Sentenza
nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale dell'art. 2, commi 1,
lettera s), e 2, lettera e), della legge della Regione autonoma Valle
d'Aosta/Vallee  d'Aoste  7 agosto 2007, n. 20 (Disciplina delle cause
di ineleggibilita' e di incompatibilita' con la carica di consigliere
regionale,  ai  sensi  dell'articolo 15, comma secondo, dello Statuto
speciale),  promosso  con  ricorso  del  Presidente del Consiglio dei
ministri  notificato  il 28 maggio 2007, depositato in cancelleria il
successivo 6 giugno ed iscritto al n. 28 del registro ricorsi 2007.
   Visto l'atto di costituzione della Regione Valle d'Aosta;
   Udito  nell'udienza  pubblica  del  15  gennaio  2008  il  giudice
relatore Alfonso Quaranta;
   Uditi  l'avvocato  dello  Stato  Glauco Nori per il Presidente del
Consiglio  dei  ministri e l'avvocato Francesco Saverio Marini per la
Regione Valle d'Aosta.
                          Ritenuto in fatto
   1. - Sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Valle d'Aosta
del  2  maggio 2007, n. 18, e' stato pubblicato il «Testo di legge di
cui  all'articolo  15, secondo comma, dello Statuto speciale, recante
"Disciplina  delle cause di ineleggibilita' e di incompatibilita' con
la  carica di consigliere regionale, ai sensi dell'articolo 15, comma
secondo,  dello  Statuto speciale", approvato dal Consiglio regionale
nella seduta del 18 aprile 2007, con la maggioranza dei due terzi dei
suoi componenti».
   Con ricorso notificato il 28 maggio 2007, depositato il successivo
6  giugno  ed  iscritto  al  numero 28 del registro ricorsi dell'anno
2007 il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,  ha  promosso  questione  di
legittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera s), e comma
2, lettera e), del suddetto testo di legge.
   Successivamente  e'  stata  emanata - non essendo stata presentata
alcuna  richiesta  di  referendum - la legge regionale 7 agosto 2007,
n. 20    (Disciplina    delle   cause   di   ineleggibilita'   e   di
incompatibilita'  con  la  carica  di consigliere regionale, ai sensi
dell'articolo  15, comma secondo, dello Statuto speciale), pubblicata
in data 14 agosto 2007 sul Bollettino Ufficiale n. 33.
   Con il ricorso in esame lo Stato lamenta la violazione degli artt.
2,  3  e  51  della  Costituzione, quest'ultimo anche in relazione ai
principi della legislazione statale.
   1.1.  -  Il  ricorrente  premette  che i commi 1, lettera s), e 2,
lettera   e),   dell'art.  2  della  legge  regionale  in  questione,
comprendono, rispettivamente, tra coloro che non sono eleggibili alla
carica  di  consigliere  regionale «il Rettore dell'Universita' della
Valle  d'Aosta/Universite'  de  la Vallee d'Aoste» e «i professori, i
ricercatori  in  ruolo  ed i titolari di contratti di insegnamento in
corsi  universitari realizzati in Valle d'Aosta». Le censure proposte
derivano  dal  fatto  che,  da  un  lato, l'art. 2 Cost. garantisce i
diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni
sociali ove si svolge la sua personalita'; dall'altro, l'art. 3 Cost.
riconosce  a  tutti  i  cittadini pari dignita' sociale e uguaglianza
dinanzi  alla legge, senza distinzione alcuna, attribuendo, altresi',
alla  Repubblica  il  compito  di  rimuovere  gli  ostacoli di ordine
economico   e   sociale   che,  limitando  di  fatto  la  liberta'  e
l'uguaglianza  dei  cittadini,  impediscono  il  pieno sviluppo della
persona  umana  e  l'effettiva  partecipazione  di tutti i lavoratori
all'organizzazione  politica,  economica e sociale del Paese. Infine,
la  normativa  regionale  impugnata,  secondo il ricorrente, lede sia
l'art.  51,  primo  comma,  Cost.,  per  il  quale  tutti i cittadini
dell'uno  o  dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e
alle  cariche  elettive  in  condizioni  di  uguaglianza,  secondo  i
requisiti  stabiliti  dalla legge, sia l'art. 51, terzo comma, Cost.,
il  quale  sancisce che chi e' chiamato a ricoprire cariche pubbliche
ha  diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di
conservare il proprio posto di lavoro.
