LA CORTE DI APPELLO Rilevato che la legge regionale Sardegna 28 ottobre 2002, n. 21, nel disciplinare l'istituto del referendum sulle leggi statutarie della Regione Sardegna, all'art. 15 opera un rinvio ricettizio, per quanto concerne il suo svolgimento, agli artt. 9, 10, 12, 13, 14 e 15 della legge regionale 17 maggio 1957, n. 20 e successive modificazioni; Considerato, in particolare, che l'art. 14 della legge 17 maggio 1957, n. 20 assegna alla Corte d'appello, in sede di verifica dei risultati del referendum regionale, la funzione di accertare il numero dei votanti, la somma dei voti favorevoli e contrari e di provvedere alla conseguente proclamazione dei risultati del referendum nonche' di dichiarare non valido il referendum stesso se non vi ha partecipato almeno un terzo degli elettori; Ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione di costituzionalita' dell'art. 15 della legge regionale 28 ottobre 2002, n. 21, nella parte in cui rinvia al disposto dell'art. 14 della legge 17 maggio 1957, n. 20, per contrasto con il disposto dell'art. 108 Costituzione, avendo la predetta legge regionale assegnato alla Corte d'appello (peraltro con una composizione che non trova corrispondenza nel vigente ordinamento) una funzione diversa da quelle previste dall'ordinamento giudiziario e da quelle altre stabilite con legge dello Stato; Rilevato che tali principi sono stati gia' affermati dalla Corte costituzionale, con sentenza n. 43 del 22 gennaio 1982, in riferimento all'art. 6 della stessa legge, e poi di seguito ribaditi con sentenza n. 285 del 14 luglio 1999; Considerato, altresi', che l'art. 15 della legge regionale 28 ottobre 2002, n. 21, nel disciplinare l'istituto del referendum se non vi ha partecipato almeno un terzo degli elettori (art. 14, comma 2), ha introdotto, con legge ordinaria, un quorum non previsto dalla norma statutaria di rango costituzionale di cui all'art. 15, comma 4, della legge 26 febbraio 1948 n. 3 (Statuto speciale della Regione Sardegna) come modificato dall'art. 3 della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2; che, pertanto, la norma predetta, nella parte in cui non esclude espressamente l'applicabiita' al referendum sulla legge statutaria del comma 2 dello stesso art. 14, pone problemi di costituzionalita' per contrasto con il disposto della richiamata legge statutaria, sicche' la relativa questione appare anche sotto tale profilo rilevante e non manifestamente infondata;