IL TRIBUNALE
Nella  causa  n. 6430/2006  R.G.  promossa da Zanichelli Patrizia nei
confronti  del  Comune  di  Reggio  Emilia, avente ad oggetto appello
avverso la sentenza del Giudice di pace di Reggio Emilia n. 1660/2006
del 10 luglio 2006, il giudice esaminati gli atti del fascicolo;
Rilevato  che  Zanichelli Patrizia ha adito questo tribunale con atto
di citazione in appello per ottenere la riforma della sentenza emessa
dal  Giudice di pace di Reggio Emilia nel procedimento di opposizione
ad  ordinanza-ingiunzione  ex  artt. 22 e ss. della legge 24 novembre
1981, n. 689;
Rilevato  che  la  possibilita'  di  proporre  appello nei giudizi di
opposizione ad ordinanza ingiunzione e' stata introdotta dall'art. 26
del  decreto  legislativo  2 febbraio 2006, n. 40 (applicabile - - ex
art.  27,  comma  5  --  «alle ordinanze pronunciate ed alle sentenze
pubblicate  a  decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto»),  il  quale  ha  abrogato l'ultimo comma dell'art. 23 della
legge  24  novembre  1981,  n. 689  (che  statuiva:  «La  sentenza e'
inappellabile ma e' ricorribile per cassazione»);
Rilevato  che  l'emanazione  del decreto legislativo 2 febbraio 2006,
n. 40  («Modifiche  al  codice  di  procedura  civile  in  materia di
processo  di  cassazione  in funzione nomofilattica e di arbitrato, a
norma  dell'art.  1,  comma 2, della legge 14 maggio 2005, n. 80») e'
stata  delegata dalla legge n. 80 del 14 maggio 2005 e, segnatamente,
dall'art. 1 commi 2, 3 e 4;
Ritenuto che l'abrogazione dell'ultimo comma dell'art. 23 della legge
24 novembre 1981, n. 689, non formi oggetto della delegazione, atteso
che  la  stessa  era  stata  conferita per apportare modificazioni al
codice  di  procedura  civile  e  per  disciplinare  il  processo  di
cassazione (art. 1, comma 2, della legge 14 maggio 2005, n. 80);
Ritenuto   che   la   predetta   abrogazione   non  rientri,  nemmeno
implicitamente,  nel  principi  e  nei  criteri  direttivi forniti al
legislatore  delegato,  il  quale  -  come  recita  l'art. 1 comma 3,
lettera  a)  della  legge  14 maggio 2005, n. 80 -- era investito del
potere   di  modificare  esclusivamente  il  processo  nel  grado  di
legittimita'  e,  al  piu',  «la  non  ricorribilita' immediata delle
sentenze   che  decidono  di  questioni  insorte  senza  definire  il
giudizio»     (fattispecie     estranea     e     non    assimilabile
all'inappellabilita'  delle pronunzie nei procedimenti di opposizione
ad ordinanza-ingiunzione);
Ritenuto  che, per quanto esposto, la vigente disciplina introdotta a
seguito  dell'entrata in vigore dell' art. 26 del decreto legislativo
2  febbraio  2006,  n. 40  --  nella  parte  in cui e' stata abrogata
l'inappellabilita'   delle   sentenze  --  appaia  costituzionalmente
illegittima  per  violazione  del combinato disposto degli artt. 76 e
77, primo comma della Costituzione (cosiddetto «eccesso di delega»);
Ritenuto  che  la  questione  di  legittimita' costituzionale non sia
manifestamente  infondata,  che  sia  rilevante nel presente giudizio
(dato che investe la potestas iudicandi del giudice adito e la stessa
ammissibilita'  dell'appello  proposto),  che debba essere, pertanto,
sollevata ex officio e rimessa al vaglio della Corte costituzionale.