IL TRIBUNALE Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento di opposizione ex art. 32 del regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165 (Testo Unico delle disposizioni sull'edilizia popolare) pendente tra Dal Pont Christian, attore opponente, rappresentato e difeso dall'avv. Ermino Mazzucco, con domicilio eletto presso il suo studio in Pieve D'Alpago, via S. Antonio n. 9, giusta mandato a margine dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo e l'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale della Provincia di Belluno, convenuta opposta, rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Zallot con domicilio eletto nel suo studio in Belluno, via Psaro n. 21, giusta mandato a margine del ricorso ex art. 32 e 33 del regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165. A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 27 febbraio 2007, esaminati gli atti di causa e sentite le parti, osserva quanto segue. L'attore Dal Pont Christian ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 163/05 datato 15 aprile 2005 con cui e' stato lui ingiunto dal Tribunale di Belluno, sul ricorso dell'A.T.E.R. della Provincia di Belluno, il pagamento del complessivo importo di Euro 7.404,47 per canoni ed oneri accessori relativi all'alloggio sito in Belluno, via Caduti del lavoro n. 29 locatogli dall'A.T.E.R. medesimo. Nel corso del giudizio di opposizione veniva disposto, con prowedimento 28 marzo 2006 di questo giudice, il mutamento del rito trattandosi di materia locatizia soggetta al rito di cui all''art. 447 bis c.p.c. e venivano assegnati alle parti termini per l'integrazione delle difese. Nella memoria integrativa depositata in data 14 luglio 2006 l'attore opponente eccepiva l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto per essere lo stesso stato notificato in data 29 novembre 2005 e quindi, a suo dire, oltre il termine (previsto dall'art. 644 c.p.c.) di sessanta giorni dalla pronuncia del decreto che, nel caso di specie, e' stato emesso in data 15 aprile 2005. La eccezione prospettata suggerisce un possibile profilo di incostituzionalita' della norma di cui all'art. 32 del regio decreto 28 aprile 1938 n. 1165 in relazione agli articoli 3 e 24 della Carta costituzionale nel punto in cui non stabilisce alcun termine massimo per la notifica del decreto ingiuntivo e neppure richiama la norma dell'art. 644 c.p.c. La questione sollevata appare rilevante per il giudizio de quo dato che l'eccezione dell'opponente, ove riconosciuta fondata, potrebbe comportare una declaratoria di inefficacia del decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 644 c.p.c. e dell'art. 188 delle disp. att. c.p.c.. La questione appare inoltre non manifestamente infondata ove si consideri il solco argomentativo gia' percorso dalla Corte costituzionale nella sentenza 22 dicembre 1969, n. 159 che ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 32 del regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165 per violazione degli art. 3 e 24 della Costituzione nella parte in cui per il pagamento dei canoni scaduti e per l'opposizione al decreto ingiuntivo fissava termini diversi da quelli previsti dall'art. 641 c.p.c. per l'ordinario procedimento ingiuntivo. Nella successiva sentenza n. 203/2003 la Corte costituzionale fa ancora riferimento alla prospettiva dischiusa dalla sentenza n. 159 del 1969 affermando che essa ha esteso al giudizio in esame la disciplina del codice di procedura civile relativa ai termini per le opposizioni ad ingiunzione. Non appare tuttavia che la pronuncia del 1969 attinente ai termini per l'opposizione sia da sola sufficiente a supportare una interpretazione che conduca alla applicazione dell'art. 644 c.p.c. al procedimento speciale previsto per l'edilizia residenziale pubblica in assenza di una specifica previsione normativa. Atteso che il diritto di difesa deve essere regolato in modo da assicurarne la effettivita', pare che anche la norma dell'art. 644 assolva a questa funzione nel momento in cui evita che il creditore ricorrente possa procastinare sine die il momento della notifica del decreto (e del conseguente invito ad opponendum rivolto alla controparte) imponendogli il rispetto di precise cadenze processuali a pena di inefficacia del decreto stesso. La mancata previsione di un termine massimo per la notifica del decreto da una parte comprime il diritto di difesa dell'ingiunto ex art. 32 del T.U. n. 1165/1938 che puo' vedersi notificato il decreto ingiuntivo anche molto tempo dopo la sua emissione e dall'altra discrimina l'ingiunto ex art. 32 del T.U. n. 1165/1938 rispetto al destinatario di una ordinaria ingiunzione di' pagamento senza che tale trattamento deteriore possa trovare giustificazione nella specialita' e peculiarita' del procedimento in esame ovvero nella necessita' di garantire il perseguimento degli scopi di pubblico interesse dell'Istituto creditore.