ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 112 del d.P.R.
30 maggio  2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari  in  materia  di  spese  di  giustizia),  promosso  con
ordinanza  del  15 maggio  2006 dal Tribunale di Chiavari sul ricorso
proposto  da  T.M.,  iscritta  al n. 69 del registro ordinanze 2007 e
pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 10, 1ª serie
speciale, dell'anno 2007;
    Visto l'atto di costituzione di T.M. nonche' l'atto di intervento
del Presidente del Consiglio dei ministri;
    Udito  nell'udienza  pubblica  del  25 settembre  2007 il giudice
relatore Maria Rita Saulle;
    Udito l'avvocato Roberto Colagrande per T.M.
    Ritenuto  che  il Tribunale di Chiavari, nel corso di un giudizio
di  opposizione  avverso  il provvedimento di revoca di un decreto di
ammissione  al  patrocinio  a  spese  dello  Stato, con ordinanza del
15 maggio  2006,  ha  sollevato, in riferimento agli artt. 3, 28 e 97
della   Costituzione,   questione   di   legittimita'  costituzionale
dell'art. 112  del  d.P.R.  30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle
disposizioni  legislative  e  regolamentari  in  materia  di spese di
giustizia),  nella  parte  in cui non consente, al giudice competente
per la liquidazione, la revoca del cennato decreto in presenza di una
causa di inammissibilita' della domanda;
        che  il  rimettente,  in  punto  di  fatto,  osserva  che  il
provvedimento  opposto  era  stato  emesso dal Tribunale di Chiavari,
investito   della  domanda  di  liquidazione  dei  compensi  maturati
all'esito  della  celebrazione  del  processo, poiche' l'interessato,
cittadino  extra comunitario, era stato ammesso al patrocinio a spese
dello  Stato  dal  giudice  per  le  indagini  preliminari  presso il
Tribunale  di  Genova, in assenza della certificazione dell'autorita'
consolare prevista dall'art. 79, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002;
        che,  secondo  il giudice a quo, la mancata presentazione, da
parte  del  cittadino  di  Stati non appartenenti all'Unione europea,
della  certificazione  sopra  indicata  e'  causa di inammissibilita'
della  domanda,  evincendosi  cio' sia dall'art. 79 del d.P.R. n. 115
del  2002,  che indica tale documento tra quelli che devono corredare
l'istanza,  sia  dal  successivo  art. 94,  comma 2, che, nel caso di
impossibilita'  a  depositare la certificazione consolare, prevede la
facolta'  di  produrre,  pena  l'inammissibilita'  della domanda, una
dichiarazione sostitutiva;
        che  il  rimettente  osserva  che,  nel  caso  di  specie, la
certificazione  in  questione  non  e'  stata prodotta ne' unitamente
all'istanza,  ai sensi dell'art. 79, comma 2, ne' entro il successivo
termine  indicato  dall'art. 94,  comma 3,  non  avendo, peraltro, il
richiedente provato l'impossibilita' prevista dall'art. 94, comma 2;
        che,  pertanto,  secondo  il  Tribunale di Chiavari se, da un
lato,  la  domanda  proposta dal ricorrente e' affetta da un vizio di
inammissibilita',   dall'altro,   la  norma  censurata  impedisce  la
conferma del provvedimento di revoca impugnato, in quanto adottato al
di fuori dei casi previsti dalla norma stessa;
        che  il giudice a quo ritiene che la norma censurata si ponga
in  contrasto  con il principio di eguaglianza, consentendo la revoca
del  decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel caso
in  cui non venga prodotta la certificazione dell'autorita' consolare
nel  termine di 20 giorni dalla presentazione della domanda, previsto
dall'art. 94,   comma 2,   ma   negandola   nel   caso  in  cui  tale
certificazione non venga presentata affatto;
        che,  sempre  a  parere  del  rimettente,  la norma censurata
sarebbe  irragionevole in quanto, nell'attribuire il potere di revoca
esclusivamente  al  giudice che procede al momento della scadenza dei
termini  in  essa  indicati  e  non  anche  a  quello competente alla
liquidazione,  impone  a  questo ultimo, nel caso in cui non coincida
con  il  primo,  di liquidare le somme richieste anche in presenza di
una   domanda   inammissibile,   non  trovando  cio'  giustificazione
nell'esigenza    di    salvaguardia   del   principio   dell'economia
processuale;
        che,  in relazione alla dedotta violazione dell'art. 28 della
Costituzione,  il  Tribunale  di  Chiavari  rileva che l'art. 112 del
d.P.R.  n. 115  del 2002, nell'impedire al giudice della liquidazione
di  revocare  il decreto di ammissione al gratuito patrocinio, impone
ad  esso  un  comportamento  «gravemente  colposo» in quanto idoneo a
cagionare  un  danno  per  la  pubblica  amministrazione, la quale si
