Ordinanza
nei  giudizi  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  171, comma
1-bis,  del  decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice
della  strada),  comma  aggiunto  dall'art. 33 della legge 7 dicembre
1999,  n. 472  (Interventi nel settore dei trasporti. Ecologia) e poi
sostituito  dall'art.  3, comma 11, del decreto-legge 27 giugno 2003,
n. 151   (Modifiche   ed   integrazioni   al  codice  della  strada),
convertito,  con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, e
dell'art.  172,  comma 8, lettera f) (recte: lettera e), del medesimo
d.lgs.  n. 285  del  1992, promossi, con n. 2 ordinanze del 18 agosto
2006,  dal  Giudice  di pace di Chiaravalle Centrale nei procedimenti
civili  vertenti  tra  C.  V.,  D.N. V. e la Prefettura di Catanzaro,
iscritte  ai  nn.  535 e 536 del registro ordinanze 2007 e pubblicate
nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica n. 32, 1ª serie speciale,
dell'anno 2007;
   Visti  gli  atti  di  intervento  del Presidente del Consiglio dei
ministri;
   Udito  nella  Camera  di consiglio del 27 febbraio 2008 il giudice
relatore Alfonso Quaranta;
   Ritenuto  che  il Giudice di pace di Chiaravalle Centrale, con due
ordinanze  di  identico  contenuto,  ha  sollevato  -  in riferimento
all'art.   3   della   Costituzione   -   questioni  di  legittimita'
costituzionale dell'art. 171, comma 1-bis, del decreto legislativo 30
aprile  1992,  n. 285  (Nuovo  codice  della  strada), comma aggiunto
dall'art.  33  della  legge  7  dicembre 1999, n. 472 (Interventi nel
settore  dei trasporti. Ecologia) e poi sostituito dall'art. 3, comma
11,   del   decreto-legge   27  giugno  2003,  n. 151  (Modifiche  ed
integrazioni  al codice della strada), convertito, con modificazioni,
dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, e dell'art. 172, comma 8, lettera
f) (recte: lettera e), del medesimo d.lgs. n. 285 del 1992;
     che  il  rimettente - senza nulla precisare, in entrambi i casi,
in  merito  alla  fattispecie oggetto del giudizio principale (e alla
natura  di  quest'ultimo)  -  si  limita  ad evidenziare come, «tra i
motivi  di  opposizione»,  il ricorrente avrebbe allegato di non aver
indossato  il  casco protettivo, «al momento della contestazione», in
quanto  «affetto  da  una  patologia»  che  sarebbe  stata  aggravata
dall'uso di quel dispositivo di protezione;
     che  il  giudice  a quo - nel rilevare che l'evenienza da ultimo
indicata «non e' ricompresa» tra quelle indicate dall'art. 171, comma
1-bis,  del  codice della strada, laddove, invece, il successivo art.
172, comma 8, lettera f) (recte
:  e)  «indica,  tra le persone esentate dall'obbligo di indossare le
cinture   di   sicurezza»,  quelle  che  risultino,  «sulla  base  di
certificazione  rilasciata  dalla  unita'  sanitaria  locale  o dalle
competenti  autorita' di altro Stato membro delle Comunita' europee»,
o  affette  «da patologie particolari», ovvero in «condizioni fisiche
che  costituiscono controindicazione specifica all'uso» delle cinture
- censura «la disparita' di trattamento che le norme sopra richiamate
hanno  creato  tra  i  conducenti  (e  gli  eventuali  passeggeri) di
ciclomotori e motoveicoli»;
     che,  lamentando  una  «evidente  violazione  dell'art.  3 della
Costituzione», il Giudice di pace di Chiaravalle Centrale ha disposto
la  trasmissione  degli atti alla Corte costituzionale «per quanto di
sua competenza»;
     che  e'  intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
Stato,  chiedendo  che  la  questione  sia dichiarata inammissibile e
comunque non fondata.
   Considerato  che  il  Giudice di pace di Chiaravalle Centrale, con
due  ordinanze  di  identico contenuto, ha sollevato - in riferimento
all'art.   3   della   Costituzione   -   questioni  di  legittimita'
costituzionale dell'art. 171, comma 1-bis, del decreto legislativo 30
aprile  1992,  n. 285  (Nuovo  codice  della  strada), comma aggiunto
dall'art.  33  della  legge  7  dicembre 1999, n. 472 (Interventi nel
settore  dei trasporti. Ecologia) e poi sostituito dall'art. 3, comma
11,   del   decreto-legge   27  giugno  2003,  n. 151  (Modifiche  ed
integrazioni  al codice della strada), convertito, con modificazioni,
dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, e dell'art. 172, comma 8, lettera
f) (recte: lettera e), del medesimo d.lgs. n. 285 del 1992;
     che,  in  via  preliminare, deve essere disposta la riunione dei
giudizi,  atteso  che  la  loro  identita'  di  oggetto ne giustifica
l'unitaria trattazione ai fini di un'unica decisione;
     che  entrambe  le  ordinanze  di  rimessione  non contengono una
descrizione delle fattispecie oggetto dei due giudizi principali;
     che,   per   costante   giurisprudenza   di   questa  Corte,  e'
manifestamente  inammissibile  la questione sollevata ove, come nella
ipotesi  di  omessa  descrizione  della  fattispecie, sia impedito di
vagliare   l'effettiva   applicabilita'  della  norma  denunciata  al
giudizio  principale,  con  conseguente  carenza di motivazione sulla
rilevanza della questione (ex plurimis, ordinanze n. 426 e n. 421 del
2007).
   Visti  gli  artt.  26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87,  e  9,  comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.