IL GIUDICE DI PACE Rilevato che il decreto di espulsione gravato e' stato redatto senza l'assistenza di un interprete della lingua conosciuta dall'immigrato; che tale assistenza e' prevista dal richiamo contenuto nell'art. 5-bis, quinto periodo del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ai periodi sesto e settimo del successivo n. 8 del medesimo articolo; che per l'indicata mancata assistenza il prefetto ha motivato sulla scorta del mancato reperimento immediato dell'interprete; che mentre gli articoli 13, n. 5-bis e 14, n. 4, prevedono ove necessario l'assistenza di un interprete, il prefetto ha motivato la traduzione del proprio decreto in lingua francese, con la mancata reperibilita', peraltro immediata, di esso; che il d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, prevede all'art. 3, n. 3, che «... il provvedimento dev'essere accompagnato da una sintesi... nella lingua a lui comprensibile o, se cio' non e' possibile per indisponibilita' del personale idoneo alla traduzione...»; che non si fa questione, dunque, dell'immediata reperibilita' del personale tecnico; che diversamente opinando verrebbe vanificata la ratio di garanzia che sottende alla norma indicata; che l'assunto del prefetto, oltre a non rispondere al dettato normativo adesso richiamato non soddisfa appunto il principio costituzionale del diritto alla difesa di cui all'art. 24, comma secondo della Costituzione, atteso che, di fatto, nulla ha inteso il ricorrente di quanto determinato nei suoi confronti; che tale ultima circostanza costituisce questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3, n. 3, ultimo periodo del d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, in riferimento all'art. 24, commi secondo e terzo della Costituzione; che la sussistenza della suddetta circostanza, legittima il giudice all'adozione di un provvedimento interinale; (Cass. sez. I, sentenza n. 15414 del 05 dicembre 2001). L'opposizione al decreto prefettizio di espulsione ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 286 del 1998 non ha automatico effetto sospensivo; ne consegue che, decorso il termine previsto per la decisione da parte del giudice, l'espulsione e' eseguita coattivamente dal questore, a meno che ricorrano i casi, particolari ed eccezionali, che legittimano il giudice ad adottare un provvedimento cautelare di sospensione (Corte cost., sent. n. 161 del 2000).