ha pronunciato la seguente
                              Sentenza
nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 1, commi 20 e
22,  e  2  della  legge  della  Regione  Abruzzo  8 giugno 2006 n. 16
(Disposizioni  di  adeguamento  normativo  per il funzionamento delle
strutture  e per la razionalizzazione della finanza regionale al fine
di   concorrere   alla   realizzazione  degli  obiettivi  di  finanza
pubblica),  promosso  con  ricorso  del  Presidente del Consiglio dei
ministri  notificato  il 18 agosto 2006, depositato in cancelleria il
10 agosto 2006 ed iscritto al n. 95 del registro ricorsi 2006.
   Visto l'atto di costituzione della Regione Abruzzo;
   Udito  nell'udienza  pubblica  del  15  gennaio  2008  il  giudice
relatore Luigi Mazzella;
   Uditi  l'avvocato  dello  Stato  Glauco Nori per il Presidente del
Consiglio  dei  ministri  e l'avvocato Sandro Pasquali per la Regione
Abruzzo.
                          Ritenuto in fatto
   1.    -   Con  ricorso  ritualmente  notificato  e  depositato  in
cancelleria,  il Presidente del Consiglio dei ministri ha proposto in
via  principale,  in  riferimento  agli  artt.  3,  97  e  117  della
Costituzione, questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 1,
commi  20  e 22, e 2 della legge della Regione Abruzzo 8 giugno 2006,
n. 16  (Disposizioni  di  adeguamento  normativo per il funzionamento
delle strutture e per la razionalizzazione della finanza regionale al
fine  di  concorrere  alla  realizzazione  degli obiettivi di finanza
pubblica).
   1.1. - In relazione all'art. 1, comma 20, della legge reg. Abruzzo
n. 16  del  2006, il ricorrente premette che la norma, nel sostituire
il  comma  4  dell'art.  8 della legge della Regione Abruzzo 9 maggio
2001,  n. 17  (Disposizioni  per l'organizzazione ed il funzionamento
delle strutture amministrative di supporto agli organi elettivi della
Giunta regionale), dispone che «Ai dipendenti con mansioni di autista
in  servizio  presso  la Giunta regionale e il Consiglio regionale e'
corrisposta  una  indennita'  omnicomprensiva  in  sostituzione degli
istituti   relativi  allo  straordinario,  reperibilita',  rischio  e
turnazione».
   Ad  avviso del Presidente del Consiglio dei ministri, si tratta di
disposizione  che,  dovendo  essere ricondotta alla materia «tutela e
sicurezza  del lavoro» (oggetto di legislazione concorrente), sarebbe
illegittima  per  contrasto  con  il  principio fondamentale espresso
dall'art.  45  del  decreto  legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni  pubbliche).  Tale norma, al comma 1, dispone che «Il
trattamento  economico  fondamentale  ed  accessorio  e' definito dai
contratti   collettivi»   e   disciplina   cosi'   i   rapporti   tra
rappresentanze  sindacali  ed enti datori di lavoro con una normativa
necessariamente   uniforme  su  tutto  il  territorio  nazionale.  In
particolare, a parere del ricorrente, il citato art. 45 impone che le
singole  voci  componenti  del  trattamento  economico dei dipendenti
pubblici siano determinate con il contratto collettivo ed esclude che
la fonte legislativa possa intervenire in materia.
