IL GIUDICE DI PACE
   Ha  pronunciato  la seguente ordinanza nella causa iscritta al NRG
13673/06,  promossa  da Sgroi Vincenzo, rappresentato e difeso giusta
procura  speciale  a margine dell'atto di citazione dall'avv. Claudio
Acampora ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano,
corso XXII Marzo, n. 49;
   Contro  Jimenez  Bustos  Juan  Batista  e Zurich Insurance Company
S.A.,  rappresentati  e  difesi,  giusta  procura  speciale  in calce
all'atto  di  citazione,  dall'avv.  Grazia Giordano ed elettivamente
domiciliati  presso  il suo studio in Milano, corso di Porta Vittoria
n. 51;
                              F a t t o
   Con atto di citazione Vincenzo Sgroi conveniva in giudizio Jimenez
Bustos  Juan  Batista  e  la  Zurich  Insurance  Company (gia' Zurigo
Assicurazioni  S.A.)  al  fine  di  sentire  condannare gli stessi al
risarcimento  dei  danni  patrimoniali  subiti  a  causa del sinistro
stradale  verificatosi  in  Milano, in via Bagarotti in data 5 luglio
2004.
   L'attore   chiedeva   di   accertare   e   dichiarare  l'esclusiva
responsabilita' del convenuto Jimenez Bustos Juan Batista (conducente
e  proprietario  dell'autovettura  «Nissan Atleon» tg. CH 067RC) e di
condannare i convenuti, in solido tra loro, al risarcimento dei danni
subiti  dall'attore  e  quantificati in complessivi euro 1.158,00 (di
cui  euro  688,00  per  riparazione  dell'autovettura, euro 40,00 per
ulteriori   spese   di  riparazione,  euro  250,00  per  svalutazione
postsinistro ed euro 180,00 per fermo tecnico).
   Lo  stesso  attore,  pero',  riconosceva che la convenuta Societa'
assicuratrice  ante  causam  gli  aveva  corrisposto la somma di euro
790,00  (di  cui  euro  690,00 per risarcimento danno subito da Sgroi
Vincenzo  ed  euro  100,00 per le spese legali stragiudiziali), somma
interamente  trattenuta  dall'attore.  Pertanto  la  somma  domandata
veniva  ridotta  a  complessivi  euro  368,00 (oltre ad interessi e a
rivalutazione monetaria).
   Inoltre  l'attore  chiedeva la condanna dei convenuti al pagamento
delle  spese legali stragiudiziali quantificate in euro 522,49 (oltre
accessori)  per  attivita'  svolta in epoca antecedente alla notifica
dell'atto di citazione.
   Con  vittoria  di spese diritti ed onorari da liquidarsi in favore
dell'avv. Claudio Acampora quale anticipatario.
   Le  parti convenute non contestavano la propria responsabilita' e,
tenuto   conto  della  somma  gia'  corrisposta  pari  ad  e  790,00,
chiedevano il rigetto delle domande avanzate nei loro confronti.
   Con vittoria delle spese processuali.
   Nel  corso  dell'udienza  di  precisazione  delle conclusioni e di
discussione  della  causa  il  difensore  dell'attore depositava nota
spese   per   complessivi  euro  2.318,24  mentre  il  difensore  dei
convenuti,  pur  chiedendo  il  rimborso  delle spese processuali, si
asteneva  dal presentare la nota spese rimettendosi al giudice per la
loro liquidazione.
   Il  giudice  tratteneva  la  causa per la decisione, ma, melius re
perpensa,  ritiene  che, allo stato, non possa essere emessa sentenza
non  avendo  le  parti  convenute,  in base alla vigente legislazione
ordinaria,  potuto esercitare il loro diritto di difesa, nel rispetto
del  principio  del contraddittorio, sulla domanda dell'attore di una
loro condanna per spese processuali per complessivi euro 2.318,24.
                            D i r i t t o
   Questo  giudice ritiene che, in base alla documentazione in atti e
alle  risultanze dell'attivita' istruttoria, non possa escludersi una
pronuncia  di accoglimento, sia pure soltanto in parte, della domanda
dell'attore  con  conseguente  condanna  dei  convenuti  non  solo al
risarcimento dei danni ma anche al rimborso delle spese processuali.
