IL GIUDICE DI PACE
Rilevato  che il decreto di espulsione gravato e' stato redatto senza
l'assistenza di un interprete della lingua conosciuta dall'immigrato;
     che tale assistenza e' prevista dal richiamo contenuto nell'art.
5-bis,  quinto  periodo del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ai periodi
sesto e settimo del successivo n. 8 del medesimo articolo;
     che  per  l'indicata  mancata assistenza il prefetto ha motivato
sulla scorta del mancato reperimento immediato dell'interprete;
     che  mentre  gli articoli 13, n. 5-bis e 14, n. 4, prevedono ove
necessario  l'assistenza di un interprete, il prefetto ha motivato la
traduzione  del  proprio  decreto  in lingua francese, con la mancata
reperibilita', peraltro immediata, di esso;
     che  il d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, prevede all'art. 3, n. 3,
che  «...  il provvedimento dev'essere accompagnato da una sintesi...
nella  lingua  a  lui  comprensibile  o, se cio' non e' possibile per
indisponibilita' del personale idoneo alla traduzione...»;
     che  non  si  fa questione, dunque, dell'immediata reperibilita'
del personale tecnico;
     che  diversamente  opinando  verrebbe  vanificata  la  ratio  di
garanzia che sottende alla norma indicata;
     che  l'assunto  del  prefetto, oltre a non rispondere al dettato
normativo   adesso  richiamato  non  soddisfa  appunto  il  principio
costituzionale  del  diritto  alla  difesa  di cui all'art. 24, comma
secondo  della Costituzione, atteso che, di fatto, nulla ha inteso il
ricorrente di quanto determinato nei suoi confronti;
     che   tale   ultima   circostanza   costituisce   questione   di
legittimita'  costituzionale  dell'art.  3,  n. 3, ultimo periodo del
d.P.R.  31  agosto  1999,  n. 394,  in riferimento all'art. 24, commi
secondo e terzo della Costituzione;
     che  la  sussistenza  della  suddetta  circostanza, legittima il
giudice all'adozione di un provvedimento interinale;
(Cass. sez. I, sentenza n. 15414 del 05 dicembre 2001). L'opposizione
al decreto prefettizio di espulsione ai sensi dell'art. 13 del d.lgs.
n. 286  del  1998  non  ha automatico effetto sospensivo; ne consegue
che,  decorso  il  termine  previsto  per  la  decisione da parte del
giudice,  l'espulsione e' eseguita coattivamente dal questore, a meno
che  ricorrano i casi, particolari ed eccezionali, che legittimano il
giudice  ad adottare un provvedimento cautelare di sospensione (Corte
cost., sent. n. 161 del 2000).