LA CORTE DI APPELLO Alla pubblica udienza del 27 aprile 2007 ha pronunziato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente ordinanza. Considerato che, ai sensi dell'art.593 c.p.p., come modificato dall'art. 1, legge n. 46/2006, l'appello proposto da Rafaila' Felix avverso la sentenza di concessione del perdono giudiziale, pronunciata da Tribunale minorile Bari 22 novembre 2005, e' inammissibile; che pertanto e' rilevante nel presente giudizio la questione di costituzionalita' degli artt. 1 e 10, legge n. 46/2006; Rilevato che, a seguito della sentenza Corte costituzionale n. 26/2007, sussiste disparita' di trattamento tra il p.m.; che puo' appellare senza limite alcuno le sentenze dibattimentali di proscioglimento, e l'imputato, che non puo' di regola appellarle; che a tale violazione degli artt. 3 e 111 cpv. Cost. si aggiunge la violazione del diritto di difesa ex art. 24 Cost., potendo l'imputato prosciolto con formula non soddisfacente far valere le sue ragioni in condizioni nettamente deteriori rispetto al p.m.