni  appaltanti  libere  di scegliere le modalita' attraverso le
quali  affidare  incarichi  aventi ad oggetto servizi di ingegneria e
architettura  comportanti  un compenso non superiore a 40.000,00 euro
che,  a  rigor  di  logica,  potrebbero essere anche attribuiti senza
svolgimento  di  alcun  serio  confronto concorrenziale dal quale, al
contrario,  la  normativa  statale ha inteso non potersi prescindere,
visto e considerato che ha imposto di inviare previo invito ad almeno
cinque soggetti.
    Sempre  per  quanto  concerne  le  procedure di affidamento degli
incarichi   aventi   ad  oggetto  i  servizi  sopra  specificati,  ma
comportanti l'erogazione di un compenso superiore a 40.000,00 euro ed
inferiore  alla soglia comunitaria, il secondo capoverso dell'art. 6,
comma  primo, in sostanza rinvia ad un successivo provvedimento della
Giunta con il quale andranno stabiliti i criteri sulla base dei quali
le  stazioni  appaltanti  potranno  procedere  all'affidamento  degli
stessi,  che  non necessariamente andranno a rispecchiare il disposto
dell'art. 92, comma secondo, del d.lgs. n. 163/2006.
    In  disparte  ogni  considerazione  in  merito  al  fatto  che le
modifiche  che il legislatore regionale ha inteso introdurre sembrano
chiaramente   ispirate   dall'intento   di   lasciare  alle  stazioni
appaltanti  maggiore liberta' nella scelta dei professionisti esterni
di     cui    avvalersi    per    l'espletamento    di    adempimenti
tecnico-amministrativi  connessi  alla progettazione ed esecuzione di
opere  pubbliche,  quel  che qui preme evidenziare e' che mediante le
menzionate disposizioni il legislatore regionale ha certamente invaso
l'ambito di pertinenza esclusiva del legislatore statale.
    Ed  invero la norma di cui all'art. 91 del d.lgs. n. 163/2006 non
costituisce  niente  altro che espressione della potesta' legislativa
statale  in  materia  di  procedure  di  affidamento  che lascia alle
regioni  margini assai limitati di intervento, comunque concernenti i
soli profili attinenti all'organizzazione amministrativa (cfr. art. 4
del  d.lgs. n. 163/2006), stante la diretta incidenza che la predetta
normativa  produce  sul confronto concorrenziale che deve svilupparsi
fra le imprese che mirano ad aggiudicarsi appalti pubblici e, piu' in
generale, fra coloro che aspirino a vedersi affidare incarichi aventi
ad  oggetto  l'espletamento  di  servizi  strettamente correlati alla
progettazione  ed  esecuzione  di opere pubbliche, e, sulle modalita'
attraverso  le quali si esplica l'attivita' d'impresa nello specifico
settore qui considerato.
    Ed  infatti  a ben considerare i contenuti della disposizione che
si  e'  inteso  impugnare ci si avvede agevolmente che il legislatore
regionale  si  e' spinto ben oltre i suddetti limiti posto che, nella
sostanza,  ha  deproceduralizzato l'affidamento dei servizi attinenti
all'architettura   e  all'ingegneria  integrata  per  i  quali  siano
previsti  compensi  inferiori  a euro 40.000,00 e, in buona sostanza,
affidato   alla   giunta   (Organo   amministrativo)  il  compito  di
individuare  i  criteri  sulla  base dei quali le stazioni appaltanti
potranno  procedere  all'affidamento dei medesimi servizi per i quali
siano  previsti compensi superiori a euro 40.000,00 ma inferiori alla
soglia comunitaria.
    Risulta,  quindi,  evidente  il contrasto con l'art. 117, secondo
comma,  lettere e), l) e m) della Costituzione alla stregua del quale
si  e'  ritenuto  che  nella specifica materia dei lavori e contratti
pubblici  lo  Stato e' titolare di potesta' legislativa esclusiva per
tutto   quanto  attiene  alle  procedure  attraverso  le  quali  deve
pervenirsi  all'affidamento  ovvero all'aggiudicazione degli appalti,
cui  si  affiancano  le  procedure  per l'affidamento di tutti quegli
incarichi    aventi    ad   oggetto   l'espletamento   di   attivita'
tecnico-amministrativa  strumentale,  prodromica  e comunque connessa
alla progettazione e esecuzione degli appalti pubblici (non a caso di
si  tratta  di  procedure  che trovano la loro regolamentazione sia a
livello  di  disciplina statale che a livello di disciplina regionale
nel  medesimo  contesto  normativo  concernente  l'affidamento  degli
appalti),  trattandosi  di un complesso normativo attraverso il quale
deve  essere massimamente assicurato il confronto concorrenziale (non
a  caso  si  tratta  di  materia  su cui e' intervenuto in modo assai
puntuale il legislatore dell'Unione europea) e destinato a conformare
sensibilmente l'esercizio dell'attivita' d'impresa.
Articolo  7,  commi  2  e 3 in relazione all'art. 117, secondo comma,
lettere e), l), m) della Costituzione.
    Si  e'  gia'  avuto  modo  di accennare al contenuto dell'art. 7,
comma  secondo, della legge regionale n. 17 del 20 luglio 2007 con il
quale  e' stato modificato l'art. 9 della legge regionale n. 27 del 7
novembre  2003  il  cui  nuovo testo e' il seguente «I servizi di cui
all'art.  8,  comportanti  un compenso fra 40.000,00 euro e la soglia
comunitaria,   sono   affidati  nel  rispetto  dei  principi  di  non
discriminazione,   parita'   di   trattamento,   proporzionalita'   e
trasparenza.
    Con provvedimento della giunta regionale sono stabiliti i criteri
di  affidamento  degli  incarichi  e  individuate  misure  idonee  di
pubblicita' preventive e successive».
    Con  il  terzo  comma  della  menzionata  disposizione  e'  stato
ulteriormente   modificato   l'art. 9,  secondo  comma,  della  legge
regionale n. 27/2003 il cui testo originario era stato sostituito per
effetto di quanto previsto dall'art. 9, comma primo, lettera b) della
legge  regionale  26  novembre  2004,  n. 23. La norma attualmente in
vigore recita testualmente «Per gli incarichi comportanti un compenso
inferiore a 40.000,00 euro l'onere di pubblicita' e' assolto mediante
l'esposizione  del  provvedimento di incarico all'albo della stazione
appaltante e la successiva trasmissione del medesimo all'Osservatorio
regionale  degli appalti di cui al Capo X, per darne pubblicazione su
apposito sito Internet».
    Entrambe   le   norme   introducono  una  disciplina  concernente
l'affidamento    dei    servizi    attinenti    all'architettura    e
all'ingegneria,  anche  integrata,  e  le modalita' da seguire per la
pubblicizzazione dell'affidamento degli incarichi aventi ad oggetto i
suddetti servizi per l'espletamento dei quali siano previsti compensi
al  di sotto della soglia di rilevanza comunitaria e, in particolare,
al  di  sotto  della  somma  di  euro  40.000,00  che  si differenzia
radicalmente  dalla  disciplina dettata dal legislatore statale negli
artt. 91 e 124 del d.lgs. n. 163/2006.
    Si  e'  gia'  visto  che  per  effetto  di  quanto  previsto  dal
menzionato   art. 91  gli  incarichi  di  progettazione  per  importi
superiori  a  euro 100.000 devono applicarsi le disposizioni previste
per  i  contratti  pubblici  di rilevanza comunitaria(art. 28 e ss.),
mentre   per   i  soggetti  operanti  nei  settori  speciali  trovano
applicazione  le  disposizioni  previste nella terza parte del Codice
(art. 206  e ss.) (cfr. art. 91, comma primo cit.). Per gli incarichi
di  progettazione  di  importi  inferiori alla soglia comunitaria e',
invece, sempre consentito l'affidamento diretto (o fiduciario) a quei
soggetti  esterni  alla p.a. di cui all'art. 90, primo comma, lettere
d),  e),  f),  g)  e  h)  ma  la scelta dovra' necessariamente essere
motivata dal responsabile del procedimento e dovra' essere effettuata
nel   rispetto  dei  principi  di  non  discriminazione,  parita'  di
trattamento,  proporzionalita'  e  trasparenza. Inoltre e, per quanto
piu' da vicino rileva, l'affidamento deve avvenire mediante procedura
negoziata  alla  quale  dovranno essere invitati a partecipare almeno
cinque   soggetti   (salvo   che  non  vi  siano  soggetti  idonei  a
sufficienza),   scelti  a  rotazione  e  individuati  sulla  base  di
informazioni      di      carattere      economico-finanziario      e
tecnico-organizzativo desunte dal mercato.
    Dalla  comparazione  delle  menzionate disposizioni si evince con
chiarezza  che  il  legislatore regionale ha inteso discostarsi dalla
disciplina  di cui all'art. 91, comma secondo, del d.lgs. n. 163/2006
che in relazione ad ogni e qualsiasi affidamento di servizi attinenti
a  servizi  e progettazione per i quali si debbano corrispondere meno
di  100.000,00  euro  ha  imposto  alla  p.a.  di  procedere mediante
trattativa privata invitando almeno cinque soggetti. Infatti e' stata
individuata  una  diversa soglia che, in pratica, funge da discrimine
posto  che per l'affidamento di servizi di architettura ed ingegneria
remunerati  piu'  di  40.000,00 euro (e meno di 100.000,00) si dovra'
procedere  nel  rispetto dei principi di non discriminazione, parita'
di   trattamento,   proporzionalita'  e  trasparenza  e  dei  criteri
individuati  con  provvedimento della giunta mentre per l'affidamento
di  servizi  dello stesso genere remunerati meno di 40.000,00 euro e'
lasciata  alle  amministrazioni  operanti  nell'ambito  della Regione
Veneto  ampia  liberta'  di  scegliere  le  modalita'  da seguire per
scegliere il professionista di cui avvalersi.
    Nell'esplicitare le ragioni poste a fondamento dell'art. 6, comma
primo,  della  legge  regionale  n. 17  del 20 luglio 2007 si e' gia'
evidenziato  che  la  disciplina  dettata  dalla  Regione  Veneto  e'
certamente   destinata   a   ridurre   il   confronto  concorrenziale
nell'affidamento  dei servizi di architettura ed ingegneria e tecnici
correlati  alla  progettazione  ed  esecuzione  di  opere  pubbliche,
soprattutto  nelle  ipotesi in cui siano previsti compensi di entita'
modesta ma, quel che maggiormente preme sottolineare, ai fini che qui
interessano,  e'  la  chiara  invasione  della  sfera  riservata alla
potesta'  legislativa  statale conseguente all'emanazione della norma
impugnata.
