LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
   Ha  emesso la seguente ordinanza sul ricorso n. 722/04, depositato
il  2  aprile  2004,  avverso  silenzio  rifiuto istanza rimb. del 17
ottobre  2002 IRPEF 1998, contro Agenzia Entrate - Ufficio Bologna 3,
proposto  dal  ricorrente Paolucci Francesco, via Pieve n. 15 - 40054
Budrio  (BO),  difeso  da  Paolucci avv. Vittorio, via Farini n. 10 -
40100  Bologna; avverso silenzio rifiuto istanza rimb. del 17 ottobre
2002 IRPEF 1999, contro Agenzia Entrate - Ufficio Bologna 3, proposto
dal  ricorrente  Paolucci  Francesco,  via Pieve n. 15 - 40054 Budrio
(BO),  difeso  da  Paolucci  avv.  Vittorio, via Farini n. 10 - 40100
Bologna.
                          Ritenuto in fatto
   L'avv.  Paolucci Francesco in data 2 aprile 2004 ricorreva avverso
il  silenzio-rifiuto,  con  ricorso  iscritto al R.G.R. n. 722/04, in
ordine   all'istanza   di   rimborso  della  maggiore  imposta  IRPEF
dichiarata   in  conseguenza  della  mancata  deduzione  dell'importo
versato  a  titolo  di  IRAP  dalla base imponibile IRPEF, presentata
all'Agenzia  delle Entrate - Ufficio di Bologna 3, relativa agli anni
1998  e  1999  invocando l'illegittimita' costituzionale dell'art. 10
del  d.P.R.  n. 917/1986  e  dell'art. 1, comma 2, d.lgs. n. 446/1997
nonche' per violazione degli artt. 3 e 53 della Costituzione.
   Materialmente   inciso  dall'imposta  IRAP,  in  quanto  socio  di
un'associazione professionale, sosteneva che l'imposta sui redditi e'
il   reddito   prodotto   costituente  il  riflesso  della  capacita'
contributiva del contribuente, pertanto se tale reddito viene ex lege
ridotto  di  un  importo  (IRAP),  correlativamente  viene ridotta la
capacita'  contributiva  del contribuente applicando cosi' imposta su
imposta  e  non  su  reddito  effettivo  e  quindi  non  su capacita'
contributiva. Da cio' si rileva una incompatibilita' della disciplina
normativa   con   l'art.  53  della  Costituzione  non  essendo  piu'
parametrato  il prelievo dell'imposta diretta all'effettiva capacita'
contributiva del contribuente.
   Obiettava  la  coincidenza  sostanziale  tra aumento dell'aliquota
dell'imposta  diretta  e  indeducibilita'  IRAP, inoltre l'IRAP viene
pagata  solo  dai  lavoratori  autonomi e dalle imprese quindi, dalla
discrezionalita' dei legislatore che esclude i lavoratori dipendenti,
risulta  palese che i soggetti passivi IRAP sono diversi dai soggetti
passivi  IRPEF  e  pertanto  e'  rivelata  una  chiara  disparita' di
trattamento ed una diversa rilevanza della capacita' contributiva con
conseguente  illegittimita' dell'art. 10 del d.P.R. n. 917 del 1986 e
dell'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 446 del 1997 per violazione degli
artt. 3 e 53 della Costituzione.
   Rilevava,   quindi,   in   via   pregiudiziale  e  principale,  in
conseguenza  della  illegittimita' costituzionale delle norme citate,
la  debenza  del  rimborso  da parte dell'amministrazione finanziaria
delle  maggiori  somme  corrisposte  a  titolo IRPEF in effetto della
mancata  deduzione degli importi corrisposti a titolo di imposta IRAP
dalla base imponibile IRPEF.
   In data 7 aprile 2004 l'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Bologna
3,  produceva controdeduzioni eccependo l'assoluta mancanza di motivi
del  ricorso  sostanziali.  Adduceva  che la Corte costituzionale con
sentenza  n. 156  del  21  maggio  2001  in  relazione  ai profili di
illegittimita' costituzionale dell'IRAP per violazione degli artt. 3,
35,  53  e 76 della Costituzione, ha dichiarato l'inammissibilita' di
alcune  questioni  e  l'infondatezza  di altre. Inoltre con ordinanze
n. 286/2001  del  23  luglio 2001 e n. 124/2003 del 10 aprile 2003 la
Corte  ha  ribadito  la  legittimita'  del  d.lgs.  n. 446  del  1997
rigettando  i profili di presunta incostituzionalita' della normativa
lamentati con il ricorso.