   Stabilisce  l'art.  91 c.p.c. che «Il giudice, con la sentenza che
chiude  il  processo  davanti a lui, condanna la parte soccombente al
rimborso   delle  spese  a  favore  dell'altra  parte  e  ne  liquida
l'ammontare  insieme  con  gli  onorari di difesa». E l'art. 75 delle
Disposizioni di attuazione del Codice di procedura civile prevede che
«Il  difensore al momento del passaggio in decisione della causa deve
unire  al fascicolo di parte la nota spese indicando in modo distinto
e  specifico  gli  onorari  e  le spese, con riferimento all'articolo
della tariffa dal quale si desume ciascuna partita».
   Il  giudice,  pero',  se e quando condanna al rimborso delle spese
processuali emette una pronuncia di condanna (al rimborso delle spese
processuali),  inaudita  altera  parte, e non di rado per importi che
superano e non di poco il valore della stessa causa.
   Le due anzidette disposizioni, infatti, non prevedono che ciascuna
delle  parti  possa  esaminare  la nota spese dell'altra e possa, sia
pure  in un breve lasso di tempo, formulare al giudice osservazioni o
riserve.
   La  mancata previsione del contraddittorio sulle spese processuali
ed,  in  particolare,  per  quanto  riguarda  il quantum, a parere di
questo giudice, e' di dubbia legittimita' costituzionale in relazione
al  secondo  comma dell'art. 111 Cost. il quale, nel testo risultante
dalla  Legge  costituzionale  n. 2  del  1999,  stabilisce  che «Ogni
processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di
parita', davanti ad un giudice terzo ed imparziale».
   L'espressione  «nel  contraddittorio  tra  le  parti» non puo' non
riferirsi  a  tutto  lo  svolgimento del processo e quindi anche alla
fase delle spese.
   Peraltro  il  contraddittorio  sulle  spese  processuali  non solo
sarebbe coerente con il citato principio costituzionale ma gioverebbe
alla  pronuncia  del  giudice  il  quale,  «In  presenza  di una nota
specifica  prodotta  dalla  parte  vittoriosa,  ha  l'onere  di  dare
adeguata  motivazione  dell'eliminazione o della riduzione di voci da
lui  operata,  allo  scopo  di consentire, attraverso il sindacato di
legittimita',  l'accertamento  della conformita' della liquidazione a
quanto risulta dagli atti e alle tariffe». (Cass., sez. lavoro, sent.
3 aprile 2007, n. 8295).
   La mancata previsione del contraddittorio sulle spese processuali,
oltre  che  in  contrasto  con la norma di cui all'art. 111, comma 2,
potrebbe  essere  in  contrasto  con  l'art. 24, secondo comma, della
Costituzione  «La difesa e' diritto inviolabile in ogni stato e grado
del procedimento».
   In  base  alla normativa vigente, infatti, le sentenze di condanna
al  rimborso  delle  spese  processuali  vengono  emesse senza alcuna
possibilita' di difesa almeno per quanto riguarda il quantum.
   Forse    potrebbe   ritenersi   «ragionevole»   l'esclusione   del
contraddittorio sulle spese processuali quando una parte e' contumace
anche  se  la  disposizione  di  cui  all'art. 292 c.p.c. prevede che
«...le comparse contenenti domande nuove... da chiunque proposte sono
notificate  personalmente  al contumace» (e la domanda di condanna ad
una  determinata  somma  «Quantificata» per la prima volta nella nota
spese non e' una domanda nuova?).
   Quando,  pero',  come  in  questa  causa,  entrambe  le parti sono
presenti   l'esclusione  del  contraddittorio,  a  parere  di  questo
giudice, non puo' avere alcuna razionale giustificazione.
   La  mancata previsione del contraddittorio sulle spese processuali
potrebbe quindi essere illegittima anche in relazione al principio di
ragionevolezza di cui all'art. 3 della Costituzione.
   Trattasi,  per  le argomentazioni sopra esposte, di questione «non
manifestamente  infondata»  e sulla quale, per quanto risulta, non vi
sono precedenti.
   Trattasi  anche  di  questione  «rilevante» ai fini della completa
definizione del presente giudizio perche' se le norme anzidette (art.
91  c.p.c.  e  art.  75  disp.  att  cod.  proc. civ.), in quanto non
prevedono  il  contraddittorio,  fossero  illegittime questo giudice,
come qualsiasi altro giudice, prima di emettere la sentenza, dovrebbe
sentire  ciascuna delle parti sulla nota spese della parte avversaria
e quindi sul quantum dei diritti e degli onorari.