    Invero   la   disciplina  introdotta  dal  legislatore  regionale
comporta    radicali    modifiche    delle    procedure   preordinate
all'affidamento  dei servizi di architettura ed ingegneria ovvero che
abbiano ad oggetto servizi tecnici strumentali, prodromici e comunque
connessi  alla  progettazione  e esecuzione degli appalti pubblici in
relazione  alle  quali,  come  si e' gia' chiarito, lo Stato ai sensi
dell'art. 117,  secondo comma, lettere e), l), m) dispone di potesta'
legislativa  esclusiva  (eccezion fatta per quanto attiene ai profili
di organizzazione), trattandosi di un ambito che deve essere permeato
da  regole  idonee  ad  assicurare il confronto concorrenziale (tanto
vero  che  si  tratta  di materia su cui e' intervenuto in modo assai
puntuale il legislatore dell'Unione europea) e destinato a conformare
sensibilmente l'esercizio dell'attivita' d'impresa.
    Per  quanto concerne il terzo comma dell'art. 9 della legge n. 17
del  20  luglio 2007 della Regione Veneto si e' visto che detta norma
per    l'affidamento    di    servizi   attinenti   all'architettura,
all'ingegneria   ovvero   di  altri  servizi  tecnici  connessi  alla
progettazione  ed  esecuzione  di  opere  pubbliche per i quali siano
previsti  compensi  inferiori a 40.000,00 euro prevede che l'onere di
pubblicita'  sia  assolto mediante l'esposizione del provvedimento di
incarico   all'albo   della   stazione  appaltante  e  la  successiva
trasmissione all'osservatorio regionale. Invece l'art. 124 del d.lgs.
n. 163/2006 concernente gli obblighi di pubblicita' da osservarsi per
l'affidamento   di   appalti  di  servizi  e  forniture,  applicabile
all'affidamento  dei  servizi  che  qui  vengono  in  considerazione,
prevede  che  debba  sempre  farsi luogo alla pubblicazione dei bandi
nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana - Serie speciale
contratti  pubblici,  sui  siti informatici di cui all'art. 66, comma
settimo,  con  le  modalita' ivi previste, e nell'albo della stazione
appaltante.
    Per  quanto  apparentemente si posa essere portati a ritenere che
la   disciplina   delle   modalita'   attraverso   le  quali  occorre
pubblicizzare  gli incarichi aventi ad oggetto i servizi di cui si e'
piu'  volte  al fine di consentire a chi vi abbia interesse di averne
notizia  concernendo misure organizzative rientri nel limitato ambito
entro cui le regioni possono legiferare in realta' cosi' non e'.
    E'  da  tener  presente,  infatti,  che la regolamentazione delle
modalita'  attraverso  le  quali  le  pubbliche  amministrazioni sono
tenute a pubblicizzare gli incarichi aventi ad oggetto l'espletamento
di  servizi  di  architettura,  ingegneria  e  tecnici  connessi alla
progettazione  e  realizzazione  di  opere  pubbliche  assume  rilevo
decisivo  al  fine  di  consentire  la  partecipazione  di coloro che
aspirino  a  vederseli attribuire e, quindi si tratta di disposizioni
che,  a  tutti  gli  effetti,  rientrano  fra  quelle  inerenti  alle
procedure  di  affidamento.  E la miglior riprova di quanto si va qui
dicendo  sta  proprio nel fatto che in definitiva la pubblicizzazione
dell'incarico  in vista della sua attribuzione costituisce proprio il
provvedimento  mediante  il quale la singola amministrazione avvia la
procedura  preordinata  al  suo  affidamento.  Se,  quindi, si tratta
dell'atto  mediante il quale si apre la sequenza e' indubbio che esso
viene a tutti gli effetti a costituire parte di essa.
    E'  appena,  poi,  il caso di aggiungere che le forme mediante le
quali  le  amministrazioni  devono  notiziari  chi vi abbia interesse
dell'avvio  delle  procedure  preordinate  all'affidamento  d'appalti
ovvero  di servizi connessi alla progettazione ovvero alla esecuzione
di opere pubbliche assumono rilievo decisivo poiche' da esse puo', in
larga  misura,  dipendere  la  partecipazione di un numero maggiore o
minore  di  imprese ovvero di soggetti interessati a vedersi affidare
il  singolo  incarico professionale e, quindi, la possibilita' che le
amministrazioni  aggiudicatrici  pervengano  alla effettuazione delle
proprie   scelte   attraverso   un   pieno   e   effettivo  confronto
concorrenziale.
    E  se  cosi'  e', allora non puo' esser dubbio che nel momento in
cui  il  legislatore  regionale  ha  ritenuto  di  poter  normare  le
modalita'    attraverso   le   quali   le   amministrazioni   debbono
pubblicizzare gli incarichi del tipo di quelli in precedenza indicati
comportanti un compenso inferiore a euro 40.000 ha finito chiaramente
con  l'invadere l'ambito legislativo riservato al legislatore statale
cui  soltanto  alla stregua di quanto previsto dall'art. 117, secondo
comma,  della  Costituzione  lettere e), l) e m) e dall'art. 4, comma
terzo,  del  d.lgs. n. 163/2006 e' consentito nella specifica materia
dei  lavori  pubblici  di  regolare  le  procedure  aventi ad oggetto
l'affidamento   degli   appalti   e   dei  servizi  di  architettura,
ingegneria, anche integrata, e tecnici connessi alla progettazione ed
esecuzione di opere pubbliche.
    In ultimo si evidenzia che l'art. 33, comma primo-bis della legge
regionale  7  novembre  2003, n. 27 che indica le ipotesi in cui puo'
farsi luogo all'affidamento di contratti di lavori mediante procedura
negoziata  richiama nella sua integrita' l'art. 9, comma primo, della
legge  per  quanto attiene alla forme attraverso le quali le stazioni
appaltanti  devono  dar  notizia  agli  interessati  dell'avvio della
predetta   procedura,   ragion   per   cui   l'auspica   declaratoria
d'incostituzionalita'  di  quest'ultima  norma,  nel testo risultante
dalle  modifiche  introdotte con l'art. 7, comma secondo, della legge
n. 17  del  20 luglio 2007 oggetto della presente impugnativa, dovra'
necessariamente investire anche quest'ultima disposizione.
Articolo  8 in relazione all'art. 117, secondo comma, lettere e), l),
m) della Costituzione.
    Mediante  la  suddetta disposizione e' stato modificato l'art. 10
comma  secondo  della  legge  regionale  7 novembre, n. 27 in tema di
verifica e validazione del progetto.
    La  disposizione  risultante  dalle  modifiche  introdotte con la
norma  impugnata e' la seguente «la verifica e la validazione possono
essere  attribuite  anche  ad  organismi  di controllo accreditati ai
sensi  della  normativa europea della serie UNI-CEI-EN 45000, nonche'
ad  altri  soggetti  esperti  in possesso di adeguata qualificazione,
individuati  dalla  stazione  appaltante (espressione questa aggiunta
dalla norma impugnata), qualora l'importo dell'incarico sia inferiore
alla  soglia  comunitaria,  nel rispetto dei criteri di affidamento e
delle  condizioni  di  pubblicita'  previsti dall'art. 9, commi 1 e 2
(espressione  che  ha  sostituito  le  parole "in soggetti di fiducia
della stazione appaltante")».
    La  disciplina  in  questione si differenzia nettamente da quella
voluta  dal  legislatore statale tanto vero che l'art. 112 del d.lgs.
n. 163/2003  prevede  testualmente  che  «Nei  contratti  relativi  a
lavori,  le  stazioni  appaltanti  verificano  nei  termini  e con le
modalita'  stabiliti  nel regolamento, la rispondenza degli elaborati
progettuali  ai  documenti di cui all'art. 93, commi 1 e 2, e la loro
conformita'  alla  normativa  vigente».  Al  comma  quinto del citato
art. 112   rinvia  al  regolamento  anche  per  quanto  attiene  alle
modalita'   di  verifica  fissando  tuttavia  i  criteri  cui  dovra'
ispirarsi la normativa di rango secondario.
    In  disparte  la  considerazione  che  nella sostanza mediante la
modifica  della  parte  finale della disposizione in cui si richiama,
per  quel  che  concerne  i criteri di affidamento e le condizioni di
pubblicita',  l'art. 9,  commi primo e secondo, della legge regionale
n. 27  del  7 novembre 2003 che sono stati contestualmente modificati
dall'art. 7,  commi  secondo e terzo della n. 17 del 20 luglio 2007 e
impugnati  con  il  presente  ricorso,  ragion  per  cui  l'auspicata
declaratoria   d'incostituzionalita'  delle  menzionate  disposizioni
dovrebbe  riflettersi anche sulle norme della legge che ad esse fanno
richiamo,  fra cui appunto l'art. 10 che qui viene in considerazione,
lo  sconfinamento  operato  dal legislatore regionale e' qui piu' che
mai evidente.
    Invero  l'art. 4,  comma terzo, del d.lgs. n. 163/ 2006, norma in
cui  e'  stato  indicato  il  riparto  di  competenze fra legislatore
statale  e  legislatore  regionale,  per come desumibile dal disposto
dell'art. 117,  secondo  comma,  della  Costituzione  e  dalle chiare
indicazioni  offerte  da  codesta Corte nei propri recenti interventi
cui   si  e'  gia'  fatto  cenno,  e'  perentorio  nel  riservare  al
legislatore   statale  la  competenza  a  legiferare  in  materia  di
progettazione  espressione  con la quale ovviamente si e' inteso fare
riferimento alla normativa regolante ogni aspetto di tale complessa e
delicatissima   fase   del   procedimento   attraverso  il  quale  le
amministrazioni  debbono  provvedere  alla  realizzazione delle opere
pubbliche.
    Non   puo'   esser   dubbio,   allora,   che   nell'ambito  della
progettazione  rientrano  anche  quelle  norme  che,  come quella qui
considerata,  regolano  le  modalita'  attraverso  le  quali  si deve
procedere  alla  verifica e validazione dei progetti. Per altro verso
non  sfuggira'  che  si  tratta pur sempre di norme che, fra l'altro,
regolano  le  procedure  per  affidare  servizi tecnici connessi alla
progettazione  ragion  per  cui,  anche a voler prescindere da quanto
testualmente  puntualizzato  nel  menzionato art. 4, comma terzo, del
d.lgs. n. 163/2006, si sarebbe senz'altro in un ambito riservato alla
potesta'   legislativa  esclusiva  del  legislatore  statale  con  la
conseguenza  che  la  norma  impugnata andra' necessariamente espunta
dall'ordinamento  siccome  palesemente  configgente  con  l'art. 117,
lettere e), l) e m) della Costituzione.
Articolo  22, nella parte in cui introduce l'art. 31-bis, commi primo
e   secondo   della  legge  7  novembre  2003,  n. 27,  in  relazione
all'art. 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione.