dovrebbe  accollare  oneri  patrimoniali  non dovuti, con conseguente
violazione dell'art. 97 della Costituzione;
        che  si  e'  costituito il ricorrente nel giudizio principale
chiedendo   che  la  Corte  dichiari  inammissibile  o  infondata  la
questione sollevata dal Tribunale di Chiavari;
        che,  in  via  preliminare,  la  parte privata osserva che la
questione  difetterebbe  del  requisito della rilevanza, in quanto il
rimettente  non  deve  fare  applicazione  della norma censurata, non
attribuendogli  essa  il potere di revoca e che, comunque, il giudice
ha  erroneamente  ritenuto  che  il  ricorrente  non si trovava nelle
condizioni per accedere al beneficio richiesto, risultando in atti il
deposito della certificazione consolare richiesta;
        che  il d.P.R. n. 115 del 2002, nel garantire ai non abbienti
la possibilita' di poter agire e di potersi difendere in giudizio, e'
conforme  ai principi costituzionali fissati dagli artt. 3 e 24 della
Costituzione;  di  talche'  una  eventuale  pronuncia di accoglimento
della Corte si porrebbe in contrasto con i suddetti principi, nonche'
con  le  norme  di diritto internazionale che assicurano l'assistenza
gratuita in giudizio per tali persone;
        che  e'  intervenuto  in giudizio il Presidente del Consiglio
dei  ministri,  rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato,   chiedendo   che   la   questione  sollevata  sia  dichiarata
manifestamente infondata;
        che  la difesa erariale osserva che e' possibile interpretare
la  norma  censurata  in  senso  conforme  a  Costituzione e, quindi,
ritenere  che  la mancata presentazione della dichiarazione consolare
e'  assimilabile  alla  situazione  di chi non produce tale documento
entro  i termini di cui all'art. 94, comma 3, d.P.R. n. 115 del 2002,
ipotesi  quest'ultima  per  la  quale l'art. 112, lettera c), prevede
espressamente la possibilita' di revoca;
        che,  comunque,  a parere dell'Avvocatura, l'attribuzione del
potere  di  revoca al giudice procedente risulta conforme ai principi
di  ragionevolezza  e  speditezza  del procedimento penale, del quale
quello  afferente  al  patrocinio  a spese dello Stato costituisce un
sub-procedimento;
    Considerato  che  il Tribunale di Chiavari dubita, in riferimento
agli   artt. 3,  28  e  97  della  Costituzione,  della  legittimita'
costituzionale dell'art. 112 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo
unico  delle  disposizioni  legislative e regolamentari in materia di
spese di giustizia), nella parte in cui non consente al giudice della
liquidazione  la  revoca  del  decreto  di ammissione al patrocinio a
spese  dello Stato in presenza di una causa di inammissibilita' della
domanda;
        che  l'art. 79  del  d.P.R. n. 115 del 2002, nell'indicare il
contenuto  dell'istanza  e  i  documenti  che  devono  essere ad essa
allegati,  al comma 2 prevede che «Per i redditi prodotti all'estero,
il  cittadino  di  Stati  non appartenenti all'Unione europea correda
l'istanza con una certificazione dell'autorita' consolare competente,
che attesta la veridicita' di quanto in essa indicato»;
        che  la mancata produzione della certificazione consolare, in
difetto  di  dichiarazione  sostitutiva  (art. 94, comma 2), comporta
l'inammissibilita'   della  domanda,  trattandosi  di  documentazione
necessaria  al  fine  di  consentire  al  giudice  di  verificare  la
sussistenza   dei   presupposti  per  l'emissione  del  provvedimento
richiesto;
        che,    nel    sollevare    il    presente    incidente    di
costituzionalita',  il  rimettente non tiene in alcuna considerazione
il  disposto  del  comma 1,  lettera d), del censurato art. 112 (come
sostituito  dall'art. 9-bis del decreto legge 30 giugno 2005, n. 115,
nel  testo  integrato  dalla  legge  di  conversione 17 agosto  2005,
n. 168),  secondo  il quale il magistrato revoca anche d'ufficio, con
decreto  motivato,  l'ammissione  al gratuito patrocinio, «se risulta
provata  la  mancanza, originaria o sopravvenuta, delle condizioni di
reddito di cui agli articoli 76 e 92», del medesimo d.P.R. n. 115 del
2002;
        che,  nel motivare in ordine alla non manifesta infondatezza,
il  rimettente  - alla luce dell'attuale contesto normativo in cui si
inserisce la norma impugnata - ha omesso di esplorare la possibilita'
di   praticare   una   lettura   alternativa   della   norma  stessa,
eventualmente   idonea   a   dirimere   il   dubbio  di  legittimita'
costituzionale prospettato;
        che  tale  carente  verifica  integra,  in  conformita'  alla
costante  giurisprudenza  di  questa  Corte,  una  omissione  tale da
determinare la manifesta inammissibilita' della questione.