   Il   Presidente   del   Consiglio   dei   ministri   sostiene  che
l'illegittimita'  della  norma regionale e' ancor piu' evidente se si
considera  che  essa  non  ha  stabilito  alcunche'  a  proposito del
procedimento  per la determinazione dell'indennita' da essa prevista,
determinazione   alla   quale,   pertanto,   dovra'   necessariamente
provvedere  una  legge  successiva, come confermato anche dalla nuova
formulazione dell'art. 8, comma 4, della legge reg. Abruzzo n. 17 del
2001.  Tale  norma,  infatti, nella sua precedente versione prevedeva
che l'indennita' sarebbe stata stabilita «in relazione alla normativa
vigente», dando cosi' per presupposta l'osservanza anche dei principi
fondamentali  in  materia.  Invece  il  testo  della norma introdotto
dall'art.  1,  comma  20,  della legge reg. Abruzzo n. 16 del 2006 si
limita  a  disporre  che  la  rideterminazione dell'indennita' potra'
avvenire   a   cadenza  biennale  «previa  concertazione  sindacale».
L'intervento  sindacale,  dunque,  e'  previsto solo per le modifiche
successive, ma non per la prima determinazione dell'indennita'.
   1.2.  -  Relativamente  all'art.  1,  comma  22,  della legge reg.
Abruzzo  n. 16  del  2006,  il  Presidente del Consiglio dei ministri
deduce  che la norma ha soppresso l'inciso «in possesso dei requisiti
per  l'accesso  alla categoria D» nel comma 3 dell'art. 6 della legge
della  Regione  Abruzzo  9  maggio  2001,  n. 18 (Consiglio regionale
dell'Abruzzo,  autonomia  e  organizzazione).  Aggiunge  che la Corte
costituzionale,  con la sentenza n. 62 del 2006, pronunciandosi sulla
legittimita'  costituzionale  dell'art.  1  della legge della Regione
Abruzzo 12 novembre 2004, n. 39 (Interpretazione autentica della L.R.
n. 18/2001 concernente: Consiglio regionale dell'Abruzzo, autonomia e
organizzazione),   ha  rilevato  che  «la  norma  di  interpretazione
autentica,  sottoposta  al  vaglio  di  legittimita'  costituzionale,
consente di conferire la responsabilita' delle segreterie non solo al
personale interno di categoria "D", ma anche a chi e' in possesso dei
requisiti  per  l'accesso a tale categoria [...], in conformita', del
resto,  con  la  ratio  della  disposizione  interpretata,  che  gia'
contemplava  la  possibilita'  di  ricoprire  quell'incarico,  previa
stipulazione  di  un  contratto  a  tempo determinato, per l'estraneo
all'amministrazione  regionale in possesso dei requisiti per accedere
alla  predetta  categoria».  Poiche'  questo  dato normativo e' stato
considerato  decisivo  per  ritenere  costituzionalmente legittima la
norma  esaminata,  a  parere del ricorrente l'eliminazione - disposta
dall'art.  1,  comma  22,  della  legge reg. Abruzzo n. 16 del 2006 -
della  necessita'  del  possesso  dei  requisiti  per  l'accesso alla
categoria   D   ai   fini   dell'assunzione   a   tempo   determinato
contrasterebbe con gli artt. 3 e 97 della Costituzione.
   1.3.  -  Con riferimento all'art. 2 della legge reg. Abruzzo n. 16
del  2006,  il  Presidente  del  Consiglio  dei ministri premette che
l'art.   1,   comma   54,   della  legge  23  dicembre  2005,  n. 266
(Disposizioni  per  la  formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello    Stato   -   legge   finanziaria   2006),   ha   imposto   la
rideterminazione,   con   una  riduzione  del  10  per  cento,  delle
indennita',  dei gettoni di presenza e di tutte le utilita', comunque
denominate,  spettanti,  tra  gli  altri,  ai  consiglieri regionali,
enunciando   cosi'   un   principio   fondamentale   in   materia  di
coordinamento  della finanza pubblica. Conseguentemente, a parere del
ricorrente,  l'art. 2, commi 7, 8 e 9, della legge reg. Abruzzo n. 16
del  2006  [recte: l'art. 7, commi 7, 8 e 9, della legge reg. Abruzzo
n. 18  del 2001, come sostituito dall'art. 2 della legge reg. Abruzzo
n. 16 del 2006], aumentando proprio quelle voci di spesa che la norma
fondamentale  dello  Stato invitava a ridurre, violerebbe l'art. 117,
terzo comma, della Costituzione.