   1.2.  -  Il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  ricorda  -
richiamando,   in   merito,   alcune   pronunce   -   come  la  Corte
costituzionale   abbia   piu'  volte  affermato  che  l'eleggibilita'
costituisce  la  regola,  mentre  l'ineleggibilita' e' l'eccezione ed
abbia  dichiarato  l'illegittimita'  costituzionale di numerose norme
restrittive  del diritto di elettorato passivo. Ed infatti, l'art. 51
Cost.,  riferendosi ai requisiti per l'accesso alle cariche elettive,
sottintende il bilanciamento tra il diritto individuale di elettorato
passivo  e  la  tutela  delle  cariche pubbliche. Deduce l'Avvocatura
dello  Stato, pertanto, che la non candidabilita' non deve essere uno
strumento   di  alterazione  dei  meccanismi  di  partecipazione  dei
cittadini  alla vita politica, ma deve assicurare la libera e genuina
espressione   del   voto   popolare,  nonche'  la  primaria  esigenza
dell'autenticita'   della   competizione  elettorale.  Le  eccezioni,
quindi,  non si devono tradurre in ingiustificate discriminazioni, in
quanto   deroghe  alla  normativa  vigente  su  tutto  il  territorio
nazionale  sono possibili solo nei limiti strettamente necessari alla
tutela  di  altro  interesse costituzionalmente protetto e secondo le
regole della necessita' e della ragionevole proporzionalita'.
   1.4.  -  Detti limiti, ad avviso del ricorrente, valgono anche per
le   Regioni   a   statuto  speciale,  sia  in  forza  del  principio
fondamentale  di  cui all'art. 51 Cost., sia perche', per esigenze di
uniformita' su tutto il territorio nazionale, la disciplina regionale
sui   requisiti   di   accesso  alle  cariche  elettive  deve  essere
strettamente conforme ai principi della legislazione statale.
   1.5.  -  Conclude  la  difesa  dello  Stato  che la disciplina ora
sottoposta  al  vaglio  di costituzionalita' e' illegittima in quanto
del  tutto  priva  di giustificazione, non ravvisandosi, a fondamento
della  stessa, motivi adeguati e ragionevoli, finalizzati alla tutela
di un preminente interesse generale.
   2.  - Con memoria depositata il 15 giugno 2007 si e' costituita in
giudizio  la  Regione  Valle  d'Aosta,  la  quale  ha  chiesto che la
questione  di  costituzionalita'  sia  dichiarata inammissibile o non
fondata.
   2.1. - Innanzitutto, la Regione deduce che le censure proposte con
riferimento  agli  artt.  2  e  3  Cost.  sono prive di motivazione e
pertanto inammissibili.
   2.2.  -  La  censura  formulata  con  riguardo  all'art. 51 Cost.,
appare,   invece,  non  fondata  in  ragione  di  una  pluralita'  di
argomentazioni.
   2.3.  -  La  resistente,  in  particolare,  deduce  che nei propri
confronti  non  possono  operare,  in ragione dell'autonomia speciale
costituzionalmente  garantita  di  cui gode, i limiti, invocati dalla
difesa  dello  Stato,  costituiti  dai  principi  della  legislazione
statale.
   L'art.  15 dello statuto di autonomia, infatti, stabilisce che «in
armonia  con  la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico
della  Repubblica»  e  con  l'  osservanza  di  quanto disposto dallo
statuto  medesimo,  «la legge regionale, approvata con la maggioranza
assoluta  dei  consiglieri  assegnati,  determina la forma di governo
della  Regione  e,  specificatamente,  le  modalita'  di elezione del
Consiglio   della   Valle,  del  Presidente  della  Regione  e  degli
assessori,  i  casi  di  ineleggibilita' e di incompatibilita' con le
predette  cariche,  i  rapporti  tra  gli  organi  della  Regione, la
presentazione e l'approvazione della mozione motivata di sfiducia nei
confronti  del  Presidente  della  Regione,  nonche'  l'esercizio del
diritto di iniziativa popolare delle leggi regionali e del referendum
regionale  abrogativo,  propositivo  e  consultivo».  Alla luce della
richiamata disposizione statutaria, quindi, la Regione Valle d'Aosta,
nella  materia  in  questione,  incontra  i limiti, da un lato, della
necessaria  «armonia  con  la  Costituzione»,  e,  dall'altro,  della
osservanza    dei    «principi   dell'ordinamento   giuridico   della
Repubblica»,  ma  non anche il limite dei principi fondamentali posti
dalla  legislazione dello Stato. Diversamente, la prevista competenza
legislativa  piena  della Regione diventerebbe di natura concorrente,
ed essa resistente risulterebbe sottoposta agli stessi limiti vigenti
per le Regioni a statuto ordinario.
