LA CORTE DI APPELLO
Alla  pubblica udienza del 27 aprile 2007 ha pronunziato e pubblicato
mediante lettura del dispositivo la seguente ordinanza.
Considerato  che,  ai  sensi  dell'art.593  c.p.p.,  come  modificato
dall'art.  1,  legge n. 46/2006, l'appello proposto da Rafaila' Felix
avverso   la   sentenza   di   concessione  del  perdono  giudiziale,
pronunciata   da   Tribunale  minorile  Bari  22  novembre  2005,  e'
inammissibile;
     che  pertanto e' rilevante nel presente giudizio la questione di
costituzionalita' degli artt. 1 e 10, legge n. 46/2006;
Rilevato   che,   a   seguito  della  sentenza  Corte  costituzionale
n. 26/2007, sussiste disparita' di trattamento tra il p.m.;
     che   puo'   appellare   senza   limite   alcuno   le   sentenze
dibattimentali di proscioglimento, e l'imputato,
     che non puo' di regola appellarle;
     che a tale violazione degli artt. 3 e 111 cpv. Cost. si aggiunge
la  violazione  del  diritto  di  difesa  ex  art.  24 Cost., potendo
l'imputato prosciolto con formula non soddisfacente far valere le sue
ragioni in condizioni nettamente deteriori rispetto al p.m.