IL GIUDICE DI PACE
   Letta l'eccezione di illegittimita' costituzionale sollevata dalla
difesa dell'imputato;
   Preso atto del contenuto della norma di cui all'art. 157, comma 5,
c.p.,  secondo  cui  quando  per  il  reato  la legge stabilisce pene
diverse  da  quella  detentiva  e  da quella pecuniaria si applica il
termine (di prescrizione) di tre anni;
   Rilevato  che  altro  significato  non pare potersi annettere alla
disposizione  de qua se non quello di un richiamo ai reati attribuiti
alla   competenza   del  giudice  di  pace,  per  i  quali  stabilita
l'applicabilta'   delle   cosiddette   sanzioni  paradetentive  della
permanenza  domiciliare  e  del  lavoro di pubblica utilita', a norma
dell'art. 52 del d.lgs n. 274/2000;
   Atteso che il citato art. 52 stabilisce una sorta di summa divisio
tra  i  reati  per  i  quali  e'  prevista la sola pena della multa o
dell'ammenda, per i quali continuano ad applicarsi le pene pecuniarie
vigenti, e tutti gli altri reati, per i quali il comma 2 dello stesso
articolo  stabilisce che in luogo delle pene detentive, si applichi -
con  meccanismi differenziati a seconda delle varie ipotesi ivi prese
in considerazione - o la pena pecuniaria della specie corrispondente,
o  la  pena  della  permanenza  domiciliare  o  quella  del lavoro di
pubblica  utilita'  (ove  per il reato sia prevista la pena detentiva
alternativa  a  quella  pecuniaria,  le  sanzioni  paradetentive sono
applicabili  soltanto se la pena detentiva e' superiore nel massimo a
sei  mesi).  E'  di evidenza pertanto come per le ipotesi meno gravi,
per  le  quali  la sanzione applicabile e' solo quella pecuniaria, il
termine  di  prescrizione  sia,  a norma del novellato art. 157 c.p.,
quello previsto dal primo comma (sei anni per i delitti e quattro per
le  contravvenzioni),  mentre  nei  casi  di  maggior gravita', quali
quelli   per  i  quali  e'  prevista  la  sanzione  della  permanenza
domiciliare o del lavoro di pubblica utilita', il termine si riduce a
tre anni;
   Considerato pertanto che la previsione in disamina appare priva di
razionalita'  intrinseca  e  tale  da  pregiudicare  il  principio di
ragionevolezza ed il canone di uguaglianza previsti dall'art. 3 della
Costituzione,  talche'  la questione di illegittimita' costituzionale
dell'art  157,  comma  5, c.p., come novellato dalla legge n. 251 del
2005,  art.  6, appare rilevante e non manifestamente infondata nella
parte  in  cui  appunto  prevede  che  quando  per  il reato la legge
stabilisce pene diverse da quella detentiva a pecuniaria, si applica,
per la determinazione del tempo necessario a prescrivere il reato, il
termine di tre anni.