   2.4.  -  Per le medesime ragioni, secondo la difesa regionale, non
puo'  trovare accoglimento quanto dedotto dalla difesa dello Stato in
merito  ad  una  presunta  portata  derogatoria  della legge in esame
rispetto alla normativa primaria statale.
   2.5.  -  Infine,  ad  avviso della Regione, e' privo di fondamento
quanto  dedotto dal ricorrente in ordine alla mancanza di un'adeguata
e  ragionevole giustificazione delle previste limitazioni del diritto
di elettorato passivo. Il legislatore regionale ha inteso evitare che
l'esercizio  delle  funzioni  di  governo  dell'Ateneo  attribuite al
Rettore  possa  essere  strumentalmente  utilizzato  per  ottenere il
consenso  degli  elettori,  e  ha  inteso  evitare il pericolo che la
candidatura  del  Rettore possa alterare la competizione elettorale a
vantaggio   delle   forze  politiche  appartenenti  alla  maggioranza
consiliare  in  scadenza.  Cio',  tenuto conto della peculiare natura
dell'Universita' degli Studi della Valle d'Aosta.
   2.6. - La resistente a questo proposito ricorda come l'istituzione
in Valle d'Aosta di una Universita' non statale promossa e gestita da
enti  pubblici  e  da  privati, e' stata prevista dall'art. 17, comma
120,  della  legge  15  maggio  1997,  n. 127  (Misure urgenti per lo
snellimento  dell'attivita'  amministrativa  e  dei  procedimenti  di
decisione e di controllo). Sulla base di detta disposizione la Giunta
regionale   ha   intrapreso  nel  1998  le  attivita'  istruttorie  e
progettuali  per la costituzione del nuovo Ateneo e, con delibera del
18  settembre  2000,  ha approvato l'istituzione dell'Universita'. Lo
stesso  resistente  pone in luce, quindi, che l'art. 10, comma 1, del
d.p.g.r.  21 settembre 2000, n. 460 (Approvazione dello statuto e del
regolamento   didattico   dell'Universita'   della  Valle  d'Aosta  -
Universite' de la Vallee d'Aoste) prevede che sono organi di governo:
il   Consiglio   dell'Universita',   il   Presidente   del  Consiglio
dell'Universita',  il  Rettore ed il Senato accademico. Il successivo
art.  12,  a  sua volta, attribuisce al Consiglio dell'Universita' la
competenza  a stabilire le linee generali di sviluppo dell'Ateneo e a
sovrintendere     alla    gestione    amministrativa,    finanziaria,
economico-patrimoniale  dello stesso, nonche' a nominare, con decreto
del  Presidente,  il  Rettore, su una rosa di tre nominativi promossi
dal    Senato    accademico.    La    Regione    richiama,    infine,
significativamente,  l'art.  13  che  stabilisce  la composizione del
Consiglio  dell'Universita'  (di  cui fa parte lo stesso Rettore), il
quale  e'  presieduto dal Presidente della Giunta regionale o, in sua
assenza,  dall'assessore  regionale all'istruzione e alla cultura. Il
suddetto  breve  excursus normativo evidenzia, ad avviso della difesa
regionale,  come  la  carica  di Rettore e l'esercizio delle relative
funzioni  siano  strettamente  collegate  a  scelte operate da organi
della Regione, ed in particolare dalla Giunta regionale.
   In definitiva, la disposizione di cui all'art. 2, comma 1, lettera
s),   della   legge   regionale   in  questione,  tende  a  garantire
l'autenticita'  della  competizione  elettorale  nella  Regione ed ad
evitare  indebite  influenze sulla par conditio di tale competizione.
La suddetta causa di ineleggibilita', in ogni caso, non ha effetto se
l'interessato  cessa  dalle  funzioni  per dimissioni, trasferimento,
revoca  dell'incarico  o del comando, collocamento in aspettativa non
retribuita,  non oltre sei mesi dalla data di scadenza naturale della
legislatura.