   La  Comm.  trib.  prov. di Bologna - Sez. 10, con ordinanza n. 141
del  6  maggio  2006,  preso  atto  che  il  ricorrente avv. Paolucci
Francesco chiedeva in via pregiudiziale la sospensione del giudizio e
la rimessione della questione al giudizio della Corte costituzionale,
gia'  in  attesa  di deliberazione della stessa circa la legittimita'
dell'IRAP in rapporto all'art. 53 della Costituzione, richiesta dalla
Comm. trib. prov. di Bologna - Sez. 2, con ordinanza n. 321/02/03 del
24  febbraio  2004  e  relativa  al  giudizio del ricorso iscritto al
R.G.R.  n. 3019/02,  sospendeva  il  processo fino alla deliberazione
della   questione  di  legittimita'  sollevata  al  fine  di  evitare
giudicati  contrastanti  considerando  che  dalla  definizione  delle
suddette questioni dipendeva la decisione del processo stesso.
   La  Corte  costituzionale  con  ordinanza  n. 100 del 7 marzo 2007
depositata  il 21 marzo 2007 dichiarava inammissibile la questione di
legittimita'  costituzionale  dell'art.  10  del d.P.R. n. 917/1986 e
dell'art. 1, comma 2 del d.lgs. n. 446/1997 sollevata, in riferimento
agli  articoli  3 e 53 della Costituzione, dalla Comm. trib. prov. di
Bologna  -  Sez.  2  con  ordinanza n. 321/02/03 del 24 febbraio 2004
relativa al giudizio del ricorso iscritto al R.G.R. n. 3019/02.
   In   data   14   maggio  2007  il  ricorrente  presentava  memorie
illustrative ribadendo le proprie ragioni ed eccependo le motivazioni
di inammissibilita' della questione sollevata dalla Comm. trib. prov.
di  Bologna  - Sez. 2 con ordinanza n. 321/02/03 del 24 febbraio 2004
relativa   al  separato  giudizio  del  ricorso  iscritto  al  R.G.R.
n. 3019/02  e  pronunciate  dalla  Corte costituzionale con ordinanza
n. 100 del 7 marzo 2007.
   In  particolare  lamentava  che  la  Corte  costituzionale  non ha
affrontato  il nodo della questione e non ha respinto la questione ma
la dichiarava inammissibile sulla base di capziose argomentazioni.
   In primo luogo la Corte erroneamente argomentava:
     «...  che,  malgrado i ricorrenti del giudizio di merito abbiano
chiesto  in  via principale l'accertamento che l'IRAP non era dovuta,
in  mancanza  del  presupposto  costituito dall'organizzazione per la
produzione  o lo scambio, formulando solo subordinatamente la domanda
di  rimborso  dell'IRPEF, con contestuale eccezione di illegittimita'
costituzionale  delle  norme  che  non  consentono  la  deducibilita'
dell'IRAP  dall'IRPEF,  il  giudice rimettente non esamina la domanda
principale, che e' logicamente preliminare; ..., il giudice a quo non
si pronuncia sull'esistenza o meno di tale presupposto, limitandosi a
non  considerare  la  domanda  principale  ed  affermando solo che la
controversia  pendente  dinanzi  a  lui  ha  per  oggetto  la domanda
subordinata relativa alla mancata deducibilita' dell'IRAP dall'IRPEF;
».
   Sotto  questo  primo  profilo  il  ricorrente  rileva  una  palese
«svista»  della  Corte  costituzionale  che,  nonostante  fosse stato
espressamente  evidenziato che il giudice tributario, non essendo per
esso  ammessa  la  pronunzia  di  sentenze  parziali  («...  Non sono
tuttavia  ammesse  sentenze  non definitive o limitate solo ad alcune
domande»  art.  35, comma 3, d.lgs. n. 546/1992), non poteva decidere
la  questione  principale  prima  di sollevare quella di legittimita'
costituzionale  delle  norme  attinenti  alla  questione subordinata,
peraltro  nella  fattispecie non sussisterebbe tale preoccupazione in
quanto (diversamente dal giudizio che aveva dato luogo alla pronunzia
dell'ordinanza  321/02/03)  nel presente giudizio si verte unicamente
in  tema  di  rimborso IRPEF per indeducibilita' dell'IRAP dalla base
imponibile IRPEF.
