LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE Ha emesso la seguente ordinanza: sull'appello n. 330/99, depositato il 29 gennaio 1999, avverso la sentenza n. 592/04/1997 emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Siena proposto dall'ufficio: Agenzia Entrate - Ufficio Montepulciano, controparte Fontani Franco, via Trento n. 179 - Pieve di Sinalunga - 53048 Sinalunga (SI), difeso da Manganelli Mario, via Pietro Nenni n. 8/5 c/o U.N.M.S. - 53100 Siena, atti impugnati: silenzio rifiuto istanza rimb. IRPEF; sull'appello n. 2079/2001, depositato il 14 giugno 2001, avverso la sentenza n. 127/17/2000 emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Firenze proposto dall'ufficio: Agenzia Entrate - Ufficio Firenze 1, controparte Reali Emanuele Francesco, piazza delle Pallottole n. 1 - 50100 Firenze, difeso da Solazzo rag. Mario, via G. Salvemini n. 3/E - 50058 Signa (FI), atti impugnati silenzio rifiuto istanza rimb. S.S.N.; silenzio rifiuto istanza rimb. S.S.N. 1995; silenzio rifiuto istanza rimb. S.S.N. 1996; silenzio rifiuto istanza rimb. n. Ist.28 febbraio 1998 S.S.N. 1992; silenzio rifiuto istanza rimb. n. Ist.28 febbraio 1998 S.S.N. 1994; silenzio rifiuto istanza rimb. n. Ist.28 febbraio 1998 S.S.N. 1995; silenzio rifiuto istanza rimb. n. Ist.28 febbraio 1998 S.S.N. 1996; silenzio rifiuto istanza rimb. n. Ist.28 febbraio 1998 S.S.N. 1994; silenzio rifiuto istanza rimb. n. Ist. 28 febbraio 1998 S.S.N. 1995; silenzio rifiuto istanza rimb. n. Ist. 28 febbraio 1998 S.S.N. 1996. Questa Sezione 31ª della Commissione tributaria regionale di Firenze, con ordinanza 17 marzo 2000, iscritta al n. 639 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 35, prima serie speciale dell'anno 2001, promuoveva giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 38, primo e secondo comma d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito) in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione. La questione era insorta nel corso del giudizio d'appello proposto dalla D.R.E. di Siena contro la sentenza pronunziata dalla Commissione tributaria provinciale di Siena sul ricorso alla stessa inoltrato dal contribuente Fontani Franco e volto ad ottenere il rimborso di somme indebitamente versate a titolo di IRPEF, sia mediante ritenuta diretta che per autotassazione. Il primo giudice aveva accolto, la domanda della parte privata, donde l'impugnativa, dinanzi a questa commissione tributaria regionale, dell'Amministrazione finanziaria, la quale aveva richiesta la riforma della decisione della C.T.P. deducendo la decadenza del contribuente dal diritto al rimborso, attesoche' la relativa istanza era stata inoltrata dopo la scadenza del termine di diciotto mesi previsto dall'art. 38, seconco comma d.P.R. n. 602/1973 cit. (C.T.R. Firenze, R.G.A. 330/99). In sostanza, per la remittente Commissione, il problema si poneva nei termini seguenti: l'art. 38 d.P.R. n. 602/1973, sottoponeva il diritto al rimborso degli importi corrisposti all'erario con versamento diretto, al breve termine decadenziale di 18 mesi; il versamento per ritenuta diretta, disciplinato dall'art. 37 stesso d.P.R., era, viceversa, ai fini del rimborso, sottoposto alla prescrizione ordinaria decennale di cui all'art. 2946 c.c. Donde, l'irragionevolezza di siffatta regolamentazione, con la conseguenza che o il rimborso previsto dall'art. 38 veniva interpretato nel senso che anch'esso e' soggetto al termine di prescrizione e non a quello di decadenza, oppure doveva ritenersi incostituzionale per violazione degli artt. 3 e 25 Cost. Ne' tale dilemma era da considerarsi superato con l'ampliamento del termine decadenziale da 18 a 48 mesi, come disposto dall'art. 1, comma 5, della legge 13 maggio 1999, n. 133, poiche' permaneva pur sempre una rilevante differenza, in danno dell'avente diritto, tra il termine di 48 mesi e quello prescrizionale di 10 anni. Il Collegio remittente, pertanto, dichiarava non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale del ridetto art. 38, d.P.R. n. 