LA CORTE DI APPELLO
   Sciogliendo la riserva di cui al verbale che precede;
   Letti gli atti ed i documenti di causa;
   Sentito il relatore;
   Ha pronunziato la seguente ordinanza.
   Giovanni  De  Gregorio,  titolare di azienda agricola, ha proposto
opposizione  avverso  il decreto ingiuntivo nei suoi confronti emesso
dal  giudice del Tribunale di Milano sul ricorso di Barclays Bank Plc
per il pagamento della somma di lire 31.394.572 quale restituzione di
un prestito ricevuto dall'istituto di credito ingiungente.
   Ha  sostenuto l'opponente che la legge regionale 28 dicembre 2000,
n. 28,  della  Regione  Sicilia  aveva  prorogato  la  scadenza delle
passivita'  di  carattere  agricolo  della  aziende  agricole, con la
conseguenza  che  il credito vantato dall'opposto istituto di credito
non era esigibile.
   Nel  giudizio  di  opposizione  si e' costituita Barklays Bank Plc
sostenendo  la  non  applicabilita' al caso in esame della previsione
normativa di cui alla richiamata legge regionale.
   Il  primo  giudice  e'  pervenuto  alla decisione di rigetto della
proposta opposizione sul plurimo rilievo che:
   a)  «la  disposizione della legge regionale 23 dicembre 2000 n. 28
alla quale fa riferimento l'opponente consente effettivamente qualche
incertezza   al  fine  della  precisa  individuazione  del  campo  di
applicazione soggettivo della norma»;
   b) «si fa riferimento all'attivita' produttiva delle aziende della
regione, ma anche agli istituti di credito agrario che, ipotesi forse
non  presa  nella  giusta  considerazione in sede di emanazione della
norma,   non   sono   necessariamente   quelli  operanti  nell'ambito
regionale, ma ben possono essere quelli operanti in campo nazionale o
internazionale»;
   c)  «l'incertezza  della  norma appare ancora piu' evidente ove si
consideri  come  la Corte costituzionale con sentenza n. 391 del 1989
abbia  incidentalmente  richiamato  che "... la preclusione al potere
legislativo  regionale  di  interferenze nella disciplina dei diritti
soggettivi,  riguarda  i  profili  civilistica  dei  rapporti  da cui
derivano  ...,  le regole sull'adempimento delle obbligazioni e sulla
responsabilita'    per    inadempimento,    la    disciplina    della
responsabilita'  contrattuale..."  cosi'  sottolineando un evidente e
non superabile limite della potesta' normativa regionale»;
   d)   «la  norma  la  cui  incertezza  si  e'  sottolineata  appare
disciplinare proprio specifici rapporti soggettivi, disciplina che la
parte opponente ritiene estendersi anche a soggetti avente sede al di
fuori  della  Regione  Sicilia,  sia  pure se operanti in tale ambito
regionale»;
   e)  nella indubbia difficolta' di interpretazione della non chiara
norma   il  giudice  ritiene  di  dovere  escludere  che,  stante  la
richiamata  affermazione  della  Corte costituzionale, il legislatore
regionale  abbia  inteso  riferire il delicato ambito di applicazione
della  norma  anche  a  soggetti non aventi sede nella regione, cosi'
rendendo  la  norma  in piu' incerta compatibilita' con le previsioni
della legislazione statale».
   A  fondamento  della proposta impugnazione ha dedotto l'appellante
De Gregorio Giovanni l'errore in cui sarebbe incorso il primo giudice
a proposito del limite del diritto privato all'efficacia territoriale
della  legge  regionale di cui trattasi, limite arbitrariamente posto
al  fine  di coordinare la disposizione normativa di cui trattasi con
quanto  affermato  -  vuolsi  in  via  del  tutto incidentale - nella
richiamata  decisione  della  Corte  costituzionale  11  luglio 1989,
n. 39.  Ha  censurato  inoltre  l'appellante  la  sentenza  del primo
giudice  nel  punto  in  cui  dalla  richiamata  sentenza della Corte
costituzionale  ha  fatto  discendere  -  errando  - la necessita' di
restringere  l'ambito applicativo della legge regionale n. 28/2000 ai
soggetti  aventi  sede nella Regione Sicilia nonche' nel punto in cui
non  ha considerato che il contratto fra le parti era stato stipulato
in  Palermo  con  la  conseguenza  che  la  applicazione  della legge
regionale  di cui trattasi doveva essere riconosciuto non fosse altro
che  con  riferimento  al  luogo  di  conclusione  del  contratto  di
finanziamento.
