LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
   Ha   emesso   la   seguente   ordinanza  sull'appello  n. 1569/05,
depositato  il  17  agosto  2005,  avverso  la sentenza n. 79/03/2004
emessa  dalla  Commissione  tilbutaria provinciale di Genova proposto
dall'ufficio: Agenzia Entrate - Ufficio Genova 1;
   Controparte:  Galeotti  Maria,  via  Paolo  Boselli  n. 52 - 16146
Genova,  difeso  da  dott.  Temistocle  Saponiero,  dott.  Elisabetta
Bersani, piazza della Vittoria n. 12-12 - 16100 Genova
   Atti  impugnati: Cartella di pagamento n. 04820010177494466 S.S.N.
1994.
                              F a t t o
   L'agenzia  delle entrate propone appello contro la sentenza con la
quale  la  commissione tributaria provinciale di Genova ha accolto il
ricorso  di  Galeotti Maria avverso la cartella di pagamento relativa
al  contributo  sanitario  nazionale  per  l'anno  1994,  a causa del
mancato  versamento,  da  parte  della contribuente, di quanto dovuto
sulle  somme percepite a titolo di assegno alimentare corrisposto dal
coniuge separato.
   La   sentenza   ha   motivato  l'accoglimento  del  ricorso  sulla
considerazione  che  per  quanto  riguarda  l'assegno  alimentare  il
contributo   e'   gia'   stato   assolto   dal   coniuge,   e   sulla
inapplicabilita'  per  piu'  volte della stessa imposta in dipendenza
del medesimo presupposto.
   L'ufficio  contesta  tale interpretazione, dal momento che la base
imponibile  del  contributo  in discorso e' rappresentata dal reddito
complessivo  calcolato  ai  fini  IRPEF, ai sensi dell'art. 8, d.P.R.
n. 917  del  1986,  relativo  all'anno  cui  il  contributo stesso si
riferisce.   Solo   qualora  la  contribuente  fosse  stata  ai  fini
previdenziali  a  carico  del  marito separato, la stessa non sarebbe
stata  soggetta  alla  tassazione  in  oggetto, ma nel caso di specie
questo  presupposto non si e' verificato. A norma dell'art. 47, lett.
i),  d.P.R.  n. 917  del  1986  gli  assegni periodici corrisposti al
coniuge separato concorrono alla formazione del reddito ai fini IRPEF
e, conseguentemente, sono assoggettati al contributo in discorso.
   L'assunto  posto  a  base della pronuncia impugnata, relativo alla
pretesa duplicazione dell'imposta, non puo' essere condiviso, perche'
non  e'  stata  fornita  alcuna  prova circa il preteso pagamento del
contributo  da  parte del coniuge, e perche' i meccanismi per evitare
la duplicazione devono essere stabiliti per legge.
   L'ufficio  appellante  conclude  per  la  riforma  della  sentenza
impugnata.
                            D i r i t t o
   I)  La  questione  sottoposta al Collegio concerne la legittimita'
della  sottoposizione al contributo previsto dall'art. 31 legge n. 41
del  1986  della  somma  percepita  a  titolo  di assegno alimentare,
corrisposta in forza di sentenza dal coniuge separato.
   La  decisione  impugnata ha ritenuto esclusa la tassabilita', dato
che  sull'assegno  alimentare il contributo al servizio sanitario era
gia'  stato  assolto dal coniuge separato, in forza del divieto della
doppia imposizione stabilito dall'art. 67, d.P.R. n. 600 del 1973: e'
sull'applicazione   di   tale   principio  che  l'ufficio  appellante
indirizza le proprie censure.
   Osserva  in merito il Collegio che, ai sensi dell'art. 31.8, legge
n. 31  del  1986, l'ammontare del contributo in discorso e' stabilito
in  rapporto  al  reddito  calcolato  ai  fini  dell'IRPEF per l'anno
precedente:   cio'   non   trasforma  la  natura  del  contributo  in
(addizionale   dell')imposta   sul   reddito,   poiche'  quest'ultimo
costituisce mera base di calcolo per l'obbligazione tributaria; ma il
conteggio   dell'obbligazione   tributaria   deve   essere   condotto
considerando  le stesse componenti valide per l'ammontare del reddito
sottoposto all'imposizione diretta.
   A  tale fine acquista rilevanza l'art. 47, d.P.R. n. 917 del 1986,
che include tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, e
quindi  da  sottoporre  ad  IRPEF,  gli  assegni  periodici, comunque
denominati,  alla  cui  produzione  non  concorrono  ne' capitale ne'
lavoro,  «compresi  quelli  indicati alle lettere h) e i) del comma 1
dell'art.  10 tra gli oneri deducibili», vale a dire, tra gli altri e
per  quanto qui rileva, quelli corrisposti dal coniuge in conseguenza
di  separazione legale nella misura in cui risultano da provvedimenti
dell'autorita' giudiziaria.