    Per  quanto  qui rileva si evidenzia che mediante la norma di cui
sopra  dopo  l'art. 31 della legge regionale 7 novembre 2003 n. 27 e'
stato,  fra l'altro inserito l'art. 31-bis in tema di offerte anomale
che  testualmente  recita  «Nelle  procedure aperte e nelle procedure
ristrette,  ivi  comprese  quelle semplificate di cui all'art. 32, in
caso  di  aggiudicazione di contratti di lavori pubblici di interesse
regionale con il criterio del prezzo piu' basso, di importo inferiore
alla soglia comunitaria, le offerte che presentano una percentuale di
ribasso  pari  o  superiore  alla  soglia di anomalia, individuata ai
sensi  dell'art. 86 del decreto legislativo n. 163/2006, e successive
modifiche  e  integrazioni,  sono  sempre  sottoposte  a  verifica di
congruita'  in contraddittorio con l'interessato, secondo i criteri e
le  procedure  di  cui  agli  articoli  87  e 88 del medesimo decreto
legislativo  n. 163/  2006,  salvo  quanto previsto dai commi 2 e 3 e
dall'articolo 31-ter.
    Le giustificazioni sono fornite esclusivamente su richiesta della
stazione  appaltante  ai  concorrenti le cui offerte sono individuate
come anomale».
    La   nuova  norma  che  il  legislatore  regionale  ha  voluto  a
completamento  della  disciplina in precedenza introdotta a proposito
delle   offerte   anomale  presenta  delle  significative  differenze
rispetto alla disposizione statale che si occupa dello stesso tema.
    Ed  infatti  mentre dall'art. 86 del d.lgs. n. 163/2006 si evince
che  la  stazione  appaltante  puo'  valutare  la  congruita' di ogni
offerta  che  in base ad elementi specifici appaia anormalmente bassa
la  norma regionale restringe di molto l'ambito entro cui la stazione
appaltante  puo'  (e  anzi) deve effettuare siffatto tipo di verifica
poiche'  se  si tratta di aggiudicare contratti di lavori pubblici di
interesse  regionale con il criterio del prezzo piu' basso di importo
inferiore   alla  soglia  comunitaria  debbono  essere  sottoposte  a
verifica  di  congruita' esclusivamente le offerte che presentano una
percentuale  di  ribasso  pari  o  superiore  alla soglia di anomalia
individuata ai sensi del menzionato d.lgs. n. 163/2003.
    Per  altro  verso  e' agevole notare la distonia che sussiste fra
l'impugnata  norma  regionale e la menzionata norma statale posto che
il  quinto  comma di quest'ultima dispone testualmente che le offerte
debbono    essere    corredate    sin   dalla   presentazione   delle
giustificazioni  di cui all'art. 8, comma secondo, relative alle voci
di prezzo che concorrono a formare l'importo complessivo posto a base
di  gara  mentre,  alla  stregua di quanto previsto dal secondo comma
dell'art. 31-bis  della  legge  regionale  n. 27  del 7 novembre 2003
introdotto  con la disposizione impugnata, le giustificazioni debbono
essere  fornite  solo  ed  esclusivamente su richiesta della stazione
appaltante dai concorrenti la cui offerta sia risultata anomala.
    Orbene  e' fin troppo noto che la regolamentazione della verifica
delle  offerte  anomale  costituisce uno dei capitoli piu' tormentati
della  disciplina  delle  procedure  di  aggiudicazione degli appalti
pubblici  e,  considerato  che  dalle  scelte  di fondo effettuate in
merito alla effettuazione di tale verifica dipende la possibilita' di
ammettere  o  meno  le  singole  partecipanti  alla  gara (rectius la
possibilita'  di  poter prendere in considerazione la loro offerta) e
lo svolgersi del confronto concorrenziale, e' fin troppo evidente che
si  tratta  di un ambito in cui il legislatore statale e' titolare di
legislazione esclusiva ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera
e) della Costituzione. Chiaro, pertanto, risulta lo sconfinamento del
legislatore    regionale   che   dovra'   indurre   la   declaratoria
d'incostituzionalita' della disposizione impugnata.
Articolo  24,  in  relazione  all'art. 117,  commi  primo  e secondo,
lettera e) della Costituzione.
    Con  la  norma  indicata  in epigrafe il legislatore regionale ha
inteso  apportare  una serie di rilevanti modifiche all'art. 33 della
legge  regionale 7 novembre 2003 n. 27 contenente l'indicazione delle
ipotesi  in cui puo' farsi luogo all'affidamento a trattativa privata
dei contratti pubblici di interesse regionale.
    In sintesi si e' provveduto:
        1) alla  sostituzione  della lettera a) del comma primo della
norma, in tal modo consentendo il ricorso alla trattativa privata per
la  realizzazione di tutti gli interventi di importo inferiore a euro
500.000,00;
        2) alla modifica della lettera b) del comma primo della norma
nella  parte  in cui si prevedeva la possibilita' di far ricorso alla
trattativa   privata   per  gli  interventi  da  realizzare  mediante
l'utilizzo di somme rese disponibili da ribassi d'asta o da economie;
        3) alla modifica della lettera b) del comma primo della norma
nella  parte  in  cui  si  prevede  la  possibilita'  di  affidare  a
trattativa  privata  lavori  complementari a quelli che costituiscono
oggetto  del  contratto  principale,  anche nei casi di esecuzione di
opere  per stralci o di esecuzione anticipata di lavori previsti come
oggetto dello stralcio in esecuzione ora consentita «a condizione che
detti interventi e lavori complementari:
          1)  siano  divenuti  necessari  a  seguito  di  circostanze
impreviste;
          2)   non   possano  essere  tecnicamente  o  economicamente
separati  dall'appalto  principale  senza  gravi inconvenienti per le
amministrazioni  aggiudicatrici  oppure, quantunque separabili, siano
strettamente necessari al perfezionamento dell'appalto iniziale;
          3)  vengano affidati al medesimo soggetto che sta eseguendo
il contratto principale;
          4) non superino complessivamente, anche se affidati in piu'
volte, il cinquanta per cento dell'importo dell'appalto principale»;
        4)  alla  modifica  del  secondo  comma della norma essendosi
prevista la possibilita', allorquando si rendano necessari interventi
di  somma  urgenza  dovuti  a  situazioni di pericolo per la pubblica
incolumita' ovvero ad esigenze di salvaguardia della salute pubblica,
di   ricorrere   all'affidamento  diretto  delle  opere  strettamente
necessarie  a rimuovere dette cause di pericolo; inoltre il capoverso
finale della norma e' stato corretto nel senso che «l'ente competente
alla  realizzazione degli interventi puo' successivamente autorizzare
la prosecuzione dei lavori pubblici sempre che il valore dei medesimi
non  sia  superiore  a  Euro 400.000,00 qualora permanga l'urgenza di
intervenire  a  tutela  della  pubblica  incolumita' o a salvaguardia
della salute pubblica»;
        5)  alla  modifica  del  terzo  comma  della  norma essendosi
prevista  la  possibilita' di affidare i contratti di lavori pubblici
di   importo  compreso  fra  500.000,00  e  1.000.000,00  di  euro  a
trattativa  privata  previa gara informale tra almeno cinque soggetti
in un serie di casi;
        6)  alla  modifica  del  comma  sesto  della  norma essendosi
previsto  che per lavori di importo complessivo superiore a 1.000.000
euro, l'affidamento a trattativa privata e' consentito esclusivamente
nel  caso  di  ripristino  di  opere  gia'  esistenti  e funzionanti,
danneggiate  e  rese  inutilizzabili  da eventi di natura calamitosa,
qualora  motivi  di imperiosa urgenza rendano non esperibili le altre
procedure di affidamento;
        7)  alla  modifica  del  comma  terzo, lettera b) della norma
essendo  stato espunto il capoverso finale della norma che consentiva
di  affidare  i  contratti di lavori pubblici di importo compreso fra
300.000,00  e  7.500.000,00  di euro a trattativa privata previa gara
informale  tra  almeno cinque soggetti per la realizzazione di lavori
per  la  cui  natura  non  fosse  possibile promuovere il concorso di
pubbliche offerte;
        8)  alla  modifica  del  comma terzo, lettera c), della norma
essendo   stato   soppresso   il   capoverso  finale  e  prevista  la
possibilita'  di  affidare  contratti  di  lavori pubblici di importo
compreso  fra  300.000,00 e 7.500.000,00 di euro (ora rispettivamente
500.000,00 e 1.000.000,00) a trattativa privata previa gara informale
tra  almeno  cinque  soggetti  quando fatta salva l'ipotesi di cui al
comma  2  l'urgenza,  non  prevedibile  da parte dell'amministrazione
procedente,  ne'  addebitabile alla stessa, non e' compatibile con le
procedure di gara;
        9)  alla  soppressione della lettera d) del comma terzo della
norma;
        10)  alla  modifica  della lettera e) del comma terzo essendo
stata  prevista  la  possibilita'  di  affidare  contratti  di lavori
pubblici  di  importo  compreso fra 300.000,00 e 7.500.000,00 di euro
(ora  rispettivamente 500.000,00 e 1.000.000,00) a trattativa privata
previa  gara  informale  tra  almeno  cinque  soggetti  per lavori di
manutenzione  ordinaria o straordinaria nel settore sanitario o della
sicurezza  dettati da esigenze di tutela della pubblica incolumita' o
di  salvaguardia  della  salute  pubblica  e  nel  restauro  di  beni
vincolati  quando  la  peculiarita'  dei  manufatti  renda necessario
affidarne    l'esecuzione    unicamente    ad   operatori   economici
determinati»;
        11)  alla soppressione della lettera f) del comma terzo della
norma;
        12)all'introduzione del comma tre-bis che testualmente recita
«nell'elenco  dei  lavori pubblicato annualmente e' specificato che i
lavori  il cui importo e' compreso tra la soglia dei lavori di cui al
comma  3,  sono affidabili con trattativa privata qualora ricorrano i
casi  di  cui  al medesimo comma 3. I soggetti, pari almeno a tre, di
cui  al  comma  1, lettera a), e i soggetti, pari almeno a cinque, di
cui  al  comma  3, partecipanti alla gara informale, sono individuati
fra  coloro  che  hanno  chiesto  di  essere  invitati sulla base del
predetto  Elenco  annuale dei lavori e l'aggiudicazione e' effettuata
con il criterio di cui all'art. 31, comma 1, lettera a);
        13)   all'introduzione   del   comma   sette-bis  che  recita
testualmente «nei casi del ricorso alla procedura negoziata preceduta
da   gara   informale,   a   prescindere  dal  numero  delle  imprese
concorrenti,  la  valutazione della congruita' delle offerte ritenute
anormalmente  basse  e'  sempre  fatta  in  contraddittorio, ai sensi
dell'art. 31-bis».
    La  nuova  veste  che  l'art. 33 della legge regionale 7 novembre
2003 e' venuta ad assumere per effetto delle modifiche sostanziali ad
essa  apportate  dalla norma impugnata la differenzia sostanzialmente
nei  suoi  tratti  essenziali  dalle  disposizioni che il legislatore
statale,  peraltro  attenendosi  a  quanto  stabilito dal legislatore
dell'Unione   europea,   ha   dettato  a  proposito  della  procedura
negoziata.