   2.  -  Si  e'  costituita  la Regione Abruzzo ed ha chiesto che le
questioni siano dichiarate infondate.
   2.1.  -  Rispetto  all'art.  1, comma 20, della legge reg. Abruzzo
n. 16   del  2006,  la  Regione  deduce  che  la  norma  deve  essere
interpretata  nel  senso che essa costituisce il semplice presupposto
della  successiva definizione in sede contrattuale dell'indennita' da
essa  prevista e il riferimento alla «previa concertazione sindacale»
contenuto  nella  medesima  disposizione  censurata  deve  intendersi
applicabile   anche  al  «titolo  originario  di  attribuzione  della
indennita».
   Inoltre,  ad  avviso  della  Regione,  il  conferimento ex lege di
indennita'  economiche  non  e'  di  per  se'  censurabile  sul piano
costituzionale  se,  come  nella fattispecie, esso sia delimitato dal
rispetto  dei  principi  del  patto  di  stabilita' e degli strumenti
convenzionali di determinazione.
   2.2. - Quanto all'art. 1, comma 22, della legge reg. Abruzzo n. 16
del  2006,  la  Regione  deduce  che  l'eliminazione, operata da tale
norma,  dell'inciso  «in  possesso  dei  requisiti per l'accesso alla
categoria  D»,  contenuto  nel testo originario dell'art. 6, comma 3,
della  legge  reg.  Abruzzo n. 18 del 2001, comunque non consente, in
presenza  di  tutta la normazione regionale che diversamente dispone,
che  si  possa  accedere ad incarichi regionali senza il possesso dei
requisiti   necessari,   perche'  l'inciso  eliminato  era  meramente
confermativo del generale regime giuridico del personale regionale.
   2.3.  -  Con riferimento all'art. 2 della legge reg. Abruzzo n. 16
del  2006,  infine, la Regione sostiene che le disposizioni censurate
dal Presidente del Consiglio dei ministri ineriscono a rimborsi spese
e  quindi  non  sussisterebbe  contrasto  con  la  normativa  statale
richiamata dal ricorrente.
   3.  -  In  altra  memoria  successivamente  depositata, la Regione
Abruzzo  deduce  che  la  legge della Regione Abruzzo 5 ottobre 2006,
n. 30  (Modifica  all'articolo  7  della  L.R.  9  maggio 2001, n. 18
recante    «Consiglio    regionale    dell'Abruzzo,    autonomia    e
organizzazione»  cosi'  come  sostituito dall'articolo 2 della L.R. 8
giugno 2006, n. 16 recante «Disposizioni di adeguamento normativo per
il  funzionamento  delle  strutture  e per la razionalizzazione della
finanza  regionale  al  fine  di  concorrere alla realizzazione degli
obiettivi  di  finanza  pubblica»),  ha  abrogato  i  commi  7, 8 e 9
dell'art.  7  della  legge  reg.  Abruzzo  n. 18 del 2001, cosi' come
sostituiti  dall'art.  2  della legge reg. Abruzzo n. 16 del 2006. La
Regione aggiunge che le disposizioni impugnate non hanno avuto alcuna
applicazione  nel  periodo intercorso tra la loro entrata in vigore e
la  loro abrogazione e, pertanto, chiede che sulla relativa questione
di  legittimita'  costituzionale  sia  dichiarata la cessazione della
materia del contendere.
   4.  -  Con  atto  depositato  in cancelleria il 19 luglio 2007, il
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  ha  rinunciato  al ricorso
limitatamente alla questione di legittimita' costituzionale dell'art.
2  della  legge  reg.  Abruzzo  n. 16  del  2006,  in considerazione,
appunto,  dell'intervenuta  abrogazione delle disposizioni introdotte
dalla norma censurata.
