LA CORTE DI APPELLO
Rilevato  che la legge regionale Sardegna 28 ottobre 2002, n. 21, nel
disciplinare  l'istituto  del referendum sulle leggi statutarie della
Regione  Sardegna, all'art. 15 opera un rinvio ricettizio, per quanto
concerne  il suo svolgimento, agli artt. 9, 10, 12, 13, 14 e 15 della
legge regionale 17 maggio 1957, n. 20 e successive modificazioni;
Considerato,  in  particolare,  che  l'art.  14 della legge 17 maggio
1957,  n. 20  assegna  alla  Corte d'appello, in sede di verifica dei
risultati  del  referendum  regionale,  la  funzione  di accertare il
numero  dei  votanti,  la  somma  dei voti favorevoli e contrari e di
provvedere   alla   conseguente   proclamazione   dei  risultati  del
referendum  nonche'  di dichiarare non valido il referendum stesso se
non vi ha partecipato almeno un terzo degli elettori;
Ritenuta  rilevante  e  non  manifestamente infondata la questione di
costituzionalita' dell'art. 15 della legge regionale 28 ottobre 2002,
n. 21, nella parte in cui rinvia al disposto dell'art. 14 della legge
17  maggio  1957,  n. 20, per contrasto con il disposto dell'art. 108
Costituzione, avendo la predetta legge regionale assegnato alla Corte
d'appello (peraltro con una composizione che non trova corrispondenza
nel  vigente  ordinamento)  una  funzione  diversa da quelle previste
dall'ordinamento  giudiziario  e  da quelle altre stabilite con legge
dello Stato;
Rilevato  che  tali  principi  sono  stati gia' affermati dalla Corte
costituzionale,   con   sentenza   n. 43  del  22  gennaio  1982,  in
riferimento  all'art. 6 della stessa legge, e poi di seguito ribaditi
con sentenza n. 285 del 14 luglio 1999;
Considerato, altresi', che l'art. 15 della legge regionale 28 ottobre
2002,  n. 21, nel disciplinare l'istituto del referendum se non vi ha
partecipato  almeno  un  terzo  degli elettori (art. 14, comma 2), ha
introdotto,  con  legge ordinaria, un quorum non previsto dalla norma
statutaria di rango costituzionale di cui all'art. 15, comma 4, della
legge 26 febbraio 1948 n. 3 (Statuto speciale della Regione Sardegna)
come  modificato  dall'art.  3  della legge costituzionale 31 gennaio
2001, n. 2;
     che, pertanto, la norma predetta, nella parte in cui non esclude
espressamente  l'applicabiita'  al  referendum sulla legge statutaria
del  comma 2 dello stesso art. 14, pone problemi di costituzionalita'
per  contrasto  con  il  disposto  della richiamata legge statutaria,
sicche'  la  relativa  questione  appare  anche  sotto  tale  profilo
rilevante e non manifestamente infondata;