ha pronunciato la seguente
                              Ordinanza
nel  giudizio  di  legittimita' costituzionale dell'art. 10, comma 9,
della legge della Regione Campania 13 agosto 1998, n. 16 (Assetto dei
Consorzi  per  le  aree  di sviluppo industriale) come autenticamente
interpretato  dall'art.  77,  comma  2,  della  legge  della  Regione
Campania  11  agosto  2001,  n. 10 (Disposizioni di finanza regionale
anno  2001),  promosso con ordinanza del 19 luglio 2006 dal Tribunale
amministrativo  regionale della Campania sui ricorsi riuniti proposti
da  Tremiterra Errico ed altri contro il Comune di Carinaro ed altri,
iscritta  al  n. 429  del  registro ordinanze 2007 e pubblicata nella
Gazzetta   Ufficiale   della  Repubblica  n. 24, 1ยช  serie  speciale,
dell'anno 2007;
   Udito  nella  Camera  di consiglio del 12 dicembre 2007 il giudice
relatore Alfio Finocchiaro;
   Ritenuto  che,  nel  corso di giudizio di impugnazione avverso gli
atti  del  procedimento  espropriativo  di  aree per la realizzazione
degli   insediamenti   produttivi  e  connesse  infrastrutture  delle
societa' consorziate nella societa' consortile Unica s.c.r.l., per la
produzione    dell'intera   filiera   calzaturiera   dell'agglomerato
industriale  Aversa-nord-tenimento comunale di Carinaro, il Tribunale
amministrativo regionale della Campania, sezione V, con ordinanza del
19 luglio 2006, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale
dell'art. 10, comma 9, della legge regionale della Campania 13 agosto
1998,   n. 16   (Assetto   dei  Consorzi  per  le  aree  di  sviluppo
industriale), come autenticamente interpretato dall'art. 77, comma 2,
della   legge   regionale   della  Campania  11  agosto  2001,  n. 10
(Disposizioni  di  finanza regionale anno 2001), per violazione degli
articoli 3, 42 e 97 della Costituzione.
   Considerato  che, successivamente all'ordinanza di rimessione, con
la  sentenza  20  luglio  2007,  n. 314,  questa  Corte ha dichiarato
costituzionalmente  illegittimo, per violazione degli articoli 3, 42,
terzo comma, e 97 della Costituzione, il combinato disposto dell'art.
10, comma 9, della citata legge regionale n. 16 del 1998, e dell'art.
77,  comma  2,  della  predetta legge regionale n. 10 del 2001, nella
parte  in cui proroga per un triennio i piani regolatori dei nuclei e
delle aree industriali gia' scaduti;
     che,  pertanto,  alla  stregua  della costante giurisprudenza di
questa  Corte,  va  ordinata  la  restituzione  degli atti al giudice
rimettente,  al  fine  di una nuova valutazione della rilevanza della
questione  sollevata, alla luce della citata sopravvenuta sentenza di
questa  Corte  n. 314  del  2007  (ordinanze n. 99 del 2007; n. 443 e
n. 326 del 2006).