Ricorso della Provincia autonoma di Bolzano, in persona del Presidente pro tempore della provincia, dott. Luis Durnwalder, rappresentata e difesa, in virtu' di procura speciale dd. 16 settembre 2007 rep. n. 21992 (all. 1), rogata dal segretario generale della Giunta provinciale della Provincia autonoma di Bolzano, nonche' in virtu' di deliberazione di G.P. di autorizzazione a stare in giudizio n. 3730 del 12 novembre 2007 (all. 2), dagli avv. proff. Giuseppe Franco Ferrari e Roland Riz, e con questi elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Roma, via di Ripetta n. 142; Contro il Presidente del Consiglio dei ministri, a seguito e per l'effetto del decreto del Questore della Provincia di Bolzano n. 11 - A/A.S./2007, del 28 settembre 2007, recante sospensione per cinque giorni, con effetto immediato a decorrere dalla notificazione del decreto medesimo, della licenza di esercizio n. 1.4/73.09684/07BA/f, rilasciata in data 12 aprile 2007 dalla Provincia autonoma di Bolzano alla sig.ra Ida Rosa Karlegger, nata il 22 febbraio 1932 a San Leonardo in Passiria, legale rappresentante della «Riva GmbH/Srl» (all. 3). Con decreto n. 11 - A/A.S./2007, il Questore della Provincia di Bolzano, sulla base dell'art. 100 TULPS (r.d. n. 773/1931), ha disposto la sospensione per cinque giorni, con effetto immediato a decorrere dalla notificazione del decreto medesimo, della licenza di esercizio n. 1.4/73.09684/07/BA/f, rilasciata in data 12 aprile 2007 dalla Provincia autonoma di Bolzano alla sig.ra Ida Rosa Karlegger, legale rappresentante della «Riva GmbH/Srl», per la gestione della sala da ballo - night club «Riva», situata in Merano, via Mainardo n. 9/a. Il decreto e' stato adottato, come e' dato leggersi nelle premesse al medesimo, con lo specifico scopo di intervenire tempestivamente in via cautelare per evitare il futuro verificarsi di situazioni atte a turbare l'ordine pubblico e la sicurezza. Il decreto impugnato richiama, infatti, nelle proprie premesse una serie di vicende avvenute in prossimita' o all'interno dei locali della sala da ballo che hanno reso necessario l'intervento della Polizia di Stato nei mesi precedenti l'adozione del decreto medesimo, per tentare di costruire un quadro fattuale idoneo a giustificare l'intervento del questore mediante il medesimo decreto impugnato. In realta' esso, operando una illegittima invasione delle competenze provinciali in materia di «esercizi pubblici» e di attribuzioni gia' spettanti all'autorita' di pubblica sicurezza, ma attribuite al presidente della provincia dallo statuto speciale e dalle norme di attuazione, risulta gravemente lesivo delle prerogative costituzionali della ricorrente Provincia autonoma di Bolzano, e si configura conseguentemente illegittimo per i seguenti motivi di D i r i t t o 1. - Violazione degli artt. 9, comma 1, n. 7), 16 e 20 del d.P.R. n. 670/1972, dell'art. 3, d.P.R. n. 686/1973 e dell'art. 3, comma 3, d.P.R. n. 526/1987, anche con riferimento all'art. 59, l.p. Bolzano n. 58/1988. 1.1. - L'adozione da parte del Questore della Provincia di Bolzano del decreto di sospensione di licenza per l'esercizio dell'attivita' di sala da ballo integra una evidente violazione delle prerogative provinciali in materia di «esercizi pubblici» e delle connesse attribuzioni di cui all'art. 20 St., che la Provincia di Bolzano ha interesse a far rilevare mediante il presente giudizio, benche' il provvedimento amministrativo in questione, datato 28 settembre 2007, avesse efficacia temporanea fissata in cinque giorni dalla notificazione del medesimo e abbia dunque dispiegato i suoi effetti per intero. Infatti, come sottolineato da codesta ecc.ma Corte costituzionale, l'esaurimento degli effetti dell'atto impugnato non fa venir meno del tutto l'interesse al ricorso, in quanto permane l'interesse alla pronuncia sulla spettanza del potere (C. cost., n. 3/1962). 1.2. - L'ordinamento riconosce alla Provincia autonoma di Bolzano ampi e peculiari competenze in materia di esercizi pubblici, tracciando un chiaro riparto di competenze, legislative ed amministrative, violate dall'attivita' del questore censurata in questa sede. Sul piano delle potesta' legislative, l'art. 9, n. 7), dello statuto di autonomia attribuisce alla provincia la potesta' legislativa concorrente (con corrispondente potesta' amministrativa ai sensi dell'art. 16 del medesimo statuto di autonomia, su cui infra) su tutta la materia degli esercizi pubblici, con esclusione dei soli «poteri di vigilanza dello Stato ai fini della pubblica sicurezza» e della facolta' del Ministero dell'interno di «annullare d'ufficio, ai sensi della legislazione vigente, i provvedimenti adottati nella materia, anche se definitivi». Deve ritenersi che siffatto potere di annullamento di ufficio non possa che avere ad oggetto provvedimenti provinciali di pubblica sicurezza, in quanto, altrimenti, non si