LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso n. 722/04, depositato il 2 aprile 2004, avverso silenzio rifiuto istanza rimb. del 17 ottobre 2002 IRPEF 1998, contro Agenzia Entrate - Ufficio Bologna 3, proposto dal ricorrente Paolucci Francesco, via Pieve n. 15 - 40054 Budrio (BO), difeso da Paolucci avv. Vittorio, via Farini n. 10 - 40100 Bologna; avverso silenzio rifiuto istanza rimb. del 17 ottobre 2002 IRPEF 1999, contro Agenzia Entrate - Ufficio Bologna 3, proposto dal ricorrente Paolucci Francesco, via Pieve n. 15 - 40054 Budrio (BO), difeso da Paolucci avv. Vittorio, via Farini n. 10 - 40100 Bologna. Ritenuto in fatto L'avv. Paolucci Francesco in data 2 aprile 2004 ricorreva avverso il silenzio-rifiuto, con ricorso iscritto al R.G.R. n. 722/04, in ordine all'istanza di rimborso della maggiore imposta IRPEF dichiarata in conseguenza della mancata deduzione dell'importo versato a titolo di IRAP dalla base imponibile IRPEF, presentata all'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Bologna 3, relativa agli anni 1998 e 1999 invocando l'illegittimita' costituzionale dell'art. 10 del d.P.R. n. 917/1986 e dell'art. 1, comma 2, d.lgs. n. 446/1997 nonche' per violazione degli artt. 3 e 53 della Costituzione. Materialmente inciso dall'imposta IRAP, in quanto socio di un'associazione professionale, sosteneva che l'imposta sui redditi e' il reddito prodotto costituente il riflesso della capacita' contributiva del contribuente, pertanto se tale reddito viene ex lege ridotto di un importo (IRAP), correlativamente viene ridotta la capacita' contributiva del contribuente applicando cosi' imposta su imposta e non su reddito effettivo e quindi non su capacita' contributiva. Da cio' si rileva una incompatibilita' della disciplina normativa con l'art. 53 della Costituzione non essendo piu' parametrato il prelievo dell'imposta diretta all'effettiva capacita' contributiva del contribuente. Obiettava la coincidenza sostanziale tra aumento dell'aliquota dell'imposta diretta e indeducibilita' IRAP, inoltre l'IRAP viene pagata solo dai lavoratori autonomi e dalle imprese quindi, dalla discrezionalita' dei legislatore che esclude i lavoratori dipendenti, risulta palese che i soggetti passivi IRAP sono diversi dai soggetti passivi IRPEF e pertanto e' rivelata una chiara disparita' di trattamento ed una diversa rilevanza della capacita' contributiva con conseguente illegittimita' dell'art. 10 del d.P.R. n. 917 del 1986 e dell'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 446 del 1997 per violazione degli artt. 3 e 53 della Costituzione. Rilevava, quindi, in via pregiudiziale e principale, in conseguenza della illegittimita' costituzionale delle norme citate, la debenza del rimborso da parte dell'amministrazione finanziaria delle maggiori somme corrisposte a titolo IRPEF in effetto della mancata deduzione degli importi corrisposti a titolo di imposta IRAP dalla base imponibile IRPEF. In data 7 aprile 2004 l'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Bologna 3, produceva controdeduzioni eccependo l'assoluta mancanza di motivi del ricorso sostanziali. Adduceva che la Corte costituzionale con sentenza n. 156 del 21 maggio 2001 in relazione ai profili di illegittimita' costituzionale dell'IRAP per violazione degli artt. 3, 35, 53 e 76 della Costituzione, ha dichiarato l'inammissibilita' di alcune questioni e l'infondatezza di altre. Inoltre con ordinanze n. 286/2001 del 23 luglio 2001 e n. 124/2003 del 10 aprile 2003 la Corte ha ribadito la legittimita' del d.lgs. n. 446 del 1997 rigettando i profili di presunta incostituzionalita' della normativa lamentati con il ricorso. La Comm. trib. prov. di Bologna - Sez. 10, con ordinanza n. 141 del 6 maggio 