   2.7.  -  Analoghe ragioni giustificative sarebbero alla base della
limitazione  dell'elettorato  passivo  dettata  dall'art. 2, comma 2,
lettera  e),  della  legge  in  esame, con riguardo ai professori, ai
ricercatori  di  ruolo ed ai titolari di contratti di insegnamento in
corsi universitari realizzati nella Valle. Ferma restando la liberta'
di   insegnamento   riconosciuta   dall'art.  33  Cost.,  secondo  la
resistente,  si  e'  inteso cosi' preservare la formazione del libero
convincimento   elettorale   degli   studenti  ai  quali  si  rivolge
l'attivita'   didattica   a  livello  universitario.  Il  legislatore
regionale avrebbe, pertanto, effettuato un corretto bilanciamento tra
il  diritto  dei  docenti  universitari  all'elettorato  passivo e il
diritto  degli  studenti universitari alla formazione del loro libero
convincimento  elettorale. Detta limitazione sarebbe ragionevole alla
luce  di  quanto  previsto  dall'art.  3,  comma  2,  della  legge in
questione,  secondo  il  quale  l'ineleggibilita'  non ha effetto «se
l'interessato  cessa  dalle  funzioni  per dimissioni, trasferimento,
revoca  dell'incarico  o del comando, collocamento in aspettativa non
retribuita,  non  oltre  il giorno fissato per la presentazione delle
candidature».
                       Considerato in diritto
   1.  -  In  data  2  maggio 2007 e' stato pubblicato sul Bollettino
Ufficiale  della  Regione  autonoma  Valle  d'Aosta n. 18 il Testo di
legge  di cui all'articolo 15, secondo comma, dello Statuto speciale,
recante   «Disciplina   delle   cause   di   ineleggibilita'   e   di
incompatibilita'  con  la  carica  di consigliere regionale, ai sensi
dell'articolo  15,  comma secondo, dello Statuto speciale», approvato
dal  Consiglio  regionale  nella  seduta  del  18 aprile 2007, con la
maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.
   Il  Presidente  del  Consiglio dei ministri, nel termine di trenta
giorni  da  tale pubblicazione, ha promosso questione di legittimita'
costituzionale,  da  un  lato,  dell'art.  2,  comma  1,  lettera s);
dall'altro, dell'art. 2, comma 2, lettera e), del suddetto testo.
   Successivamente,  sul  Bollettino Ufficiale 14 agosto 2007, n. 33,
e'  stata pubblicata, secondo quanto previsto dall'art. 5 della legge
regionale  22  aprile  2002, n. 4 (Disciplina del referendum previsto
dall'articolo 15, quarto comma, dello Statuto speciale) - non essendo
stata  presentata  alcuna  richiesta  di  referendum - la legge della
Regione  autonoma  Valle  d'Aosta/Vallee d'Aoste 7 agosto 2007, n. 20
(Disciplina  delle cause di ineleggibilita' e di incompatibilita' con
la  carica di consigliere regionale, ai sensi dell'articolo 15, comma
secondo,  dello  Statuto speciale), che ha recepito il suddetto testo
legislativo.
   1.1.  -  Va  precisato,  in  proposito,  che  la  disciplina della
impugnazione   della   legge  regionale  in  questione  e'  contenuta
nell'art. 15, terzo comma, dello statuto speciale, tenuto conto della
possibile sottoposizione della legge stessa a referendum ai sensi del
successivo quarto comma.
   1.2.  -  Poiche'  il testo approvato dal Consiglio regionale il 18
aprile  2007,  nei cui confronti lo Stato ha promosso le questioni di
costituzionalita',  e'  stato  promulgato  con  la  richiamata  legge
regionale  n. 20  del  2007,  e'  sul corrispondente art. 2, commi 1,
lettera  s),  e  2,  lettera e), di quest'ultima che la Corte deve in
definitiva pronunciarsi.
   1.3.  -  Le disposizioni impugnate prevedono, rispettivamente, che
non  sono eleggibili alla carica di consigliere regionale «il Rettore
dell'Universita'   della   Valle  d'Aosta/Universite'  de  la  Vallee
d'Aoste»  e  «i  professori,  i ricercatori in ruolo ed i titolari di
contratti  di  insegnamento in corsi universitari realizzati in Valle
d'Aosta».
   Il  ricorrente  ritiene  che  ciascuna delle suddette disposizioni
leda  gli  artt.  2, 3 e 51 della Costituzione, quest'ultimo anche in
relazione  ai  principi  desumibili  dalla  legislazione  statale. In
sostanza,  ad  avviso  della difesa dello Stato, le previste cause di
ineleggibilita'  integrerebbero  una  disciplina  ingiustificatamente
discriminatoria,  in  deroga  alla  normativa  vigente  su  tutto  il
territorio  nazionale,  al di fuori dei limiti strettamente necessari
alla tutela di un altro interesse costituzionalmente protetto e delle
regole   della   necessita'   e  della  ragionevole  proporzionalita'
dell'intervento legislativo.
