IL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA
Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza  nel procedimento relativo a
Mancini  Luigi  (nato a Torre Annunziata l'8 ottobre 1981 e residente
in  Boscoreale alla Via Promiscua Isolato n. 14/B - libero sospeso ex
art.   656,  quinto  comma  c.p.p.)  avente  ad  oggetto  istanza  di
concessione  di  affidamento  in prova al servizio sociale ex art. 47
o.p.  - detenzione domiciliare - semiliberta' in relazione alla pena,
di  cui  al  cumulo  emesso  dal  p.m.  presso  il Tribunale di Torre
Annunziata  in  data 25 novembre 2006 (pena inflitta: anni 6, mesi 4,
recl. - pena residua: anni 2, mesi 5, giorni 3, recl.).
Si  solleva  ex officio la questione di legittimita' costituzionale -
in  riferimento  agli artt. 25, primo comma, 111, secondo comma e 97,
primo  comma Cost. - dell'art. 656, sesto comma c.p.p. nella parte in
cui  non  prevede  che  nelle  more  della  decisione sull'istanza di
concessione   di   misura   alternativa   alla   detenzione,  qualora
sopravvengano  altre  sentenze  definitive di condanna pronunciate da
giudici  di  diverso distretto di Corte d'appello nei confronti della
stessa  persona  e  il  p.m.  competente  determini  la pena ai sensi
dell'art.  663  c.p.p.,  la  competenza  a  decidere rimanga ferma in
favore  del  tribunale  di  sorveglianza  del  luogo  in  cui ha sede
l'ufficio del pubblico ministero che - al momento della presentazione
di  detta  istanza  da parte del condannato «libero sospeso» ai sensi
dell'art. 656, quinto comma c.p.p. - era competente per l'esecuzione.
1) Non manifesta infondatezza della questione.
ll  p.m.  presso  il  Tribunale  di  Foggia in data 18 agosto 2004 ha
sospeso  ex  art.  656,  quinto comma c.p.p. l'ordine di carcerazione
emesso  nei confronti del Mancini in riferimento alla pena, di cui al
cumulo  adottato  dal medesimo p.m. il 18 agosto 2004 (pena inflitta:
anni 3 mesi 2 recl. - pena residua: anni 2 mesi 4 giorni 28 recl. per
i  reati  di  furti commessi nel 1999 e 2000, ricettazione nel 1998 e
contrabbando  nel 2000); il suddetto cumulo e il pedissequo ordine di
sospensione  dell'esecuzione  del  18 agosto 2004 sono stati entrambi
trasmessi  il  22  settembre  2004 a questo tribunale di sorveglianza
unitamente  all'istanza  - presentata dal condannato - di concessione
dell'affidamento  in  prova  al  servizio  sociale  ex  art. 47 o.p.,
detenzione domiciliare o semiliberta'.
Tuttavia,  nelle more della decisione da parte di questo Tribunale di
Sorveglianza si e' verificato che:
     a)  il  cumulo,  emesso  il  18  agosto 2004 dalla Procura della
Repubblica  presso  il  Tribunale  di  Foggia, e' stato assorbito nel
cumulo emesso il 31 marzo 2005 dalla procura generale presso la Corte
d'appello  di  Napoli  (pena  inflitta:  anni  4  mesi 8 recl. - pena
residua: anni 2 mesi 6 giorni 3 recl.); quest'ultimo provvedimento di
cumulo  e'  stato  sospeso  dalla  suddetta Procura generale ai sensi
dell'art. 656, quinto comma c.p.p.;
     b)  il  cumulo,  emesso  il 31 marzo 2005 dalla Procura generale
presso  la  Corte d'appello di Napoli, e' stato a sua volta assorbito
nel  cumulo emesso il 25 novembre 2006 dalla Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Torre Annunziata (pena inflitta: anni 6 mesi 4
di  recl. -  presofferto:  anni  3  mesi  7  giorni  27 - liberazione
anticipata:  giorni  90 -  pena  residua: anni 2 mesi 5 giorni 3); la
pena  residua, di cui al cumulo p.m. Torre Annunziata del 25 novembre
2006,  non  e'  stata  eseguita  per  sospensione  accordata ai sensi
dell'art. 656, quinto comma c.p.p.
