IL TRIBUNALE Sciolta la riserva espressa all'udienza 6 settembre 2006 (in luogo del 6 luglio 2006 erroneamente indicato nel verbale) nella causa n. 1408/2006 r.g.l., rileva ed osserva. A mezzo del ricorso depositato il 14 luglio 2006 il Circolo di Cultura Musicale e Arti Multimediali Sing-Sing, in persona del legale rappresentante, debitore pignorato, ha proposto reclamo, ex art. 624, comma 2, c.p.c., contro l'ordinanza 30 giugno 2006, del Tribunale di Siena, giudice dell'esecuzione, ex art. 624, comma 1, c.p.c., su opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 2, c.p.c. intrapresa dalla Emi Music Italy S.p.A. ed altri, creditori procedenti, opposti. In forza della sentenza di condanna 2005/n. 265, 15 aprile-20 luglio 2005, del Tribunale di Siena, la Emi Music Italy spa ed altri, notificato il precetto, hanno proceduto a pignoramento mobiliare (verbali 10 e 11 maggio 2006 in atti), che ha colpito l'integralita' dei beni mobili presenti presso la sede del debitore, Circolo di Cultura Musicale e Arti Multimediali Sing-Sing. L'integralita' del pignoramento, che ha avuto ad oggetto certamente beni «indispensabili» per lo svolgimento dell'attivita' culturale del circolo, quali strumenti ed oggetti (hardware e software di P.C., stampanti, lettori d.v.d. e c.d., schermi, fotocopiatrici, scanner, arredi, DVD e CD, etc.) impedisce non solo la prosecuzione di una attivita' ritenuta illecita in base al contenuto del dispositivo della menzionata sentenza del Tribunale di Siena (noleggio e concessione in uso di prodotti fonografici), ma anche lo svolgimento dell'attivita' piu' propriamente istituzionale dell'associazione culturale, che procede statutariamente ed e' stata accertata implicitamente nella medesima sentenza, come espressamente in altri interventi giurisprudenziali (Tribunale penale di Arezzo, sent. 2003/n. 442; Commissione Tributaria Regionale di Firenze, 11 aprile-17 ottobre 2005 e da ultimo Corte di appello di Firenze, che provvedendo su istanza del debitore, ex art. 283 c.p.c., nel rigettare con ordinanza 17 gennaio 2006 istanza di sospensione della esecutivita' della sentenza 2005/n. 265 del Tribunale di Siena, ha rilevato, tra altro, che il debitore «potrebbe continuare l'attivita' lecita consona alla sua natura di associazione culturale», «cessando esclusivamente l'attivita' di noleggio e prestito di supporti musicali». V. anche l'ordinanza reclamata del giudice dell'esecuzione, che ha sottolineato l'esigenza di «salvaguardare l'attivita' in embrione del circolo, essendo detti apparecchi strumenti essenziali del circolo»). L'opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 2, c.p.c., oggetto del presente giudizio, espressamente investe (ricorso p. 4 ss.) la pignorabilita' oggi relativa, in passato assoluta, di taluni beni («strumenti, oggetti e libri indispensabili per l'esercizio della professione, dell'arte o del mestiere del debitore») e piu' specificamente l'interpretazione del comma 3, dell'art. 515 c.p.c., inserito a decorrere dal 1° marzo 2006, dall'art. 4, legge 2006/n. 52, applicabile quindi alla fattispecie ratione temporis (v. art. 3, per l'abrogazione del previgente art. 514, n. 3, c.p.c.). Il debitore opponente auspica della norma una interpretazione «estensiva». L'ipotesi di simile interpretazione, costituzionalmente orientata tra piu' possibili ad opera del tribunale, non appare consentita in base ai canoni ex artt. 12, 14 disp. prel. c.c. e al diritto vivente, in forza del quale le disposizioni che stabiliscono l'impignorabilita' di determinati tipi di beni, in quanto introduttive di una limitazione del principio della generale responsabilita' patrimoniale del debitore ex art. 2740 c.c., sono di stretta interpretazione (v. ad. es. Cass. 1998/n. 8966). Affermando il Circolo opponente il proprio diritto ad esistere e a proseguire in ambito di liceita' la propria attivita' associativa e culturale, l'applicazione ed interpretazione della norma contenuta nell'art. 515, comma 3, c.p.c. e' rilevante ai fini decisori. La norma prevede che «gli strumenti, gli oggetti e i libri indispensabili per l'esercizio della professione, dell'arte o del mestiere del debitore», «possono essere pignorati nei limiti di un quinto, quando il presumibile valore di realizzo degli altri beni rinvenuti dall'ufficiale giudiziario o indicati dal debitore non appare sufficiente per la soddisfazione del credito» (circostanza, quest'ultima, pacificamente verificata nel caso concreto in relazione all'ingente ammontare del debito risarcitorio), inoltre «il predetto limite non si applica per i debitori costituiti in forma societaria e in ogni caso se nelle attivita' del debitore risulta una prevalenza del capitale investito sul lavoro» (circostanza ulteriore pacificamente verificata nel caso concreto in relazione alla natura giuridica del soggetto debitore). L'impossibilita' sul piano ermeneutico di estendere la portata della impignorabilita' relativa in discorso, nella sussistenza di tutti gli altri requisiti della norma impone di ritenere (d'ufficio) non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale della norma, nella parte in cui non prevede pari tutela (art. 3 Cost.) oltre il mondo del lavoro e dell'economia, in particolare a salvaguardia della esistenza stessa di associazioni (ex art. 18 ss., 36 ss. c.c.), formazioni sociali ove si svolgono diritti fondamentali della personalita' (art. 2 Cost.) e trova espressione realizzatrice il diritto di associazione (art. 18 Cost.). L'art. 515, comma 3, c.p.c., in tema di impignorabilita' relativa degli «strumenti, oggetti e libri indispensabili per l'esercizio della professione, dell'arte o del mestiere del debitore», si presta con ragionevole fondatezza ad una lettura orientata alla tutela di diritti di pari rango costituzionale che, per le ragioni esposte, non appare consentita al giudice ordinario in via interpretativa.