   2.  -  In  via  preliminare,  e'  opportuno ricapitolare il quadro
normativo in cui si inseriscono le disposizioni impugnate.
   2.1. - Le norme di cui si tratta sono state adottate dalla Regione
Valle  d'Aosta,  come  si  e' precisato, in applicazione dell'art. 15
della  legge  costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale
per  la Valle d'Aosta), come modificato dalla legge costituzionale 31
gennaio  2001,  n. 2 (Disposizioni concernenti l'elezione diretta dei
presidenti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome
di Trento e di Bolzano).
   Ai  sensi  di  tale  disposizione statutaria sussiste, infatti, la
potesta'   legislativa   primaria   della   Regione   in  materia  di
ineleggibilita'  alla  carica  di  consigliere  regionale, nonche' di
incompatibilita',  da  esercitarsi in armonia con la Costituzione e i
principi  dell'ordinamento  giuridico  della  Repubblica,  nonche' in
conformita'  con  quanto  previsto  dallo  statuto  stesso nel titolo
recante la disciplina degli Organi della Regione.
   In  precedenza, l'art. 17, secondo comma, dello statuto speciale -
ora  abrogato  -  prevedeva che i casi di ineleggibilita' e gli altri
casi  di  incompatibilita' fossero stabiliti con legge dello Stato. E
la  relativa  disciplina  si  rinveniva  nella legge statale 5 agosto
1962,  n. 1257  (Norme  per  l'elezione del Consiglio regionale della
Valle d'Aosta).
   3.  -  Pur  riguardando  la  questione oggetto di controversia una
Regione  a  statuto speciale, puo' essere utile ricordare che, quanto
alle Regioni a statuto ordinario, la legge costituzionale 22 novembre
1999,   n. 1   (Disposizioni   concernenti   l'elezione  diretta  del
Presidente  della  Giunta  regionale  e  l'autonomia statutaria delle
Regioni),  ha  modificato l'art. 122 Cost., prevedendo che «i casi di
ineleggibilita'  e  di  incompatibilita' del Presidente e degli altri
componenti  della Giunta regionale, nonche' dei consiglieri regionali
sono  disciplinati  con  legge  della Regione nei limiti dei principi
fondamentali  stabiliti  con  legge  della Repubblica, che stabilisce
anche la durata degli organi elettivi» (sentenza n. 2 del 2004).
   In  attuazione  della suddetta novella costituzionale, lo Stato ha
adottato  la  legge  2 luglio 2004 n. 165 (Disposizioni di attuazione
dell'articolo  122,  primo  comma,  della  Costituzione), la quale ha
fissato  i  principi  fondamentali che le Regioni a statuto ordinario
devono  osservare.  In  particolare,  l'art.  2, comma 1, lettera a),
della  citata  legge  ha stabilito che le Regioni a statuto ordinario
possono  prevedere  i casi di ineleggibilita' «qualora le attivita' o
le  funzioni  svolte  dal  candidato,  anche in relazione a peculiari
situazioni  delle  Regioni,  possano  turbare  o condizionare in modo
diretto  la  libera  decisione  di voto degli elettori ovvero possano
violare  la  parita'  di  accesso alle cariche elettive rispetto agli
altri  candidati».  Tale  statuizione deve essere letta in uno con la
previsione di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), della stessa legge
che stabilisce la «inefficacia delle cause di ineleggibilita' qualora
gli   interessati  cessino  dalle  attivita'  o  dalle  funzioni  che
determinano  l'ineleggibilita',  non  oltre  il giorno fissato per la
presentazione  delle candidature o altro termine anteriore altrimenti
stabilito,  ferma  restando la tutela del diritto al mantenimento del
posto di lavoro, pubblico o privato, del candidato».
   4.  - Sotto altro aspetto va osservato che i parametri evocati dal
ricorrente  sono costituiti dagli artt. 2, 3 e 51 della Costituzione,
quest'ultimo  anche  in  relazione  ai  principi  della  legislazione
statale,   senza   che   vi   sia   alcun   riferimento  alla  previa
inapplicabilita' di parametri statutari.
   In  proposito,  deve rilevarsi che lo Stato, lungi dal prospettare
nel  caso  di  specie  un  problema di delimitazione delle rispettive
competenze  tra  Stato  e Regione nella materia in esame, denuncia la
non  conformita'  delle  impugnate disposizioni regionali ai principi
direttamente desumibili dalle citate norme costituzionali.
