IL GIUDICE DI PACE
   Ha   emesso   la  seguente  ordinanza  di  rimessione  alla  Corte
costituzionale.
   Rilevato  che  il  17  giugno  2007,  alle  ore 2,30, in localita'
Morbegno (Sondrio), la Polizia Stradale di Sondrio accertava a carico
di  Bertolini Mattia il reato di cui all'art. 186, comma 2 c.d.s. per
essersi  posto  alla  guida del motociclo di proprieta' tipo Peugeot,
targato AE 33933, telaio UGA52A13000014774, in stato di ebbrezza;
   Rilevato  che  con  separato  verbale,  in  pari  data,  ai  sensi
dell'art.  213,  comma  2-quinquies e 2-sexies c.d.s., il motoveicolo
veniva  sottoposto a sequestro amministrativo, affidato in custodia a
Venturini  Bruno  convenzionato con l'U.T.G. - Prefettura di Sondrio,
in attesa del provvedimento di confisca;
   Rilevato  che  il  proprietario  del  motociclo  proponeva ricorso
sollevando  eccezione di incostituzionalita' dell'art. 213 c.d.s., in
relazione  all'art.  3 della Costituzione, nella parte in cui prevede
la  confisco del ciclomotore o del motoveicolo in tutti i casi in cui
sia  stato  adoperato  per commettere un reato, mentre se il medesimo
reato  e'  commesso  con  una  autovettura non si applica la confisca
dell'autoveicolo;
   Ritenuta   manifestatamente  fondato  la  sollevata  questione  di
legittimita' costituzionale;
   Rilevato  che  il  presente  giudizio  non  puo'  essere  definito
indipendentemente  dalla  risoluzione della questione di legittimita'
costituzionale in parola.
                            O s s e r v a
   Come  e'  noto,  l'art. 2, comma 169 della legge 24 novembre 2006,
n. 286 -  di  conversione,  con  modificazioni,  del  decreto-legge 3
ottobre 2006, n. 262 - ha disposto la sostituzione del comma 2-sexies
dell'articolo   213,   d.lgs.   30  aprile  1992,  n. 285.  L'attuale
formulazione  recita:  «2-sexies. E'  sempre disposta la confisca del
-veicolo  in  tutti i casi in cui un ciclomotore o un motoveicolo sia
stato  adoperato  per commettere un reato, sia che il reato sia stato
commesso  da un conducente maggiorenne, sia che sia stato commesso da
un conducente minorenne».
   La  previsione  normativa  richiamata  palesa  una rilevante e non
manifesfatamente infondata violazione dell'art. 3 della Costituzione,
in  quanto, disponendo la confisca obbligatoria nella solo ipotesi di
violazione  commessa  con  ciclomotore  o  motoveicolo,  realizza una
disparita'  di  trattamento  nei  confronti  dei  conducenti di altri
veicoli a motore.
   Ed  infatti,  se  il  reato  di  guida  in stato di ebbrezza viene
commesso  con  uno dei veicoli di cui alla lettera e) ed f) dell'art.
47  c.d.s. si applica, la confisca, mentre se il medesimo reato fosse
commesso  con  un'autovettura, mezzo di trasporto potenzialmente piu'
pericoloso  per massa e velocita' che sviluppa, la confisca del mezzo
non sarebbe applicabile.