   Con  deliberazione del 14 gennaio 2008, depositata nell'udienza di
discussione, la Giunta della Regione Abruzzo ha accettato la rinuncia
parziale del ricorrente.
                       Considerato in diritto
   1.  -  Il Presidente del Consiglio dei ministri ha proposto in via
principale, in riferimento agli artt. 3, 97 e 117 della Costituzione,
questioni  di  legittimita'  costituzionale degli artt. 1, commi 20 e
22,  e  2  della  legge  della  Regione  Abruzzo 8 giugno 2006, n. 16
(Disposizioni  di  adeguamento  normativo  per il funzionamento delle
strutture  e per la razionalizzazione della finanza regionale al fine
di   concorrere   alla   realizzazione  degli  obiettivi  di  finanza
pubblica).
   2.  - Il ricorrente ha successivamente rinunciato all'impugnazione
dell'art.  2  della legge reg. Abruzzo n. 16 del 2006 e la Regione ha
accettato tale rinuncia.
   Pertanto,  ai  sensi  dell'art.  25  delle norme integrative per i
giudizi davanti alla Corte costituzionale, va dichiarata l'estinzione
del  giudizio limitatamente alla questione concernente il citato art.
2.
   3. - Con riferimento alla questione relativa all'art. 1, comma 20,
della  legge reg. n. 16 del 2006, il ricorrente deduce che tale norma
sostituisce  il comma 4 dell'art. 8 della legge della Regione Abruzzo
9  maggio  2001,  n. 17  (Disposizioni  per  l'organizzazione  ed  il
funzionamento  delle strutture amministrative di supporto agli organi
elettivi  della Giunta regionale), il quale ora dispone, tra l'altro,
che  «Ai  dipendenti  con  mansioni  di autista in servizio presso la
Giunta   regionale  e  il  Consiglio  regionale  e'  corrisposta  una
indennita'  omnicomprensiva  in  sostituzione degli istituti relativi
allo  straordinario,  reperibilita',  rischio e turnazione» e che «la
Giunta  regionale  e  l'Ufficio  di  Presidenza  con cadenza biennale
possono rideterminare, previa concertazione sindacale, in armonia con
i  principi  di  contenimento della spesa per la finanza pubblica, le
indennita' di cui al presente comma».
   Anche  l'originaria  versione  del comma 4 dell'art. 8 contemplava
tale  emolumento  ed il Presidente del Consiglio dei ministri afferma
che  l'innovazione di maggior rilievo consiste nel fatto che la nuova
versione   della   norma   non  disciplina  il  procedimento  per  la
determinazione   dell'indennita',   mentre   la  versione  precedente
prevedeva  che  essa  sarebbe  stata  stabilita  «in  relazione  alla
normativa  vigente»;  tutte  le  altre modificazioni, ad avviso dello
stesso   ricorrente,   hanno   comportato   solamente   una  migliore
formulazione della norma, senza innovazioni sostanziali.
   Il ricorrente sostiene l'illegittimita' della nuova versione della
disposizione, deducendo che la norma impugnata deve essere ricondotta
alla  materia  «tutela e sicurezza del lavoro», oggetto di competenza
legislativa  concorrente. La Regione sarebbe stata tenuta, quindi, al
rispetto  dei  principi  fondamentali  della  materia  dettati  dalla
legislazione  statale,  uno dei quali e' espresso dall'art. 45 del d.
lgs.  30  marzo  2001,  n. 165  (Norme  generali sull'ordinamento del
lavoro  alle  dipendenze  delle amministrazioni pubbliche) che impone
che   le  singole  voci  componenti  del  trattamento  economico  dei
dipendenti  pubblici siano determinate con il contratto collettivo ed
esclude che la legge possa attribuire direttamente alcune indennita'.