    Intanto  ed in primo luogo e' d'uopo ricordare che il legislatore
nazionale  ha  distinto  l'ipotesi  della procedura negoziata avviata
previa  pubblicazione  di  bando  di  gara  dalla procedura negoziata
avviata senza previa pubblicazione del bando di gara.
    Per  quanto  concerne  la  prima  ipotesi  l'art. 56  del  d.lgs.
n. 163/2006  dispone  che  e'  consentito alle stazioni appaltanti di
aggiudicare  contratti pubblici seguendo la procedura negoziata nelle
seguenti tassative ipotesi:
        a) quando, in esito all'esperimento di una procedura aperta o
ristretta  o  di  un dialogo competitivo, tutte le offerte presentate
sono irregolari ovvero inammissibili, in ordine a quanto previsto dal
codice in relazione ai requisiti degli offrenti e delle offerte se si
tratta di contratti di importo inferiore a un milione di euro;
        b) in casi eccezionali, qualora si tratti di lavori, servizi,
forniture,   la   cui   particolare   natura   o  i  cui  imprevisti,
oggettivamente   non   imputabili   alla   stazione  appaltante,  non
consentano la fissazione preliminare e globale dei prezzi;
        c) limitatamente  ai  servizi, nel caso di servizi rientranti
nella  categoria  6  dell'allegato  II  A  e di prestazioni di natura
intellettuale,  quali  la  progettazione di opere, se la natura della
prestazione  da fornire renda impossibile stabilire le specifiche del
contratto   con  la  precisione  sufficiente  per  poter  aggiudicare
l'appalto  selezionando  l'offerta  migliore  secondo  le norme della
procedura aperta o della procedura ristretta;
        d) nel  caso  di  appalti  pubblici  di  lavori,  per  lavori
realizzati  unicamente  a scopo di ricerca, sperimentazione o messa a
punto,  e non per assicurare una redditivita' o il recupero dei costi
di ricerca e di sviluppo.
    Per  quanto  concerne,  invece,  la seconda ipotesi l'art. 56 del
d.lgs. n. 163/2006 dispone che e' consentito alle stazioni appaltanti
di  aggiudicare  contratti  pubblici  seguendo la procedura negoziata
nelle seguenti tassative ipotesi:
        a) qualora,  in esito all'esperimento di una procedura aperta
o  ristretta, non sia stata presentata nessuna offerta appropriata, o
nessuna  candidatura  se  si tratta di contratti di lavoro di importo
inferiore a un milione di euro;
        b) qualora,  per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero
attinenti alla tutela di diritti esclusivi, il contratto possa essere
affidato unicamente ad un operatore economico determinato;
        c) nella  misura  strettamente  necessaria,  quando l'estrema
urgenza,   risultante   da   eventi  imprevedibili  per  le  stazioni
appaltanti,  non e' compatibile con i termini imposti dalle procedure
aperte,  ristrette,  o  negoziate previa pubblicazione di un bando di
gara. Le circostanze invocate a giustificazione della estrema urgenza
non devono essere imputabili alle stazioni appaltanti;
        d) nei  contratti  pubblici  relativi  a  forniture qualora i
prodotti  oggetto  del  contratto  siano  fabbricati esclusivamente a
scopo  di  sperimentazione,  di  studio o sviluppo, a meno che non si
tratti  di  produzione  in  quantita'  sufficiente  ad  accertare  la
redditivita'  del  prodotto  o a coprire i costi di ricerca e messa a
punto  (lettera  a)  del terzo comma dell'art. 57) ovvero nel caso di
consegne   complementari   effettuate   dal  fornitore  originario  e
destinate  al  rinnovo  parziale  di  forniture  o di impianti di uso
corrente o all'ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora
il  cambiamento  di fornitore obbligherebbe la stazione appaltante ad
acquistare  materiali  con caratteristiche tecniche differenti il cui
impiego  o  la  cui  manutenzione  comporterebbero incompatibilita' o
difficolta'  tecniche  sproporzionate  (lettera  b)  del  terzo comma
dell'art. 57);
        e) per forniture quotate o acquistate in una borsa di materie
prime;
        f) per  l'acquisto  di forniture a condizioni particolarmente
vantaggiose,  da  un  fornitore che cessa definitivamente l'attivita'
commerciale oppure dal curatore o liquidatore di un fallimento, di un
concordato  preventivo, di una liquidazione coatta amministrativa, di
un'amministrazione straordinaria di grandi imprese in crisi;
        g) nei  contratti  pubblici  relativi  a  servizi  qualora il
contratto  faccia  seguito a un concorso di progettazione e debba, in
base  alle norme applicabili, essere aggiudicato al vincitore o a uno
dei vincitori del concorso;
        g) nei  contratti  pubblici relativi a lavori e servizi per i
lavori  o  servizi  complementari, non compresi nel progetto iniziale
ne'  nel  contratto  iniziale,  che  a  seguito  di  una  circostanza
imprevista,  sono  divenuti necessari all'esecuzione dell'opera o del
servizio  oggetto  del  progetto  o  del  contratto iniziale, purche'
aggiudicati all'operatore economico che presta tale servizio o esegue
tale opera, nel rispetto delle seguenti condizioni:
          1) tali  lavori  o servizi complementari non possono essere
separati,  sotto  il  profilo  tecnico  o  economico,  dal  contratto
iniziale,  senza recare gravi inconvenienti alla stazione appaltante,
ovvero pur essendo separabili dall'esecuzione del contratto iniziale,
sono strettamente necessari al suo perfezionamento;
          2) il  valore complessivo stimato dei contratti aggiudicati
per  lavori o servizi complementari non supera il cinquanta per cento
dell'importo del contratto iniziale;
          3) per nuovi lavori o servizi consistenti nella ripetizione
di  lavori  o  servizi analoghi gia' affidati all'operatore economico
aggiudicatario   del   contratto  iniziale  dalla  medesima  stazione
appaltante,  a  condizione che tali lavori o servizi siano conformi a
un progetto di base e che tale progetto sia stato oggetto di un primo
contratto  aggiudicato  secondo  una  procedura  aperta  o  ristretta
(sempreche'  la  procedura venga avviata nei tre anni successivi alla
stipulazione del contratto iniziale e che la possibilita' del ricorso
alla  stessa per l'affidamento di lavori e servizi fosse prevista nel
bando   con   il   quale   era   stata   avviata   la  procedura  per
l'aggiudicazione del contratto iniziale).
    Alla stregua di quanto si e' sopra sintetizzato appare, pertanto,
evidente  quindi  la  differenza  corrente  fra  normativa  statale e
normativa  regionale in ragione della scelta compiuta dal legislatore
regionale   di   consentire  sempre  e,  comunque,  il  ricorso  alla
trattativa  privata senza necessita' di previa pubblicazione di bando
di gara.
    Al  di  la'  della  scontata  considerazione che il dispensare le
stazioni  appaltanti sempre e comunque dalla previa pubblicazione del
bando  di  gara  rischia di limitare in modo consistente il confronto
concorrenziale che, nella prospettiva scelta dal legislatore statale,
deve  comunque  svolgersi  in  tutta  una  serie di ipotesi in cui e'
consentito alle stazioni appaltanti di non seguire le altre procedure
(aperta  o  ristretta)  previste  dal  Codice,  di  gran  lunga  piu'
impegnative sul piano degli adempimenti formali (e, conseguentemente,
necessitanti  di tempi piu' lunghi e in alcuni casi incompatibili con
le  esigenze  cui  occorre far fronte mediante i lavori e/o i servizi
che  si  intende affidare ovvero mediante le forniture che si intende
acquisire),  o  comunque, di condizionarlo posto che in definitiva il
bando  costituisce essenziale punto di riferimento per le imprese, ai
fini  della  formulazione  della  propria offerta, e, per le stazioni
appaltanti,  al fine di effettuare una compiuta verifica delle stesse
funzionale   alla   individuazione   dell'offerta   piu'  conveniente
(oltreche'  il  contraente  maggiormente idoneo), e' evidente che nel
momento  in cui si e' inteso prescindere dalla distinzione effettuata
dal  legislatore  statale si e' finito con l'imprimere alla procedura
de qua un volto ben diverso per quanto concerne la fase attraverso la
quale si provvede ad avviare la stessa.
    Si  e',  quindi,  in  presenza  di  un intervento del legislatore
regionale  che  certamente sconfina dall'ambito al medesimo riservato
poiche' le disposizioni che qui vengono in considerazione non toccano
aspetti  di  carattere  meramente organizzativo ma, come si e' detto,
stravolgono  la fisionomia della procedura cui le stazioni appaltanti
potranno far ricorso con maggiore liberta'.
    La  riprova  della  fondatezza  di quanto si va qui dicendo si ha
anche  in  questo  caso  considerando  quanto  si  e'  in  precedenza
ricordato  a  proposito della norma con la quale sono state stabilite
le  forme  di pubblicita' da osservarsi per rendere nota l'intenzione
della  stazione  appaltante  di  attribuire  gli incarichi relativi a
servizi di architettura, ingegneria e tecnici in genere connessi alla
progettazione  e  alla esecuzione di opere pubbliche. Il bando, nella
normalita'  dei  casi,  costituisce  l'atto  attraverso  il  quale e'
avviata  la  procedura  ragion  per  cui cosi' come la stessa risulta
radicalmente  modificata nella misura in cui si opti per l'una ovvero
per l'altra forma di pubblicita' allo stesso modo la procedura assume
una determinata conformazione piuttosto che un'altra a seconda che si
consenta  che sia avviata previa pubblicazione del bando ovvero senza
far luogo a tale adempimento.
    Si  versa,  quindi, senza dubbio nell'ambito della disciplina che
concerne le procedure attraverso le quali si perviene all'affidamento
di  contratti  di lavori pubblici la quale a norma dell'art. 4, comma
terzo,  del d.lgs. n. 163/2006 e, soprattutto, dell'art. 117, secondo
comma,  lettera  e)  della  Costituzione  e' riservata al legislatore
statale  posto  che  mediante  la  stessa  si  va  ad  incidere sulle
modalita'  attraverso  le quali si svolge il confronto concorrenziale
(nella   sostanza   ponendo   norme   che   rischiano   di  limitarlo
pesantemente),   dal  che  consegue  l'illegittimita'  costituzionale
dell'impugnata disposizione.
    Ma  vi  e'  di  piu'.  La  norma  che indica le ipotesi in cui le
amministrazioni  aggiudicatici  potranno  far  ricorso alla procedura
negoziata,   nel   testo  risultante  per  effetto  delle  modifiche,
integrazioni e espunzioni operate con l'art. 24 della legge regionale
20  luglio  2007  oggetto  della presente impugnativa, non si segnala
soltanto  in ragione del fatto che, a differenza della scelta operata
dal  legislatore statale, in nessun caso in cui si opti per la stessa
occorre  la  previa  pubblicazione del bando, ma anche in ragione del
fatto  che  il legislatore regionale ha ritenuto di poter ampliare il
novero  delle  situazioni  in presenza delle quali le amministrazioni
aggiudicatrici  potranno  avvalersi  della stessa al fine di affidare
appalti di lavori di interesse regionale.