     c)  La  Procura  della  Repubblica  presso il Tribunale di Torre
Annunziata  con  istanza  del  25  novembre 2006 ha chiesto al G.u.p.
presso  il  Tribunale  di  Torre  Annunziata  in  funzione di giudice
dell'esecuzione   di  concedere  -  sulla  suddetta  pena  residua  -
l'indulto  ex  lege  n. 241/2006;  ad  oggi  non risulta emesso alcun
provvedimento di concessione dell'indulto.
Orbene,  si  da' atto che ai sensi dell'art. 656, sesto comma c.p. il
tribunale  di  sorveglianza  territorialmente  competente, qualora il
condannato  «libero  sospeso»  ai  sensi  dell'art. 656, quinto comma
c.p.p.  abbia presentato istanza di concessione di misura alternativa
alla  detenzione,  e'  quello  del luogo in cui ha sede l'ufficio del
p.m. che cura l'esecuzione del titolo, in relazione al quale e' stata
inoltrata detta istanza.
L'art.   656,   sesto   comma  c.p.p.  trova  applicazione  solamente
nell'ipotesi  in  cui  la pena da espiare e' stata inflitta con una o
piu'  sentenze  definitive,  in  riferimento alle quali prima il p.m.
competente  emette  apposito ordine di sospensione dell'esecuzione ai
sensi  dell'art. 656, quinto comma c.p.p. e poi il condannato «libero
sospeso»  presenta  entro  30  giorni  apposita  istanza di accesso a
misura   alternativa   alla  detenzione.  Infatti,  il  tenore  della
disposizione  teste'  richiamata  e'  chiaramente nel senso di legare
strettamente  tra  loro  sul  piano logico-temporale i seguenti atti:
emissione dell'ordine di carcerazione e del relativo provvedimento di
sospensione dell'esecuzione da parte del p.m. competente; concessione
del termine di 30 giorni entro cui e' possibile presentare istanza di
applicazione  di  misura  alternativa  alla  detenzione e deposito di
detta  istanza  da parte del condannato in relazione esclusivamente a
quelle   sentenze   definitive,  la  cui  esecuzione  e'  stata  gia'
provvisoriamente sospesa dal p.m. competente.
Per  converso,  l'art. 656, quinto e sesto comma c.p.p. nulla prevede
nel  caso  in  cui,  dopo  la  presentazione  da parte del condannato
dell'istanza  di  accesso  a  misura  alternativa  alla detenzione in
relazione  alla  pena  inflitta  con  una o piu' sentenze definitive,
sopraggiungano  altre  sentenze  definitive  di  condanna  emesse  da
giudici  di  diverso  distretto  di Corte d'appello e queste sentenze
siano  assorbite - come nella fattispecie sub iudice - in un apposito
provvedimento di cumulo adottato dal p.m. territorialmente competente
ai sensi dell'art. 663 c.p.p.
In   questa  particolare  ipotesi  trova  applicazione  il  principio
ricavabile  dal  combinato  disposto  degli artt. 655, quarto comma e
665,  quarto  comma  c.p.p.,  secondo cui la competenza - nel caso di
sopravvenienza  di  altre sentenze di condanna pronunciate da giudici
di  diverso distretto di Corte d'appello - appartiene al tribunale di
sorveglianza  del  luogo  in  cui  e'  stata  pronunciata la sentenza
divenuta  irrevocabile  per ultima e, cioe', del luogo in cui ha sede
l'ufficio   del   pubblico  ministero  che,  avendo  emesso  apposito
provvedimento ai sensi dell'art. 663 c.p.p., ne cura l'esecuzione.