2006, preso atto che il ricorrente avv. Paolucci Francesco chiedeva in via pregiudiziale la sospensione del giudizio e la rimessione della questione al giudizio della Corte costituzionale, gia' in attesa di deliberazione della stessa circa la legittimita' dell'IRAP in rapporto all'art. 53 della Costituzione, richiesta dalla Comm. trib. prov. di Bologna - Sez. 2, con ordinanza n. 321/02/03 del 24 febbraio 2004 e relativa al giudizio del ricorso iscritto al R.G.R. n. 3019/02, sospendeva il processo fino alla deliberazione della questione di legittimita' sollevata al fine di evitare giudicati contrastanti considerando che dalla definizione delle suddette questioni dipendeva la decisione del processo stesso. La Corte costituzionale con ordinanza n. 100 del 7 marzo 2007 depositata il 21 marzo 2007 dichiarava inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 10 del d.P.R. n. 917/1986 e dell'art. 1, comma 2 del d.lgs. n. 446/1997 sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 53 della Costituzione, dalla Comm. trib. prov. di Bologna - Sez. 2 con ordinanza n. 321/02/03 del 24 febbraio 2004 relativa al giudizio del ricorso iscritto al R.G.R. n. 3019/02. In data 14 maggio 2007 il ricorrente presentava memorie illustrative ribadendo le proprie ragioni ed eccependo le motivazioni di inammissibilita' della questione sollevata dalla Comm. trib. prov. di Bologna - Sez. 2 con ordinanza n. 321/02/03 del 24 febbraio 2004 relativa al separato giudizio del ricorso iscritto al R.G.R. n. 3019/02 e pronunciate dalla Corte costituzionale con ordinanza n. 100 del 7 marzo 2007. In particolare lamentava che la Corte costituzionale non ha affrontato il nodo della questione e non ha respinto la questione ma la dichiarava inammissibile sulla base di capziose argomentazioni. In primo luogo la Corte erroneamente argomentava: «... che, malgrado i ricorrenti del giudizio di merito abbiano chiesto in via principale l'accertamento che l'IRAP non era dovuta, in mancanza del presupposto costituito dall'organizzazione per la produzione o lo scambio, formulando solo subordinatamente la domanda di rimborso dell'IRPEF, con contestuale eccezione di illegittimita' costituzionale delle norme che non consentono la deducibilita' dell'IRAP dall'IRPEF, il giudice rimettente non esamina la domanda principale, che e' logicamente preliminare; ..., il giudice a quo non si pronuncia sull'esistenza o meno di tale presupposto, limitandosi a non considerare la domanda principale ed affermando solo che la controversia pendente dinanzi a lui ha per oggetto la domanda subordinata relativa alla mancata deducibilita' dell'IRAP dall'IRPEF; ». Sotto questo primo profilo il ricorrente rileva una palese «svista» della Corte costituzionale che, nonostante fosse stato espressamente evidenziato che il giudice tributario, non essendo per esso ammessa la pronunzia di sentenze parziali («... Non sono tuttavia ammesse sentenze non definitive o limitate solo ad alcune domande» art. 35, comma 3, d.lgs. n. 546/1992), non poteva decidere la questione principale prima di sollevare quella di legittimita' costituzionale delle norme attinenti alla questione subordinata, peraltro nella fattispecie non sussisterebbe tale preoccupazione in quanto (diversamente dal giudizio che aveva dato luogo alla pronunzia dell'ordinanza 321/02/03) nel presente giudizio si verte unicamente in tema di rimborso IRPEF per indeducibilita' dell'IRAP dalla base imponibile IRPEF. In secondo luogo la Corte erroneamente argomentava: «... che, inoltre, anche con riferimento alla domanda avanzata in via subordinata nel giudizio principale, il giudice rimettente non spiega a quale titolo i ricorrenti, associati in uno studio professionale, abbiano chiesto