602/1973, in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione e mandava alla segreteria per gli incombenti di legge. La ecc.ma Corte costituzionale, con ordinanza n. 68 del 28 febbraio/19 marzo 2002, rilevava che: dopo la pronunzia della ordinanza n. 262 (emessa in altro giudizio di legittimita' costituzionale su identica questione e riunito al presente) il testo dell'art. 38 d.P.R. n. 602/1973, era stato modificato due volte: prima, dall'art. 1, comma 5, della legge 13 maggio 1999, n. 133 la quale, ai fini del rimborso dei versamenti diretti, aveva elevato il termine decadenziale a 48 mesi; e, successivamente, dall'art. 34, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che aveva fissato negli stessi 48 mesi il termine decadenziale per i rimborsi delle somme assoggettate a ritenuta; dopo la pronunzia della menzionata ordinanza n. 262 e dell'ordinanza n. 639 (concernente la fattispecie di cui trattasi), anche il testo dell'art. 37, d.P.R. n. 602/1973 era stato modificato dall'art. 34, comma 5, della cit. legge n. 388/2000, i1 quale dispone che, per i rimborsi dei versamenti effettuati mediante ritenuta diretta, al termine di prescrizione ex art. 2946 c.c., e' sostituito quello decadenziale di 48 mesi. Ed ha concluso che compete ora alla remittente valutare se le predette modificazioni legislative siano applicabili nel giudizio a quo, e, in caso positivo, se le questioni di legittimita' costituzionale possano considerarsi ancora rilevanti e non manifestamente infondate. Cio' posto, in aderenza alla propria giurisprudenza (ordinanza n. 284/2001 e n. 102/1999) ha, ordinato la restituzione degli atti al giudice a quo. Durante la pendenza del giudizio dinanzi a codesta ecc.ma Corte, e definito come sopra, si, e' proposta, a questo Collegio altra questione, imperniata sulla medesima disposizione di legge oggetto del menzionato procedimento. Se ne riferiscono i fatti. Reali Emanuele Francesco ricorse alla Commissione tributaria provinciale di Firenze contro il diniego al rimborso, da parte dell'Ufficio IIDD di Firenze 1°, del contributo al Servizio Sanitario Nazionale versato negli anni l992 - 94 - 95 e 96, per complessive L. 14.462.000, quale medico ambulatoriale della ex USL. Espose di avere proposto l'istanza di rimborso 28 febbraio 1998 sia all'ufficio IIDD, sia alla Direzione regionale delle Entrate per la Toscana, a seguito della risoluzione ministeriale n. 193, del 27 agosto 1997, con la quale il Ministero delle finanze chiariva che i redditi dei medici specialistici ambulatoriali dovevano essere indicati nel quadro «C» della denunzia annuale dei redditi (quali redditi da lavoro dipendente) ed erano percio' esenti dal contributo SSN. L'Ufficio IIDD, in risposta all'istanza, comunico' l'inammissibilita' del rimborso per gli anni '92 - 94 - 95 essendo tardiva la richiesta ai sensi del secondo comma, art. 38 d.P.R. n. 602/1973 e, quanto al 1996, la disponibilita' all'esame, in sede di liquidazione della dichiarazione afferente a quell'anno, ex art. 36-bis, d.P.R. n. 600/1973. Il ricorrente rilevo' come, sino all'interpretazione fornita dal Ministero delle finanze, l'obbligo del contributo fosse pacifico, sicche' i versamenti da lui effettuati, non erano stati frutto d'errore: indiscutibile, quindi, il proprio diritto al rimborso, per il quale richiese all'adita CTP pronunzia di condanna dell'Amministrazione finanziaria. L'Ufficio, costituendosi nel giudizio, nego' la propria competenza al rimborso, in quanto riservata esclusivamente alla D.R.E., affermando altresi' l'improponibilita' del ricorso, per carenza di provvedimento impugnabile, od, in alternativa, l'inammissibilita' per mancanza di legittimazione passiva di esso Ufficio. Il primo giudice rilevo' che il d.m. 11 giugno 1993, n. 217, che detta le disposizioni relative al S.S.N., stabilisce - all'art. 5 - che sia la p.a. a provvedere, ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973, al ricupero di quanto dovuto e non versato ed al rimborso di quanto corrisposto in eccedenza dal contribuente. Talche' era da considerarsi illegittimo il rifiuto dell'ufficio a rifondere somme indebitamente riscosse e la cui non debenza era stata riconosciuta da provvedimento ministeriale. Accolse dunque il ricorso e dispose il rimborso, in favore della parte privata, della somma di L. 14.466.462. Compenso' le spese. Nell'appello proposto a questa, Commissione tributaria regionale (RGA 2079/01), la p.a., oltre ad altri e diversi motivi, ha censurata la sentenza impugnata sotto il profilo della violazione e falsa applicazione dell'art. 38, d.P.R. n. 602/1973, deducendo l'inammissibilita' del ricorso per tardiva presentazione della domanda di rimborso: essendo stata tale domanda inoltrata il 28 febbraio 1998, e - percio' oltre i 18 mesi previsti dal secondo comma, art. 38 cit., il contribuente e' decaduta da ogni pretesa restitutoria per i versamenti effettuati antecedentemente al 28 febbraio 1997, ossia in epoca anteriore ai 18 mesi dalla proposizione dell'istanza di rimborso. Trattandosi, come precisato, di controversia vertente sullo stesso art. 38, d.P.R. n. 602/1973, gia' venuto in questione nella vertenza Fontani e sottoposta all'esame di codesta ecc.ma Corte, questo Collegio, con ordinanza 7 giugno 2002, ha disposto la riunione del presente procedimento (n. 2079/2001 RGA) a quello n. 330/1999 RGA inerente, appunto, alla posizione Fontani, ed espone ora le deduzioni valutative di cui alla ordinanza n. 68/2002 della Corte ecc.ma. Deduzioni, che si estendono anche alla vertenza Reali, per le ragioni innanzi spiegate. Premesso questo, osserva il Collegio rimettente che le modificazioni apportate rispettivamente dalla legge 13 maggio 1999, n. 133 (Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale), art. 1, comma 5, al testo dell'art. 38, primo comma. Il d.P.R. n. 602/1973 e dalla legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale plurriennale dello Stato) con l'art. 34, sesto comma, al comma secondo del ridetto art. 38, d.P.R. n. 602/1973, non appaiono applicabili alle fattispecie di cui ai due giudizi di che trattasi, se non, in minima parte, per quanto attiene alla posizione del contribuente Reali. Invero, devesi considerare che, rientrando entrambi i casi in esame nella disciplina normativa antecedente alle menzionate modifiche legislative, si e' gia' verificata la decadenza comminata dal testo originario dell'art. 38, per il decorso del termine dei diciotto mesi: e cio' integralmente, per quel che attiene al Fontani, mentre, in ordine al Reali, da tale decadenza potrebbe, al piu', ritenersi escluso, ai fini del rimborso, il solo versamento effettuato nell'armo 1996 (ma non quelli inerenti agli anni 92-94 e 95). In altre parole - e con la limitatissima eccezione afferente alla posizione Reali - ci troviamo dinanzi a rapporti giuridici esauriti. E poiche' la nuova normativa non contiene alcuna espressa dichiarazione di retroattivita', ne' essa ha disposto veruna rimessione in termini, ne risultano chiare l'inapplicabilita' e l'inefficacia rispetto ai versamenti, per i quali all'epoca delle menzionate leggi modificatrici, si era gia' verificata la decadenza prevista dalla norma previdente. Pertanto, salva sempre l'eccezione del versamento 1996 effettuato dal Reali, le due fattispecie in oggetto sono sottratte al beneficio del maggior termine statuito dalla legge 13 maggio 1999, n. 193. Concludendo, la ecc.ma Corte ha ritenuto di eliminare la palese incostituzionalita' insita nella discordanza tra gli artt. 37 e 38 del d.P.R. n.602/1973, per quanto afferente ai termini prescrizionale e decadenziale rispettivamente da tali norme previsti, disponendo, per entrambi, la medesima natura decadenziale, e l'identica durata di 48 mesi. Ma, a rispettoso avviso di questo Collegio, e per i motivi esposti sopra, le predette modifiche legislative non sono applicabili, specificatamente, nei giudizi di cui trattasi, ed, in linea generale, rimangono altresi' irrisolti in sfavore del contribuente, e tutt'ora viziati d'incostituzionalita', i casi concreti della natura di quelli in oggetto.