    Per  la  precisione  si  e' prevista la possibilita' di ricorrere
alla  procedura  negoziata  nel  caso  in  cui  si debbano realizzare
interventi di importo inferiore a euro 500.000,00, per quanto attiene
all'affidamento  di  lavori  complementari  e per quanto attiene alla
possibilita'  di  ricorrere  alla predetta procedura per fronteggiare
situazioni  di  pericolo  per  la  pubblica utilita' e ad esigenze di
salvaguardia della salute pubblica.
    Si  tratta  di  tutte ipotesi che non sono in alcun modo previste
dagli artt. 30 e 31 della direttiva comunitaria n. 2004/18/CE. Orbene
e'  noto  che ai sensi dell'art. 117, primo comma, della Costituzione
la   normativa   sovranazionale   e,  in  particolare,  la  normativa
dell'Unione   europea   costituisce   limite   invalicabile   per  il
legislatore  regionale.  E'  chiaro, pertanto, che la norma impugnata
con  la  quale  in  definitiva  si e' oltremodo ampliata la tassativa
gamma  di  ipotesi in cui il legislatore dell'Unione europea consente
il  ricorso  alla  procedura  negoziata  configge  in  radice  con il
disposto  della  menzionata  norma  della Carta fondamentale, la qual
cosa ne imporra' la declaratoria d'incostituzionalita'.
Articolo 29, in relazione all'art. 117, secondo comma, lettere e), l)
e m) della Costituzione.
    Mediante  l'art. 29  della legge regionale 20 luglio 2007, n. 17,
l'art. 38,  comma  terzo della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27
e'  stato  integrato con le seguenti parole «limitatamente alla somma
non  corrisposta  al  subappaltatore  risultante  dalla  fattura  non
quietanzata»,  ragion  per  cui  il  testo  attuale  e'  il  seguente
«L'appaltatore  deve trasmettere alla stazione appaltante entro venti
giorni  dalla  data  di ciascun pagamento, in suo favore, copia delle
fatture  quietanzate relative ai pagamenti a sua volta corrisposti al
subappaltatore   cottimista,  con  l'indicazione  delle  ritenute  di
garanzia. Nel caso di mancata trasmissione delle fatture quietanzate,
la stazione appaltante sospende il successivo pagamento limitatamente
alle somma non corrisposta al subappaltatore risultante dalla fattura
non quietanzata».
    La  norma,  cosi' come risultante dall'aggiunta effettuata con la
disposizione  che  si  intende  impugnare,  si discosta sensibilmente
dall'art. 118,  comma  terzo,  del d.lgs. n. 163/2003 con il quale il
legislatore  statale  ha stabilito che «Nel bando di gara la stazione
appaltante  indica  che  provvedera'  a corrispondere direttamente al
subappaltatore  o  al  cottimista l'importo dovuto per le prestazioni
dagli  stessi  eseguite  o, in alternativa, che e' fatto obbligo agli
affidatari  di  trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun
pagamento   effettuato   nei  loro  confronti,  copia  delle  fatture
quietanzate  relative  ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al
subappaltatore  o  cottimista,  con  l'indicazione  delle ritenute di
garanzie  effettuate.  Nel  caso di pagamento diretto, gli affidatari
comunicano  alla  stazione  appaltante  la  parte  delle  prestazioni
eseguite  dal  subappaltatore  o dal cottimista con la specificazione
del relativo importo e con proposta motivata di pagamento».
    Come si evince agevolmente dal raffronto fra la norma regionale e
la  norma  statale la prima in buona sostanza contiene una disciplina
del  subappalto  in  effetti  piu' rigorosa consentendo alla stazione
appaltante    di    sospendere    eventuali   pagamenti   in   favore
dell'affidatario   allorquando   questi   non  si  faccia  carico  di
trasmettere  le  fatture  concernenti  le  lavorazioni  eseguite  dal
subappaltatore   debitamente   quietanzate.   Consimile   intervento,
tuttavia,  non era affatto consentito al legislatore regionale per il
semplice  motivo che l'art. 4, comma terzo, del d.lgs. n. 163/2003 in
armonia  con quanto previsto dall'art. 117, comma secondo, lettere l)
e  m)  annovera  il  subappalto  nell'ambito riservato alla esclusiva
potesta'  legislativa  del  legislatore  statale.  Cio'  si spiega in
considerazione  del fatto che il subappalto costituisce una modalita'
di  esecuzione  del  contratto  ambito  rispetto al quale, come si e'
ricordato  nella  premessa  di  carattere  generale  che ha preceduto
l'indicazione  specifica delle norme impugnate e delle ragioni su cui
l'impugnativa  si  fonda,  sussiste  la  legislazione esclusiva dello
Stato  trattandosi  senz'altro  di  disciplina  che  va  ad  incidere
sull'ordinamento civile.
    Siffatta  conclusione  nel  caso di specie risulta poi rafforzata
dall'ulteriore  considerazione  che  nella  sostanza  il  legislatore
regionale  ha  inteso  attribuire  alla stazione appaltante un potere
molto simile a quello di cui dispone ciascun contraente nei contratti
a   prestazioni   corrispettive   alla  stregua  di  quanto  previsto
dall'art. 1460  del  codice  civile. Si e' infatti previsto che nella
misura  in  cui  l'appaltatore  non  dia  la  prova effettiva di aver
provveduto  a  corrispondere  quanto  dovuto al subappaltatore per le
lavorazioni   eseguite   la   stazione   appaltante   puo'  astenersi
dall'effettuare   pagamenti   (rectius   sospendere  ogni  pagamento)
riferito  alle  medesime  lavorazioni.  Come  si  vede  si  tratta di
disposizione  con la quale si regola l'inadempimento dell'appaltatore
ad  un  ben  preciso  obbligo  posto  a suo carico dalla normativa di
settore  (ossia  quello  di documentare e tempestivamente i pagamenti
effettuati  in  favore del subappaltatore) e, quindi, di disposizione
che  certamente  esula  dall'ambito  entro il quale nella materia qui
considerata  il  legislatore regionale e' legittimato ad intervenire,
ragion   per   cui   se   ne   impone   senz'altro   la  declaratoria
d'incostituzionalita'.
Articolo 32, in relazione all'art. 117, secondo comma, lettere e), l)
e m) della Costituzione.
    Con  l'art. 32  della  legge  regionale  20 luglio 2007, n. 17 la
legge  regionale del 7 novembre 2003, n. 27 e' stata arricchita di un
capo  ulteriore  -  il  VII-bis  dedicato  al  leasing  immobiliare -
costituito  da  un'unica  norma  l'art. 46-bis che e' cosi' formulato
«Qualora  i soggetti di cui all'art. 2 della presente legge intendono
acquisire  immobili  da  costruire  o  ristrutturare con il ricorso a
contratti  di  locazione finanziaria, si osservano le disposizioni di
cui al presente Capo, particolarmente con riguardo alla realizzazione
dei  lavori  necessari  alla  fruizione  degli  immobili da parte del
committente.
    Il  contratto  di  locazione  finanziaria  di  cui  al comma 1 e'
stipulato   con  soggetti  iscritti  nell'elenco  degli  intermediari
finanziari  previsto dal Testo unico di cui al decreto legislativo 10
settembre  1993,  n. 385,  e  successive modificazioni, individuati a
seguito  dell'espletamento  della  procedura ad evidenza pubblica, ai
sensi della vigente normativa in materia di appalti di servizi.
    La progettazione definitiva dei lavori pubblici da realizzare con
ricorso  a  contratto  di  locazione finanziaria resta a carico delle
stazioni  appaltanti, che vi provvedono secondo le modalita' previste
dalla  normativa  regionale  e  statale  in  materia  di  servizi  di
progettazione.
    Il   contratto   di   locazione  finanziaria  ha  ad  oggetto  la
realizzazione  dei  lavori,  nonche'  la  progettazione esecutiva, da
espletarsi   secondo  il  progetto  preliminare  e  definitivo  ed  i
capitolati prestazionali approvati dalla stazione appaltante. Qualora
la  societa' partecipante alla gara non sia in possesso dei requisiti
di qualificazione prescritti dalle vigenti norme in materia di lavori
pubblici,  e' tenuta ad associarsi con una o piu' imprese in possesso
dei predetti requisiti. I requisiti di qualificazione degli esecutori
devono essere indicati nel bando di gara.
    I  subappalti  sono  autorizzati dalla stazione appaltante con la
medesima  disciplina  prevista  dalle  norme  statali  in  materia di
subappalto,   integrata   dall'art. 38   della   presente   legge.  I
subappaltatori   debbono   essere   in   possesso  dei  requisiti  di
qualificazione  prescritti  dalle  vigenti norme in materia di lavori
pubblici  in  relazione  alla  natura  e  all'importo dei lavori loro
affidati. Il mancato rispetto della presente prescrizione costituisce
grave inadempimento nel rapporto tra amministrazione aggiudicatrice e
affidatario del contratto di leasing immobiliare.
    La  direzione dei lavori e il collaudo dell'opera sono effettuati
in  conformita'  alle  vigenti  disposizioni  generali  e  statali in
materia  di  lavori  pubblici.  I  relativi  oneri  sono a carico del
soggetto finanziatore».
    Il  legislatore  statale  per  vero solo in tempi recentissimi ha
dedicato  una  norma  al  leasing  finanziario  e  si  tratta  per la
precisione  dell'art. 160-bis  del  d.lgs.  n. 163/2006 introdotto la
lettera  pp)  del  comma  1  dell'art. 2  del  d.lgs. n. 113/2007 che
testualmente  recita  «Per  la  realizzazione,  l'acquisizione  ed il
completamento di opere pubbliche o di pubblica utilita' i committenti
tenuti  all'applicazione  del presente codice possono avvalersi anche
del contratto di locazione finanziaria.
    Nei  casi di cui al comma 1, il bando, ferme le altre indicazioni
previste  dal  presente  codice,  determina  i  requisiti soggettivi,
funzionali,   economici,  tecnico-realizzativi  ed  organizzativi  di
partecipazione,  le caratteristiche tecniche ed estetiche dell'opera,
i  costi,  i tempi e le garanzie dell'operazione, nonche' i parametri
di   valutazione   tecnica   ed  economico  finanziaria  dell'offerta
economicamente piu' vantaggiosa.
    L'offerente  di cui al comma 2 puo' essere anche una associazione
temporanea  costituita  dal  soggetto  finanziatore  e  dal  soggetto
realizzatore,  responsabili,  ciascuno,  in  relazione alla specifica
obbligazione  assunta,  ovvero  un  contraente  generale.  In caso di
fallimento,   inadempimento   o  sopravvenienza  di  qualsiasi  causa
impeditiva  all'adempimento dell'obbligazione da parte di uno dei due
soggetti  costituenti  l'associazione  temporanea di imprese, l'altro
puo'  sostituirlo,  con l'assenso del committente, con altro soggetto
avente medesimi requisiti e caratteristiche.
