IL TRIBUNALE
Decidendo  sull'eccezione  avanzata  dalla  difesa nel procedimento a
carico  di Esposito Monica, n. 91253\0l G.i.p. Napoli, ha pronunciato
la seguente ordinanza.
Rilevato  che  la  difesa  ha argomentato all'udienza dell'11 gennaio
2007   una  supposta  di incostituzionalita'  del  quinto  comma  del
novellato art. 157 c.p. in relazione al d.lg. n. 274\2000;
     che la difesa ha rilevato che i termini prescrizionali di cui al
quindo  comma  dell'art.  157  c.p.  (che  per pene diverse da quelle
detentive  e  pecuniarie  sono  di anni tre o - nel massimo - di anni
quattro  e  mesi  sei) porterebbero a doversi ritenere prescritti con
termini piu' brevi reati piu' gravi puniti con pene paradetentive;
     che   effettivamente  la  questione  appare  non  manifestamente
infondata  poiche'  per  ipotesi  di reato meno gravi punite con pena
pecuniaria il termine di prescrizione e', a norma dell'art. 157 c.p.,
quello  di  anni  sei,  mentre nei casi di maggiore gravita' di reati
puniti  con  pene paradetentive, previste dalla normativa sul giudice
di  pace,  il  termine  prescrizionale si riduce insipiegabilmente ad
anni tre;
     che  appare una possibile discrasia tra i termini prescrizionali
dei  reati  di  competenza  del  g.d.p.  per  le  ipotesi semplici ed
aggravate  anche  nel  caso  in  cui  questi  siano  sottoposti  alla
cognizione del tribunale;
     che  e'  ipotizzabile un contrasto tra il quinto comma dell'art.
157  c.p.  cosi'  come  modificato dalla legge n. 205\2005 e l'art. 3
della Costituzione.