IL GIUDICE DI PACE Letta l'eccezione di illegittimita' costituzionale sollevata dalla difesa dell'imputato; Preso atto del contenuto della norma di cui all'art. 157, comma 5, c.p., secondo cui quando per il reato la legge stabilisce pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria si applica il termine (di prescrizione) di tre anni; Rilevato che altro significato non pare potersi annettere alla disposizione de qua se non quello di un richiamo ai reati attribuiti alla competenza del giudice di pace, per i quali stabilita l'applicabilta' delle cosiddette sanzioni paradetentive della permanenza domiciliare e del lavoro di pubblica utilita', a norma dell'art. 52 del d.lgs n. 274/2000; Atteso che il citato art. 52 stabilisce una sorta di summa divisio tra i reati per i quali e' prevista la sola pena della multa o dell'ammenda, per i quali continuano ad applicarsi le pene pecuniarie vigenti, e tutti gli altri reati, per i quali il comma 2 dello stesso articolo stabilisce che in luogo delle pene detentive, si applichi - con meccanismi differenziati a seconda delle varie ipotesi ivi prese in considerazione - o la pena pecuniaria della specie corrispondente, o la pena della permanenza domiciliare o quella del lavoro di pubblica utilita' (ove per il reato sia prevista la pena detentiva alternativa a quella pecuniaria, le sanzioni paradetentive sono applicabili soltanto se la pena detentiva e' superiore nel massimo a sei mesi). E' di evidenza pertanto come per le ipotesi meno gravi, per le quali la sanzione applicabile e' solo quella pecuniaria, il termine di prescrizione sia, a norma del novellato art. 157 c.p., quello previsto dal primo comma (sei anni per i delitti e quattro per le contravvenzioni), mentre nei casi di maggior gravita', quali quelli per i quali e' prevista la sanzione della permanenza domiciliare o del lavoro di pubblica utilita', il termine si riduce a tre anni; Considerato pertanto che la previsione in disamina appare priva di razionalita' intrinseca e tale da pregiudicare il principio di ragionevolezza ed il canone di uguaglianza previsti dall'art. 3 della Costituzione, talche' la questione di illegittimita' costituzionale dell'art 157, comma 5, c.p., come novellato dalla legge n. 251 del 2005, art. 6, appare rilevante e non manifestamente infondata nella parte in cui appunto prevede che quando per il reato la legge stabilisce pene diverse da quella detentiva a pecuniaria, si applica, per la determinazione del tempo necessario a prescrivere il reato, il termine di tre anni.