LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE Ha emesso la seguente ordinanza sull'appello n. 1569/05, depositato il 17 agosto 2005, avverso la sentenza n. 79/03/2004 emessa dalla Commissione tilbutaria provinciale di Genova proposto dall'ufficio: Agenzia Entrate - Ufficio Genova 1; Controparte: Galeotti Maria, via Paolo Boselli n. 52 - 16146 Genova, difeso da dott. Temistocle Saponiero, dott. Elisabetta Bersani, piazza della Vittoria n. 12-12 - 16100 Genova Atti impugnati: Cartella di pagamento n. 04820010177494466 S.S.N. 1994. F a t t o L'agenzia delle entrate propone appello contro la sentenza con la quale la commissione tributaria provinciale di Genova ha accolto il ricorso di Galeotti Maria avverso la cartella di pagamento relativa al contributo sanitario nazionale per l'anno 1994, a causa del mancato versamento, da parte della contribuente, di quanto dovuto sulle somme percepite a titolo di assegno alimentare corrisposto dal coniuge separato. La sentenza ha motivato l'accoglimento del ricorso sulla considerazione che per quanto riguarda l'assegno alimentare il contributo e' gia' stato assolto dal coniuge, e sulla inapplicabilita' per piu' volte della stessa imposta in dipendenza del medesimo presupposto. L'ufficio contesta tale interpretazione, dal momento che la base imponibile del contributo in discorso e' rappresentata dal reddito complessivo calcolato ai fini IRPEF, ai sensi dell'art. 8, d.P.R. n. 917 del 1986, relativo all'anno cui il contributo stesso si riferisce. Solo qualora la contribuente fosse stata ai fini previdenziali a carico del marito separato, la stessa non sarebbe stata soggetta alla tassazione in oggetto, ma nel caso di specie questo presupposto non si e' verificato. A norma dell'art. 47, lett. i), d.P.R. n. 917 del 1986 gli assegni periodici corrisposti al coniuge separato concorrono alla formazione del reddito ai fini IRPEF e, conseguentemente, sono assoggettati al contributo in discorso. L'assunto posto a base della pronuncia impugnata, relativo alla pretesa duplicazione dell'imposta, non puo' essere condiviso, perche' non e' stata fornita alcuna prova circa il preteso pagamento del contributo da parte del coniuge, e perche' i meccanismi per evitare la duplicazione devono essere stabiliti per legge. L'ufficio appellante conclude per la riforma della sentenza impugnata. D i r i t t o I) La questione sottoposta al Collegio concerne la legittimita' della sottoposizione al contributo previsto dall'art. 31 legge n. 41 del 1986 della somma percepita a titolo di assegno alimentare, corrisposta in forza di sentenza dal coniuge separato. La decisione impugnata ha ritenuto esclusa la tassabilita', dato che sull'assegno alimentare il contributo al servizio sanitario era gia' stato assolto dal coniuge separato, in forza del divieto della doppia imposizione stabilito dall'art. 67, d.P.R. n. 600 del 1973: e' sull'applicazione di tale principio che l'ufficio appellante indirizza le proprie censure. Osserva in merito il Collegio che, ai sensi dell'art. 31.8, legge n. 31 del 1986, l'ammontare del contributo in discorso e' stabilito in rapporto al reddito calcolato ai fini dell'IRPEF per l'anno precedente: cio' non trasforma la natura del contributo in (addizionale dell')imposta sul reddito, poiche' quest'ultimo costituisce mera base di calcolo per l'obbligazione tributaria; ma il conteggio dell'obbligazione tributaria deve essere condotto considerando le stesse componenti valide per l'ammontare del reddito sottoposto all'imposizione diretta. A tale fine acquista rilevanza l'art. 47, d.P.R. n. 917 del 1986, che include tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, e quindi da sottoporre ad IRPEF, gli assegni periodici, comunque denominati, alla cui produzione non concorrono ne' capitale ne' lavoro, «compresi quelli indicati alle lettere h) e i) del comma 1 dell'art. 10 tra gli oneri deducibili», vale a dire, tra gli altri e per