IL TRIBUNALE Vista la richiesta di dichiarazione di incostituzionalita' sollevata dalla difesa dell'imputato relativamente all'articolo 186 del d.lgs. n. 285/1992 del codice della strada come modificato dal d.l. n. 151/2003 e successiva l. conv. n. 214/2003, in relazione all'art. 187 c.d.s.; Visto il parere del p.m.; Considerato che esiste analogia tra le fattispecie di cui agli articoli 186 e 187 del c.d.s.; che infatti entrambi gli articoli puniscono chi si pone alla guida di un veicolo in stato di alterazione (sia esso dovuto all'assunzione di alcool o di sostanze psicotrope) tale da compromettere le normali condizioni psicofisiche necessarie in una guida sicura. che allo stato vi e' palese violazione dell'art. 3 (nella parte in cui l'art. 186 c.d.s. prevede che per la irrogazione della pena e' competente il tribunale rispetto invece all'art. 187 c.d.s. ove e' prevista la competenza del giudice di pace) e 25 della Costituzione per evidente disparita' di trattamento (pena, benefici ecc.); che e' evidente la situazione piu' favorevole di cui risponde del reato previsto dall'articolo 187 c.d.s. rispetto a chi risponde dell'articolo 186 c.d.s. Infatti l'imputato per il reato di cui all'art. 187 c.d.s. puo' beneficiare della dichiarazione di improcedibilita' del giudizio ex art. 34, d.lgs. n. 274/2000, del beneficio ex art. 52, comma 2, d.lgs. n. 274/2000, della richiesta di oblazione, della conseguente dichiarazione di estinsione del reato. Invece chi e' imputato per il reato previsto dall'articolo 186 c.d.s. non puo' beneficiare del trattamento piu' favorevole di cui al d.lgs. n. 274; che la diversa atteibuzione di competenza per fattispecie che presentano la stessa ratio integra una violazione del principio di uguaglianza riconosciuto dalla Costituzione. Ed invero il principio di uguaglianza impone di non porre discriminazioni tra situazioni similari.