IL TRIBUNALE In esito alla discussione delle parti e vista l'ordinanza del 12 luglio 2007; Premesso che si ritiene di non potere pervenire ad un proscioglimento nel merito dell'imputata appellante; Ritenuta la rilevanza della questione poiche', qualora nella specie fosse applicabile il termine triennale di prescrizione, il delitto contestato, e per il quale e' consentita l'irrogazione di pena c.d. paradetentiva, risulterebbe estinto gia' prima della adozione della sentenza appellata, pur tenendo conto di atti interruttivi e sospensivi, questi ultimi ridotti a gg. sessanta, se superiori; Ritenuta la non manifesta infondatezza della questione, atteso che il sistema normativo in un caso del genere impone un termine di prescrizione piu' breve (tre anni, e non cinque), mentre per fattispecie incriminatici meno gravi, e che proprio per cio' non consentono l'irrogazione di pena paradetentiva, opererebbe il maggiore termine quinquennale se il fatto e' anteriore alla legge n. 251/2005, altrimenti persino il termine di anni sei (cfr. art. 612, comma primo, c.p.); Ritenuta la inequivocabilita' della interpretazione in tal senso della novella che ha interessato l'art. 157, comma quinto, c.p. (cfr. Cass., sez. fer., 31 agosto 2006, n. 29786), atteso che non si rinvengono nel sistema altri reati che siano puniti con pene diverse dalle detentive e dalle pecuniarie; Ritenute, a questo punto, sia la irragionevolezza del nuovo sistema normativo, sia la violazione del principio di uguaglianza rispetto a situazione differenti, nel senso che restano disciplinati in modo piu' favorevole per il reo fatti considerati di piu' grave natura, sia obiettivamente, sia sotto il profilo normativo;