   Con  riguardo  al  coniuge percipiente, non e' dubbio pertanto che
l'assegno alimentare entri a determinare il reddito tassabile ai fini
IRPEF,  e che pertanto debba essere considerato nella base di calcolo
del  contributo  dovuto per il servizio sanitario: ne', per escludere
tale  conclusione,  puo'  valere  il divieto della doppia imposizione
stabilito  dall'art.  67  gia'  citato,  come  ha  invece ritenuto la
sentenza   impugnata,  poiche'  non  si  verifica  l'identicita'  del
presupposto  impositivo, che costituisce condizione per l'attivazione
del divieto: infatti, la titolarita' del reddito costituisce una mera
base  di  calcolo  del contributo, e una stessa somma ben puo' essere
considerata  nel  calcolo  relativo  a  due  soggetti  diversi, l'uno
erogante e l'altro percipiente.
   II)  Sulla  base  delle considerazioni che precedono, l'appello si
dimostrerebbe  fondato  e  dovrebbe  essere  accolto,  ma il Collegio
dubita della legittimita' costituzionale dell'art. 31, comma 8, legge
n. 41  del 1986, nella parte in cui non esclude dalla base di calcolo
del  contributo  in  esame  gli  assegni indicati alla lettera h) del
comma 1  dell'art.  10  della  legge  n. 47 del 1986, vale a dire gli
assegni periodici di mantenimento percepiti in forza di provvedimento
dell'autorita' giudiziaria a seguito di separazione legale.
   La  natura dell'assegno alimentare, essenzialmente assistenziale e
risarcitoria  per  il  contributo  apportato  dal coniuge separato al
nucleo  familiare  durante  il  periodo  di  matrimonio,  ne  esclude
infatti,  a  parere  del  Collegio,  la completa assimilabilita' alle
altre  voci  considerate  dall'art.  47, d.P.R. n. 917 del 1986, alle
quali e' estraneo qualsiasi connotato del medesimo tipo: ed, infatti,
la   giurisprudenza   ha   dubitato   della   riconducibilta'  stessa
dell'assegno  alla  base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito,
giungendo  a  conclusioni  negative  per quelli percepiti in un'unica
soluzione  (per  tutte, Cass., sez. I, 12 ottobre 1999, n. 11437), in
sintonia  letterale con la lettera i) dell'art. 47 citato, che assume
la   periodicita'  dell'erogazione  quale  connotato  imprescindibile
dell'assimilabilita' nel reddito da lavoro dipendente.
   Peraltro,  la  periodicita', se e' effettivamente uno degli indici
indicatori   del   reddito,   non   costituisce  tuttavia  condizione
sufficiente  per  riconoscerne  l'esistenza,  e  soprattutto non puo'
essere  considerata  elemento  tale da determinare il mutamento della
natura  stessa  del  titolo  della  percezione:  in  altre parole, se
ragione   della   esclusione   dell'assegno   alimentare  dalla  base
imponibile  ai  fini  IRPEF  e'  la  natura risarcitoria che gli deve
essere  riconosciuta, identica natura deve essere ravvisata, e quindi
identica  conclusione  deve  essere  raggiunta,  qualsiasi  siano  le
modalita' di corresponsione al coniuge.
   Tuttavia,  in  discussione  in questa sede non e' il calcolo della
base   imponibile   ai   fini   dell'imposta   sui   redditi,  ma  la
considerazione dell'assegno alimentare nel calcolo del contributo per
il servizio sanitario: e, cosi' delimitata, la questione si presenta,
a  giudizio  del  Collegio, rilevante per la decisione dell'appello e
non  manifestamente  infondata,  sotto  il  profilo,  emergente dalle
considerazioni  che precedono, della possibile violazione dell'art. 3
della  Costituzione,  avendo  la  norma incriminata irragionevohnente
considerato,  unificandole nel medesimo trattamento tributario, somme
aventi  natura  e funzione profondamente diverse tra loro (per quanto
qui  rileva,  natura  e  funzione  assistenziale  e  risarcitoria)  e
dell'art.  53  della  Costituzione,  dal momento che la percezione di
tali  somme,  data  appunto  la  natura loro propria, non puo' essere
assunta ad indice e parametro di capacita' contributiva.
   Occorre, quindi, sospendere il giudizio perche' sulla questione si
pronunci la Corte costituzionale.