quanto qui rileva, quelli corrisposti dal coniuge in conseguenza di separazione legale nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorita' giudiziaria. Con riguardo al coniuge percipiente, non e' dubbio pertanto che l'assegno alimentare entri a determinare il reddito tassabile ai fini IRPEF, e che pertanto debba essere considerato nella base di calcolo del contributo dovuto per il servizio sanitario: ne', per escludere tale conclusione, puo' valere il divieto della doppia imposizione stabilito dall'art. 67 gia' citato, come ha invece ritenuto la sentenza impugnata, poiche' non si verifica l'identicita' del presupposto impositivo, che costituisce condizione per l'attivazione del divieto: infatti, la titolarita' del reddito costituisce una mera base di calcolo del contributo, e una stessa somma ben puo' essere considerata nel calcolo relativo a due soggetti diversi, l'uno erogante e l'altro percipiente. II) Sulla base delle considerazioni che precedono, l'appello si dimostrerebbe fondato e dovrebbe essere accolto, ma il Collegio dubita della legittimita' costituzionale dell'art. 31, comma 8, legge n. 41 del 1986, nella parte in cui non esclude dalla base di calcolo del contributo in esame gli assegni indicati alla lettera h) del comma 1 dell'art. 10 della legge n. 47 del 1986, vale a dire gli assegni periodici di mantenimento percepiti in forza di provvedimento dell'autorita' giudiziaria a seguito di separazione legale. La natura dell'assegno alimentare, essenzialmente assistenziale e risarcitoria per il contributo apportato dal coniuge separato al nucleo familiare durante il periodo di matrimonio, ne esclude infatti, a parere del Collegio, la completa assimilabilita' alle altre voci considerate dall'art. 47, d.P.R. n. 917 del 1986, alle quali e' estraneo qualsiasi connotato del medesimo tipo: ed, infatti, la giurisprudenza ha dubitato della riconducibilta' stessa dell'assegno alla base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito, giungendo a conclusioni negative per quelli percepiti in un'unica soluzione (per tutte, Cass., sez. I, 12 ottobre 1999, n. 11437), in sintonia letterale con la lettera i) dell'art. 47 citato, che assume la periodicita' dell'erogazione quale connotato imprescindibile dell'assimilabilita' nel reddito da lavoro dipendente. Peraltro, la periodicita', se e' effettivamente uno degli indici indicatori del reddito, non costituisce tuttavia condizione sufficiente per riconoscerne l'esistenza, e soprattutto non puo' essere considerata elemento tale da determinare il mutamento della natura stessa del titolo della percezione: in altre parole, se ragione della esclusione dell'assegno alimentare dalla base imponibile ai fini IRPEF e' la natura risarcitoria che gli deve essere riconosciuta, identica natura deve essere ravvisata, e quindi identica conclusione deve essere raggiunta, qualsiasi siano le modalita' di corresponsione al coniuge. Tuttavia, in discussione in questa sede non e' il calcolo della base imponibile ai fini dell'imposta sui redditi, ma la considerazione dell'assegno alimentare nel calcolo del contributo per il servizio sanitario: e, cosi' delimitata, la questione si presenta, a giudizio del Collegio, rilevante per la decisione dell'appello e non manifestamente infondata, sotto il profilo, emergente dalle considerazioni che precedono, della possibile violazione dell'art. 3 della Costituzione, avendo la norma incriminata irragionevohnente considerato, unificandole nel medesimo trattamento tributario, somme aventi natura e funzione profondamente diverse tra loro (per quanto qui rileva, natura e funzione assistenziale e risarcitoria) e dell'art. 53 della Costituzione, dal momento che la percezione di tali somme, data appunto la natura loro propria, non puo' essere assunta ad indice e parametro di capacita' contributiva. Occorre, quindi, sospendere il giudizio perche' sulla questione si pronunci la Corte costituzionale.