    L'adempimento  degli  impegni  della stazione appaltante resta in
ogni  caso  condizionato al positivo controllo della realizzazione ed
alla  eventuale  gestione  funzionale dell'opera secondo le modalita'
previste».
    Il  raffronto  fra le norma regionale e la norma statale consente
di  cogliere ictu oculi la differenza dell'intervento legislativo che
nel  primo  caso  e' certamente piu' penetrante nel caso della prima.
Peraltro  cio'  che  in  questa  sede  assume rilievo non e' tanto il
contenuto  della norma impugnata in se e per se considerato quanto la
circostanza  che  mediante  la  suddetta  disposizione il legislatore
regionale  si  e'  spinto  a  introdurre  una disciplina che concerne
l'affidamento  e  la  esecuzione  di  lavori  pubblici  (nella specie
preordinati alla costruzione ovvero ristrutturazione di immobili) che
in  ragione  di  quanto previsto dall'art. 4, terzo comma, del d.lgs.
n. 163/2006 e, soprattutto, dall'art. 117, secondo comma, lettere e),
l) e m) della Costituzione.
    Ed,   invero,  non  sembra  occorre  spendere  molte  parole  per
dimostrare  che  gia'  la  sola  possibilita'  per le amministrazioni
aggiudicatici  di  fare  ricorso  a tale strumento significa incidere
sulle  modalita'  procedurali  attraverso  le  quali  puo' pervenirsi
all'affidamento  di  lavori  pubblici il che, evidentemente significa
anche intervenire sulle modalita' attraverso le quali sara' destinato
a svilupparsi il confronto concorrenziale.
    Il  discorso  si  pone  negli  stessi  esatti  termini per quanto
attiene  alla  previsione  con  la  quale  si  restringe la platea di
soggetti  che  possono  aspirare  a vedersi affidare l'esecuzione dei
lavori  aventi  ad  oggetto  la costruzione ovvero la manutenzione di
immobili  mediante  lo  strumento  della  locazione  finanziaria, per
quanto  attiene  alla disposizione secondo la quale il contratto deve
sempre   avere   per   oggetto  la  realizzazione  dei  lavori  e  la
progettazione esecutiva degli stessi, alla disposizione che impone ai
soggetti  che  non  siano in possesso dei requisiti di qualificazione
prescritti  dalla  vigente  normativa  in  tema di lavori pubblici di
associarsi  con  una  o  piu'  imprese in possesso degli stessi, alla
disposizione  con  la  quale  e'  previsto che la stazione appaltante
possa   autorizzare   il   subappalto  (che,  fra  l'altro,  comporta
l'invasione  della  sfera  riservata al legislatore statale anche per
altro  verso  afferendo la disciplina del subappalto all'ambito della
legislazione  esclusiva  del legislatore statale per le ragioni tutte
che   si  sono  chiarite  nella  premessa  di  carattere  generale  e
nell'esporre  le  ragioni  a fondamento dell'impugnativa dell'art. 29
della  legge  regionale  del 20 luglio 2007, n. 17) ragion per cui si
confida  che  codesta  Corte  in  accoglimento  del  presente ricorso
pervenga  alla declaratoria d'incostituzionalita' della norma nel suo
complesso.
    Da   ultimo   e'   doveroso  evidenziare  che  la  norma  oggetto
d'impugnativa  si pone anche in radicale contrasto con l'art. l della
legge  n. 296/2006  commi  907, 908, 912, 913, 914, peraltro abrogati
contestualmente  all'entrata  in  vigore dell'art. 160-bis del d.lgs.
n. 163/2006  disposizioni  dalle quali si trae ulteriore conferma che
l'ambito  in  cui il legislatore regionale ha ritenuto di intervenire
e'  in  effetti  riservato  alla  potesta'  legislativa esclusiva del
legislatore statale.
Articolo  43,  commi 1 e 2, in relazione all'art. 117, secondo comma,
lettere e), l) e m) e s) della Costituzione.
    Con  l'art. 43  della  legge  regionale  20 luglio 2007, n. 17 e'
stato   aggiunto  l'art. 70-bis  -  avente  ad  oggetto  la  verifica
preventiva  dell'interesse  archeologico  per  i  lavori  pubblici di
competenza  regionale  - alla legge regionale 7 novembre 2003, n. 27,
il cui testo di seguito si riporta letteralmente «Qualora le indagini
geologiche  e archeologiche preliminari di cui agli artt. 95 e 96 del
decreto  legislativo n. 163/2006, siano relative a lavori pubblici di
competenza regionale, queste vengono eseguite da soggetti qualificati
ai   sensi   dell'art. 95   del  decreto  legislativo  n. 163/  2006,
individuati  per gli incarichi comportanti un compenso inferiore alla
soglia  comunitaria,  con i criteri di affidamento e le condizioni di
pubblicita' previsti dagli art. 8, comma 1, e 9, commi 1 e 2.
    Sono  comunque  esclusi dalle procedure di cui agli artt. 95 e 96
del  decreto  legislativo  n. 163/2006,  fati  salvi  i  casi  di cui
all'art. 95, comma 1, i lavori pubblici di competenza regionale:
        a)di importo inferiore a 200.000,00 euro;
        b) attinenti   interventi   di   manutenzione  idraulica  non
comportanti   attivita'   di   escavazione,   fatta   eccezione   per
l'asportazione di depositi alluvionali di recente formazione;
        c) relativi ad interventi in regime di somma urgenza.
    La  giunta  regionale  e'  autorizzata  a  sottoscrivere  con  la
soprintendenza   territorialmente   competente   appositi  protocolli
d'intesa,  al  fine  di  individuare ambiti territoriali da escludere
dalle  procedure  di  cui  agli artt. 95 e 96 del decreto legislativo
n. 163/2006, nonche' dalle prescrizioni del presente articolo».
    Il  primo  comma della norma in questione, in sintonia con quanto
previsto  dall'art. 8  della  legge regionale 7 novembre 2003, n. 27,
nel  testo  risultante  dalle  modifiche apportate con l'art. 6 della
legge  regionale  del  20 luglio  2007,  n. 17, e dall'art. 33, comma
1-bis  prevede  che  per  gli incarichi aventi ad oggetto le indagini
geologiche  e archeologiche preliminari di cui agli artt. 95 e 96 del
d.lgs.  n. 163/2003  comportanti  un  compenso  inferiore alla soglia
comunitaria  le  amministrazioni  aggiudicatici dovranno utilizzare i
medesimi  criteri di affidamento previsti dagli artt. 8, comma 1 e 9,
comma 1 della legge e adottare le stesse condizioni di pubblicita' di
cui all'art. 9, comma 2 della legge.
    Orbene  le  norme  che  si  sono  da ultimo menzionate sono state
oggetto  di  radicali  modifiche per effetto di quanto previsto dagli
artt. 6  e  7,  commi primo e secondo della legge regionale 20 luglio
2007,  n. 17  oggetto  di  contestuale  impugnativa  con  il presente
ricorso  posto  che  mediante  le stesse si e' concretato un evidente
sconfinamento  del  legislatore  regionale  in  ambito riservato alla
potesta' legislativa del legislatore statale.
    Con  specifico  riferimento alla disposizione qui considerata che
si  riferisce,  come  visto,  ad  un  particolare  genus di incarichi
comunque  connessi alla realizzazione delle opere pubbliche, tanto da
essere  oggetto  di  specifica  regolamentazione  sia  da  parte  del
legislatore  statale  (artt. 95  e 96 del d.lgs. n. 163/2003), sia da
parte del legislatore regionale nell'ambito delle leggi in materia di
lavori   (e   appalti)   pubblici,   valgono   pertanto  le  medesime
considerazioni  svolte  a  proposito  delle norme che sono oggetto di
richiamo.
    Precisamente  ricordato  che  con  l'art.  6, comma 1 della legge
regionale  20 luglio 2007, n. 17 e' stata modificata la norma (art. 8
della  legge  7  novembre  2003,  n. 27) che regola l'affidamento dei
servizi  relativi all'architettura e all'ingegneria, anche integrata,
e  degli  altri  servizi  tecnici  connessi alla progettazione e alla
esecuzione  di  opere  pubbliche  essendo ora previsto che i predetti
servizi  possono essere affidati «a soggetti qualificati a termini di
legge,   in  relazione  alle  specifiche  tecniche  del  progetto  da
affidare,  nel rispetto dei criteri di affidamento e delle condizioni
di   pubblicita'   previsti   dall'art. 9,   commi  1  e  2»,  e  che
contestualmente  il  menzionato  art. 9,  comma  primo,  della  legge
regionale  n. 27  del  2003  e'  stato modificato con l'art. 7, comma
secondo,   della   legge   regionale  n. 17/2007  qui  impugnata  che
testualmente  recita  «I  servizi  di  cui all'art. 8, comportanti un
compenso  fra  40.000,00  euro e la soglia comunitaria, sono affidati
nel   rispetto  dei  principi  di  non  discriminazione,  parita'  di
trattamento, proporzionalita' e trasparenza.
    Con provvedimento della giunta regionale sono stabiliti i criteri
di  affidamento  degli  incarichi  e  individuate  misure  idonee  di
pubblicita'  preventive  e successive» si era sottolineata la marcata
differenza  intercorrente fra la predetta disciplina e quella dettata
dal   legislatore   statale   nell'ambito  della  propria  competenza
esclusiva   con   l'art. 91,  commi  primo  e  secondo,  del  decreto
legislativo  n. 163/2006.  Ed  infatti  secondo  la  norma  di  fonte
statale,  gli  incarichi  di  progettazione  (direzione  lavori  e di
supporto  tecnico-amministrativo  alle attivita' del responsabile del
procedimento e del dirigente competente alla formazione del programma
triennale  dei  lavori pubblici) per importi superiori a euro 100.000
devono  applicarsi  le disposizioni previste per i contratti pubblici
di  rilevanza  comunitaria  (art. 28  e  ss.),  mentre per i soggetti
operanti  nei  settori  speciali trovano applicazione le disposizioni
previste nella terza parte del Codice (art. 206 e ss.) (cfr. art. 91,
comma  primo  cit.).  Per  gli  incarichi di progettazione di importi
inferiori  alla  soglia  comunitaria  e',  invece,  sempre consentito
l'affidamento  diretto  (o  fiduciario)  a quei soggetti esterni alla
p.a. di cui all'art. 90, primo comma, lettere d), e), f), g) e h), ma
la scelta dovra' necessariamente essere motivata dal responsabile del
procedimento  e dovra' essere effettuata nel rispetto dei principi di
non  discriminazione,  parita'  di  trattamento,  proporzionalita'  e
trasparenza.  Si  era  inoltre  evidenziato  che  l'affidamento  deve
avvenire  mediante  procedura  negoziata  alla  quale dovranno essere
invitati a partecipare almeno cinque soggetti (salvo che non vi siano
soggetti  idonei  a  sufficienza),  scelti  a rotazione e individuati
sulla  base  di  informazioni  di  carattere  economico-finanziario e
tecnico-organizzativo desunte dal mercato.
    Tutto  cio'  puntualizzato si era rilevato che dalla comparazione
delle  menzionate  disposizioni  si  evince che la norma regionale in
sostanza  lascia  le  stazioni  appaltanti  libere  di  scegliere  le
modalita'  attraverso  le  quali affidare incarichi aventi ad oggetto
servizi  di  ingegneria  e  architettura  comportanti un compenso non
superiore  a  40.000,00  euro  e,  per  effetto  del rinvio contenuto
nell'art. 70-bis  introdotto con l'art. 43 della legge 20 luglio 2007
oggetto   della   presente   impugnativa,   della  medesima  liberta'
dispongono  per  quanto concerne l'affidamento degli incarichi aventi
ad  oggetto  le  indagini  geologiche e archeologiche che, a rigor di
logica, potrebbero essere anche attribuiti senza svolgimento di alcun
serio  confronto concorrenziale dal quale, al contrario, la normativa
statale ha inteso non potersi prescindere, visto e considerato che ha
imposto di inviare previo invito ad almeno cinque soggetti.
    Sempre  in  riferimento alla norma avente ad oggetto le procedure
di  affidamento  degli  incarichi  aventi  ad  oggetto  i  servizi di
architettura,  ingegneria,  anche  integrata, e tecnici connessi alla
progettazione  e  alla  esecuzione  di opere pubbliche ma comportanti
l'erogazione  di  un compenso superiore a 40.000,00 euro ed inferiore
alla  soglia  comunitaria,  si era osservato che il secondo capoverso
dell'art. 6,  comma  primo,  in  sostanza  rinvia  ad  un  successivo
provvedimento  della giunta con il quale andranno stabiliti i criteri
sulla  base  dei  quali  le  stazioni  appaltanti  potranno procedere
all'affidamento  degli  stessi,  che  non  necessariamente andranno a
rispecchiare  il  disposto  dell'art. 92,  comma  secondo, del d.lgs.
n. 163/2006  e  lo  stesso  varra'  per  effetto  del  rinvio operato
dall'art. 70-bis  introdotto con l'art. 43 della legge 20 luglio 2007
oggetto  delle  presente  impugnativa  per  gli  incarichi  aventi ad
oggetto indagini geologiche e archeologiche preliminari.
    Ed,  allora, come si era sostenuto in precedenza in disparte ogni
considerazione in merito al fatto che le modifiche che il legislatore
regionale   ha   inteso   introdurre  sembrano  chiaramente  ispirate
dall'intento  di  lasciare alle stazioni appaltanti maggiore liberta'
nella   scelta  dei  professionisti  esterni  di  cui  avvalersi  per
l'espletamento  di  adempimenti  tecnico-amministrativi connessi alla
progettazione  ed  esecuzione  di opere pubbliche, quel che qui preme
evidenziare e' che mediante le menzionate disposizioni il legislatore
regionale  ha  certamente invaso l'ambito di pertinenza esclusiva del
legislatore statale.
    Ed  invero la norma di cui all'art. 91 del d.lgs. n. 163/2006 non
costituisce  niente  altro che espressione della potesta' legislativa
statale  in  materia  di  procedure  di  affidamento  che lascia alle
regioni  margini assai limitati di intervento, comunque concernenti i
soli profili attinenti all'organizzazione amministrativa (cfr. art. 4
del  d.lgs. n. 163/2006), stante la diretta incidenza che la predetta
normativa  produce  sul confronto concorrenziale che deve svilupparsi
fra le imprese che mirano ad aggiudicarsi appalti pubblici e, piu' in
generale, fra coloro che aspirino a vedersi affidare incarichi aventi
ad  oggetto  l'espletamento  di  servizi  strettamente correlati alla
progettazione  ed  esecuzione  di  opere  pubbliche e sulle modalita'
attraverso  le quali si esplica l'attivita' d'impresa nello specifico
settore qui considerato.
    Ed  infatti  a ben considerare i contenuti della disposizione che
si e' inteso impugnare ci si avvede agevolmente che la Regione Veneto
si  e'  spinta ben oltre i suddetti limiti posto che, nella sostanza,
ha  deproceduralizzato  anche l'affidamento degli incarichi aventi ad
oggetto indagini geologiche e archeologiche complementari per i quali
siano  previsti  compensi  inferiori  a  curo  40.000,00  e, in buona
sostanza,  affidato alla giunta (Organo amministrativo) il compito di
individuare  i  criteri  sulla  base dei quali le stazioni appaltanti
potranno procedere all'affidamento dei medesimi incarichi per i quali
siano  previsti compensi superiori a euro 40.000,00 ma inferiori alla
soglia  comunitaria.  Risulta,  quindi,  evidente  il  contrasto  fra
l'impugnato  art. 43  della  legge  regionale 20 luglio 2007, n. 17 e
l'art. 117,  secondo  comma,  lettere  e), l) e m) della Costituzione
alla stregua del quale si e' ritenuto che nella specifica materia dei
lavori  e  contratti  pubblici  lo  Stato  e'  titolare  di  potesta'
legislativa   esclusiva  per  tutto  quanto  attiene  alle  procedure
attraverso   le   quali   deve   pervenirsi   all'affidamento  ovvero
all'aggiudicazione  degli  appalti cui si affiancano le procedure per
l'affidamento   di   tutti   quegli   incarichi   aventi  ad  oggetto
l'espletamento   di   attivita'  tecnico-amministrativa  strumentale,
prodromica  e comunque connessa alla progettazione e esecuzione degli
appalti pubblici (non a caso di si tratta di procedure che trovano la
loro  regolamentazione  sia  a  livello  di  disciplina statale che a
livello  di  disciplina  regionale  nel  medesimo  contesto normativo
concernente l'affidamento degli appalti), trattandosi di un complesso
normativo  attraverso il quale deve essere massimamente assicurato il
confronto  concorrenziale (tanto vero che si tratta di materia su cui
e'  intervenuto  in  modo  assai  puntuale il legislatore dell'Unione
europea)   e   destinato   a   conformare  sensibilmente  l'esercizio
dell'attivita' d'impresa.
    Nell'accennare  al  contenuto  dell'art. 7,  comma secondo, della
legge  regionale n. 17 del 20 luglio 2007 si e' chiarito che con esso
e'  stato  modificato  l'art. 9  della  legge  regionale  n. 27 del 7
novembre  2003  il  cui  nuovo testo e' il seguente «I servizi di cui
all'art.  8,  comportanti  un compenso fra 40.000,00 euro e la soglia
comunitaria,   sono   affidati  nel  rispetto  dei  principi  di  non
discriminazione,   parita'   di   trattamento,   proporzionalita'   e
trasparenza.
    Con provvedimento della Giunta regionale sono stabiliti i criteri
di  affidamento  degli  incarichi  e  individuate  misure  idonee  di
pubblicita'  preventive  e successive» e che con il terzo comma della
menzionata  disposizione  e' stato ulteriormente modificato l'art. 9,
secondo  comma,  della  legge  regionale  n. 27/2003,  il  cui  testo
originario  era  stato  sostituito  per  effetto  di  quanto previsto
dall'art. 9,   comma   primo,   lettere   b)  della  legge  regionale
26 novembre  2004,  n. 23  puntualizzando che la norma attualmente in
vigore recita testualmente «Per gli incarichi comportanti un compenso
inferiore a 40.000,00 euro l'onere di pubblicita' e' assolto mediante
l'esposizione  del  provvedimento di incarico all'albo della stazione
appaltante e la successiva trasmissione del medesimo all'Osservatorio
regionale  degli appalti di cui al Capo X, per darne pubblicazione su
apposito sito Internet».
    Si  era,  quindi, soggiunto che entrambe le norme introducono una
disciplina    concernente   l'affidamento   dei   servizi   attinenti
all'architettura e all'ingegneria, anche integrata, e le modalita' da
seguire  per  la  pubblicizzazione  dell'affidamento  degli incarichi
aventi  ad  oggetto  i  suddetti servizi per l'espletamento dei quali
siano  previsti  compensi  al  di  sotto  della  soglia  di rilevanza
comunitaria  e,  in  particolare,  al  di  sotto  della somma di euro
40.000,00  che  si  differenzia radicalmente dalla disciplina dettata
dal legislatore statale negli artt. 91 e 124 del d.lgs. n. 163/2006 e
lo  stesso  si viene a verificare per gli incarichi aventi ad oggetto
le  indagini  geologiche  e  archeologiche  preliminari  di  cui agli
artt. 95  e  96  per  effetto  del  rinvio effettuato alle menzionate
disposizioni  dall'art. 70-bis  della legge regionale 7 novembre 2003
introdotto  con  l'impugnato  art. 43 della legge regionale 20 luglio
2007, n. 17.
    Infatti per effetto di quanto previsto dal menzionato art. 91 gli
incarichi di progettazione e di supporto tecnico-amministrativo fra i
quali  si  possono, senza annoverare gli incarichi cui fa riferimento
la  norma  impugnata  per  importi  superiori  a  euro 100.000 devono
applicarsi  le  disposizioni  previste  per  i  contratti pubblici di
rilevanza comunitaria (art. 28 e ss.), mentre per i soggetti operanti
nei  settori  speciali  trovano applicazione le disposizioni previste
nella  terza  parte  del Codice (art. 206 e ss.) (cfr. art. 91, comma
primo  cit.).  Infine  per  gli incarichi di progettazione di importi
inferiori  alla  soglia  comunitaria  e',  invece,  sempre consentito
l'affidamento  diretto  (o  fiduciario)  a quei soggetti esterni alla
p.a.  di cui all'art. 90, primo comma, lettere d), e), f), g) e h) ma
la scelta dovra' necessariamente essere motivata dal responsabile del
procedimento  e dovra' essere effettuata nel rispetto dei principi di
non  discriminazione,  parita'  di  trattamento,  proporzionalita'  e
trasparenza.   Inoltre   e,   per   quanto  piu'  da  vicino  rileva,
l'affidamento  deve  avvenire mediante procedura negoziata alla quale
dovranno  essere invitati a partecipare almeno cinque soggetti (salvo
che non vi siano soggetti idonei a sufficienza), scelti a rotazione e
individuati    sulla    base    di    informazioni    di    carattere
economico-finanziario e tecnico-organizzativo desunte dal mercato.