comprenderebbero il fondamento e la ratio del riconoscimento di un potere di intervento in autotutela in capo al Ministro dell'interno. Sul piano delle potesta' amministrative, l'art. 16 dello statuto di autonomia prevede che «nelle materie e nei limiti entro cui la regione o la provincia puo' emanare norme legislative, le relative potesta' amministrative, che in base all'ordinamento preesistente erano attribuite allo Stato, sono esercitate rispettivamente dalla regione e dalla provincia». La titolarita' di potesta' amministrativa in materia di «esercizi pubblici», in virtu' del combinato disposto degli artt. 9, comma 1, n. 7, e 16 dello statuto di autonomia e' innegabilmente di spettanza provinciale. Nell'ambito di tale materia, l'art. 20, comma 1, dello statuto di autonomia attribuisce al Presidente della provincia poteri di pubblica sicurezza: esso, infatti, dispone che «i presidenti delle province esercitano le attribuzioni spettanti all'autorita' di pubblica sicurezza, previste dalle leggi vigenti, in materia [...] di esercizi pubblici». Ai fini dell'esercizio delle predette attribuzioni, il presidente della provincia si avvale degli organi di polizia statale, ovvero della polizia locale, urbana e rurale. I poteri di pubblica sicurezza spettanti agli organi statali sono, invece, limitati e di natura residuale: l'art. 20, comma 3, statuto di autonomia attribuisce al questore le «altre attribuzioni» (quindi afferenti materie diverse da quelle elencate nel primo comma del medesimo art. 20 st.) che le leggi di pubblica sicurezza vigenti devolvono al prefetto, cio' che trova altresi' conferma nell'art. 4, d.P.R. n. 686 del 1973, per quanto riguarda le attribuzioni dell'autorita' locale di pubblica sicurezza (alla lettera b), il citato art. 4 assegna ai questori, nei Comuni di Trento e Bolzano, le sole materie non di competenza delle due province e diverse da quelle indicate nel primo comma dell'art. 20 del d.P.R. n. 670/1972). La sopra descritta delimitazione dei poteri provinciali da parte degli artt. 9, n. 7, e 20 dello statuto non puo' essere, nella parte concernente le singole e residuali funzioni mantenute allo Stato, oggetto di una indebita interpretazione estensiva. La potesta' in punto di pubblica sicurezza e', infatti, suddivisa tra il Presidente della provincia (competente per le materie indicate nell'art. 20 dello Statuto, che, facendo riferimento agli esercizi pubblici, richiama l'art. 9, n. 7) ed il questore, competente per le materie diverse da quelle di cui al citato art. 20, comma 1, dello statuto. La chiara bipartizione delle attribuzioni espressa dallo statuto e' enfatizzata dalla lettera stessa del citato comma 3 dell'art. 20 dello statuto: «Le altre attribuzioni, che le leggi di pubblica sicurezza vigenti devolvono al prefetto, sono affidate ai questori». Nella Provincia di Bolzano, dunque, la linea di demarcazione non corre fra le funzioni di polizia amministrativa e l'area delle funzioni di polizia di pubblica sicurezza, ma si staglia anche all'interno di quest'ultima area, per separare alcune funzioni dalle altre. L'art. 3, comma 1, d.P.R. n. 686/1973, e' esplicito in questo senso: «Nelle materie di cui all'art. 20, primo comma, dello statuto, i provvedimenti che le leggi attribuiscono all'autorita' di pubblica sicurezza sono adottati, nell'ambito del rispettivo territorio, dal Presidente della Giunta provinciale». Il successivo art. 7 del richiamato d.P.R. n. 686/1973 conferma poi il carattere limitato e tassativo delle funzioni conservate allo Stato - gia' chiaramente desumibile dall'art. 9, n. 7, dello statuto, che fa salvi i soli poteri statali di annullamento d'ufficio e di vigilanza ai fini della pubblica sicurezza - laddove chiarisce che i poteri di vigilanza dello Stato di cui all'art. 9, n. 7, d.P.R. n. 670/1972 vanno intesi in senso stretto e tecnico come poteri di accesso nei locali. Il Presidente della Provincia di Bolzano si configura quindi anche come Autorita' di pubblica sicurezza, cui compete l'adozione dei provvedimenti necessari a garantire l'ordinato svolgersi della vita civile. Ad ulteriore conferma di cio', puo' essere utilmente richiamato l'art. 3, comma 3, d.P.R. n. 526/1987, il quale prevede che, «in aggiunta a quanto previsto dal primo comma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1 novembre 1973, n. 686, i presidenti delle giunte provinciali esercitano, ai sensi dell'art. 20, primo comma, dello statuto, le funzioni spettanti alle autorita' di pubblica sicurezza previste dalle leggi vigenti, in ordine ai provvedimenti di cui all'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, che rientrano tra le materie di competenza provinciale di cui al comma 1 [quindi, tra le altre, la materia degli esercizi pubblici latamente intesa nei termini di cui agli artt. 9 e 20 dello statuto di autonomia]». L'art. 3, comma 3, d.P.R. n. 