il parziale rimborso di un'imposta da essi pagata personalmente (IRPEF), adducendo a motivo della richiesta l'illegittimita' delle norme che impediscono la deducibilita' dall'IRPEF dell'IRAP, corrisposta, nella specie, dall'associazione professionale, cioe' da un soggetto d'imposta diverso dai singoli associati; ». Al pari delle societa' di persona, le associazioni professionali non hanno personalita' giuridica e i redditi dell'associazione vengono direttamente imputati agli associati. L'interposizione che normativamente e' disposta dell'associazione professionale per il pagamento dell'IRAP e' solo una interposizione soggettiva motivata dalla semplificazione originata dal fatto che il reddito assoggettato ad IRAP e' prodotto in seno all'associazione (a differenza di eventuali altri redditi, dell'associato). Pertanto, in via pregiudiziale, il ricorrente insisteva nella richiesta di rinviare alla Corte costituzionale le questioni di illegittimita' costituzionale sollevate in riferimento agli artt. 10 del d.P.R. n. 917/1986 e dell'art. 1, comma 2, d.lgs. n. 446/1997, per violazione dell'art. 53 della Costituzione, nonche' per violazione degli artt. 3 e 53 della Costituzione, per non essere l'imposta IRAP deducibile dalla base imponibile dell'imposta sui redditi e, in via principale, il riconoscimento di legittimita' dell'istanza di rimborso della maggiore imposta IRPEF in conseguenza della mancata deduzione «dell'importo versato a titolo IRAP dalla base imponibile IRPEF. Questo Collegio, premesso che: a) il giudizio a quo ha come oggetto una controversia riguardante la richiesta di rimborso IRPEF, anni 1998 e 1999, dichiarata in conseguenza della mancata deduzione dell'importo versato a titolo di IRAP dalla base imponibile IRPEF; b) in via pregiudiziale e previa sospensione del giudizio il ricorrente ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 10 del d.P.R. n. 917/1986 e dell'art. 1, comma 2, d.lgs. n. 446/1997, per violazione degli artt. 3 e 53 della Costituzione, per non essere l'IRAP deducibile ai fini IRPEF; c) il ricorrente ritiene che la base imponibile dell'imposta sui redditi e' il reddito prodotto costituente il riflesso della capacita' contributiva del contribuente, pertanto se ridotto ex lege di un importo (IRAP), versato all'erario, viene ridotta la capacita' contributiva del contribuente (applicando imposta su imposta e non su reddito effettivo e quindi non su capacita' contributiva), con una conseguente incompatibilita' della disciplina normativa con 1'art. 53 della Costituzione e non essendo piu' parametrato il prelievo dell'imposta diretta all'effettiva capacita' contributiva del contribuente; d) il ricorrente altresi' palesa una disparita' di trattamento ed una diversa rilevanza della capacita' contributiva dei diversi soggetti passivi, se non quanto all'IRAP, sicuramente con riguardo all'IRPEF in ragione della indeducibilita' dell'imposta (IRAP) che pagata non comporta certamente capacita' contributiva, con evidente illegittimita' degli artt. 10 del d.P.R. 917/1986 e art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 446/1997 per violazione degli artt. 3 e 53 della Costituzione; Questo Collegio, esaminati tutti i documenti in atti, non essendo «ammesse sentenze non definitive o limitate solo ad alcune domande» (art. 35, comma 3, d.lgs. n. 546/1992), ritiene che la questione sollevata dal ricorrente sia meritevole di considerazione e non sia manifestamente infondata, il giudizio non puo' essere definito indipendentemente dalla risoluzione di legittimita' costituzionale dell'art. 10 del d.P.R. 917/1986 e art. 1, comma 2, del d.lgs. 446/1997 per violazione degli artt. 3 e 53 della Costituzione in relazione a quanto fin qui esposto.