   Poiche', quindi, costituisce oggetto di censura non la titolarita'
della  specifica  potesta'  legislativa  in  capo  alla  Regione, ma,
piuttosto, l'esercizio della stessa, che si assume in contrasto con i
principi  fissati  dalla  Carta fondamentale, correttamente la difesa
dello  Stato  si  e'  limitata  a  prospettare  la lesione delle sole
disposizioni costituzionali e non anche di quelle statutarie.
   4.1.  -  Ancora  in  via  preliminare,  deve  rilevarsi che non ha
fondamento  l'eccezione di inammissibilita' delle questioni, proposta
dalla  Regione con riguardo alla dedotta violazione degli artt. 2 e 3
della Cost., per difetto di motivazione delle censure.
   E' pur vero che la giurisprudenza di questa Corte ha affermato che
anche  nei  ricorsi  in via principale ogni questione di legittimita'
costituzionale  deve  essere definita nei suoi precisi termini e deve
essere  adeguatamente  motivata,  al  fine  di  rendere  possibile la
inequivoca  determinazione  dell'oggetto del giudizio e di consentire
la verifica della eventuale pretestuosita' o astrattezza dei dubbi di
legittimita'  costituzionale  sollevati, nonche' il vaglio, in limine
litis,  attraverso  l'esame  della  motivazione  e del suo contenuto,
della  sussistenza  in concreto dello specifico interesse a ricorrere
in  relazione alle disposizioni impugnate (sentenze nn. 248 e 215 del
2006,  nn.  450  e  360  del  2005,  n. 213 del 2003); tuttavia, deve
ricordarsi  che  questa  Corte ha ricondotto il diritto di elettorato
passivo   di   cui   all'art.   51   Cost.,  quale  diritto  politico
fondamentale,   alla   sfera  dei  diritti  inviolabili  riconosciuti
dall'art.  2 Cost. (sentenze n. 141 del 1996, n. 571 del 1989, n. 235
del  1988).  E,  d'altro  canto,  l'illegittimita'  costituzionale e'
prospettata  con riguardo all'art. 51 Cost., in relazione all'art. 3,
quale  norma costituzionale che tende ad evitare, nel caso di specie,
discriminazioni  fra  i  soggetti  dell'ordinamento  in  ordine  alla
possibilita' di accedere alle cariche elettive.
   Sussiste, quindi, una oggettiva, intrinseca correlazione tra tutti
i  parametri  costituzionali  invocati,  per  cui  le  argomentazioni
sviluppate  con  riguardo all'art. 51 Cost. necessariamente investono
anche le altre richiamate norme costituzionali.
   5.  -  Nel  merito, le due questioni proposte con il ricorso dello
Stato,  pur  presentando  comunanza  di  materia e tratti, per taluni
aspetti, similiari, devono essere esaminate singulatim.
   Con  la  prima,  lo  Stato contesta la legittimita' costituzionale
della  norma (art. 2, comma 1, lettera s, della legge regionale n. 20
del  2007) che sancisce la ineleggibilita' alla carica di consigliere
regionale del Rettore dell'Universita' della Valle d'Aosta.
   Con la seconda, si censura la prevista ineleggibilita' alla carica
di  consigliere  regionale dei professori, dei ricercatori in ruolo e
dei  titolari  di  contratti  di  insegnamento  in corsi universitari
realizzati  nella  Valle  (art. 2, comma 2, lettera e, della medesima
legge regionale).
   6.  -  Cio'  precisato,  deve  essere  ricordato  che,  secondo la
giurisprudenza  di  questa  Corte,  l'art.  51  Cost. assicura in via
generale il diritto di elettorato passivo senza porre discriminazioni
sostanziali  tra  cittadini  (sentenze  n. 288  del 2007 e n. 235 del
1988). Come ribadito, da ultimo, nella suindicata sentenza n. 288 del
2007,  «in  realta'  e' proprio il principio di cui all'art. 51 della
Costituzione  a  svolgere il ruolo di garanzia generale di un diritto
politico fondamentale, riconosciuto ad ogni cittadino con i caratteri
dell'inviolabilita' (ex art. 2 della Costituzione)».
   Pertanto,  le  restrizioni  del  contenuto  di  tale  diritto sono
ammissibili  solo in presenza di situazioni peculiari ed in ogni caso
per  motivi  adeguati  e  ragionevoli,  finalizzati alla tutela di un
interesse generale (cosi' ancora la sentenza n. 288 del 2007).