    Come  si  gia'  avuto occasione di evidenziare dalla comparazione
delle   menzionate  disposizioni  si  evince  con  chiarezza  che  il
legislatore  regionale  ha inteso discostarsi dalla disciplina di cui
all'art. 91;  comma secondo, del d.lgs. n. 163/2006 che, in relazione
ad  ogni  e  qualsiasi  affidamento  di servizi attinenti a servizi e
progettazione per i quali si debbano corrispondere meno di 100.000,00
euro  ha  imposto  alla p.a. di procedere mediante trattativa privata
invitando  almeno  cinque  soggetti. Infatti e' stata individuata una
diversa  soglia  che,  in  pratica, funge da discrimine posto che per
l'affidamento   di  servizi  di  architettura  ed  ingegneria,  anche
integrata,  e,  in  ragione del rinvio alle predette norme effettuato
dall'art. 70-bis   della  legge  regionale  7  novembre  2003,  n. 27
introdotto  con l'art. 43 della legge regionale 20 luglio 2007, n. 17
oggetto  d'impugnativa,  per  gli  incarichi  aventi  ad  oggetto  le
indagini  geologiche e archeologiche preliminari di cui agli artt. 95
e 96 del d.lgs. n. 163/2006 remunerati piu' di 40.000,00 euro (e meno
di  100.000,00)  si dovra' procedere nel rispetto dei principi di non
discriminazione,   parita'   di   trattamento,   proporzionalita'   e
trasparenza  e dei criteri individuati con provvedimento della giunta
mentre  per  l'affidamento  di servizi dello stesso genere remunerati
meno  di  40.000,00  euro  e'  lasciata alle amministrazioni operanti
nell'ambito  della  Regione  Veneto  ampia  liberta'  di scegliere le
modalita'   da   seguire  per  scegliere  il  professionista  di  cui
avvalersi.
    Come gia' chiarito nell'esplicitare le ragioni poste a fondamento
dell'art. 6  comma  primo,  della legge regionale n. 17 del 20 luglio
2007  la disciplina introdotta dalla Regione Veneto con le menzionate
disposizioni   e'   certamente   destinata  a  ridurre  il  confronto
concorrenziale  anche  nell'affidamento  degli  incarichi  aventi  ad
oggetto  le  indagini  geologiche  e archeologiche preliminari di cui
agli  artt. 95 e 96 del d.lgs. n. 163/2006, soprattutto nelle ipotesi
in  cui  siano previsti compensi di entita' modesta e soprattutto, ai
fini  che  qui interessano, comporta una chiara invasione della sfera
riservata alla potesta' legislativa statale.
    Invero  la disciplina introdotta dalla Regione Veneto per effetto
del rinvio agli artt. 8, comma primo e 9, commi primo e secondo della
legge  effettuato  dall'art. 70-bis  della legge regionale 7 novembre
2003,  n. 27 introdotto con l'art. 43 della legge regionale 20 luglio
2007,   n. 17  comporta  radicali  modifiche  anche  delle  procedure
preordinate  all'affidamento  degli  incarichi  aventi  ad oggetto le
indagini  geologiche e archeologiche preliminari di cui agli artt. 95
e  96 del d.lgs. n. 163/2006 in relazione alle quali, come si e' gia'
chiarito, lo Stato ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettere e),
l),  m) dispone di potesta' legislativa esclusiva (eccezion fatta per
quanto  attiene  ai  profili  di  organizzazione),  trattandosi di un
ambito  che  deve  essere permeato da regole che idonee ad assicurare
assicurato  il  confronto  concorrenziale  (non  a  caso si tratta di
materia  su  cui e' intervenuto in modo assai puntuale il legislatore
dell'Unione   europea)   e   destinato   a  conformare  sensibilmente
l'esercizio dell'attivita' d'impresa.
    Con  specifico  riferimento  al  secondo  comma dell'art. 9 della
legge  n. 17  del  20 luglio 2007 della Regione Veneto si e' chiarito
che    detta   norma   per   l'affidamento   di   servizi   attinenti
all'architettura,  all'ingegneria  ovvero  di  altri  servizi tecnici
connessi  alla  progettazione  ed esecuzione di opere pubbliche per i
quali  siano previsti compensi inferiori a 40.000,00 euro prevede che
l'onere   di  pubblicita'  sia  assolto  mediante  l'esposizione  del
provvedimento  di  incarico  all'albo  della stazione appaltante e la
successiva   trasmissione  all'osservatorio  regionale.  La  medesima
disciplina   si   applica  per  quanto  attiene  alle  condizioni  di
pubblicita'  che  debbono essere rispettate in vista dell'affidamento
degli   incarichi   aventi   ad  oggetto  le  indagini  geologiche  e
archeologiche  preliminari  di  cui  agli  artt. 95  e  96 del d.lgs.
n. 163/2006  per  effetto  del  rinvio agli artt. 8, comma primo e 9,
commi  primo  e secondo della legge effettuato dall'art. 70-bis della
legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 introdotto con l'art. 43 della
legge  regionale  20 luglio 2007, n. 17. Invece l'art. 124 del d.lgs.
n. 163/2006 concernente gli obblighi di pubblicita' da osservarsi per
l'affidamento   di   appalti  di  servizi  e  forniture,  applicabile
all'affidamento  dei  servizi  che  qui  vengono  in  considerazione,
prevede  che  debba  sempre  farsi luogo alla pubblicazione dei bandi
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie speciale -
contratti  pubblici,  sui  siti informatici di cui all'art. 66, comma
settimo,  con  le  modalita' ivi previste, e nell'albo della stazione
appaltante.
    Tutto cio' chiarito va qui ribadito che per quanto apparentemente
si  possa essere portati a ritenere che la disciplina delle modalita'
attraverso  le  quali  occorre  pubblicizzare gli incarichi aventi ad
oggetto  i  suddetti  servizi  al  fine  di consentire a chi vi abbia
interesse  di averne notizia concernendo misure organizzative rientri
nel  limitato  ambito  entro  cui  le  Regioni  possono legiferare in
realta' cosi' non e'.
    E'  da  tener  presente,  infatti,  che la regolamentazione delle
modalita'  attraverso  le  quali  le  pubbliche  amministrazione sono
tenute  a  pubblicizzare  la  propria  volonta' di affidare incarichi
aventi  ad oggetto le indagini geologiche e archeologiche preliminari
di  cui  agli  artt. 95  e  96  del  d.lgs. n. 163/2006 assume rilevo
decisivo  al  fine  di  consentire  la  partecipazione  di coloro che
aspirino  a  vederseli attribuire e, quindi si tratta di disposizioni
che,  a  tutti  gli  effetti,  rientrano  fra  quelle  inerenti  alle
procedure  di  affidamento.  E la miglior riprova di quanto si va qui
dicendo  sta  proprio nel fatto che in definitiva la pubblicizzazione
dell'incarico in vista della sua attribuzione costituisce esattamente
il  provvedimento  mediante il quale la singola amministrazione avvia
la  procedura  preordinata  al suo affidamento. Se, quindi, si tratta
dell'atto mediante il quale sia apre la sequenza e' indubbio che esso
viene a tutti gli effetti a costituire parte di essa. E' appena, poi,
il   caso   di   aggiungere   che  le  forme  mediante  le  quali  le
amministrazioni  devono  notiziare  chi vi abbia interesse dell'avvio
delle  procedure  preordinate  all'affidamento  d'appalti  ovvero  di
incarichi connessi alla progettazione ovvero alla esecuzione di opere
pubbliche   come  senz'altro  sono  quelli  contemplati  dalla  norma
impugnata  assumono  rilievo  decisivo  poiche' da esse puo' in larga
misura  dipendere la partecipazione di un numero maggiore o minore di
imprese  ovvero di soggetti interessati a vedersi affidare il singolo
incarico   professionale   e,   quindi,   la   possibilita'   che  le
amministrazioni  aggiudicatici  pervengano  alla  effettuazione delle
proprie   scelte   attraverso   un   pieno   e   effettivo  confronto
concorrenziale.
    E  se  cosi'  e', allora non puo' esser dubbio che nel momento in
cui  la  Regione  Veneto  ha  ritenuto  di poter normare le modalita'
attraverso  le  quali  le  amministrazioni  debbono pubblicizzare gli
incarichi  del  tipo di quelli indicati dalla norma impugnata (aventi
ad  oggetto  le  indagini  geologiche  e  archeologiche  di  cui agli
artt. 95  e  96  del  d.lgs.  n. 163/2006)  comportanti  un  compenso
inferiore a curo 40.000 ha finito chiaramente con l'invadere l'ambito
legislativo  riservato  al  legislatore  statale  cui  soltanto  alla
stregua  di  quanto  previsto  dall'art. 117,  comma  secondo,  della
Costituzione  lettere  e),  l)  e  m) e dall'art. 4, comma terzo, del
d.lgs.  n. 163/2006  e' consentito nella specifica materia dei lavori
pubblici  di regolare le procedure aventi ad oggetto l'affidamento di
quel  tipo di incarichi il che, evidentemente, impone a codesta Corte
di  dichiarare  l'incostituzionalita'  del  contestato  art. 43 della
legge regionale del 20 luglio 2007, n. 17.
    Da  ultimo  e  per  quel  che  concerne  il  secondo  comma della
disposizione impugnata che pure e' oggetto della presente impugnativa
si  ha  ragione  di  ritenere  che  nel momento in cui il legislatore
regionale  si  e'  spinto  a escludere dalle procedure previste dagli
artt. 95 e 96 del d.lgs. n. 163/2003 alcuni interventi specificamente
indicati  ha  certamente  esorbitato dall'ambito legislativo entro il
quale  gli  era  consentito  di  intervenire con proprie disposizioni
nella materia qui considerata visto e considerato che l'art. 3, comma
quarto,  del  d.lgs.  n. 163/2006  riserva  al legislatore statale la
competenza esclusiva in materia di contratti relativi alla tutela dei
beni  culturali  e cio' in conformita' quanto previsto dall'art. 117,
secondo comma, lettera s) della Costituzione lo Stato ha legislazione
esclusiva per tutto quanto attiene alla tutela dei beni culturali.
    Orbene non si ritiene necessario spendere molte parole al fine di
dimostrare  che le norme con le quali si prescrive l'effettuazione di
sondaggi  geologici  e archeologici sono ispirate dalla necessita' di
evitare  che  si  effettuino interventi su aree ove siano localizzati
reperti  e manufatti che possano rivestire interesse sotto il profilo
storico,  artistico o archeologico e la norma qui censurata che nella
sostanza  nei  casi  in  essa  indicati consente di prescindere dallo
svolgimento delle indagini e dei rilievi a tal fine necessari si pone
in  radicale  contrasto  con la normativa statale che viene ad essere
derogata  con  la  quale, in attuazione dell'art. 117, comma secondo,
lettera  s)  della  Costituzione,  si  e'  provveduto  a contemperare
l'interesse  correlato  alla  realizzazione  di  opere  pubbliche con
l'interesse correlato alla cura e tutela dei beni culturali e per tal
modo  dovra'  necessariamente  essere  dichiarata incostituzionale da
codesta Corte.