IL TRIBUNALE

    Ha   pronunciato   la  seguente  ordinanza  nel  procedimento  di
opposizione  ex  art. 32  del  regio  decreto 28 aprile 1938, n. 1165
(Testo  Unico delle disposizioni sull'edilizia popolare) pendente tra
Dal   Pont   Christian,  attore  opponente,  rappresentato  e  difeso
dall'avv.  Ermino Mazzucco, con domicilio eletto presso il suo studio
in  Pieve  D'Alpago,  via  S.  Antonio n. 9, giusta mandato a margine
dell'atto   di  citazione  in  opposizione  a  decreto  ingiuntivo  e
l'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale della Provincia di
Belluno,  convenuta opposta, rappresentata e difesa dall'avv. Stefano
Zallot  con  domicilio  eletto  nel  suo studio in Belluno, via Psaro
n. 21, giusta mandato a margine del ricorso ex art. 32 e 33 del regio
decreto 28 aprile 1938, n. 1165.
    A  scioglimento della riserva assunta all'udienza del 27 febbraio
2007,  esaminati gli atti di causa e sentite le parti, osserva quanto
segue.
    L'attore  Dal  Pont  Christian ha proposto opposizione al decreto
ingiuntivo  n. 163/05  datato  15  aprile  2005  con cui e' stato lui
ingiunto  dal  Tribunale  di Belluno, sul ricorso dell'A.T.E.R. della
Provincia  di  Belluno,  il pagamento del complessivo importo di Euro
7.404,47  per canoni ed oneri accessori relativi all'alloggio sito in
Belluno,   via   Caduti  del  lavoro  n. 29  locatogli  dall'A.T.E.R.
medesimo.
    Nel  corso  del  giudizio  di  opposizione  veniva  disposto, con
prowedimento  28  marzo 2006 di questo giudice, il mutamento del rito
trattandosi   di   materia   locatizia   soggetta   al  rito  di  cui
all''art. 447  bis c.p.c. e venivano assegnati alle parti termini per
l'integrazione delle difese.
    Nella  memoria  integrativa  depositata  in  data  14 luglio 2006
l'attore  opponente  eccepiva  l'inefficacia  del  decreto ingiuntivo
opposto  per  essere  lo  stesso stato notificato in data 29 novembre
2005  e  quindi, a suo dire, oltre il termine (previsto dall'art. 644
c.p.c.)  di sessanta giorni dalla pronuncia del decreto che, nel caso
di specie, e' stato emesso in data 15 aprile 2005.
    La  eccezione  prospettata  suggerisce  un  possibile  profilo di
incostituzionalita'  della norma di cui all'art. 32 del regio decreto
28  aprile 1938 n. 1165 in relazione agli articoli 3 e 24 della Carta
costituzionale  nel punto in cui non stabilisce alcun termine massimo
per  la  notifica  del decreto ingiuntivo e neppure richiama la norma
dell'art. 644 c.p.c.
    La  questione  sollevata  appare rilevante per il giudizio de quo
dato   che  l'eccezione  dell'opponente,  ove  riconosciuta  fondata,
potrebbe  comportare  una  declaratoria  di  inefficacia  del decreto
ingiuntivo  ai sensi dell'art. 644 c.p.c. e dell'art. 188 delle disp.
att. c.p.c..
    La  questione  appare inoltre non manifestamente infondata ove si
consideri   il   solco   argomentativo   gia'  percorso  dalla  Corte
costituzionale  nella  sentenza  22  dicembre  1969,  n. 159  che  ha
dichiarato  l'illegittimita'  costituzionale  dell'art. 32  del regio
decreto  28  aprile  1938,  n. 1165  per violazione degli art. 3 e 24
della  Costituzione  nella  parte  in cui per il pagamento dei canoni
scaduti  e  per  l'opposizione  al decreto ingiuntivo fissava termini
diversi  da  quelli  previsti  dall'art. 641  c.p.c.  per l'ordinario
procedimento  ingiuntivo.  Nella  successiva  sentenza n. 203/2003 la
Corte costituzionale fa ancora riferimento alla prospettiva dischiusa
dalla  sentenza  n. 159  del  1969  affermando  che essa ha esteso al
giudizio  in  esame  la  disciplina  del  codice  di procedura civile
relativa ai termini per le opposizioni ad ingiunzione.
    Non  appare  tuttavia  che  la  pronuncia  del  1969 attinente ai
termini  per  l'opposizione  sia da sola sufficiente a supportare una
interpretazione che conduca alla applicazione dell'art. 644 c.p.c. al
procedimento  speciale  previsto per l'edilizia residenziale pubblica
in assenza di una specifica previsione normativa.
    Atteso  che  il diritto di difesa deve essere regolato in modo da
assicurarne  la  effettivita',  pare che anche la norma dell'art. 644
assolva  a  questa funzione nel momento in cui evita che il creditore
ricorrente  possa procastinare sine die il momento della notifica del
decreto   (e  del  conseguente  invito  ad  opponendum  rivolto  alla
controparte)  imponendogli il rispetto di precise cadenze processuali
a pena di inefficacia del decreto stesso.
    La  mancata  previsione di un termine massimo per la notifica del
decreto  da  una parte comprime il diritto di difesa dell'ingiunto ex
art. 32  del T.U. n. 1165/1938 che puo' vedersi notificato il decreto
ingiuntivo  anche  molto  tempo  dopo  la  sua emissione e dall'altra
discrimina  l'ingiunto  ex  art. 32 del T.U. n. 1165/1938 rispetto al
destinatario  di  una  ordinaria  ingiunzione di' pagamento senza che
tale   trattamento  deteriore  possa  trovare  giustificazione  nella
specialita'  e  peculiarita'  del  procedimento in esame ovvero nella
necessita'  di  garantire  il  perseguimento  degli scopi di pubblico
interesse dell'Istituto creditore.