   Giova   ricordare,  altresi',  che  questa  Corte  ha  piu'  volte
affermato   che   le   cause   di  ineleggibilita'  sono  di  stretta
interpretazione   e   devono   essere   contenute   entro   i  limiti
rigorosamente necessari al soddisfacimento delle esigenze di pubblico
interesse, ricollegantisi alla funzione elettorale, cui sono di volta
in  volta  preordinate  (sentenze  n. 306  del 2003, n. 132 del 2001,
n. 141 del 1996).
   E'  pur  vero,  infatti,  che  l'art.  51  Cost.,  riferendosi  ai
requisiti  per  l'accesso  alle  cariche elettive, consente che siano
previsti  i  casi  di ineleggibilita', ma proprio per tale ragione la
norma  costituzionale  sottintende il bilanciamento di interessi, cui
le  legislazioni  statale  e  regionale,  per  quanto  di  rispettiva
competenza,    sono   direttamente   chiamate   dalla   Costituzione;
bilanciamento   che  deve  operare  tra  il  diritto  individuale  di
elettorato  passivo  e la tutela delle cariche pubbliche, cui possono
accedere  solo  coloro che sono in possesso delle condizioni che tali
cariche,  per  loro  natura,  appunto richiedono (sentenza n. 306 del
2003).
   7.  -  Alla  luce  delle  considerazioni  che  precedono  la prima
questione,  concernente  la prevista ineleggibilita' del Rettore, non
e' fondata.
   Al  riguardo,  deve  osservarsi  che  la disposizione impugnata ha
quale presupposto logico-giuridico le peculiarita' che caratterizzano
la  carica di Rettore dell'Universita' della Valle d'Aosta ed intende
evitare  che  le  stesse  possano  dare  luogo  ad interferenze sulla
consultazione elettorale regionale.
   D'altro  canto, concorre a garantire un corretto bilanciamento dei
contrapposti  interessi  che vengono in rilievo la circostanza che la
stessa   legge   regionale   preveda   che   la   suddetta  causa  di
ineleggibilita'  non ha effetto se l'interessato cessa dalle funzioni
per  dimissioni,  trasferimento,  revoca dell'incarico o del comando,
collocamento  in aspettativa non retribuita, non oltre sei mesi dalla
data  di  scadenza naturale della legislatura (art. 3, comma 1, legge
reg. n. 20 del 2007).
   8.  -  Il peculiare statuto giuridico del Rettore dell'Universita'
della  Valle,  al quale spetta rappresentare l'Universita' nelle sedi
accademiche  e  della  ricerca scientifica, nonche' la titolarita' di
altre  rilevanti competenze, emerge dall'esame della disciplina della
istituzione universitaria in questione.
   8.1.  -  Questa  e'  stata prevista dall'art. 17, comma 120, della
legge  15  maggio  1997,  n. 127  (Misure  urgenti per lo snellimento
dell'attivita'  amministrativa  e  dei procedimenti di decisione e di
controllo),  secondo cui, «in deroga alle procedure di programmazione
di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 245, e successive modificazioni e
integrazioni,  e'  consentita  l'istituzione  di  una universita' non
statale  nel  territorio  rispettivamente della Provincia autonoma di
Bolzano  e  della  Regione  autonoma  della Valle d'Aosta, promosse o
gestite  da  enti  e  da privati». La suddetta disposizione ha avuto,
poi,  attuazione  con la delibera della Giunta regionale 18 settembre
2000,   n. 3134,   e  con  il  d.p.g.r.  21  settembre  2000,  n. 460
(Approvazione    dello    statuto   e   del   regolamento   didattico
dell'Universita'  della  Valle  d'Aosta  -  Universite'  de la Vallee
d'Aoste).
   8.2.  -  L'esame della composizione degli organi dell'Universita',
nonche',   in   particolare,  le  modalita'  di  nomina  del  Rettore
evidenziano,  anche  tenuto  conto  delle  rispettive  funzioni,  una
significativa  influenza dell'ente Regione, nonche', seppure in minor
misura,   degli  enti  locali,  nell'organizzazione  dell'Universita'
stessa.
   Oltre al Rettore, ad un dirigente del Ministero dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica e ad un membro nominato dalla
Consulta  permanente per la salvaguardia della lingua e della cultura
Walser,  fanno parte del Consiglio dell'Universita' - che sovrintende
alla  gestione  amministrativa, finanziaria ed economico-patrimoniale
dell'Ateneo  ed e' presieduto dal Presidente della Giunta regionale -
l'Assessore regionale all'istruzione e alla cultura, il Sindaco della
citta'  di  Aosta  o  un  suo  delegato,  il Presidente del Consiglio
permanente  degli  enti  locali o un suo delegato, un membro nominato
dall'Associazione dei sindaci dei comuni della Valle d'Aosta, nonche'
tre membri nominati ancora dalla Giunta regionale tra persone di alta
qualificazione     culturale    e    di    riconosciuta    competenza
gestionale-amministrativa.