   Nel  costituirsi  in  giudizio  l'appellata  Barclays  bank Plc ha
dedotto   la  infondatezza  dei  motivi  proposti  dall'appellante  a
sostegno  del  proposto  gravame ed ha concluso per la conferma della
impugnata sentenza.
   Tale  essendo  la  posizione  delle  parti,  rileva  la  Corte che
l'argomentazione  centrale che il primo giudice ha posto a fondamento
della  propria  decisione  ed a tenore della quale la disposizione di
cui  all'art.  1  della  legge regionale della Regione Sicilia del 23
dicembre  2000, n. 38, non troverebbe applicazione al caso di specie,
appare   suscettibile  di  differente  valutazione  alla  luce  della
contrapposte  argomentazioni  sviluppare  dalle  parti  nel  presente
giudizio di appello e nel pregresso giudizio di opposizione a decreto
ingiuntivo.
   Rileva  altresi'  la  Corte che di conseguenza assume tutta la sua
rilevanza la dibattuta questione della conformita' della citata norma
regionale  ai  principi  sanciti  dall'ordinamento  statale  (il c.d.
limite  del  diritto  privato) ed in particolare ai principi comuni e
fondamentali  del  diritto  civile  in  tema di regole sul completo e
tempestivo adempimento delle obbligazioni e sulla responsabilita' per
inadempimento,  oltre  che  del  contrasto  fra la citata norma ed il
principio  sancito  dall'art.  3  della Costituzione. Invero il testo
della norma di cui all'art. 1 in discorso laddove recita che «al fine
di  agevolare la ripresa produttiva delle aziende agricole siciliane,
gli istituti e gli enti esercenti il credito agricolo prorogano al 31
dicembre  2001  le  passivita'  di  carattere agricolo ivi compresi i
ratei  relativi  a  prestiti  di dotazione per l'acquisto di macchine
agricole..., gia' scaduti o che andranno a scadere entro il 30 giugno
2001,  ancorche' gia' prorogate, purche' contratte anteriormente alla
data  di  entrata  in vigore della presente legge» integra, nella sua
assolutezza  ed  indiscriminata omnicomprensivita' una vera e propria
interferenza  del  potere legislativo regionale con la disciplina dei
diritti  soggettivi  ed  in particolare con la disciplina dei profili
civilistici  quali  le  regole  sull'adempimento  delle obbligazioni,
soprattutto  in  considerazione  del  fatto  che deve ritenersi ormai
principio  riconosciuto  e condiviso quello alla stregua del quale il
diritto  privato  costituisce  una materia a se stante, ben definita,
nei  cui  confronti  la  connessione  teleologica  con  la cura degli
interessi  pubblici  propri  delle  materie  regionali,  non consente
intromissione  alcuna; neanche in presenza di situazioni eccezionali,
figurarsi  in presenza di situazioni - quali quella di cui alla norma
in  discorso  - non connotata da alcun profilo di specificita' ovvero
indice di eccezionalita'.
   Sulla  scorta  delle  considerazioni che precedono rileva la Corte
per  un  verso che non appaiono manifestamente infondati i profili di
illegittimita'  costituzionale  della  citata norma e per altro verso
che  la  questione  di  legittimita'  costituzionale appare del tutto
rilevante   ai   fini   della  decisione  della  controversa,  (sara'
necessario  stabilire  se  per  la  risoluzione  della vicenda di cui
trattasi   potra'   essere  fatta  applicazione  della  citata  norma
regionale)  non  ostando  a tale proposito la precedente pronunzia di
«manifesta  inammissibilita'  della  questione» assunta in precedenza
dalla  Corte  sul  rilievo  della  omissione  della descrizione della
fattispecie da parte del giudice allora remittente.