A  questo  approdo  ermeneutico si perviene sulla base della semplice
constatazione  che,  qualora  il  condannato  abbia beneficiato della
sospensione dell'esecuzione della pena ai sensi dell'art. 656, quinto
comma  c.p.p.,  la  normativa  processuale  penale  (cfr.  il  tenore
dell'art.  656,  sesto  comma  c.p.p. e dell'art. 677, secondo comma,
ultimo  periodo  c.p.p.)  e'  chiaramente  nel  senso di agganciare e
legare  strettamente  -  sul  piano  territoriale - la competenza del
tribunale  di  sorveglianza  a  quella del p.m. che cura l'esecuzione
della    condanna    definitiva,    prevedendo    espressamente   che
l'individuazione   del  tribunale  di  sorveglianza  territorialmente
competente e' determinata dal luogo in cui ha sede l'Ufficio del p.m.
preposto ad eseguire il titolo definitivo.
Questa scelta normativa valorizza il locus commissi delicti, il quale
e'  l'elemento  oggettivo  utilizzato per individuare prima l'ufficio
del p.m. territorialmente competente per le indagini e il giudice che
deve accertare la responsabilita' dell'imputato; poi il p.m. preposto
ad  eseguire  la  sentenza  definitiva  di  condanna  e a sospenderne
eventualmente  l'esecuzione  ai  sensi  dell'art.  656,  quinto comma
c.p.p.;  infine,  il  tribunale di sorveglianza competente a decidere
sull'istanza   di   accesso  a  misura  alternativa  alla  detenzione
presentata  dal condannato «libero sospeso» ex art. 656, quinto comma
c.p.p.
In  altre  parole,  applicando al caso di specie il suddetto criterio
legale, si perviene alla conclusione che il tribunale di sorveglianza
competente  e'  quello  del  luogo  in  cui  ha sede la Procura della
Repubblica  presso  il Tribunale di Torre Annunziata e, segnatamente,
il Tribunale di sorveglianza di Napoli.
Si  evidenzia,  comunque,  che  la  questione in oggetto, concernente
l'individuazione   del  tribunale  di  sorveglianza  territorialmente
competente, non possa essere risolta in senso diverso da quello prima
prospettato,  applicando analogicamente (analogia legis) il principio
sancito dall'art. 5 c.p.c. secondo cui la competenza si determina con
riguardo  allo stato di fatto esistente al momento della proposizione
della  domanda, sicche' sono irrilevanti i successivi mutamenti dello
stato medesimo (perpetuatio jurisdictionis).
Infatti, e' noto che il ricorso alla c.d. analogia legis e' possibile
a   condizione   che  la  fattispecie  sub  iudice  non  sia  affatto
disciplinata  dalla  legge; per converso, si e' prima evidenziato che
la  questione  della  competenza territoriale, oggetto della presente
procedura  di  sorveglianza,  va  risolta  in base al criterio legale
secondo cui - nel caso di sopravvenienza di altre sentenze definitive
di condanna - e' competente il tribunale di sorveglianza del luogo in
cui e' stata pronunciata la sentenza divenuta irrevocabile per ultima
e,  cioe',  del luogo in cui ha sede l'ufficio del pubblico ministero
che,   avendo  emesso  apposito  provvedimento  di  cumulo  ai  sensi
dell'art. 663 c.p.p., ne cura l'esecuzione.
Ne'  si  puo'  applicare  al caso di specie per - analogia juris - il
principio  generale  della c.d. perpetuatio jurisdictionis, in quanto
valgono  al  riguardo  le stesse ragioni che precludono il ricorso al
criterio  della  c.d. analogia legis e, segnatamente, il fatto che la
legge  -  come  si  e'  gia'  evidenziato  -  prevede  il criterio da
utilizzare  ai fini dell'individuazione del tribunale di sorveglianza
territorialmente competente.
Neppure si puo' invocare il criterio della perpetuatio jurisdictionis
sancito  dall'art. 677, primo comma c.p.p., perche' tale disposizione
disciplina  la  diversa e autonoma ipotesi del condannato detenuto in
istituto  penitenziario  e  non  gia'  quella  del condannato «libero
sospeso» ai sensi dell'art. 656, quinto comma c.p.p.