Ora,  poiche'  il testo introdotto dall'art. 1, comma 20, della legge
reg.  n. 16  del 2006 non prevede alcunche' in ordine al procedimento
per  la determinazione dell'indennita', ad avviso del ricorrente alla
quantificazione dell'emolumento dovra' necessariamente provvedere una
legge  successiva,  in violazione del predetto principio fondamentale
posto dalla legge statale.
   3.1.  -  La  questione,  nei termini in cui e' stata formulata, e'
inammissibile.
   Il  thema  decidendum del giudizio di costituzionalita' e' fissato
dal  ricorso e dai motivi in esso contenuti (sui quali solamente puo'
quindi svolgersi il contraddittorio: sentenza n. 533 del 2002) e, nel
presente  giudizio  di costituzionalita', il Presidente del Consiglio
dei ministri deduce l'illegittimita' della norma regionale affermando
che  essa deve essere ricondotta alla materia «tutela e sicurezza del
lavoro».
   In  difformita'  da  tale assunto, la relazione del Ministro degli
affari  regionali  e  le  autonomie  locali  allegata  alla  delibera
governativa  di impugnazione delle norme regionali in esame (delibera
della  quale  la  predetta  relazione  costituisce parte integrante),
individua  le  norme  costituzionali  violate  dall'art. 1, comma 20,
della legge reg. Abruzzo n. 16 del 2006 nell'art. 117, secondo comma,
lettera  l),  riconducendo  la  questione  sotto  questo profilo alla
materia   «ordinamento   civile»,   e  nell'art.  117,  terzo  comma,
collocando  la  questione  anche  nella  materia «coordinamento della
finanza pubblica».
   Secondo  il  giudizio  del  Governo -  espresso nella delibera del
Consiglio  dei  ministri  -  le  competenze  statali illegittimamente
invase  dalle  norme regionali impugnate sono la potesta' legislativa
esclusiva  in  materia  di ordinamento civile e quella concorrente in
materia di coordinamento della finanza pubblica.
   Tale determinazione politica, contenuta nella delibera governativa
e  volta  all'impugnazione  della  legge  regionale  sotto  i profili
sopraindicati, e' stata disattesa nel ricorso poi proposto alla Corte
dall'Avvocatura  generale dello Stato. In quest'ultimo atto, infatti,
si  deduce  la  violazione  di una competenza legislativa concorrente
prevista  dall'art. 117, terzo comma, relativa alla materia di tutela
e sicurezza del lavoro, per inosservanza di un principio fondamentale
ad essa inerente. La questione proposta dalla Difesa erariale risulta
diversa  da  quella  che  il  Consiglio  dei  ministri  aveva  inteso
prospettare  con  proprio  atto  formale. In questa maniera, e' stata
introdotta  nel  presente  giudizio  una  questione  di  legittimita'
costituzionale  che, per essere sostanzialmente non conforme a quella
oggetto  della  menzionata delibera governativa, rimane priva del suo
pertinente presupposto giuridico.
   4. - Il Presidente del Consiglio dei ministri impugna anche l'art.
1,  comma  22,  della  legge reg. Abruzzo n. 16 del 2006, il quale ha
apportato  modifiche al comma 3 dell'art. 6 della legge della Regione
Abruzzo  9  maggio  2001,  n. 18  (Consiglio  regionale dell'Abruzzo,
autonomia e organizzazione).
   Quest'ultima norma si occupa dei responsabili delle segreterie dei
gruppi  consiliari e, nella sua prima formulazione, stabiliva che «la
responsabilita'  delle  segreterie puo' essere attribuita a personale
di categoria "D" o a personale assunto con rapporto di lavoro a tempo
determinato   in   possesso   dei   requisiti   per   l'accesso  alla
categoria "D"». L'art. 1 della successiva legge della Regione Abruzzo
12   novembre   2004  n. 39  (Interpretazione  autentica  della  L.R.
n. 18/2001 concernente: Consiglio regionale dell'Abruzzo, autonomia e
organizzazione),  ha  disposto  che la norma in questione deve essere
interpretata  nel  senso che la responsabilita' delle segreterie puo'
essere  attribuita  anche a dipendenti regionali che, pur non essendo
formalmente  inquadrati  nella categoria D, sono tuttavia in possesso
dei relativi requisiti d'accesso.
