Ordinanza nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 1-quater del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314 (Proroga di termini), aggiunto dalla legge di conversione 1 marzo 2005, n. 26, promossi dalla Commissione tributaria provinciale di Ascoli Piceno con quattro ordinanze depositate il 6 novembre 2006, iscritte, rispettivamente, ai nn. 446, 447, 448 e 449 del registro ordinanze 2007 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24, 1ª serie speciale, dell'anno 2007. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella Camera di consiglio del 21 novembre 2007 il giudice relatore Franco Gallo. Ritenuto che, nel corso di quattro distinti giudizi -- nei quali alcuni contribuenti avevano impugnato, adducendone la tardiva notificazione, gli avvisi di liquidazione dell'ICI emessi dal Comune di Grottammare per gli anni d'imposta dal 2000 al 2003 --, la Commissione tributaria provinciale di Ascoli Piceno, con quattro ordinanze dello stesso contenuto depositate il 6 novembre 2006 (r.o. numeri da 446 a 449 del 2007), ha sollevato, in riferimento all'art. 77 della Costituzione, identiche questioni di legittimita' dell'art. 1-quater del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314 (Proroga di termini), aggiunto dall'art. 1 della legge di conversione 1 marzo 2005, n. 26; che, quanto alla non manifesta infondatezza delle suddette questioni, il giudice rimettente afferma che la norma censurata -- nel disporre, in deroga all'art. 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente), la proroga sino al 31 dicembre 2005 dei termini per la liquidazione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) con scadenza il 31 dicembre 2004, limitatamente alle annualita' d'imposta 2000 e successive -- viola l'evocato parametro costituzionale, perche' detta proroga, pur essendo stata giustificata dal legislatore con la «straordinaria necessita' e urgenza» di assicurare la funzionalita' degli enti locali, si baserebbe in realta' su un «falso presupposto», dal momento che reitererebbe precedenti provvedimenti legislativi di proroga (art. 18, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388; art. 1, comma 67, della legge 31 dicembre 2004, n. 311) ed apparirebbe irrazionalmente volta «a prendere atto di una cronica deficienza degli Enti locali» nel rispettare gli ordinari termini di legge; che, quanto alla rilevanza, la Commissione tributaria provinciale osserva che dalla decisione delle sollevate questioni «dipende il contenuto della pronuncia» nei giudizi a quibus; che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, e' intervenuto nel solo giudizio di legittimita' costituzionale promosso con l'ordinanza registrata al n. 446 del 2007 ed ha chiesto dichiararsi l'inammissibilita' o la manifesta infondatezza della sollevata questione; che in particolare, secondo la difesa erariale, il giudice rimettente: a) non avrebbe descritto in modo sufficiente la fattispecie oggetto del giudizio; b) avrebbe evocato un parametro costituzionale che si riferisce esclusivamente ai decreti-legge emanati dal Governo; c) non avrebbe considerato che sussiste, nella specie, la «necessita' ed urgenza» di evitare ai comuni una notevole perdita di gettito dell'ICI, causata, da un lato, dai cronici ritardi con cui pervengono ai comuni stessi i dati relativi alle dichiarazioni dei contribuenti e, dall'altro, dalla conseguente difficolta', per gli enti impositori, a rispettare il termine biennale previsto per la notificazione degli avvisi di accertamento o di liquidazione dell'imposta dal comma 1 dell'art. 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421); che, con memoria depositata in prossimita' della data fissata per la riunione in camera di consiglio, la difesa erariale ha insistito nella eccepita inammissibilita' della sollevata questione, osservando ulteriormente che il rimettente non avrebbe chiarito se il giudizio a quo riguarda avvisi di liquidazione ovvero di accertamento dell'imposta. Considerato che la Commissione tributaria provinciale di Ascoli Piceno, in relazione a quattro distinti giudizi principali, dubita, in riferimento all'art. 77 della Costituzione, della legittimita' dell'art. 1-quater del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314 (Proroga di termini), aggiunto dall'art. 1 della legge di conversione 1 marzo 2005, n. 26, il quale prevede che «i termini per la liquidazione dell'imposta comunale sugli immobili che scadono il 31 dicembre 2004 sono prorogati al 31 dicembre 2005, limitatamente alle annualita' di imposta 2000 e successive»; che, secondo la Commissione rimettente, la norma denunciata, nell'introdurre una proroga dei termini previsti per la liquidazione dell'ICI, violerebbe l'evocato parametro costituzionale perche' basata sul «falso presupposto» della ricorrenza dei «casi straordinari di necessita' e d'urgenza» che consentono al Governo l'adozione di provvedimenti provvisori con forza di legge; che, quanto alla rilevanza, il giudice rimettente si limita ad osservare che dalla decisione delle sollevate questioni «dipende il contenuto della pronuncia» nei giudizi a quibus, riguardanti -- come precisato nelle ordinanze di rimessione -- l'impugnazione di avvisi di liquidazione dell'ICI; che le ordinanze di rimessione sollevano identiche questioni e, pertanto, i relativi giudizi vanno riuniti per essere congiuntamente decisi; che le questioni sono manifestamente inammissibili per insufficiente descrizione delle fattispecie; che, infatti, il giudice rimettente non indica le date di notificazione degli avvisi di liquidazione impugnati e, in particolare, non precisa se detti avvisi siano stati notificati nel periodo di tempo per il quale opera la proroga disposta dalla norma denunciata; che tale lacuna delle ordinanze di rimessione, non consentendo a questa Corte di controllare se la norma denunciata sia applicabile nei giudizi a quibus, si risolve in una insufficiente motivazione sulla rilevanza; e cio' senza considerare che il richiamo ai requisiti di necessita' e urgenza di cui all'evocato art. 77 Cost. con riguardo a una disposizione, quale quella censurata, contenuta soltanto nella legge di conversione non e' pertinente, dovendo detti requisiti riferirsi esclusivamente al decreto-legge adottato dal Governo e non -- come e' avvenuto nel caso di specie -- alle norme introdotte ex novo dal Parlamento con la legge di conversione del decreto medesimo, entrata in vigore il 3 marzo 2005 (sentenza n. 391 del 1995). Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.