   Possono, altresi', fare parte del Consiglio rappresentanti di enti
e  soggetti  privati  che  si  impegnino  a contribuire, per tutta la
durata  in  carica  del  Consiglio,  al bilancio dell'Universita' con
l'erogazione  di  fondi  non  finalizzati.  Tali  membri,  in  numero
complessivamente  non  superiore  a  tre,  sono nominati dalla Giunta
regionale  su  designazione  degli  enti  e  soggetti  privati che si
impegnano alla contribuzione.
   Di  significativo  rilievo  e'  poi la disposizione del suindicato
statuto  secondo  cui  spetta al Consiglio dell'Universita' nominare,
con decreto del Presidente della Giunta regionale, il Rettore, scelto
in una rosa di tre nominativi proposta dal Senato accademico.
   8.3.  -Tale disciplina si differenzia - in ragione della autonomia
speciale  della Valle d'Aosta, nonche' di quanto previsto dall'art. 1
della   legge   29  luglio  1991,  n. 243  (Universita'  non  statali
legalmente  riconosciute), secondo cui «le universita' e gli istituti
superiori  non  statali  legalmente  riconosciuti operano nell'ambito
delle  norme  dell'articolo  33,  ultimo  comma, della Costituzione e
delle  leggi  che  li riguardano, nonche' dei principi generali della
legislazione  in  materia  universitaria  in quanto compatibili» - da
quanto  previsto  dalla  legge 9 maggio 1989, n. 168 (Istituzione del
Ministero    dell'universita'   e   della   ricerca   scientifica   e
tecnologica),  la quale, all'art. 16, comma 4, lettera a), stabilisce
che gli statuti adottati dalle Universita' devono prevedere la nomina
del Rettore su base elettiva.
   8.4.  -  Orbene,  proprio  le  modalita' di nomina del Rettore, in
relazione  alla  composizione  del Consiglio dell'Universita', di cui
egli  fa  parte,  nonche'  la  stretta  contiguita'  tra la carica di
Rettore e la posizione del Presidente della Giunta regionale, rendono
non  irragionevole  la  disposizione  impugnata,  la  quale e' volta,
attese  le  peculiarita' della complessiva disciplina che sovrintende
all'organizzazione  dell'Universita' in questione, a garantire che la
consultazione   elettorale   si   svolga   senza   condizionamenti  o
interferenze non consentiti.
   9.  -  La seconda ulteriore questione, concernente la legittimita'
costituzionale   dell'art.  2,  comma  2,  lettera  e),  della  legge
regionale n. 20 del 2007, e', invece, fondata.
   Proprio  le  considerazioni  innanzi svolte circa la posizione del
Rettore,  sia  per le funzioni che e' chiamato ad esercitare, sia per
le  modalita'  della  sua  nomina, nonche' per le interazioni con gli
altri  organi  dell'Universita',  inducono a ritenere che, per quanto
concerne  i  professori,  i  ricercatori  in  ruolo  ed i titolari di
contratti  di  insegnamento in corsi universitari realizzati in Valle
d'Aosta,  proprio in ragione del ruolo e delle funzioni degli stessi,
non  sussistono  analoghe  esigenze  di interesse pubblico o adeguate
motivazioni  che siano idonee a legittimare restrizioni al diritto di
elettorato passivo dei soggetti sopra indicati.
   Ne', in ragione della funzione e del «valore sociale della docenza
universitaria»  (sentenza  n. 158 del 1985), il contatto con il mondo
studentesco  puo'  essere  considerato  idoneo  a  determinare, per i
soggetti  cui  la  norma  censurata si riferisce, situazioni di metus
publicae  potestatis  o  di  captatio  benevolentiae, ne' puo' essere
causa  di  turbative  della  liberta'  di  voto  degli studenti e, di
riflesso,  di  altri  elettori,  con  il  pericolo di alterazione del
risultato elettorale.
   Deve  essere, pertanto, dichiarata l'illegittimita' costituzionale
del  solo  art.  2,  comma  2,  lettera e), della legge della Regione
autonoma  Valle  d'Aosta/Vallee d'Aoste n. 20 del 2007, per contrasto
con gli evocati parametri costituzionali.