IL TRIBUNALE Decidendo sull'eccezione avanzata dalla difesa nel procedimento a carico di Esposito Monica, n. 91253\0l G.i.p. Napoli, ha pronunciato la seguente ordinanza. Rilevato che la difesa ha argomentato all'udienza dell'11 gennaio 2007 una supposta di incostituzionalita' del quinto comma del novellato art. 157 c.p. in relazione al d.lg. n. 274\2000; che la difesa ha rilevato che i termini prescrizionali di cui al quindo comma dell'art. 157 c.p. (che per pene diverse da quelle detentive e pecuniarie sono di anni tre o - nel massimo - di anni quattro e mesi sei) porterebbero a doversi ritenere prescritti con termini piu' brevi reati piu' gravi puniti con pene paradetentive; che effettivamente la questione appare non manifestamente infondata poiche' per ipotesi di reato meno gravi punite con pena pecuniaria il termine di prescrizione e', a norma dell'art. 157 c.p., quello di anni sei, mentre nei casi di maggiore gravita' di reati puniti con pene paradetentive, previste dalla normativa sul giudice di pace, il termine prescrizionale si riduce insipiegabilmente ad anni tre; che appare una possibile discrasia tra i termini prescrizionali dei reati di competenza del g.d.p. per le ipotesi semplici ed aggravate anche nel caso in cui questi siano sottoposti alla cognizione del tribunale; che e' ipotizzabile un contrasto tra il quinto comma dell'art. 157 c.p. cosi' come modificato dalla legge n. 205\2005 e l'art. 3 della Costituzione.