   L'art.  1,  comma  22, della legge reg. Abruzzo n. 16 del 2006, e'
anch'esso  intervenuto sul comma 3 dell'art. 6 della legge reg. n. 18
del  2001 ed ha soppresso l'inciso relativo ai requisiti che, secondo
l'originaria   versione  della  norma,  il  soggetto  esterno  doveva
possedere  per  poter  ricoprire  l'incarico  di  responsabile  della
segreteria.   A  seguito  di  tale  modifica,  pertanto,  attualmente
l'incarico  in oggetto puo' essere attribuito: a dipendenti regionali
inquadrati  nella  categoria D; a dipendenti regionali non inquadrati
nella  categoria  D,  ma in possesso dei requisiti per l'accesso alla
categoria  D;  ad  esterni  assunti  con  apposito  contratto a tempo
determinato,  siano  o  meno  in possesso dei requisiti richiesti per
l'accesso alla categoria D.
   Il  Presidente  del  Consiglio dei ministri deduce che la modifica
della  norma viola i principi di ragionevolezza, imparzialita' e buon
andamento della pubblica amministrazione (artt. 3 e 97 Cost.).
   La questione e' fondata.
   E palese,  infatti,  l'irragionevolezza  di una disposizione che -
senza  alcuna  ragione  giustificatrice  -,  da  un lato, richiede ad
alcune  categorie  di  aspiranti  all'incarico  (i dipendenti interni
all'amministrazione regionale) determinati requisiti (quelli previsti
per l'accesso alla categoria D) e, dall'altro, ne prescinde per altre
categorie    di    possibili    interessati   (i   soggetti   esterni
all'amministrazione).
   Tale  irragionevolezza  ridonda  anche in violazione del principio
del   buon  andamento  dell'amministrazione,  perche'  la  previsione
dell'assunzione  (sia pure a tempo determinato) di personale sfornito
dei requisiti normalmente richiesti per lo svolgimento delle funzioni
che    e'    destinato    ad   espletare,   determina   l'inserimento
nell'organizzazione   pubblica   di   soggetti  che  non  offrono  le
necessarie garanzie di professionalita' e competenza.
   Le  considerazioni  ora  svolte  non sono contraddette dall'ultima
parte  del  comma 3 dell'art. 6 della legge reg. n. 18 del 2001 (pure
introdotta dall'art. 1, comma 22, della legge reg. n. 16 del 2006, ma
non  impugnata  dallo  Stato), secondo cui l'incarico di responsabile
delle   segreterie   dei  gruppi  consiliari  abruzzesi  puo'  essere
attribuito  anche  «al  personale di cui all'art. 5, comma 3», vale a
dire   ai   dipendenti   regionali   assegnati  alle  segreterie  dei
Consiglieri  segretari e dei Presidenti delle Commissioni permanenti,
di  Vigilanza e della Giunta per il regolamento. E' vero che a queste
ultime  segreterie  possono  essere assegnati, oltre che impiegati di
categoria  D,  anche  impiegati delle categorie inferiori; ma e' vero
anche  che  il  rinvio  «al  personale  di  cui all'art. 5, comma 3»,
operato  dalla norma in oggetto, ha il solo effetto di consentire che
l'incarico di responsabile delle segreterie dei gruppi consiliari sia
attribuito  anche a dipendenti regionali che contestualmente svolgano
la  loro  attivita'  presso le segreterie dei Consiglieri segretari e
dei  Presidenti  delle  commissioni,  ferma  restando,  comunque,  la
necessita' dell'inquadramento nella categoria D.