   In secondo luogo la Corte erroneamente argomentava:
     «...  che,  inoltre, anche con riferimento alla domanda avanzata
in via subordinata nel giudizio principale, il giudice rimettente non
spiega   a  quale  titolo  i  ricorrenti,  associati  in  uno  studio
professionale,  abbiano chiesto il parziale rimborso di un'imposta da
essi pagata personalmente (IRPEF), adducendo a motivo della richiesta
l'illegittimita'   delle   norme  che  impediscono  la  deducibilita'
dall'IRPEF  dell'IRAP,  corrisposta,  nella specie, dall'associazione
professionale,  cioe'  da  un  soggetto d'imposta diverso dai singoli
associati; ».
   Al  pari  delle societa' di persona, le associazioni professionali
non  hanno  personalita'  giuridica  e  i  redditi  dell'associazione
vengono direttamente imputati agli associati.
   L'interposizione  che normativamente e' disposta dell'associazione
professionale  per  il pagamento dell'IRAP e' solo una interposizione
soggettiva  motivata dalla semplificazione originata dal fatto che il
reddito  assoggettato ad IRAP e' prodotto in seno all'associazione (a
differenza di eventuali altri redditi, dell'associato).
   Pertanto,  in  via  pregiudiziale,  il  ricorrente insisteva nella
richiesta  di  rinviare  alla  Corte  costituzionale  le questioni di
illegittimita'  costituzionale sollevate in riferimento agli artt. 10
del  d.P.R.  n. 917/1986  e dell'art. 1, comma 2, d.lgs. n. 446/1997,
per   violazione   dell'art.   53  della  Costituzione,  nonche'  per
violazione  degli  artt.  3  e  53 della Costituzione, per non essere
l'imposta  IRAP  deducibile  dalla  base  imponibile dell'imposta sui
redditi  e,  in  via  principale,  il  riconoscimento di legittimita'
dell'istanza  di rimborso della maggiore imposta IRPEF in conseguenza
della  mancata  deduzione  «dell'importo  versato a titolo IRAP dalla
base imponibile IRPEF.
   Questo Collegio, premesso che:
     a)   il   giudizio  a  quo  ha  come  oggetto  una  controversia
riguardante  la  richiesta  di  rimborso  IRPEF,  anni  1998  e 1999,
dichiarata   in  conseguenza  della  mancata  deduzione  dell'importo
versato a titolo di IRAP dalla base imponibile IRPEF;
     b)  in  via  pregiudiziale  e previa sospensione del giudizio il
ricorrente  ha  sollevato  questione  di  legittimita' costituzionale
dell'art.  10  del  d.P.R. n. 917/1986 e dell'art. 1, comma 2, d.lgs.
n. 446/1997,  per  violazione  degli artt. 3 e 53 della Costituzione,
per non essere l'IRAP deducibile ai fini IRPEF;
     c) il ricorrente ritiene che la base imponibile dell'imposta sui
redditi   e'  il  reddito  prodotto  costituente  il  riflesso  della
capacita'  contributiva del contribuente, pertanto se ridotto ex lege
di  un importo (IRAP), versato all'erario, viene ridotta la capacita'
contributiva del contribuente (applicando imposta su imposta e non su
reddito  effettivo  e  quindi non su capacita' contributiva), con una
conseguente incompatibilita' della disciplina normativa con 1'art. 53
della  Costituzione  e  non  essendo  piu'  parametrato  il  prelievo
dell'imposta   diretta   all'effettiva   capacita'  contributiva  del
contribuente;
     d)  il  ricorrente altresi' palesa una disparita' di trattamento
ed  una  diversa  rilevanza  della capacita' contributiva dei diversi
soggetti  passivi,  se  non quanto all'IRAP, sicuramente con riguardo
all'IRPEF  in  ragione  della indeducibilita' dell'imposta (IRAP) che
pagata  non  comporta certamente capacita' contributiva, con evidente
illegittimita'  degli artt. 10 del d.P.R. 917/1986 e art. 1, comma 2,
del  d.lgs.  n. 446/1997  per  violazione  degli  artt.  3 e 53 della
Costituzione;
   Questo  Collegio, esaminati tutti i documenti in atti, non essendo
«ammesse  sentenze  non definitive o limitate solo ad alcune domande»
(art.  35,  comma  3,  d.lgs.  n. 546/1992), ritiene che la questione
sollevata  dal  ricorrente sia meritevole di considerazione e non sia
manifestamente  infondata,  il  giudizio  non  puo'  essere  definito
indipendentemente  dalla  risoluzione  di legittimita' costituzionale
dell'art.  10  del  d.P.R.  917/1986  e  art.  1, comma 2, del d.lgs.
446/1997  per  violazione  degli  artt.  3 e 53 della Costituzione in
relazione a quanto fin qui esposto.