In  definitiva,  la  questione  della  competenza  territoriale nella
presente  procedura  di  sorveglianza  va risolta in base al criterio
legale,  secondo  cui  la  competenza - nel caso di sopravvenienza di
altre  sentenze  definitive  di  condanna  pronunciate  da giudici di
diverso  distretto  di  Corte  d'appello - appartiene al tribunale di
sorveglianza  del  luogo  in  cui  e'  stata  pronunciata la sentenza
divenuta  irrevocabile  per  ultima;  cioe',  nel  caso  di specie al
tribunale di sorveglianza di Napoli.
Si   ritiene,  pero',  che  tale  criterio  legale  sulla  competenza
territoriale  sia  estremamente «mobile», dal momento che consente al
tribunale   di   sorveglianza  originariamente  competente  ai  sensi
dell'art.  656,  sesto  comma  c.p.p.  di  dichiararsi incompetente e
percio' di trasmettere gli atti di procedura a quel diverso tribunale
di sorveglianza che nel frattempo - a seguito della sopravvenienza di
altra   sentenza  irrevocabile  pronunciata  da  giudice  di  diverso
distretto  di Corte d'appello - sia diventato competente; a sua volta
quest'ultimo  tribunale  di  sorveglianza,  qualora  nelle more della
decisione  sopraggiungano  altre  sentenze  definitive pronunciate in
altro  distretto, sara' costretto a declinare la competenza in favore
di  quel  tribunale  di  sorveglianza, che nel frattempo e' diventato
territorialmente competente.
Appare   chiaro   che  questi  continui  e  ripetuti  spostamenti  di
competenza   per   territorio,   la   quale   potra'  cristallizzarsi
definitivamente   soltanto   nel  momento  in  cui  il  tribunale  di
sorveglianza decide prima che sopravvengano altre sentenze definitive
di  condanne  pronunciate  da  giudici  di  altro  distretto di Corte
d'appello,  si  pongano in oggettivo contrasto con i principi sanciti
dagli  artt.  25,  primo  comma, 111, secondo comma e 97, primo comma
Cost.
Invero,  il  «rimbalzo» di competenza territoriale da un tribunale di
sorveglianza all'altro:
     in   primo   luogo   viola   il   principio   di  naturalita'  e
precostituzione  del  giudice, di cui all'art. 25, primo comma Cost.,
perche'  rende  impossibile  individuare  a  priori  il  tribunale di
sorveglianza  territorialmente  competente a decidere sull'istanza di
applicazione  di misura alternativa alla detenzione presentata da chi
e'  stato  condannato  con piu' sentenze emesse da giudici di diversi
distretti di Corte d'appello;
     in   secondo   luogo   allunga   irragionevolmente  i  tempi  di
definizione   del   procedimento  e,  percio',  non  ne  assicura  la
ragionevole  durata,  precludendo  cosi'  l'attuazione  del principio
sancito dall'art. 111, secondo comma Cost.;
     in  terzo  luogo  rischia di far girare «a vuoto» - per un tempo
piu'   o  meno  lungo  -  la  stessa  attivita'  giurisdizionale  con
conseguente  dispendio  di  energie  e  risorse  sul  piano  umano ed
economico,   concretizzando   cosi'   la   violazione  del  principio
costituzionale  di  «buon andamento», che informa l'attivita' di ogni
amministrazione pubblica (art. 97, primo comma Cost.).
2)  Rilevanza  della  questione nella fattispecie concreta per cui e'
procedura.
La  questione  di  legittimita'  costituzionale rileva nella presente
procedura di sorveglianza.
Infatti,  se  la  questione  venga  ritenuta  fondata  e  percio' sia
dichiarata  l'illegittimita'  costituzionale  della  norma censurata,
questo  tribunale  di  sorveglianza  e' territorialmente competente a
decidere  sull'istanza  di  concessione  di  misura  alternativa alla
detenzione  presentata  dal condannato; per converso, se la questione
sia  ritenuta  inammissibile  o  rigettata,  a  questo  tribunale  di
sorveglianza  non resta che trasmettere gli atti al diverso tribunale
di sorveglianza territorialmente competente e, cioe', al Tribunale di
sorveglianza di Napoli.