526/1987, conferma, quindi, la circostanza per cui, una volta che per previsione statutaria le materie assegnate alle regioni ordinarie dal medesimo art. 19, d.P.R. n. 616/1977 citato rientrino nella sfera di competenza della Provincia autonoma di Bolzano, il Presidente della Giunta esercita nell'ambito delle medesime materie anche le funzioni di pubblica sicurezza gia' esercitate dalla Autorita' di Polizia, cio' che si desume chiaramente, tra l'altro, dall'incipit della richiamata disposizione di attuazione statutaria, laddove precisa che le funzioni in oggetto sono esercitate dai presidenti delle province autonome «In aggiunta a quanto previsto dal primo comma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1 novembre 1973, n. 686». Non trova, dunque, applicazione tout court il criterio risolutivo del conflitto di attribuzione individuato da codesta ecc.ma Corte nella contrapposizione della nozione di «pubblica sicurezza» a quella di «polizia amministrativa locale», criterio che ha condotto, in altri giudizi, concernenti le regioni ordinarie, ad affermare la legittimita' di interventi statali in materie di competenza regionale, poiche' volti a salvaguardare l'ordine pubblico (C. cost. nn. 407/2002; 290/2001), e che puo' essere applicato solo ove sia possibile individuare - e non e' il caso della Provincia di Bolzano - una netta separazione tra i compiti di polizia amministrativa locale e gli interventi di pubblica sicurezza, in quanto tesi alla prevenzione dei reati o al mantenimento dell'ordine pubblico (C. cost. nn. 383/2005; 6/2004; 162/2004; 95/2005). Occorre, invece, indagare intorno al fatto se gli interessi o i beni pubblici che si mira a tutelare con l'esercizio dei predetti poteri di pubblica sicurezza acquisiscano rilevanza esterna alla materia «esercizi pubblici» ed attengano in modo diretto e rilevante l'ordine pubblico, o se, invece, rientrino nell'ambito della materia di competenza provinciale, delimitata non solo alla stregua dell'art. 9, n. 7, che conserva all'Autorita' statale di pubblica sicurezza i soli poteri di vigilanza, ma anche ai sensi dell'art. 20 st., a norma del quale il Presidente della provincia esercita le attribuzioni spettanti all'autorita' di pubblica sicurezza previste dalle leggi vigenti in materia, tra l'altro, di esercizi pubblici, avvalendosi anche degli organi di polizia statale, oltre che della polizia locale. E', dunque, necessario accertare se l'intervento del questore sia giustificabile alla luce di sovraordinate ragioni di tutela dell'ordine pubblico strettamente intese o non costituiscano, piuttosto, un'indebita erosione di competenze provinciali (C. cost., 218/1988). Il potere di sospensione esercitato dal questore e' stato dichiaratamente finalizzato ad evitare il ripetersi di situazioni di disturbo connesse alla presenza, nei locali della sala da ballo o nei suoi pressi, di individui alterati e quindi nella condizione di turbare la quiete pubblica. Deve rilevarsi che in precedenza anche il Presidente della provincia, con nota datata 20 agosto 2007, aveva intimato alla titolare della licenza di condurre l'esercizio attenendosi alla normativa vigente (segnatamente la l.p. n. 58/1988, che impone al conduttore del pubblico esercizio di garantire la quiete nello stesso, anche richiedendo l'intervento degli organi di polizia e negando l'accesso al locale a coloro che disturbano la quiete nell'esercizio). Il decreto di sospensione adottato dal questore e', dunque, espressione di poteri di polizia la cui rilevanza si esaurisce all'interno delle attribuzioni provinciali dirette ad amministrare, in applicazione delle disposizioni statutarie e della normativa vigente, la materia degli «esercizi pubblici» - come delimitata dagli artt. 9, n. 7, 16 e 20 dello Statuto - senza toccare quegli interessi ulteriori che e' compito dello Stato curare attraverso la preservazione dell'ordine pubblico. Poiche', dunque, l'interesse primario che il potere di sospensione della licenza mira a tutelare e' quello al regolare e sicuro svolgimento dell'attivita' del pubblico esercizio e poiche' nella relativa disciplina positiva applicabile non rilevano finalita' ulteriori in qualche modo connesse al mantenimento dell'ordine pubblico, e' evidente che l'esercizio dei poteri di sospensione della licenza per la gestione della sala da ballo spetta unicamente al Presidente della provincia. Tale conclusione e' tra l'altro confermata dalla circostanza che, in virtu' dell'art. 59, l.p. 58/1988, nel territorio provinciale, a decorrere dalla data di entrata in vigore della medesima legge, non trova piu' applicazione l'art. 100, r.d. n. 773/1931. Appare quindi indubbio che l'adozione da parte del questore del provvedimento di sospensione della licenza in questa sede contestato ha concretato un'evidente ed illegittima invasione delle prerogative provinciali e merita di essere censurato.