IL TRIBUNALE
   In  esito  alla discussione delle parti e vista l'ordinanza del 12
luglio 2007;
   Premesso   che   si   ritiene   di  non  potere  pervenire  ad  un
proscioglimento nel merito dell'imputata appellante;
   Ritenuta  la  rilevanza  della  questione  poiche',  qualora nella
specie  fosse  applicabile  il  termine triennale di prescrizione, il
delitto  contestato,  e  per  il quale e' consentita l'irrogazione di
pena  c.d.  paradetentiva,  risulterebbe  estinto  gia'  prima  della
adozione   della  sentenza  appellata,  pur  tenendo  conto  di  atti
interruttivi  e  sospensivi, questi ultimi ridotti a gg. sessanta, se
superiori;
   Ritenuta la non manifesta infondatezza della questione, atteso che
il  sistema  normativo  in  un  caso  del genere impone un termine di
prescrizione  piu'  breve  (tre  anni,  e  non  cinque),  mentre  per
fattispecie  incriminatici  meno  gravi,  e  che proprio per cio' non
consentono   l'irrogazione   di  pena  paradetentiva,  opererebbe  il
maggiore  termine  quinquennale  se  il fatto e' anteriore alla legge
n. 251/2005,  altrimenti  persino  il  termine di anni sei (cfr. art.
612, comma primo, c.p.);
   Ritenuta  la  inequivocabilita' della interpretazione in tal senso
della novella che ha interessato l'art. 157, comma quinto, c.p. (cfr.
Cass.,  sez.  fer.,  31  agosto  2006,  n. 29786),  atteso che non si
rinvengono  nel sistema altri reati che siano puniti con pene diverse
dalle detentive e dalle pecuniarie;
   Ritenute,  a  questo  punto,  sia  la  irragionevolezza  del nuovo
sistema  normativo,  sia  la  violazione del principio di uguaglianza
rispetto  a situazione differenti, nel senso che restano disciplinati
in  modo  piu'  favorevole per il reo fatti considerati di piu' grave
natura, sia obiettivamente, sia sotto il profilo normativo;