LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE Ha emesso la seguente ordinanza - sull'appello n. 1685/05, depositato il 30 settembre 2005, - avverso la sentenza n. 298/20/2004, emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Genova, contro Regione Liguria, proposto dal ricorrente Riciputi Stefano, via degli Albanesi n. 352 - 16100 Genova, difeso da Rossi avv. Dario, p.zza Cattaneo n. 26/11 - 16128 Genova. Atti impugnati: avviso di accertamento tasse auto 1999. Visti l'atto di appello e gli atti tutti di causa; Dato atto che la Regione Liguria, gia' costituita in primo grado, non si e' costituita nel presente secondo grado; Udita alla pubblica udienza del 9 marzo 2007 la relazione del giudice Pasquale Germani e udito altresi' l'appellante; Ritenuto e considerato quanto segue. Esposizione del fatto Con ricorso in data 16 novembre 2003 alla Commissione tributaria provinciale di Genova il sig. Riciputi Stefano impugnava l'avviso di accertamento e di irrogazione di sanzioni della Regione Liguria per omesso pagamento delle tasse automobilistiche relative all'anno 1999: motivo del ricorso era l'intervenuta prescrizione della pretesa impositiva. Si costituiva la Regione Liguria affermando che la prescrizione non si era verificata in quanto essa, con l'art. 10 della propria legge n. 20 del 7 maggio 2002, aveva prorogato i termini per il recupero delle tasse in questione, concludendo per la reiezione del ricorso. La Commissione, con sentenza n. 298/20/04 depositata il 25 novembre 2004, ritenendo non provato il rispetto del termine per impugnare da parte del ricorrente, dichiarava inammissibile il ricorso. Ha proposto appello il ricorrente, con atto del 28 settembre 2005 consegnato il 30 settembre 2005 alla Regione Liguria e depositato nella stessa data presso questa Commissione, avverso la sentenza affermando non essersi verificata l'inammissibilita' del ricorso e chiedendo quindi, previa rimessione degli atti alla Corte costituzionale per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 10 della legge della Regione Liguria n. 20 del 2002, di annullare la sentenza e accogliere il ricorso; A seguito dell'udienza pubblica del 9 marzo 2007 questa Commissione, rilevato che la sentenza di primo grado ha erroneamente ritenuto che il ricorso introduttivo fosse inammissibile e che invece esso in base agli atti risulta tempestivo, ha deciso di passare all'esame del merito della causa e cioe' all'esame della questione della pretesa prescrizione del potere della regione di procedere al recupero delle tasse automobilistiche non pagate; la Commissione ha quindi ritenuto rilevante per la decisione della causa e non manifestamente infondata l'eccezione di incostituzionalita' sollevata dal contribuente, per contrasto con l'art. 117 della Costituzione, dell'art. 10 della legge della Regione Liguria n. 20 del 7 maggio 2002 che recita: «Art. 10 Rinvio di termini - 1. Il recupero delle tasse automobilistiche dovute per l'anno 1999 alla Regione Liguria, viene effettuato, unitamente al recupero previsto per l'anno 2000, entro il 31 dicembre 2003». Motivi della decisione Nella materia in esame l'art. 5 del d.l. 30 dicembre 1982, n. 953 (Misure in materia tributaria) convertito nella legge 28 febbraio 1983, n. 53, ha stabilito il termine di prescrizione triennale per il recupero delle tasse automobilistiche non pagate: successivamente, con vari atti normativi, il legislatore statale ha attribuito, il gettito delle tasse in questione alle regioni a statuto ordinario demandando alle stesse anche i poteri di riscossione, di accertamento, di applicazione delle sanzioni, restando evidentemente ferma la competenza esclusiva dello Stato per la disciplina sostanziale delle tasse stesse: in tal modo le tasse automobilistiche non possono qualificarsi come tributo proprio della regione nel senso voluto dall'art. 119, secondo comma, della Costituzione e pertanto la pretesa della legge regionale della Liguria di modificare i termini di prescrizione dell'accertamento non e' ammissibile in quanto lesiva della competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione. La Corte costituzionale ha del resto gia' enunciato i concetti suesposti in analoga questione relativa a legge regionale del Piemonte (sentenza n. 296 del 2003). Poiche' quindi la questione non e' manifestamente infondata ed e' rilevante ai fini della definizione del presente giudizio vertendo questo proprio sul compimento della prescrizione del potere di recupero della tassa automobilistica da parte dell'Amministrazione regionale, essa va sottoposta al giudizio della Corte costituzionale sospendendosi il processo in attesa della pronuncia della Corte.