ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 10, comma 9, della legge della Regione Campania 13 agosto 1998, n. 16 (Assetto dei Consorzi per le aree di sviluppo industriale) come autenticamente interpretato dall'art. 77, comma 2, della legge della Regione Campania 11 agosto 2001, n. 10 (Disposizioni di finanza regionale anno 2001), promosso con ordinanza del 19 luglio 2006 dal Tribunale amministrativo regionale della Campania sui ricorsi riuniti proposti da Tremiterra Errico ed altri contro il Comune di Carinaro ed altri, iscritta al n. 429 del registro ordinanze 2007 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24, 1ยช serie speciale, dell'anno 2007; Udito nella Camera di consiglio del 12 dicembre 2007 il giudice relatore Alfio Finocchiaro; Ritenuto che, nel corso di giudizio di impugnazione avverso gli atti del procedimento espropriativo di aree per la realizzazione degli insediamenti produttivi e connesse infrastrutture delle societa' consorziate nella societa' consortile Unica s.c.r.l., per la produzione dell'intera filiera calzaturiera dell'agglomerato industriale Aversa-nord-tenimento comunale di Carinaro, il Tribunale amministrativo regionale della Campania, sezione V, con ordinanza del 19 luglio 2006, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 10, comma 9, della legge regionale della Campania 13 agosto 1998, n. 16 (Assetto dei Consorzi per le aree di sviluppo industriale), come autenticamente interpretato dall'art. 77, comma 2, della legge regionale della Campania 11 agosto 2001, n. 10 (Disposizioni di finanza regionale anno 2001), per violazione degli articoli 3, 42 e 97 della Costituzione. Considerato che, successivamente all'ordinanza di rimessione, con la sentenza 20 luglio 2007, n. 314, questa Corte ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli articoli 3, 42, terzo comma, e 97 della Costituzione, il combinato disposto dell'art. 10, comma 9, della citata legge regionale n. 16 del 1998, e dell'art. 77, comma 2, della predetta legge regionale n. 10 del 2001, nella parte in cui proroga per un triennio i piani regolatori dei nuclei e delle aree industriali gia' scaduti; che, pertanto, alla stregua della costante giurisprudenza di questa Corte, va ordinata la restituzione degli atti al giudice rimettente, al fine di una nuova valutazione della rilevanza della questione sollevata, alla luce della citata sopravvenuta sentenza di questa Corte n. 314 del 2007 (ordinanze n. 99 del 2007; n. 443 e n. 326 del 2006).