Ordinanza
nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 1, 5, e 6 del
codice  di procedura civile e degli artt. 3 e 5 della legge 31 maggio
1995,  n. 218 (Riforma del sistema italiano di diritto internazionale
privato),  promosso  con ordinanza del 5 aprile 2007 dal Tribunale di
Sanremo  nel  procedimento civile vertente tra I. I. e l'Associazione
Governo  del  Principato  di Seborga, iscritta al n. 576 del registro
ordinanze 2007 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 34, 1ª seria speciale, dell'anno 2007.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito  nella  Camera  di  consiglio  del  12 dicembre 2007 il giudice
relatore Maria Rita Saulle.
Ritenuto  che,  con  ordinanza  del  5  aprile  2007, il Tribunale di
Sanremo  ha  sollevato,  in  riferimento  agli  artt.  10  e 11 della
Costituzione, questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1,
5  e 6 del codice di procedura civile e degli artt. 3 e 5 della legge
31  maggio  1995,  n. 218  (Riforma  del  sistema italiano di diritto
internazionale  privato),  nella  parte  in  cui  non  prevedono  «la
giurisdizione  esclusiva  di uno Stato non riconosciuto sovrano dallo
Stato  italiano,  ma  considerato  tale  da altre comunita' e/o Stati
stranieri riconosciuti dall'Italia»;
     che  il  giudizio a quo ha ad oggetto la convalida dello sfratto
per  morosita'  intimato  dal  proprietario  di  un  immobile sito in
Seborga e concesso in locazione al Governo del Principato di Seborga;
     che il rimettente, dopo aver rilevato che il suddetto Principato
«parrebbe  possedere  i  requisiti essenziali» di uno Stato, cosi' da
poter  ottenere «il riconoscimento della propria sovranita», peraltro
gia' avvenuto da parte di alcuni Stati, lamenta il presunto contrasto
tra le norme impugnate e i parametri costituzionali evocati;
     che  e'  intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
Stato,  chiedendo  che  la  questione sia dichiarata inammissibile o,
comunque, manifestamente infondata;
     che,   in  via  preliminare,  la  difesa  erariale  osserva  che
l'ordinanza  e'  priva di motivazione in ordine alla rilevanza e alla
non  manifesta  infondatezza della questione sollevata, atteso che il
rimettente  si  e' limitato ad indicare l'oggetto del giudizio a quo,
evocando  in  maniera  meramente assertiva i parametri costituzionali
ipoteticamente  violati  e  senza  specificare  il  tipo di pronuncia
richiesta alla Corte costituzionale;
     che,   a  parere  dell'Avvocatura,  le  censure  formulate  sono
comunque  infondate,  in  quanto  non  esiste alcuna norma di diritto
internazionale  che  impone  allo  Stato  italiano  di riconoscere il
Principato  di  Seborga, non avendo, peraltro, l'Italia rinunciato ad
alcuno dei suoi poteri nel suddetto territorio ed essendo comunque le
limitazioni alla sovranita' previste dall'art. 11 della Costituzione,
subordinate,     nella    loro    concreta    individuazione,    alla
discrezionalita' del legislatore ordinario.
Considerato  che  il  Tribunale  di Sanremo dubita della legittimita'
costituzionale  degli artt. 1, 5 e 6 del codice di procedura civile e
degli  artt.  3  e  5 della legge 31 maggio 1995, n. 218 (Riforma del
sistema  italiano  di diritto internazionale privato), in riferimento
agli  artt.  10  e  11  della  Costituzione,  nella  parte in cui non
prevedono  la  giurisdizione  esclusiva di uno Stato non riconosciuto
sovrano  dallo Stato italiano, ma considerato tale da altre comunita'
e/o Stati stranieri riconosciuti dall'Italia;
     che  il rimettente si e' limitato ad indicare le norme censurate
e i parametri costituzionali da esse asseritamente lesi senza fornire
alcuna motivazione riguardo al preteso contrasto;
     che  tali  lacune  dell'ordinanza  di rimessione, impedendo alla
Corte di svolgere la necessaria verifica circa l'applicabilita' delle
norme denunciate nel giudizio principale, si risolvono nella radicale
carenza di motivazione sulla rilevanza e non manifesta infondatezza e
comportano,  secondo  la  costante giurisprudenza di questa Corte, la
manifesta  inammissibilita'  della  questione (ex plurimis, ordinanze
numeri 164, 161 e 123 del 2006, numero 123 del 2005).
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e
9,  comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale.